IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale  sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1990;
                               Decreta:
  Per il 15 gennaio 1990 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a
trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 gennaio 1991 fino al
limite massimo in valore nominale di lire 4.250 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1991.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e  21
del  decreto  30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza
indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 19 puo' essere
presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.
  Il  prezzo  medio  ponderato  di  aggiudicazione,  maggiorato nella
misura di 5 centesimi, sara' reso noto con  apposito  comunicato  del
Ministero del tesoro.
  Il  collocamento  dei  buoni  verra' effettuato nei confronti della
Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei  cambi,  delle  aziende  di
credito  e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di
credito speciale, delle  imprese  di  assicurazione,  delle  societa'
finanziarie  iscritte  all'albo  di cui all'art. 7 del citato decreto
ministeriale 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli  agenti
di  cambio,  nonche'  degli  enti  con finalita' di previdenza e/o di
assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della
legge 21 marzo 1958, n. 259.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia,  dovranno  pervenire  alla  Banca  d'Italia   in   Roma   -
Amministrazione  centrale  -  Servizio  rapporti  col  Tesoro  -  Via
Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12  del  giorno  9  gennaio
1990  con  l'osservanza  delle  modalita'  stabilite  nell'art. 9 del
decreto ministeriale 30 dicembre 1989.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 4 gennaio 1990
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 gennaio 1990
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 104