IL  COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI  DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI
VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N.
164;

  ESAMINATA  la  domanda  presentata  dal Consorzio per la tutela del
Franciacorta  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del disciplinare di
produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita "Franciacorta";

  VISTE  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta istanza, tenutasi ad Erbusco (Bs) il giorno 4 dicembre 2007,
con  la  partecipazione  di rappresentanti di Enti, Organizzazioni di
produttori ed Aziende vitivinicole;

  HA  ESPRESSO,  nella riunione del giorno 12 febbraio 2008, presente
il  funzionario  della  Regione  Lombardia,  parere favorevole al suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
Decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.

  Le  eventuali  istanze  e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare  di  produzione  dovranno, in regola con le disposizioni
contenute  nel  Decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre
1972,   n.  642  "Disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche dei vini, Via XX
settembre  n.  20  - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  citata  proposta di
disciplinare di produzione.

          PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
          DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
                           "FRANCIACORTA"

                             Articolo 1
                       (denominazioni e vini)

  1.    La    denominazione   d'origine   controllata   e   garantita
"Franciacorta"  (di  seguito  "Franciacorta"),  e'  riservata al vino
ottenuto  esclusivamente  con  la  rifermentazione  in  bottiglia che
risponde  alle  condizioni  e  ai  requisiti  prescritti dal presente
disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

   - "Franciacorta"
   - "Franciacorta" Saten
   - "Franciacorta" Rose'
   - "Franciacorta" millesimato
   - "Franciacorta" riserva.