IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 657, recante delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio per la riscossione dei tributi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 657; Visto l'art. 130 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 che prevede l'abrogazione di tutte le disposizioni che regolano, mediante rinvio al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, la riscossione coattiva delle imposte, dei diritti doganali, delle tasse di concessione governativa e di ogni altra entrata, diritto o accessorio di cui agli articoli 67, comma 1, 68, comma 1 e 69 commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, nonche' di ogni altra norma incompatibile con la riscossione disciplinata dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 43; Visti il primo comma e il secondo comma, lettera b), dell'art. 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, i quali prevedono, rispettivamente, la riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette da parte del concessionario del servizio di riscossione e l'emanazione, a cura del Ministro delle finanze, di un decreto al fine di stabilire tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonche' gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione; Visto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge, 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 4 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni; Visti l'art. 2, comma 1, lettere c), d), e) ed f), nonche' gli articoli 63, comma 1, e 65 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Visto l'art. 17, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239; Visti gli articoli 252 e 253 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Decreta: Art. 1. La riscossione coattiva, in dipendenza di provvedimento avente efficacia di titolo esecutivo dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, dell'imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti per i servizi di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e delle tasse sulle concessioni regionali e comunali, dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonche' delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio e penalita' relativi ai predetti tributi, dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato e dei relativi accessori, deve avvenire con le modalita' ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.