IL   DIRETTORE  GENERALE  DELLA  SICUREZZA  DEGLI  ALIMENTI  E  DELLA
                             NUTRIZIONE
   VISTO  l'art.  6  della  legge  30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25  febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
   VISTO  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  G.U.  n. 145 del 23 giugno 1995)
concernente  "Aspetti  applicativi  delle  nuove  norme in materia di
autorizzazione di prodotti fitosanitari";
   VISTO  il  decreto  del  Ministro  della Sanita' del 15 marzo 1996
(G.U.   n.   74  del  28  marzo  1996),  concernente  semplificazioni
procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del
decreto  17  marzo  1995,  n. 194 e, in particolare, l'articolo 2 del
decreto  in  questione  relativo  alle semplificazioni per i prodotti
uguali  ad altri gia' autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 194/1995;
   VISTO  il  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
   VISTO  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
   VISTO  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
   VISTA   la   domanda  presentata  in  data  1.3.2008  dall'impresa
AGROPIAVE  S.r.l.  intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione
in  commercio  del  prodotto fitosanitario denominato BAGNANTE 10 SDS
uguale  al  prodotto di riferimento denominato BAGNANTE AC registrato
al  n.6786  con D.D. in data 1.10.1986 dell'impresa Chemia S.p.a. con
sede in S. Agostino (FE);
   RILEVATO  che  la  verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e
in particolare che:
   il  prodotto  e'  uguale  al  prodotto  di  riferimento denominato
BAGNANTE AC dell'impresa Chemia S.p.A.;
   non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo  il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
   sussiste  un  legittimo  accordo  con  il titolare del prodotto di
riferimento;
   RILEVATO pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
Consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
   ACCERTATO che la classificazione del preparato denominato BAGNANTE
10  SDS  e'  conforme  a  quanto stabilito dal decreto legislativo 14
marzo 2003, n. 65;
   RITENUTO di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Sodio Diottisolfosuccinato;
   VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

                               DECRETA

   A  decorrere dalla data del presente decreto e per 10 (DIECI) anni
l'impresa  AGROPIAVE  S.r.l.  con  sede in Via Ormelle,25 SAN POLO DI
PIAVE  (TV)  e'  autorizzata  ad  immettere  in commercio il prodotto
fitosanitario   ESENTE  DA  CLASSIFICAZIONE  DI  PERICOLO  denominato
BAGNANTE  10  SDS  con  la  composizione  e  alle condizioni indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto.
   Il  prodotto  e'  confezionato  nelle taglie da:ml 200-500 e litri
1-5-10-20-25.
   Il  prodotto  in  questione  e'  preparato  presso lo stabilimento
dell'impresa:
   -   CHEMIA  S.p.a.  -  S.Agostino  (FE)  autorizzato  con  decreti
dell'11.11.1975/30.11.1994.
   La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni
e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
   Il prodotto suddetto e' registrato al n.14249.
   Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate, con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
   Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via amministrativa,
all'Impresa interessata .

   Roma. 6 giugno 2008
                                      Il direttore generale: Borrello