IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  telegramma n. 2750/27.2/GAB. dell'11 ottobre 1989 con il
quale il prefetto  di  Catania  ha  rappresentato  la  necessita'  di
remunerare  le  prestazioni di lavoro straordinario resesi necessarie
per assicurare i servizi permanenti di allertamento in connessione ai
noti fenomeni eruttivi verificatisi sull'Etna, effettuati da quaranta
unita' di personale della medesima prefettura;
  Vista  la  nota  n.  2844/P.C.  3› Sett. del 28 ottobre 1989 con la
quale il prefetto di Catania  ha  trasmesso  l'elenco  del  personale
impegnato ad assicurare i predetti servizi permanenti di allertamento
per il periodo dal 25 settembre al 25 ottobre 1989 ed ha quantificato
il relativo onere in L. 38.832.000;
  Tenuto  conto  che  le  prestazioni di cui innanzi si riferiscono a
lavoro straordinario effettivamente svolto oltre i normali limiti  di
orario dei servizi d'istituto per il periodo dal 25 settembre 1989 al
25 ottobre 1989;
  Ravvisata,  comunque,  in  relazione  alle  prestazioni  di  lavoro
straordinario  effettivamente  svolte,  con   lodevole   spirito   di
sacrificio, protrattesi, senza soluzione di continuita', nell'arco di
intere giornate, la necessita' di  accogliere  l'anzidetta  richiesta
del  prefetto  di Catania, per il periodo dal 25 settembre 1989 al 25
ottobre 1989;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al  personale indicato in premessa puo' essere riconosciuto, per il
periodo 25 settembre 1989-25 ottobre 1989,  il  compenso  per  lavoro
straordinario  effettivamente  svolto  in  occasione della "emergenza
Etna".