IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca
marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visti i decreti ministeriali 26 ottobre 1985 (Gazzetta Ufficiale n.
265 dell'11 novembre 1985), 19 giugno 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 164
del 16 luglio 1987) e 3 maggio 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
maggio 1989)  con  i  quali  e'  stata  regolamentata  la  pesca  dei
molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante;
  Visto  il decreto ministeriale 16 novembre 1989 (Gazzetta Ufficiale
n. 273 del 22 novembre 1989) riguardante la disciplina dei  molluschi
bivalvi con l'attrezzo denominato "draga manuale";
  Considerata  l'opportunita' di consentire una diversa articolazione
dei giorni di fermo di pesca settimanale e mensile,  non  comportante
alcuna conseguenza in ordine agli obiettivi prefissati;
  Considerato,  altresi',  opportuno, sotto l'aspetto sociale, che la
non trasferibilita'  dell'autorizzazione  alla  pesca  dei  molluschi
bivalvi   con   turbosoffiante   non  penalizzi  la  professionalita'
debitamente comprovata degli operatori del settore;
  Sentiti  la  commissione consultiva centrale per la pesca marittima
ed il Comitato  nazionale  per  la  gestione  e  conservazione  delle
risorse biologiche del mare;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  primo  comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 3 maggio 1989
e' cosi' modificato:
  "L'autorizzazione  alla  pesca dei molluschi bivalvi con apparecchi
turbosoffianti,  concessa  sulla  base  dell'art.   2   del   decreto
ministeriale  26  ottobre 1985, puo' essere ceduta esclusivamente dai
titolari a pescatori singoli ed associati  iscritti,  da  almeno  tre
anni,  nel  registro  dei  pescatori  marittimi e alle cooperative di
pescatori".