LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e le successive disposizioni; Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonche' il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 145, con il quale sono state prorogate al 30 aprile 1989 le tariffe e le condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, stabilite con la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale dei prezzi; Visto il provvedimento n. 11/1989 del Comitato interministeriale dei prezzi con il quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1 maggio 1989 al 30 aprile 1990; Visto in particolare l'art. 8, secondo comma del citato provvedimento n. 11/1989, con il quale e' stato fissato al 20 gennaio 1990 il termine entro cui ciascuna impresa deve presentare per l'approvazione le nuove tariffe da applicare dal 1 maggio 1990; Viste le istanze presentate dalle imprese assicuratrici con le quali e' stato richiesto un differimento del predetto termine del 20 gennaio 1990; Considerato che il richiesto differimento del termine consente la formulazione di proposte tariffarie sulla base di dati che presentano un carattere di maggiore certezza e definitivita'; Ritenuto, pertanto, di poter accogliere le istanze predette limitatamente ad un periodo di tempo pari a quello di slittamento delle tariffe e condizioni di polizza stabilito col citato decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 145; Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947); Delibera: A parziale modifica dell'art. 8 del provvedimento n. 11/1989 del Comitato interministeriale dei prezzi, nelle premesse citato, il termine entro cui ciascuna impresa assicuratrice dovra' presentare per l'approvazione le nuove tariffe da applicare dal 1 maggio 1990 e' fissato al 20 febbraio 1990. Roma, addi' 16 gennaio 1990 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BATTAGLIA