IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,  n.  120,  che  dispone
interventi  urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti
pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a  movimenti  franosi  in
atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che  detta  norme
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del fondo della protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  del  12  aprile 1988, n. 1433, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1988 con la quale  si  assegna
al  comune  di Lozzo di Cadore (Belluno) la somma di L. 1.500.000.000
da utilizzarsi per i piu' urgenti interventi  di  consolidamento  del
movimento franoso;
  Vista  la nota del 5 gennaio 1989 del comune di Lozzo di Cadore con
la quale si richiede un urgente finanziamento di L. 3.000.000.000  al
fine di non pregiudicare l'intervento in atto;
  Vista  la  nota del 21 settembre 1989 della commissione di collaudo
dell'intervento di cui alla citata ordinanza n. 1433 nella  quale  si
evince  l'urgenza  di  completare l'opera di consolidamento nella sua
globalita' a rischio di  vanificare  il  lavoro  eseguito  e  con  la
possibilita'   che   lo   stesso   incida  negativamente  sull'intera
stabilita' della pendice sovrastante l'abitato;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata   comunque  la  necessita'  di  consentire  un  immediato
intervento teso  al  completamento  delle  opere  essenziali  per  la
eliminazione   dei   piu'   impellenti   pericoli   per  la  pubblica
incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al  fine di consentire un immediato intervento per il completamento
di lavori di  consolidamento  in  atto  tesi  alla  eliminazione  del
pericolo  incombente  per la pubblica incolumita' nel comune di Lozzo
di Cadore di cui in premessa, e'  assegnata  al  comune  medesimo  la
somma di L. 1.000.000.000.