IL   DIRETTORE  GENERALE  DELLA  SICUREZZA  DEGLI  ALIMENTI  E  DELLA
                             NUTRIZIONE
   VISTO  l'art.  6  della  legge  30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25  febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
   VISTO  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 1 giugno
1995,  n.  17 (S.O. della G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente
"Aspetti  applicativi  delle nuove norme in materia di autorizzazione
di prodotti fitosanitari";
   VISTO  il  decreto  del  Ministro  della sanita' del 15 marzo 1996
(G.U.   n.   74  del  28  marzo  1996),  concernente  semplificazioni
procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del
decreto  17  marzo  1995,  n. 194 e, in particolare, l'articolo 2 del
decreto  in  questione  relativo  alle semplificazioni per i prodotti
uguali  ad altri gia' autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 194/1995;
   VISTO  il  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
   VISTO  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
   VISTO  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
   VISTA la domanda presentata in data 22.4.2008 dall'impresa DIACHEM
S.p.A.   intesa   ad   ottenere  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato  UNDERLINE  0,2 C
uguale  al prodotto di riferimento denominato TEFLUSTAR registrato al
n.12068 con D.D. in data 27.10.2006 dell'impresa medesima;
   RILEVATO  che  la  verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art  2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e
in particolare che:
   il  prodotto  e'  uguale  al  prodotto  di  riferimento denominato
TEFLUSTAR dell'impresa medesima;
   non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo  il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
   l'impresa   richiedente   e'   anche   titolare  del  prodotto  di
riferimento;
   RILEVATO pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
Consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
   ACCERTATO   che   la   classificazione  del  preparato  denominato
UNDERLINE   0,2   C  e'  conforme  a  quanto  stabilito  dal  decreto
legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
   RITENUTO di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Teflutrin;
   VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

                               DECRETA

   A  decorrere  dalla data del presente decreto e fino al 27.10.2011
l'impresa   DIACHEM   S.p.A.   con   sede  in  Via  Tonale.15  ALBANO
S.ALESSANDRO  (BG)  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato UNDERLINE
0,2  C  con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta
allegata al presente decreto.
   Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie   da:   kg
0,3-05-0,750-1-2-3-5-7,5-10-15-20-25-50.
   Il  prodotto  in  questione  e'  preparato  presso lo stabilimento
dell'impresa  medesima  ubicato  in  Caravaggio  (BG) autorizzato con
decreti del 26.3.1987/5.2.2007.
   La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni
e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
   Il prodotto suddetto e' registrato al n.14257.
   Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate, con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
   Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via amministrativa,
all'Impresa interessata .

   Roma. 6 giugno 2008
                                      Il direttore generale: Borrello