Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n, 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2008, si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali 1. E' prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A questi fini, su richiesta delle citate amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento, nell'ambito del programma «Missioni militari di pace». Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270. 2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilita' nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, missione (( «Difesa e sicurezza del territorio» )), il programma «Missioni militari di pace», (( nel quale confluiscono in apposito Fondo le autorizzazioni di spesa )) correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, (( a valere sulle autorizzazioni di spesa confluite nel predetto Fondo. ))