IL  COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI  DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI
VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N.
164;

ESAMINATA  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  per la tutela del
Franciacorta  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del disciplinare di
produzione dei vini ad indicazione geografico tipica "Sebino":

VISTE le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta
istanza,  tenutasi  ad Erbusco (Bs) il giorno 4 dicembre 2007, con la
partecipazione   di   rappresentanti   di   Enti,  Organizzazioni  di
produttori ed Aziende vitivinicole;

HA  ESPRESSO, nella riunione del giorno 13 febbraio 2008, presente il
funzionario   della  regione  Lombardia,  parere  favorevole  al  suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
Decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.

Le  eventuali  istanze  e  controdeduzioni  alla suddetta proposta di
disciplinare  di  produzione  dovranno, in regola con le disposizioni
contenute  nel  Decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre
1972,   n.  642  "Disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche dei vini, Via XX
settembre  n.  20  - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  citata  proposta di
disciplinare di produzione.

           PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
              AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "SEBINO"

                             Articolo 1
                        (tipologia dei vini)

  1.  L'indicazione geografica tipica "Sebino" e' riservata. ai mosti
e  vini  che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
   - bianco
   - rosso
   - novello
   - passito
   e  con  il  nome  di  uno  dei seguenti vitigni: Chardonnay, Pinot
bianco,  Pinot  nero,  Cabernet  sauvignon,  Cabernet  franc, Merlot,
Carmenere, Nebbiolo, Barbera.