IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n.
432, riguardante la soppressione e la messa in liquidazione, ai sensi
dell'art.  3  della  legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto per il
servizio sociale e familiare eretto in ente morale  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1958, n. 1223;
  Vista   la   legge   4  dicembre  1956,  n.  1404,  concernente  la
soppressione e la liquidazione degli enti di diritto  pubblico  sotto
qualsiasi  forma  costituiti  e  soggetti  a  vigilanza dello Stato e
comunque interessanti la finanza statale;
  Visto  l'art.  2, comma terzo, della legge 20 marzo 1975, n. 70, in
base al quale le operazioni di liquidazione  sono  state  avocate  al
Ministero  del  tesoro  ai  sensi  della  citata  legge n. 1404/56 ed
affidate allo speciale ufficio  liquidazioni,  previsto  dall'art.  1
della legge medesima;
  Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;
  Accertato  che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
state ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge  n.  1404/56
puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione  del patrimonio dell'ente
medesimo;
  Atteso  che,  per  l'avanzo finale di liquidazione, non e' prevista
alcuna specifica destinazione;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  liquidazione  del  patrimonio  dell'Istituto  per  il  servizio
sociale e familiare e' chiusa a tutti gli effetti.