IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ed in particolare  gli
articoli 82 e 86;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita ed in  particolare
gli articoli 3 e 82;
  Accertato  che  per  l'anno  1990  il controvalore in lire italiane
dell'Unita' di conto europea (ECU) va riferito al 31 ottobre 1989;
 Vista  la  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee del giorno 1›
novembre 1989, n. c 278, che ha pubblicato il valore  di  conversione
della  predetta  unita'  di  conto europea, al 31 ottobre 1989, nelle
varie monete nazionali dei paesi  membri  della  Comunita'  economica
europea;
                               Decreta:
  A  decorrere  dal  31  dicembre  1989 e fino al 30 dicembre 1990 il
controvalore in lire italiane dell'Unita' di conto europea (ECU),  ai
fini  dell'applicazione  delle  leggi  10  giugno  1978,  n. 295 e 22
ottobre 1986, n. 742, e' pari a L. 1.505,67.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 19 dicembre 1989
                                               Il Ministro: BATTAGLIA