IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi dell'Aquila e convalidate dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione Art. 365. - E' istituita la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione presso l'Universita' degli studi dell'Aquila. La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore dell'anestesiologia, della rianimazione, della terapia antalgica e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in anestesia e rianimazione. La scuola rilascia il titolo di specialista in anestesia e rianimazione, indirizzo di terapia intensiva e indirizzo di terapia antalgica. Art. 366. - La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi. Art. 367. - Ai sensi delle norme generali concorre al funzionamento della scuola la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 368. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 369. - La scuola comprende undici aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) discipline morfologiche e funzionali; b) discipline farmaco-tossicologiche; c) discipline fisico-matematiche; d) elementi di chirurgia; e) medicina legale; f) fisiopatologia; g) anestesia; h) rianimazione; i) terapia antalgica; l) area di indirizzo in terapia intensiva; m) area di indirizzo in terapia antalgica. Art. 370. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Discipline morfologiche e funzionali: anatomia; fisiologia; biochimica. b) Discipline farmaco-tossicologiche: farmacologia clinica applicata all'anestesia e rianimazione; tossicologia clinica; trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore). c) Discipline fisico-matematiche: fisica; biofisica; informatica; tecnologie biomediche. d) Elementi di chirurgia: tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; correlazione tra chirurgia e tecnica anestesiologica. e) Medicina legale: medicina legale; etica e deontologia in anestesia e rianimazione; elementi di medicina preventiva professionale. f) Fisiopatologia: fisiopatologia pre e post-operatoria; fisiopatologia della narcosi; fisiopatologia respiratoria; fisiopatologia cardiocircolatoria; fisiopatologia metabolica; fisiopatologia neurologica; fisiopatologia del dolore; fisiopatologia dell'iperbarismo. g) Anestesia: semeiologia di interesse anestesiologico; anestesia generale; anestesia loco-regionale; anestesia nelle specialita'; tecniche speciali di anestesia. h) Rianimazione: semeiologia di interesse rianimatorio; rianimazione respiratoria; rianimazione cardio-circolatoria; rianimazione neurologica; rianimazione materno-fetale; rianimazione metabolica; medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo. i) Terapia antalgica: semeiologia del dolore; terapia antalgica. l) Terapia intensiva: tecniche speciali di rianimazione; tecniche protesiche extracorporee; trapianti d'organo; terapia intensiva nelle specialita'; nutrizione enterale e parenterale; medicina delle catastrofi; organizzazione dell'emergenza extraospedaliera. m) Terapia antalgica applicata: neuroanatomia; neurofisiologia; fisiopatologia del dolore; neurofarmacologia e psicofarmacologia; elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico; diagnostica e metodi di stima del dolore; algologia clinica; terapia del dolore; tecniche neurochirurgiche; tecniche di iper ed ipo-stimolazione; elementi di kinesiterapia e scienza del movimento. Art. 371. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in una attivita' didattica teorico-pratica comune a tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1 Anno: Discipline morfologiche e funzionali (ore 30): anatomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 10 fisiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10 biochimica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10 Discipline farmaco-tossicologiche (ore 15): farmacologia applicata all'anestesia e rianimazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 15 Discipline fisico-matematiche (ore 20): fisica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10 biofisica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10 Elementi di chirurgia (ore 15): tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 15 Medicina legale (ore 20): medicina legale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10 etica e deontologia in anestesia e rianimazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10 Fisiopatologia (ore 60): fisiopatologia pre e post-operatoria . . . . . . . . . " 20 fisiopatologia della narcosi . . . . . . . . . . . . . " 20 fisiopatologia neurologica . . . . . . . . . . . . . . " 20 Anestesia (ore 240): semeiologia di interesse anestesiologico . . . . . . . ore 80 anestesia generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80 anestesia loco-regionale . . . . . . . . . . . . . . . " 80 Area elettiva: ore 400. 2 Anno: Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20): tossicologia clinica . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 20 Discipline fisico-matematiche (ore 10): tecnologie biomediche . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10 Elementi di chirurgia (ore 20): correlazioni tra chirurgia e tecnica anestesiologica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 Fisiopatologia (ore 100): fisiopatologia respiratoria . . . . . . . . . . . . . . " 20 fisiopatologia cardiocircolatoria . . . . . . . . . . . " 20 fisiopatologia metabolica . . . . . . . . . . . . . . . " 20 fisiopatologia del dolore . . . . . . . . . . . . . . . " 20 fisiopatologia dell'iperbarismo . . . . . . . . . . . . " 20 Anestesia (ore 100): anestesia generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30 anestesia loco-regionale . . . . . . . . . . . . . . . " 40 anestesia nelle specialita' . . . . . . . . . . . . . . " 30 Rianimazione (ore 100): semeiologia di interesse rianimatorio . . . . . . . . . " 30 rianimazione respiratoria . . . . . . . . . . . . . . . " 40 rianimazione cardio-circolatoria . . . . . . . . . . . " 30 Terapia antalgica (ore 50): semeiologia del dolore . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 terapia antalgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30 Area elettiva: ore 400. 3 Anno: Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20): trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 20 Discipline fisico-matematiche (ore 20): informatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 Medicina legale (ore 10): elementi di medicina preventiva professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10 Anestesia (ore 50): anestesia nelle specialita' . . . . . . . . . . . . . . ore 20 tecniche speciali di anestesia . . . . . . . . . . . . " 30 Rianimazione (ore 200): rianimazione neurologica . . . . . . . . . . . . . . . " 50 rianimazione metabolica . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 rianimazione materno-fetale . . . . . . . . . . . . . . " 50 medicina iperbarica e tecnologia dell'iperbarismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 Terapia antalgica (ore 100): semeiologia del dolore . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 terapia antalgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 Area elettiva: ore 400. 4 Anno - indirizzo in terapia intensiva: tecniche speciali di rianimazione . . . . . . . . . . . ore 75 tecniche protesiche extracorporee . . . . . . . . . . . " 75 trapianti d'organo . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 terapia intensiva nelle specialita' . . . . . . . . . . " 100 nutrizione enterale e parenterale . . . . . . . . . . . " 50 medicina delle catastrofi . . . . . . . . . . . . . . . " 25 organizzazione dell'emergenza extraospedaliera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 25 Area elettiva: ore 400. 4 Anno - indirizzo in terapia antalgica: neuroanatomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 25 neurofisiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 25 fisiopatologia del dolore . . . . . . . . . . . . . . . " 40 neurofarmacologia e psicofarmacologia . . . . . . . . . " 50 elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 25 diagnostica e metodi di stima del dolore . . . . . . . " 25 algologia clinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 terapia del dolore . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 tecniche neurochirurgiche . . . . . . . . . . . . . . . " 20 tecniche di iper e ipo-stimolazione . . . . . . . . . . " 20 elementi di kinesiterapia e scienza del movimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 Area elettiva: ore 400. Art. 372. - Durante i quattro anni di corso e' richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti o servizi: sale operatorie di chirurgia generale e specialita' chirurgiche; sale di risveglio post-operatorie; unita' di rianimazione; reparti di terapia intensiva; ambulatori di diagnostica invasiva e non invasiva; unita' di terapia iperbarica; ambulatori di controllo post-rianimazione. La frequenza nei vari settori avverra' secondo modalita' deliberate dal consiglio della scuola, tali da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso, il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Il consiglio della scuola ripartira' annualmente il monte ore elettivo. Art. 373. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di anestesiologia e di rianimazione della facolta' di medicina e chirurgia presso l'Universita' dell'Aquila. Art. 374. - Sono ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente ai sensi dell'art. 322 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quello richiesto. Sono ammessi alla scuola di specializzazione i candidati idonei che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collegati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 375. - Per l'ammissione alla scuola di specializzazione e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, per la valutazione del quale la commissione avra' a disposizione 70 sui 100 punti del punteggio complessivo. Esso sara' integrato, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dalla valutazione dei seguenti titoli: a) la tesi in disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazione nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 265 del 6 ottobre 1982). Art. 376. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. La frequenza minima delle attivita' didattiche e pratiche, necessaria per sostenere gli esami annuali e finali, e' fissata nel 75% delle ore stabilite annualmente dal consiglio della scuola stessa. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1978, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 377. - Alla fine di ogni anno di corso lo specializzando deve superare un esame globale teorico-pratico, vertente su tutte le discipline dell'anno del corso, da sostenere nei mesi di ottobre e novembre. La commissione di esame e' composta dal direttore della scuola e dai docenti delle materie relative all'anno di corso. Coloro, che non superano detto esame, potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 378. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 379. - L'importo delle tasse e soprattasse, dovute dagli iscritti alla scuola di specializzazione, e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, i contributi sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Universita'. Art. 380. - Gli specializzandi che chiedono il trasferimento da altre universita' possono ottenerlo soltanto con il consenso del rettore, sentito il parere del direttore della scuola e subordinatamente alla disponibilita' di posti nella scuola stessa. Non e' consentita la contemporanea iscrizione a piu' corsi di specializzazione o ai corsi di dottorato di ricerca. Art. 381. - Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alle norme contenute nelle "disposizioni generali" per le scuole di specializzazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Aquila, addi' 12 ottobre 1989 Il rettore: SCHIPPA