IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni. Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica; Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalita' per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1986, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 278, e in particolare l'art. 5 il quale stabilisce che la maggiorazione forfettaria, che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento, riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori, puo' variare anno per anno e puo' differenziarsi in relazione alla durata dell'operazione primaria e che e' resa nota dal Ministero del tesoro mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia; Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 72, con il quale, sulla base delle analogie di carattere tecnico e di durata del credito turistico-alberghiero con il credito artigiano oltre i diciotto mesi, e' stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate con fondi non rivenienti dal collocamento di titoli obbligazionari, ed e' stato stabilito che la variazione o la conferma della maggiorazione forfettaria e' determinata con proprio decreto sulla base degli elementi comunicati a tal fine dalla Banca d'Italia; Attesa l'esigenza di tener conto, in sede di determinazione di dette maggiorazioni forfettarie, dell'aumento di produttivita' nel settore del credito a breve e a medio termine e al fine di accrescere la concorrenzialita' fra gli Istituti finanziatori; Ravvisata l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza; Decreta: L'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 1986, e i commi 5 e 6 del dispositivo del decreto ministeriale 22 dicembre 1987, citati in premessa sono cosi' sostituiti, con effetto dal 1 gennaio 1990: "La maggiorazione forfettaria, che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento, potra' variare anno per anno. La variazione o la conferma della maggiorazione forfettaria sara' fissata annualmente con decreto del Ministro del tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 21 dicembre 1989 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1989 Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 279