IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste le domande in data 28 dicembre 1988, 29 maggio, 27 giugno, 13
e 17 luglio 1989, della Commercial Union vita  S.p.a.,  con  sede  in
Milano,  intese  ad  ottenere  l'approvazione  di  nuove  tariffe  di
assicurazione per il caso di morte e  delle  relative  condizioni  di
polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;
  Viste  le lettere n. 922690 e n. 923234, rispettivamente in data 21
luglio e 20 settembre 1989 con le quali l'Istituto per  la  vigilanza
sulle  assicurazioni  private  e  di interesse collettivo - ISVAP, ha
comunicato che non esistono elementi  ostativi  alla  emanazione  del
provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le  relative
condizioni di polizza, presentate dalla Commercial Union vita S.p.a.,
con sede in Milano:
   1) tariffe CC-400 e CC-402 - assicurazioni di capitale differito a
premio  annuo  costante  e   a   premio   annuo   rivalutabile,   con
controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   2)  tariffe  CC-401 - assicurazioni di capitale differito a premio
unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   3)  tariffe  RC-300  e RC-302 - assicurazioni di rendita vitalizia
differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a  premio
annuo  costante  e  a  premio  rivalutabile,  con controassicurazione
(tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   4)  tariffe RC-301 - assicurazioni di rendita vitalizia differita,
per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con
controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   5)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione,  a  premio  annuo
costante  ed  a  premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto
1);
   6)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a  premio  unico,
di cui al precedente punto 2);
   7)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%, 3% e  4%,  con  controassicurazione,  a
premio  annuo  costante  ed  a  premio  annuo rivalutabile, di cui al
precedente punto 3);
   8)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%, 3% e  4%,  con  controassicurazione,  a
premio unico, di cui al precedente punto 4);
   9)  tariffa TI-100 - assicurazione temporanea per il caso di morte
a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;
   10)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 9);
   11) tariffa TI-101 - assicurazione temporanea per il caso di morte
a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;
   12)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 11);
   13) tariffa TI-110 - assicurazione temporanea per il caso di morte
a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n
del   capitale   iniziale,  a  premio  annuo  limitato,  comprese  le
condizioni di applicazione;
   14)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 13);
   15) tariffa TI-111 - assicurazione temporanea per il caso di morte
a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n
del  capitale  iniziale,  a  premio  unico, comprese le condizioni di
applicazione;
   16)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 15);
   17)  coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di
cui ai precedenti punti 13) e 15) per ottenere i corrispondenti tassi
di premio delle forme a decrescenza sub-annuale;
   18)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 13)  nell'ipotesi  di  decrescenza  sub-annuale  del
capitale assicurato;
   19)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 15)  nell'ipotesi  di  decrescenza  sub-annuale  del
capitale assicurato;
   20) tariffa TI-130 - assicurazione temporanea per il caso di morte
di rendita annuale, certa in caso  di  premorienza,  a  premio  annuo
limitato, comprese le condizioni di applicazione;
   21)  condizioni  speciali di assicurazione della tariffa di cui al
precedente punto 20);
   22) tariffa TI-131 - assicurazione temporanea per il caso di morte
di rendita annuale, certa in caso di  premorienza,  a  premio  unico,
comprese le condizioni di applicazione;
   23)  condizioni  speciali di assicurazione della tariffa di cui al
precedente punto 22);
   24) tariffa TG-20 - assicurazione temporanea di gruppo per il solo
caso di morte;
   25)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 24);
   26)  tariffa  TG-20  i - assicurazione temporanea di gruppo per il
caso di morte e di invalidita' totale e permanente;
   27)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 26);
   28)   tariffa   TI-100  i  -  assicurazione  a  premio  annuo  per
l'assicurazione di un  capitale  pagabile  in  caso  di  morte  o  di
invalidita'   totale   e   permanente,   comprese  le  condizioni  di
applicazione;
   29)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 28);
   30)   tariffa   TI-101i   -   assicurazione  a  premio  unico  per
l'assicurazione di un  capitale  pagabile  in  caso  di  morte  o  di
invalidita'   totale   e   permanente,   comprese  le  condizioni  di
applicazione;
   31)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 30);
   32)  condizioni  generali  di  polizza  regolanti,  per  contratti
collettivi, la copertura del rischio di invalidita' permanente;
   33) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe
di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;
   34) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe
di assicurazione a prestazioni rivalutabili;
   35)  coefficienti  da  applicare ai tassi di premio annuo ed unico
delle tariffe di rendita certa in caso di  premorienza  a  rateazione
annuale  per  ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di
rendite certe con rateazione sub-annuale;
   36)  condizioni  speciali  di  polizza  regolanti la copertura del
rischio  di  morte  ed  invalidita'   da   applicare   ai   contratti
individuali.
   In  applicazione  dei  tassi di frazionamento di cui ai precedenti
punti  33)  e  34)  per  le  forme  per   il   caso   di   vita   con
controassicurazione,   di   capitale  o  di  rendita,  dovra'  essere
liquidato, in caso di decesso dell'assicurato, l'intero premio  annuo
netto garantito dalla controassicurazione.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 20 dicembre 1989
                                               Il Ministro: BATTAGLIA