IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il telegramma n. 2750/27.2/GAB. dell'11 ottobre 1989 con il quale il prefetto di Catania ha rappresentato la necessita' di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario resesi necessarie per assicurare i servizi permanenti di allertamento in connessione ai noti fenomeni eruttivi verificatisi sull'Etna, effettuati da quaranta unita' di personale della medesima prefettura; Vista la nota n. 2844/P.C. 3 Sett. del 28 ottobre 1989 con la quale il prefetto di Catania ha trasmesso l'elenco del personale impegnato ad assicurare i predetti servizi permanenti di allertamento per il periodo dal 25 settembre al 25 ottobre 1989 ed ha quantificato il relativo onere in L. 38.832.000; Tenuto conto che le prestazioni di cui innanzi si riferiscono a lavoro straordinario effettivamente svolto oltre i normali limiti di orario dei servizi d'istituto per il periodo dal 25 settembre 1989 al 25 ottobre 1989; Ravvisata, comunque, in relazione alle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte, con lodevole spirito di sacrificio, protrattesi, senza soluzione di continuita', nell'arco di intere giornate, la necessita' di accogliere l'anzidetta richiesta del prefetto di Catania, per il periodo dal 25 settembre 1989 al 25 ottobre 1989; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Al personale indicato in premessa puo' essere riconosciuto, per il periodo 25 settembre 1989-25 ottobre 1989, il compenso per lavoro straordinario effettivamente svolto in occasione della "emergenza Etna".