IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 dicembre 1984 con il quale e' stato determinato e ripartito - per il triennio 1984-86 - il contingente dei dipendenti, docenti e non docenti, della scuola primaria, secondaria ed artistica per il quale e' consentito il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249; Considerato che, con decisione n. 2616, pubblicata in data 1 agosto 1986, il tribunale amministrativo regionale del Lazio sezione III, ha accolto il ricorso proposto dalla Federazione italiana scuola (F.I.S.) ed ha annullato il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 1984, riconoscendo in sostanza che alla citata Federazione spettavano sette aspettative sindacali per il triennio 1984-86; Tenuto conto che il Consiglio di Stato - sezione VI, con decisione n. 463, pubblicata in data 3 luglio 1987, ha confermato la decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione III, n. 2616-1986; Vista la decisione n. 597, pubblicata in data 22 aprile 1988, con la quale il tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione III, ha accolto il ricorso della Federazione italiana scuola (F.I.S.) per l'esecuzione del giudicato formatosi a seguito delle decisioni n. 2616-1986 del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione III e n. 463-1987 del Consiglio di Stato - sezione VI; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 1987 con il quale si e' proceduto a determinare e a ripartire - per il triennio 1987-89 - il contingente relativo ai dipendenti, docenti e non docenti, della scuola primaria e secondaria ed artistica per il quale e' consentito il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249; Considerato che, a seguito del ricorso della Federazione italiana scuola (F.I.S.) proposto per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 1987, in quanto il contingente in esso previsto e' stato ripartito tra le altre organizzazioni sindacali, con esclusione della ricorrente Federazione, il tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione I, con ordinanza n. 790 del 3 agosto 1989, ha accolto la domanda incidentale di sospensione, limitatamente all'assegnazione alla ricorrente Federazione di sette aspettative sindacali; Ritenuto che occorre dare esecuzione alle decisioni del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione III, n. 2616-1986 e del Consiglio di Stato - sezione VI, numero 463-1987, costituenti giudicato e che, nel contempo, e' opportuno dare attuazione all'ordinanza n. 790-1989 del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione I; Visto il parere del Consiglio di Stato - commissione speciale pubblico impiego del 7 giugno 1982, distinto con il numero di sezione 1997-80 - prima - e con il numero della commissione speciale pubblico impiego n. 173-1982; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1989 concernente la delega di funzioni al Ministro per la funzione pubblica; Sentite le organizzazioni sindacali interessate; Decreta: Art. 1. 1. Il contingente di duecentoventi unita', previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 1984, dei dipendenti, docenti e non docenti, della scuola primaria, secondaria ed artistica per i quali e' consentito - per il triennio 1984-86 - il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in esecuzione delle decisioni giurisdizionali del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione III, n. 2616-1986, del Consiglio di Stato - sezione VI, numero 463-1987 e del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione I, n. 597-1988, indicate in premessa, e' cosi' ripartito tra le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative: sessantanove unita' al Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola (S.N.A.L.S.); sessantatre unita' alla Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.) nelle sue componenti S.I.S.M. e S.I.N.A.S.C.E.L.; cinquantatre unita' alla Confederazione generale italiana lavoratori (C.G.I.L.); ventidue unita' alla Unione italiana del lavoro (U.I.L.); sette unita' alla Federazione italiana scuola (F.I.S.); sei unita' alla Confederazione italiana sindacati nazionali autonomi lavoratori (C.I.S.N.A.L.).