IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  4 ottobre 1986, n. 657, recante delega al Governo
per la istituzione e la disciplina del servizio  per  la  riscossione
dei tributi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di  altre
entrate  dello  Stato  e  di  altri  enti  pubblici, emanato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 657;
  Visto   l'art.  130  dello  stesso  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 43 che prevede l'abrogazione di tutte  le  disposizioni
che  regolano,  mediante  rinvio  al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, la riscossione coattiva delle  imposte,  dei  diritti  doganali,
delle  tasse  di  concessione  governativa  e  di ogni altra entrata,
diritto o accessorio di cui agli articoli 67, comma 1, 68, comma 1  e
69 commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del
1988, nonche' di ogni altra norma incompatibile  con  la  riscossione
disciplinata  dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.
43;
  Visti  il  primo comma e il secondo comma, lettera b), dell'art. 67
del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  43/1988,  i
quali prevedono, rispettivamente, la riscossione coattiva delle tasse
e delle imposte indirette da parte del concessionario del servizio di
riscossione  e l'emanazione, a cura del Ministro delle finanze, di un
decreto al fine di  stabilire  tempi,  procedure  e  criteri  per  la
redazione   e  la  trasmissione  dei  ruoli  e  per  la  compilazione
meccanografica  degli  stessi  da  parte  del   Consorzio   nazionale
obbligatorio  tra  i  concessionari  della  riscossione,  nonche' gli
adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione;
  Visto  l'art.  4,  comma 7, del decreto-legge, 2 marzo 1989, n. 66,
convertito  dalla  legge  4  aprile  1989,  n.  144,   e   successive
modificazioni;
  Visti  l'art.  2,  comma  1,  lettere c), d), e) ed f), nonche' gli
articoli 63, comma 1, e 65  del  richiamato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 43 del 1988;
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602;
  Visto  l'art.  17,  del  decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1955, n. 1544;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n.
239;
  Visti  gli  articoli 252 e 253 del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  riscossione  coattiva,  in  dipendenza  di provvedimento avente
efficacia di  titolo  esecutivo  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della
imposta  sulle  successioni  e   donazioni,   dell'imposta   comunale
sull'incremento   di   valore   degli   immobili,  delle  imposte  di
fabbricazione, delle  imposte  erariali  di  consumo  e  dei  diritti
doganali,   delle   tasse   automobilistiche   e   sulle  concessioni
governative, dell'imposta comunale sulla pubblicita' e diritti  sulle
pubbliche   affissioni,  dei  canoni  e  diritti  per  i  servizi  di
disinquinamento delle acque provenienti da  insediamenti  produttivi,
della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e
delle tasse sulle  concessioni  regionali  e  comunali,  dell'imposta
comunale  per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonche'
delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio e
penalita'  relativi  ai  predetti  tributi, dei canoni e proventi del
demanio e del patrimonio indisponibile dello  Stato  e  dei  relativi
accessori,  deve  avvenire con le modalita' ed i termini previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
salvo quanto disposto negli articoli seguenti.