AVVERTENZA:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1988, n.
548, 28 marzo 1989, n. 110, 29 maggio 1989, n. 196 e 5 agosto 1989,
n. 279.". I DD.LL. n. 548/1988, n. 110/1989, n. 196/1989, e n.
279/1989, di contenuto pressoche' analogo, non sono stati convertiti
in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi
comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1989, n. 123 del 29
maggio 1989, n. 176 del 29 luglio 1989 e n. 235 del 7 ottobre 1989).
Art. 1.
Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione
settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile.
1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei
contributi di previdenza e di assistenza sociale non puo' essere
inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi,
regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni
sindacali piu' rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi
collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto
collettivo.
2. Con effetto dal 1 gennaio 1989 la percentuale di cui
all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638 (a), e' elevata a 40. A decorrere dal periodo
di paga in corso alla data del 1 gennaio 1989, la percentuale di cui
al secondo periodo del predetto comma e' fissata a 9,50.
3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989, il
comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
(a), e' sostituito dai seguenti:
"1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore
di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese
le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 (b), debbono essere comunque versate e
non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate,
nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai
lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e
regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di
conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro
e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di
lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 e'
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire
due milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza
della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il
dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalita' di
apertura del dibattimento stesso, estingue il reato".
4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989,
l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863
(c), e' sostituito dal seguente:
"5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il
calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo
parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro
settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
(a), e dividendo l'importo cosi' ottenuto per il numero delle ore di
orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo
nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno".
__________
(a) Il D.L. n. 463/1983 reca: "Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini". Si trascrive
il testo vigente dei primi quattro commi dell'art. 2 e del
comma 1 dell'art. 7 di detto decreto:
"Art. 2, commi 1, 1- bis , 2 e 3. - 1. (( Le ritenute ))
(( previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro ))
(( sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le ))
(( trattenute effettuate ai sensi, degli articoli 20, 21 e 22 ))
(( della legge 30 aprile 1969, n. 153 )) (v. successiva nota (b) ))
(( ), (( debbono essere comunque versate e non possono essere ))
(( portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei ))
(( termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto ))
(( delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente ))
(( denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di ))
(( conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di ))
(( lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore ))
(( del datore di lavoro. ))
1-bis. (( L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma ))
(( 1 e' punito con la reclusione fino a tre anni e con multa fino ))
(( a lire due milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla ))
(( scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia ))
(( fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le ))
(( formalita' di apertura del dibattimento stesso, estingue il ))
(( reato. ))
2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei
contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e
assistenziali entro il termine stabilito, o vi provveda in
misura inferiore, e' tenuto al versamento di una somma
aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle
disposizioni che disciplinano la materia, fino a due volte
l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni
amministrative e penali. Per la graduazione delle somme
aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21
aprile 1967, n. 272.
3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la
contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi
previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la
mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente
ad una omessa, incompleta, reticente o infedele
presentazione delle denunce contributive previste dall'art.
2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive
modificazioni ed integrazioni.".
"Art. 7, comma 1. - 1. Il numero dei contributi
settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel
corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni
pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al ((
1988 )) e' pari a quello delle settimane dell'anno stesso
retribuite o riconosciute in base alle norme che
disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che
risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per
ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al
40% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione
a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore
al 1 gennaio dell'anno considerato. A decorrere dal
periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio (( 1989
)) , il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi
compresa la misura minima giornaliera dei salari medi
convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia
di previdenza e assistenza sociale non puo' essere
inferiore al (( 9,50% )) dell'importo del trattamento
minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun
anno.".
(b) La legge n. 153/1969 reca: "Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale". I relativi articoli 21, 22 e 23 recano la
disciplina del cumulo della pensione con la retribuzione.
(c) Il testo vigente dell'art. 5 del D.L. n. 726/1984 e'
riportato in appendice.
APPENDICE
Con riferimento alla nota (c) all'art. 1:
Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 726/1984 (Misure
urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali), come modificato dall'art. 1 del decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 5. - 1. I lavoratori che siano disponibili a
svolgere attivita' ad orario inferiore rispetto a quello
ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per
periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese
o dell'anno possono chiedere di essere iscritti in apposita
lista di collocamento. L'iscrizione nella lista dei
lavoratori a tempo parziale non e' incompatibile con
l'iscrizione nella lista ordinaria di collocamento. Il
lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale
puo' chiedere di mantenere l'iscrizione nella prima o
seconda classe della lista ordinaria nonche' nella lista
dei lavoratori a tempo parziale.
2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve
stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le
mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al
giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del
contratto deve essere inviata entro trenta giorni al
competente ispettorato provinciale del lavoro.
3. I contratti collettivi, anche aziendali, possono
stabilire:
a) il numero percentuale dei lavoratori che possono
essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei
lavoratori a tempo pieno;
b) le mansioni alle quali possono essere adibiti
lavoratori a tempo parziale;
c) le modalita' temporali di svolgimento delle
prestazioni a tempo parziale.
3-bis. In caso di assunzione di personale a tempo pieno
e' riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei
lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorita'
per coloro che, gia' dipendenti, avevano trasformato il
rapporto di lavoro da tempo pieno e tempo parziale.
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di
cui al precedente comma 3, espressamente giustificata con
riferimento a specifiche esigenze organizzative, e' vietata
la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di
lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi
del precedente comma 2.
(( 5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il ))
(( calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a ))
(( tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di ))
(( lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di ))
(( cui all'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. ))
(( 638, e dividendo l'importo cosi' ottenuto per il numero delle ))
(( ore di orario normale settimanale previsto dal contratto ))
(( collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo ))
(( pieno. ))
6. Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo
parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una
prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore
al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le
ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso
contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le
giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia
il numero delle ore lavorate nella giornata.
7. Qualora non si possa individuare l'attivita'
principale per gli effetti dell'art. 20 del testo unico
delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni
familiari sono corrisposti direttamente dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
8. Il secondo comma dell'art. 26 del testo unico delle
norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e'
sostituito dal seguente:
'Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non
spettano gli assegni a norma dell'art. 2'.
9. La retribuzione da valere ai fini della assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei lavoratori a tempo parziale e' uguale alla retribuzione
tabellare prevista dalla contrattazione per il
corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.
10. Su accordo delle parti risultante da atto scritto,
convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro sentito il
lavoratore interessato, e' ammessa, fermo restando quanto
previsto dai commi 2, 3 e 3-bis, la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a
tempo parziale.
11. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e
viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del
trattamento di pensione si computa per intero l'anzianita'
relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e
proporzionalmente all'orario effettivamente svolto
l'anzianita' inerente ai periodi di lavoro a tempo
parziale. La predetta disposizione trova applicazione con
riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
12. Ai fini della qualificazione dell'azienda,
dell'accesso a benefici di carattere finanziario e
creditizio previsti dalle leggi, nonche' della legge 2
aprile 1968, n. 482, i lavoratori a tempo parziale sono
computati nel numero complessivo dei dipendenti, in
proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative
ordinarie effettuate nell'azienda, con arrotondamento
all'unita' della frazione di orario superiore alla meta' di
quello normale.
13. Il datore di lavoro che assume o impieghi lavoratori
a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al
precedente comma 3 e' tenuto al pagamento, a favore della
gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 40.000
per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.
14. Il datore di lavoro che contravvenga alla
disposizione di cui al precedente comma 4 e' assoggettato
alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 13.
il datore di lavoro che contravvenga all'obbligo di
comunicazione previsto nel precedente comma 2 e' tenuto al
pagamento, a favore della gestione contro la
disoccupazione, della somma di L. 300.000".