Nella deliberazione citata in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine della sopra citata Gazzetta Ufficiale: alla pag. 20, prima colonna, nelle premesse all'ultimo comma, dove e' scritto: "Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1924, n. 347) nella riunione dell'8 febbraio 1989;", leggasi: "Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione dell'8 febbraio 1989;"; alla pag. 20, seconda colonna, sotto il titolo I, al punto 1), ovunque e' scritto: "kg/kWh", leggasi: "Kg/Kwh"; alla stessa pagina, al punto 2), del titolo I, seconda colonna della "Gazzetta Ufficiale", dove e' scritto: "2) Nel caso di produzione di energia elettrica per conto dell'Enel attraverso impianti che utilizzano idrocarburi con gruppi di potenza inferiore a 100 mW l'onere termico si determina per le prime 1.000 ore di utilizzazione annua della potenza con riferimento al consumo specifico effettivo, se superiore a 0,230 kg/kWh, e comunque fino al limite massimo di 0,330 kg/kWh; per le rimanenti ore di utilizzazione con riferimento al consumo specifico di 0,230 kg/kWk.", leggasi: "2) Nel caso di produzione di energia elettrica per conto dell'Enel attraverso impianti che utilizzano idrocarburi con gruppi di potenza inferiore a 100 Mw l'onere termico si determina per le prime 1.000 ore di utilizzazione annua della potenza con riferimento al consumo specifico effettivo, se superiore a 0,230 Kg/Kwh, e comunque fino al limite massimo di 0,330 Kg/Kwh; per le rimanenti ore di utilizzazione con riferimento al consumo specifico di 0,230 Kg/Kwh."; alla pag. 21 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, prima colonna, sotto il titolo II, al punto 2), dove e' scritto: "... nonche' alle forniture regolate dalle tariffe di cui alla tabella VIII - del provvedimento C.I.P. n. 12/1984...", leggasi: "... nonche' alle forniture regolate dalle tariffe di cui alla tabella VIII - c del provvedimento C.I.P. n. 12/1984..."; alla pag. 21, prima colonna della Gazzetta Ufficiale, al punto 3) del titolo II, dove e' scritto: "... si applica un aumento di 5,00 L./kWh all'aliquota in atto,...", leggasi: "... si applica un aumento di 5,00 L./Kwh all'aliquota in atto,..."; alla pag. 21, seconda colonna della Gazzetta Ufficiale, ai punti 1), 2) e 3) del titolo III, ovunque c'e' scritto: "kVArh", leggasi: "Kvarh"; dovunque c'e' scritto: kWh", leggasi: " Kwh"; dovunque c'e' scritto: " kW", leggasi: " Kw" e dove e' scritto: " kV", leggasi: " Kv"; inoltre, alla lettera b) del punto 2), dove e' scritto: " kW", leggasi: " Kwh". Nelle tabelle A) e B) allegate alla deliberazione sopra citata e riportate rispettivamente alle pagine 22 e 23 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, dovunque c'e' scritto: " kW", leggasi: " Kw", e dove e' scritto: " kWh", leggasi: " Kwh".