LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034; Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984; Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialita' medicinali; Visto l'art. 1 della legge 1 febbraio 1989, n. 37; Visti i provvedimenti CIP numeri 12, 16, 17/1987 e 11, 12/1988; Preso atto della nota 800.6/75/2/1771 trasmessa dal Ministero della sanita' per la determinazione del prezzo di specialita' contenenti interferone; Tenuto conto della revisione della quotazione dei principi attivi - attivatore tissutale umano ricombinante - plasminogeno - azitovudina e urochinasi, effettuata dalla commissione materie prime in data 12 ottobre, 15 novembre 1989 e 11 gennaio 1990; Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP; Considerata l'urgenza; Delibera: A decorrere dal giorno successivo a quella della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, i prezzi di vendita al pubblico delle specialita' medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti, per le specialita' medicinali comprese nell'allegato A, con quelli indicati nell'allegato stesso di ciascuna specialita'. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA. Roma, addi' 16 gennaio 1990 Il Ministro-Presidente della giunta: BATTAGLIA