IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ed in particolare gli articoli 82 e 86; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita ed in particolare gli articoli 3 e 82; Accertato che per l'anno 1990 il controvalore in lire italiane dell'Unita' di conto europea (ECU) va riferito al 31 ottobre 1989; Vista la Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del giorno 1 novembre 1989, n. c 278, che ha pubblicato il valore di conversione della predetta unita' di conto europea, al 31 ottobre 1989, nelle varie monete nazionali dei paesi membri della Comunita' economica europea; Decreta: A decorrere dal 31 dicembre 1989 e fino al 30 dicembre 1990 il controvalore in lire italiane dell'Unita' di conto europea (ECU), ai fini dell'applicazione delle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742, e' pari a L. 1.505,67. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 19 dicembre 1989 Il Ministro: BATTAGLIA