IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamente delle imposte sui redditi; Visto il primo comma dell'art. 8 del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visti gli articoli 5, 7 ed 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, concernente disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale, con i quali e' stato stabilito l'obbligo della presentazione annuale, entro il 31 marzo, della dichiarazione di cui al primo e al quinto comma dell'art. 7 del precitato decreto n. 600 per i proventi di ogni genere e per le differenze di valore dei titoli e certificati regolati dallo stesso decreto-legge; Ritenuta l'opportunita', in relazione all'esigenza di talune categorie di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per la dichiarazione dei sostituti di imposta, di autorizzare la predisposizione anche di speciali modelli per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformita' strutturate dei modelli meccanografici con quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e la loro compatibilita' con le necessita' gestionali della liquidazione delle imposte; Decreta: Art. 1. Sono approvati gli annessi modelli 770, 770/A, 770/B, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/F, 770/G e 770/G-1 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1990 dai sostituti di imposta. Il modello base (copertina) deve essere riprodotto in due esemplari identici.