IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,  n.  120,  che  dispone
interventi  urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti
pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a  movimenti  franosi  in
atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che  detta  norme
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del fondo della protezione civile;
  Vista  la  delibera del consiglio comunale di Montefelcino n. 6 del
23 gennaio 1987 con la quale viene  richiesto  un  finanziamento  per
eliminare  l'incombente  pericolo  per  la  pubblica  incolumita'  in
localita'  Borgo  Ville  pari  a  L.  145.000.000  che  per   effetto
dell'errata   applicazione   dell'aliquota  I.V.A.  si  riduce  a  L.
129.475.000;
  Viste  le  risultanze del verbale di sopralluogo in data 13 ottobre
1989 nel quale il gruppo nazionale difesa  catastrofi  idrogeologiche
ha  ravvisato  una  situazione di incombente pericolo per la pubblica
incolumita' nel caso in cui  avvengano  fenomeni  sismici  o  avverse
condizioni climatiche;
  Ravvisata  la necessita' di consentire un immediato intervento teso
alla eliminazione del potenziale pericolo incombente per la  pubblica
incolumita'  prima  che  si  verifichino  fenomeni  accelerativi  del
movimento franoso;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al   fine   di   consentire   un  immediato  intervento  teso  alla
eliminazione del pericolo incombente nel comune  di  Montefelcino  di
cui  in  premessa,  e'  assegnata  al  comune medesimo la somma di L.
129.475.000.