IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visti i decreti ministeriali 26 ottobre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 1985), 19 giugno 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 1987) e 3 maggio 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1989) con i quali e' stata regolamentata la pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante; Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989) riguardante la disciplina dei molluschi bivalvi con l'attrezzo denominato "draga manuale"; Considerata l'opportunita' di consentire una diversa articolazione dei giorni di fermo di pesca settimanale e mensile, non comportante alcuna conseguenza in ordine agli obiettivi prefissati; Considerato, altresi', opportuno, sotto l'aspetto sociale, che la non trasferibilita' dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante non penalizzi la professionalita' debitamente comprovata degli operatori del settore; Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare; Decreta: Art. 1. Il primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 3 maggio 1989 e' cosi' modificato: "L'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con apparecchi turbosoffianti, concessa sulla base dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 ottobre 1985, puo' essere ceduta esclusivamente dai titolari a pescatori singoli ed associati iscritti, da almeno tre anni, nel registro dei pescatori marittimi e alle cooperative di pescatori".