Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n, 1092, al solo fine
di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate  con  le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  del 18 marzo 2008, si procedera' alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.

                               Art. 1.
  Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali
  1. E' prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni
di  spesa  di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito,
con   modificazioni,   dalla   legge  29 marzo  2007,  n.  38,  e  al
decreto-legge  2 luglio  2007,  n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A
tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere
una  spesa  mensile  nel  limite  di un dodicesimo degli stanziamenti
iscritti  in  bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite
complessivo  di  100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di
spesa  di  cui  all'articolo 1,  comma 1240,  della legge 27 dicembre
2006,   n.   296.   A   questi   fini,   su  richiesta  delle  citate
amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone il
necessario   finanziamento,   nell'ambito   del  programma  «Missioni
militari  di  pace».  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'
autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni
di  bilancio.  Alle  missioni  di  cui  al  presente comma si applica
l'articolo 5  del  decreto-legge  28 agosto 2006, n. 253, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.
  2.   Allo   scopo   di   consentire   la  necessaria  flessibilita'
nell'utilizzo  delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge   27 dicembre  2006,  n.  296,  e'  istituito  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  della  difesa,  missione ((
«Difesa  e  sicurezza  del  territorio»  )),  il  programma «Missioni
militari  di  pace»,  ((  nel quale confluiscono in apposito Fondo le
autorizzazioni di spesa )) correlate alla prosecuzione delle missioni
internazionali  di  pace.  In  relazione  alle specifiche esigenze da
finanziare,   il   Ministro  della  difesa,  con  propri  decreti  da
comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia
e  delle  finanze, e' autorizzato a disporre le necessarie variazioni
di  bilancio  sui  pertinenti  capitoli  di  spesa, (( a valere sulle
autorizzazioni di spesa confluite nel predetto Fondo. ))