LA GIUNTA REGIONALE Su proposta dell'assessore alla tutela ambientale; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; Vista la legge regionale n. 13 del 16 marzo 1982, art. 7; Considerato che la commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 marzo 1984 ha incluso nell'elenco delle localita' da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge sopracitata, parte dei territori siti nell'ambito dei comuni di: Pozzaglia Sabina, Monteleone Sabino, Poggio Moiano, Orvinio e Scandriglia; Considerato che il verbale della suddetta commissione e' stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di: Pozzaglia Sabina, Monteleone Sabino, Poggio Moiano, Orvinio e Scandriglia; Viste le opposizioni presentate contro la suddetta proposta di vincolo dei comuni: Scandriglia, Monteleone Sabino, Poggio Moiano; Considerato che le opposizioni sopra riportate non possono accogliersi in quanto le richieste di restrizione del perimetro del vincolo proposto verrebbero a compromettere la zona, le cui peculiarita' di particolare valore naturalistico vanno salvaguardate integralmente, inoltre a seguito di sopralluoghi si e' altresi' rilevato che una parte assai rilevante della zona sottoposta a vincolo in conseguenza del disposto dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, trattandosi per la quasi totalita' di territori coperti di boschi, percorsi da una fitta rete di corsi di acqua pubblici, per i quali e' prescritto il rispetto ambientale, per cui la previsione del vincolo di cui alla presente deliberazione rappresenta una mera ricucitura e razionalizzazione dei vincoli che gia' esistono in forza della citata legge n. 431/1985; Ritenuto che lo straordinario interesse paesistico dei luoghi e' confermato dal fatto che il Ministero dei beni culturali e ambientali, previo parere favorevole del comitato di settore con nota n. 17156 del 3 dicembre 1984 ha provveduto a vincolare i medesimi territori con il divieto di edificazione fino alla formazione del P.T.P. da parte della regione, divieto confermato con l'articolo 1-quinquies della legge n. 431/1985; Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perche' e' di particolare pregio paesistico per il cospicuo carattere di bellezze naturali dei luoghi; All'unanimita'; Delibera: La localita' denominata "Monti Lucretili" comprendente il territorio dei comuni di Pozzaglia Sabina, Monteleone Sabino, Poggio Moiano, Orvinio e Scandriglia ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 ed e' quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona e' delimitata nel modo seguente: partendo dall'incrocio della strada statale per Orvinio (Licinese) con il confine tra la provincia di Roma e di Rieti, segue la suddetta strada provinciale oltre Orvinio fino a Poggio Moiano, fino ad incontrare la s.s. n. 4 - Salaria (Vecchia Salaria), la segue tutta fino ad incontrare di nuovo il confine con la provincia di Roma, da dove riprende la linea di confine tra la provincia di Roma e quella di Rieti, segue tutta la linea di confine fino al punto di partenza con l'incontro della strada statale per Orvinio. La presente delibera sara' pubblicata ai sensi e agli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357 nel Bollettino ufficiale insieme con il verbale della commissione per le bellezze naturali e panoramiche di Rieti. La regione Lazio curera' che i comuni di Pozzaglia Sabina, Monteleone Sabino, Poggio Moiano, Orvinio e Scandriglia, provvedano all'affissione del Bollettino ufficiale contenente la presente delibera all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia del Bollettino ufficiale con la planimetria della zona giusta l'art. 4 della legge precitata. Roma, addi' 16 giugno 1987 Il presidente: LANDI