IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima; Visto l'art. 4 del regolamento di esecuzione della suddetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che, nel classificare i vari tipi di reti da pesca, comprende sotto un'unica denominazione "reti a traino" sia le reti a strascico che le reti da traino pelagiche e volanti pur evidenziando i caratteri distintivi, sotto il profilo tecnico, di due sistemi di pesca; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto l'art. 4 della predetta legge n. 41/82 il quale prevede che il Ministro della marina mercantile puo' stabilire il numero massimo delle licenze di pesca e determinare i criteri per l'assegnazione di nuove licenze, qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986, sul rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1987, n. 241, relativo ai criteri per il rilascio delle licenze per la pesca marittima che per quanto riguarda la pesca a traino regolamenta esclusivamente le reti a strascico; Vista la legge 19 luglio 1988, n. 278, che prevede interventi finanziari per l'adattamento della flotta peschereccia alla possibilita' di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino; Considerata, pertanto, la necessita' di contenere ai livelli attuali anche lo sforzo di pesca a traino volante e pelagico in quanto costituenti, come sopraddetto, un tipo di rete a traino; Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare; Decreta: Art. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non vengono concesse nuove licenze per la pesca con reti a traino volanti e pelagiche. Tali sistemi di pesca potranno essere riconosciuti esclusivamente: per le navi per le quali sia stata ottenuta, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'attestazione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 5 maggio 1986; per navi nuove, previo ritiro dall'attivita' di pesca di navi in esercizio gia' adibite al sistema di pesca a traino volante o pelagico aventi uguale stazza e potenza motore; per le navi per le quali siano stati assegnati finanziamenti nazionali, regionali o comunitari in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, addi' 28 dicembre 1989 Il Ministro: VIZZINI