IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 dicembre 1984 con il quale e' stato determinato e ripartito -  per
il  triennio  1984-86  - il contingente dei dipendenti, docenti e non
docenti, della scuola primaria, secondaria ed artistica per il  quale
e'  consentito  il  collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 45
della legge 18 marzo 1968, n. 249;
  Considerato  che,  con  decisione  n.  2616,  pubblicata in data 1›
agosto 1986, il tribunale amministrativo regionale del Lazio  sezione
III, ha accolto il ricorso proposto dalla Federazione italiana scuola
(F.I.S.) ed ha annullato  il  predetto  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 1984, riconoscendo in sostanza
che alla citata Federazione spettavano  sette  aspettative  sindacali
per il triennio 1984-86;
  Tenuto  conto che il Consiglio di Stato - sezione VI, con decisione
n. 463, pubblicata in data 3 luglio 1987, ha confermato la  decisione
del  tribunale  amministrativo  regionale del Lazio - sezione III, n.
2616-1986;
  Vista  la  decisione n. 597, pubblicata in data 22 aprile 1988, con
la quale il tribunale amministrativo regionale del  Lazio  -  sezione
III, ha accolto il ricorso della Federazione italiana scuola (F.I.S.)
per l'esecuzione del giudicato formatosi a seguito delle decisioni n.
2616-1986  del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione
III e n. 463-1987 del Consiglio di Stato - sezione VI;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 dicembre 1987 con il quale  si  e'  proceduto  a  determinare  e  a
ripartire  -  per  il  triennio  1987-89 - il contingente relativo ai
dipendenti, docenti e non docenti, della scuola primaria e secondaria
ed   artistica   per  il  quale  e'  consentito  il  collocamento  in
aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
  Considerato  che,  a seguito del ricorso della Federazione italiana
scuola  (F.I.S.)  proposto  per  l'annullamento,  previa  sospensione
dell'esecuzione,  del menzionato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 3 dicembre 1987, in  quanto  il  contingente  in
esso   previsto  e'  stato  ripartito  tra  le  altre  organizzazioni
sindacali, con esclusione della ricorrente Federazione, il  tribunale
amministrativo  regionale del Lazio - sezione I, con ordinanza n. 790
del 3 agosto 1989, ha accolto la domanda incidentale di  sospensione,
limitatamente  all'assegnazione  alla ricorrente Federazione di sette
aspettative sindacali;
  Ritenuto  che  occorre dare esecuzione alle decisioni del tribunale
amministrativo regionale del Lazio - sezione III, n. 2616-1986 e  del
Consiglio  di  Stato  -  sezione  VI,  numero  463-1987,  costituenti
giudicato  e  che,  nel  contempo,  e'  opportuno   dare   attuazione
all'ordinanza  n. 790-1989 del tribunale amministrativo regionale del
Lazio - sezione I;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di  Stato - commissione speciale
pubblico impiego del 7 giugno 1982, distinto con il numero di sezione
1997-80 - prima - e con il numero della commissione speciale pubblico
impiego n. 173-1982;
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
1989 concernente la delega di funzioni al Ministro  per  la  funzione
pubblica;
  Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il contingente di duecentoventi unita', previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  24  dicembre  1984,  dei
dipendenti,  docenti e non docenti, della scuola primaria, secondaria
ed artistica per i quali e' consentito - per il triennio 1984-86 - il
collocamento  in  aspettativa  ai  sensi  dell'art. 45 della legge 18
marzo 1968, n. 249, in esecuzione delle decisioni giurisdizionali del
tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio  -  sezione  III, n.
2616-1986, del Consiglio di Stato - sezione VI, numero 463-1987 e del
tribunale   amministrativo  regionale  del  Lazio  -  sezione  I,  n.
597-1988,  indicate  in  premessa,  e'   cosi'   ripartito   tra   le
organizzazioni   sindacali   a   carattere   nazionale   maggiormente
rappresentative:
   sessantanove  unita'  al  Sindacato  nazionale autonomo lavoratori
della scuola (S.N.A.L.S.);
   sessantatre   unita'   alla   Confederazione   italiana  sindacati
lavoratori   (C.I.S.L.)   nelle    sue    componenti    S.I.S.M.    e
S.I.N.A.S.C.E.L.;
   cinquantatre   unita'   alla   Confederazione   generale  italiana
lavoratori (C.G.I.L.);
   ventidue unita' alla Unione italiana del lavoro (U.I.L.);
   sette unita' alla Federazione italiana scuola (F.I.S.);
   sei   unita'  alla  Confederazione  italiana  sindacati  nazionali
autonomi lavoratori (C.I.S.N.A.L.).