IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del fondo della protezione civile; Vista la delibera del consiglio comunale di Montefelcino n. 6 del 23 gennaio 1987 con la quale viene richiesto un finanziamento per eliminare l'incombente pericolo per la pubblica incolumita' in localita' Borgo Ville pari a L. 145.000.000 che per effetto dell'errata applicazione dell'aliquota I.V.A. si riduce a L. 129.475.000; Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 13 ottobre 1989 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumita' nel caso in cui avvengano fenomeni sismici o avverse condizioni climatiche; Ravvisata la necessita' di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione del potenziale pericolo incombente per la pubblica incolumita' prima che si verifichino fenomeni accelerativi del movimento franoso; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Al fine di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Montefelcino di cui in premessa, e' assegnata al comune medesimo la somma di L. 129.475.000.