IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626; Visti i provvedimenti CIP n. 24/1981 del 26 maggio 1981 e n. 11/1982 del 29 aprile 1982 con cui e' stata istituita la "Cassa conguaglio per il settore telefonico" e sono state stabilite le modalita' di funzionamento; Visti i provvedimenti CIP n. 51/1985 del 20 dicembre 1985 e n. 22/1986 del 26 marzo 1986; Visto il provvedimento CIP n. 23/1986 del 26 marzo 1986 con cui e' stata prorogata l'operativita' della "Cassa conguaglio del settore telefonico" e sono state impartite ulteriori norme per il suo funzionamento; Sentita la Commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) tenutasi il 13 e il 14 dicembre 1990 e vista la relazione da questa approvata; Delibera: Art. 1. Categorie di abbonamento Gli abbonamenti al servizio telefonico su rete telefonica pubblica commutata sono ripartiti in due categorie cosi' determinate: Categoria A: tutti gli abbonamenti, salvo quelli agevolati di cui alla successiva categoria B. Categoria B: primo abbonamento in abitazione privata, ove non si svolga attivita' di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico. Compatibilmente con le caratteristiche tecniche degli impianti e' possibile richiedere, oltre il primo abbonamento, anche abbonamenti per collegamenti alla centrale di competenza a traffico unidirezionale entrante che verranno classificati nella categoria A.