IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  25  luglio  1956,  n.  838,  art. 1, e successive
modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;
  Vista  la  legge  21  luglio  1960,  n.  739,  art. 5, e successive
modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;
  Vista  la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visti i decreti ministeriali n. 1508 del 15 settembre 1989, n. 1555
del 2 ottobre 1989 e n. 2124 del 25 novembre 1989,  con  i  quali  e'
stato  dichiarato  tra  l'altro,  il  carattere  di eccezionalita' di
avversi eventi meteorici verificatasi nell'annata agraria 1988-89 nei
territori  agricoli  delle  province  di  Bologna,  Ferrara, Forli' e
Ravenna;
  Vista  la  nota  in  data 16 novembre 1989, con la quale la regione
Emilia-Romagna chiede che  sia  concessa  agli  istituti  di  credito
l'autorizzazione  a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di
credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966,  n.
838,  modificato  dall'art.  8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in
considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci  economici
delle  aziende  agricole  colpite  dalla siccita' nell'annata agraria
1988-89;
  Ritenuto di accogliere la proposta della regione Emilia-Romagna;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati
a prorogare, per una sola volta e per non piu' di ventiquattro  mesi,
con  i  privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni,
nella  legge  5  luglio  1928,  n. 1760, la scadenza delle rate delle
operazioni di  credito  agrario  di  esercizio  e  di  miglioramento,
effettuate con le aziende agricole danneggiate dagli eventi meteorici
dichiarati  eccezionali  con  i  decreti  indicati  nelle   premesse,
ricadenti  nei  territori  della  regione Emilia-Romagna, che abbiano
subito un danno in misura non inferiore  alla  perdita  del  35%  del
prodotto lordo vendibile.
  Possono  essere  prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si
e'  verificato  l'evento,  in  data  posteriore  all'evento   stesso,
relative  ad  operazioni  di credito agrario effettuate anteriormente
all'evento.