IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  In   data  odierna,  con  la  partecipazione  del  prof.  Francesco
Pizzetti,    presidente,    del    dott.    Giuseppe   Chiaravalloti,
vicepresidente,   del  dott.  Mauro  Paissan  e  del  dott.  Giuseppe
Fortunato,  componenti,  e  del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
  Visto l'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice, il quale individua i
dati giudiziari;
  Visti,  in  particolare, gli articoli 21, comma 1, e 27 del Codice,
che consentono il trattamento di dati giudiziari, rispettivamente, da
parte di soggetti pubblici e di privati o di enti pubblici economici,
soltanto   se   autorizzato  da  espressa  disposizione  di  legge  o
provvedimento  del Garante che specifichino le finalita' di rilevante
interesse  pubblico  del  trattamento,  i  tipi di dati trattati e le
precise operazioni eseguibili;
  Visti  gli  articoli  20, commi 2 e 4, e le disposizioni relative a
specifici settori di cui alla Parte II, del Codice e, in particolare,
i  Capi  III e IV del Titolo IV, nel quale sono indicate finalita' di
rilevante  interesse  pubblico che rendono ammissibile il trattamento
di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici;
  Visto l'art. 22 del Codice, il quale prevede i principi applicabili
al  trattamento  di  dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti
pubblici;
  Considerato  che  il  trattamento dei dati in questione puo' essere
autorizzato   dal   Garante  anche  d'ufficio  con  provvedimenti  di
carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di
trattamenti (art. 40 del Codice);
  Considerato  che  le  autorizzazioni  di  carattere generale sinora
rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure
uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la
richiesta  di  singoli  provvedimenti  di  autorizzazione da parte di
numerosi titolari del trattamento;
  Ritenuto  opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione
di quelle in scadenza il 30 giugno 2008, armonizzando le prescrizioni
gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata;
  Ritenuto  opportuno  che  anche  tali  nuove  autorizzazioni  siano
provvisorie  e  a  tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5,
del  Codice,  e,  in particolare, efficaci per il periodo di diciotto
mesi;
  Visti  gli  articoli  51  e 52 del Codice in materia di informatica
giuridica  e  ritenuta  la  necessita'  di  favorire  la prosecuzione
dell'attivita'   di   documentazione,   studio  e  ricerca  in  campo
giuridico,  in  particolare per quanto riguarda la diffusione di dati
relativi   a   precedenti   giurisprudenziali,   in   ragione   anche
dell'affinita'   che   tali   attivita'   presentano  con  quelle  di
manifestazione  del  pensiero  gia'  disciplinate  dall'art.  137 del
Codice;
  Considerata  la  necessita'  di  garantire  il  rispetto  di alcuni
principi  volti  a  ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo
che  i  trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta'
fondamentali,   nonche'   per   la  dignita'  delle  persone,  e,  in
particolare,  per  il  diritto  alla  protezione  dei  dati personali
sancito dall'art. 1 del Codice;
  Visto l'art. 167 del Codice;
  Visto  l'art.  11,  comma  2, del Codice, il quale stabilisce che i
dati  trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
  Visti  gli  articoli  31  e  seguenti  del Codice e il disciplinare
tecnico  di  cui  all'Allegato  B) al medesimo Codice recanti norme e
regole sulle misure di sicurezza;
  Visto l'art. 41 del Codice; Visti gli atti d'ufficio;
  Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti
                              Autorizza
  i  trattamenti  di  dati  giudiziari  per le finalita' di rilevante
interesse  pubblico di seguito specificate ai sensi degli articoli 21
e 27 del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
  Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi
e  i  programmi  informatici  sono  configurati  riducendo  al minimo
l'utilizzazione  di  dati personali e di dati identificativi, in modo
da  escluderne  il  trattamento  quando  le  finalita' perseguite nei
singoli  casi  possono  essere  realizzate mediante, rispettivamente,
dati  anonimi  od  opportune modalita' che permettano di identificare
l'interessato  solo  in caso di necessita', in conformita' all'art. 3
del Codice.

                               Capo I
                         RAPPORTI DI LAVORO

  1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione  e'  rilasciata,  anche senza richiesta, a persone
fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed organismi che:
   a) sono parte di un rapporto di lavoro;
   b) utilizzano  prestazioni  lavorative  anche atipiche, parziali o
temporanee;
   c) conferiscono  un  incarico  professionale  a consulenti, liberi
professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.
  Il trattamento deve essere indispensabile per :
  A.  adempiere  o  per esigere l'adempimento di specifici obblighi o
per  eseguire  specifici  compiti  previsti da leggi, dalla normativa
comunitaria,   da   regolamenti  o  da  contratti  collettivi,  anche
aziendali,  e  ai  soli  fini  della gestione del rapporto di lavoro,
anche autonomo o non retribuito od onorario;
  B.  verificare,  limitatamente  ai  dati  strettamente necessari, i
requisiti  di  onorabilita'  dei  dipendenti di societa' operanti nel
settore del
  rating.
  L'autorizzazione e' altresi' rilasciata a soggetti che in relazione
ad   un'attivita'  di  composizione  di  controversie  esercitata  in
conformita'  alla  legge  svolgono  un  trattamento indispensabile al
medesimo fine.

  2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il  trattamento puo' riguardare dati attinenti a soggetti che hanno
assunto o intendono assumere la qualita' di:
   a) lavoratori  subordinati,  anche  se  parti  di  un contratto di
apprendistato,  o  di  formazione  e  lavoro,  o di inserimento, o di
lavoro  ripartito,  o  di  lavoro  intermittente o a chiamata, ovvero
prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione,
o   in   rapporto   di   tirocinio,  ovvero  di  associati  anche  in
compartecipazione  o  di  titolari  di  borse di lavoro e di rapporti
analoghi  e,  con  riferimento a quanto previsto al punto 1), lettera
B),  limitatamente  ai  soli  lavoratori  effettivamente impiegati in
attivita' di rating;
   b) amministratori o membri di organi esecutivi o di controllo;
   c) consulenti  e  liberi  professionisti, agenti, rappresentanti e
mandatari.

                               Capo II
             ORGANISMI DI TIPO ASSOCIATIVO E FONDAZIONI

  1)   Ambito   di   applicazione   e   finalita'   del  trattamento.
L'autorizzazione e' rilasciata anche senza richiesta:
   a) ad  associazioni anche non riconosciute, ivi compresi partiti e
movimenti   politici,   associazioni   ed  organizzazioni  sindacali,
patronati,  associazioni  a  scopo assistenziale o di volontariato, a
fondazioni,  comitati  e  ad  ogni altro ente, consorzio od organismo
senza  scopo  di  lucro,  dotati  o  meno  di personalita' giuridica,
nonche'  a  cooperative  sociali e societa' di mutuo soccorso di cui,
rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886,
n. 3818;
   b) ad  enti  ed  associazioni anche non riconosciute che curano il
patrocinio,  il  recupero, l'istruzione, la formazione professionale,
l'assistenza  socio-sanitaria,  la beneficenza e la tutela di diritti
in  favore  dei  soggetti  cui  si  riferiscono i dati o dei relativi
familiari e conviventi.
  Il  trattamento  deve  essere  indispensabile  per perseguire scopi
determinati  e  legittimi  individuati  dall'atto  costitutivo, dallo
statuto o da un contratto collettivo.

  2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare dati attinenti:
   a) ad  associati,  soci  e  aderenti,  nonche',  nei  casi  in cui
l'utilizzazione  dei  dati sia prevista dall'atto costitutivo o dallo
statuto,  a  soggetti  che  presentano  richiesta  di ammissione o di
adesione;
   b) a  beneficiari,  assistiti  e  fruitori  delle  attivita' o dei
servizi   prestati   dall'associazione,   dall'ente   o  dal  diverso
organismo.

                              Capo III
                        LIBERI PROFESSIONISTI

  1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e' rilasciata anche senza richiesta ai:
   a) liberi professionisti, anche associati, tenuti ad iscriversi in
albi o elenchi per l'esercizio di un'attivita' professionale in forma
individuale  o associata, anche in conformita' al decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 96 o alle norme di attuazione dell'art. 24, comma
2,  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  in tema di attivita' di
assistenza e consulenza;
   b) soggetti  iscritti  nei corrispondenti albi o elenchi speciali,
istituiti  anche  ai  sensi  dell'art.  34 del regio decreto-legge 27
novembre  1933,  n.  1578  e successive modificazioni e integrazioni,
recante l'ordinamento della professione di avvocato;
   c) sostituti   e   ausiliari   che   collaborano   con  il  libero
professionista  ai sensi dell'art. 2232 del codice civile, praticanti
e  tirocinanti,  qualora  tali soggetti siano titolari di un autonomo
trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero
professionista.

  2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare dati attinenti ai clienti.
  I  dati relativi ai terzi possono essere trattati solo ove cio' sia
strettamente   indispensabile  per  eseguire  specifiche  prestazioni
professionali   richieste   dai   clienti  per  scopi  determinati  e
legittimi.

                               Capo IV
                  IMPRESE BANCARIE ED ASSICURATIVE
                  ED ALTRI TITOLARI DEI TRATTAMENTI

  1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta:
   a) ad  imprese  autorizzate  o  che  intendono  essere autorizzate
all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  e creditizia, assicurativa o
dei  fondi  pensione,  anche  se  in  stato  di  liquidazione  coatta
amministrativa, ai fini:

  1)   dell'accertamento,   nei  casi  previsti  dalle  leggi  e  dai
regolamenti,  del  requisito  di onorabilita' nei confronti di soci e
titolari di cariche direttive o elettive;

  2)  dell'accertamento,  nei  soli casi espressamente previsti dalla
legge, di requisiti soggettivi e di presupposti interdittivi;

  3)  dell'accertamento  di responsabilita' in relazione a sinistri o
eventi attinenti alla vita umana;

  4)  dell'accertamento  di  situazioni  di  concreto  rischio per il
corretto  esercizio  dell'attivita'  assicurativa,  in  relazione  ad
illeciti  direttamente connessi con la medesima attivita'. Per questi
ultimi  casi,  limitatamente ai trattamenti di dati registrati in una
specifica  banca di dati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. p), del
Codice, il titolare deve inviare al Garante una dettagliata relazione
sulle modalita' del trattamento;
   b) a   soggetti   titolari   di  un  trattamento  di  dati  svolto
nell'ambito  di un'attivita' di richiesta, acquisizione e consegna di
atti  e  documenti presso i competenti uffici pubblici, effettuata su
incarico degli interessati;
   c) alle  societa'  di  intermediazione mobiliare, alle societa' di
investimento  a  capitale  variabile,  alle  societa' di gestione del
risparmio  e  dei  fondi  pensione  e  alle  societa' di gestione dei
mercati  regolamentati  o  alle  societa'  di  gestione accentrata di
strumenti  finanziari  ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti di
onorabilita'   in   applicazione   della   normativa  in  materia  di
intermediazione finanziaria e di previdenza o di forme pensionistiche
complementari, e di eventuali altre norme di legge o di regolamento.

  2) Ulteriori trattamenti. L'autorizzazione e' rilasciata altresi':
   a) a  chiunque,  per  far  valere  o difendere un diritto anche da
parte di un terzo in sede giudiziaria, nonche' in sede amministrativa
o  nelle  procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti
dalle  leggi,  dalla  normativa  comunitaria,  dai  regolamenti o dai
contratti collettivi, sempre che il diritto da far valere o difendere
sia  di  rango pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati
esclusivamente  per  tale  finalita'  e  per  il periodo strettamente
necessario per il suo perseguimento;
   b) a chiunque, per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi,  nei  limiti  di  quanto  previsto  dalle leggi e dai
regolamenti in materia;
   c) a persone fisiche e giuridiche, istituti, enti ed organismi che
esercitano  un'attivita'  di  investigazione  privata autorizzata con
licenza  prefettizia  (art.  134 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni e integrazioni).
  Il trattamento deve essere necessario:
  1.  per  permettere  a chi conferisce uno specifico incarico di far
valere  o  difendere  in sede giudiziaria un proprio diritto di rango
pari  a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero di
un  diritto  della personalita' o di un altro diritto fondamentale ed
inviolabile;
  2.  su  incarico  di un difensore in riferimento ad un procedimento
penale,  per  ricercare  e individuare elementi a favore del relativo
assistito  da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla
prova (articolo 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre
2000, n. 397);
   d) a  chiunque, per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni
di  legge in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in
materia  di  prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi  forme  di  manifestazione  di pericolosita' sociale, contenute
anche nella legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed
integrazioni, o per poter produrre la documentazione prescritta dalla
legge per partecipare a gare d'appalto;
   e) a   chiunque,   ai  fini  dell'accertamento  del  requisito  di
idoneita'   morale   di  coloro  che  intendono  partecipare  a  gare
d'appalto,  in  adempimento  di  quanto  previsto  dalla normativa in
materia di appalti.

                               Capo V
                      DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

  1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione  e' rilasciata per il trattamento, ivi compresa la
diffusione,  di  dati per finalita' di documentazione, di studio e di
ricerca  in  campo  giuridico,  in particolare per quanto riguarda la
raccolta    e   la   diffusione   di   dati   relativi   a   pronunce
giurisprudenziali,  nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 51
e 52 del Codice.

                               Capo VI
              PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I TRATTAMENTI

  Per  quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi
indicati si applicano, altresi', le seguenti prescrizioni:

  1) Dati trattati.
  Possono essere trattati i soli dati essenziali per le finalita' per
le  quali  e'  ammesso  il  trattamento  e  che  non  possano  essere
adempiute,  caso  per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o
di dati personali di natura diversa.

  2) Modalita' di trattamento.
  Il  trattamento  dei  dati  deve  essere  effettuato unicamente con
operazioni,  nonche'  con  logiche e mediante forme di organizzazione
dei  dati  strettamente  indispensabili in rapporto agli obblighi, ai
compiti  o  alle  finalita'  precedentemente indicati. Fuori dei casi
previsti  dai  Capi  IV,  punto  2  e  V,  o  nei quali la notizia e'
acquisita  da  fonti  accessibili  a  chiunque,  i dati devono essere
forniti  dagli interessati nel rispetto della disciplina prevista dal
d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 e successive variazioni.

  3) Conservazione dei dati.
  Con  riferimento  all'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett.
e)  del  Codice,  i  dati possono essere conservati per il periodo di
tempo previsto da leggi o regolamenti e, comunque, per un periodo non
superiore   a   quello   strettamente  necessario  per  le  finalita'
perseguite.
  Ai  sensi  dell'art.  11, comma 1, lett. c), d) ed e) del Codice, i
soggetti   autorizzati   verificano   periodicamente   l'esattezza  e
l'aggiornamento  dei  dati,  nonche' la loro pertinenza, completezza,
non  eccedenza  e  necessita'  rispetto alle finalita' perseguite nei
singoli  casi.  Al  fine  di assicurare che i dati siano strettamente
pertinenti,  non  eccedenti  e indispensabili rispetto alle finalita'
medesime,  i soggetti autorizzati valutano specificamente il rapporto
tra  i  dati e i singoli obblighi, compiti e prestazioni. I dati che,
anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti
o  non  indispensabili  non  possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale   conservazione,  a  norma  di  legge,  dell'atto  o  del
documento  che  li  contiene. Specifica attenzione e' prestata per la
verifica  dell'essenzialita'  dei dati riferiti a soggetti diversi da
quelli  cui  si riferiscono direttamente gli obblighi, i compiti e le
prestazioni.

  4) Comunicazione e diffusione.
  I  dati  possono  essere  comunicati  e,  ove previsto dalla legge,
diffusi,  a  soggetti  pubblici  o  privati  nei  limiti strettamente
indispensabili  per  le  finalita' perseguite e nel rispetto, in ogni
caso,   del   segreto   professionale   e  delle  altre  prescrizioni
sopraindicate.

  5) Richieste di autorizzazione.
  I   titolari   dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito  di
applicazione   della   presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione al Garante, qualora il
trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni
suddette.
  Le  richieste  di  autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il  Garante si riserva l'adozione di ogni altro provvedimento per i
trattamenti non considerati nella presente autorizzazione.
  Per  quanto riguarda invece i trattamenti disciplinati nel presente
provvedimento,  il  Garante non prendera' in considerazione richieste
di  autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformita' alle
relative  prescrizioni,  salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice,
il  loro  accoglimento  sia  giustificato  da  circostanze  del tutto
particolari   o  da  situazioni  eccezionali  non  considerate  nella
presente autorizzazione.
  Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  da  norme  di  legge  o di
regolamento  o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o
limiti  piu'  restrittivi in materia di trattamento di dati personali
e,  in  particolare,  dalle  disposizioni contenute nell'art. 8 della
legge  20  maggio 1970, n. 300, fatto salvo dall'art. 113 del Codice,
che  vieta  al  datore  di  lavoro  ai  fini  dell'assunzione e nello
svolgimento  del  rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a
mezzo  di  terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del
lavoratore,  nonche' su fatti non rilevanti ai fini della valutazione
dell'attitudine professionale del lavoratore e dall'art. 10 del d.lg.
10  settembre  2003,  n.  276, che vieta alle agenzie per il lavoro e
agli  altri  soggetti privati autorizzati o accreditati di effettuare
determinate  indagini  o  comunque  trattamenti  di  dati  ovvero  di
preselezione di lavoratori.

  6);Efficacia temporale e disciplina, transitoria.
  ,La,,presente  autorizzazione  ha.,efficacia  a  decorrere  ,dal 1°
luglio 2008 fino al 31 dicembre.2009, salve ,eventuali modifiche che,
il  Garante  ritenga  di  dover apportare in conseguenza di eventuali
novita' normative rilevanti in materia,
  La',presente,autorizzazione   sara'   pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale, della Repubblica italiana.

   Roma, 19 giugno 2008
                       Il presidente: Pizzetti
  Il relatore: Chiaravalloti
                                   Il segretario generale: Buttarelli