IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonnio naturale nazionale; Considerato che la foresta di Monte Arcosu e' stata acquistata dall'Associazione italiana per il World Wildlife Fund con un contributo della commissione delle Comunita' europee, in applicazione della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE, concesso a condizione, tra l'altro, che il tipo di protezione cui assoggettare l'area sia quello di riserva naturale; Considerato che detto ambiente e' di interesse prioritario per la conservazione di nibbio reale, aquila reale, aquila del Bonelli, astore sardo, falco pellegrino, tutte specie di uccelli rapaci incluse nell'allegato 1 della direttiva n. 79/409/CEE, che comprende le specie di uccelli per le quali, ai sensi dell'art. 4 della direttiva medesima, gli Stati membri adottano misure speciali di conservazione degli habitat, al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione; Constatato che la foresta di Monte Arcosu e' habitat fondamentale per la conservazione del cervo sardo, gravemente minacciato di estinzione; Accertato l'interesse non solo nazionale ma internazionale, sul piano naturalistico e scientifico della foresta di Monte Arcosu, tipico esempio di foresta mediterranea; Considerato che l'art. 4 della convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa ratificata con la legge n. 503/81, dispone che le parti contraenti adottino necessarie ed appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitat di specie della flora e della fauna selvatiche, in praticolare di quelle elencate agli allegati I e II alla convenzione medesima; Constatato che la foresta di Monte Arcosu e' habitat importante per le specie di rapaci sopra elencate, tutte comprese nell'allegato II della citata convenzione di Berna; Vista la direttiva n. 79/409/CEE e la risoluzione del Consiglio del 2 aprile 1979 concernenti la conservazione degli uccelli selvatici e l'elenco delle zone di protezione speciale di cui all'art. 4 della medesima Direttiva, nel quale e' ricompresa la foresta di Monte Arcosu per una estensione di 3.205 ha; Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente individua zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali; Vista la propria nota del 17 aprile 1989 n. 1292/SCN/2.4.14 alla Presidenza della giunta della regione Sardegna e ai comuni di Uta e Capoterra circa la richiesta di un motivato parere e di proposte di intesa in ordine all'individuazione in oggetto e con la quale venivano inoltre trasmesse alla regione Sardegna e ai comuni di Uta e di Capoterra le misure di salvaguardia che il Ministero intende adottare per l'area in questione; Considerato che ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 3 marzo 1987, n. 59, il Ministero dell'ambiente puo' adottare, sentite la regione e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, le necessarie misure di salvaguardia con le quali puo' essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi; Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 155, con cui al Sottosegretario di Stato per l'ambiente, on. Piero Mario Angelini, sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura; Decreta: Art. 1. La foresta di Monte Arcosu ubicata in provincia di Cagliari nei comuni di Uta e Capoterra, delimitata nella cartografia allegata al presente decreto sotto il n. 1 ed estesa per ha 3.205 circa, sui terreni di proprieta' dell'Associazione italiana per il Fondo mondiale per la natura, e' individuata come zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale.