IL RETTORE
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Cagliari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939,  n.  1098,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, articoli 6 e 16;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Ateneo  di  Cagliari  e  convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Visto  il  decreto rettorale n. 2459 del 29 agosto 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1989;
  Considerato  che, per mero errore materiale, gli articoli 1, 2, 3 e
4 del citato decreto contemplano la soppressione di diversi  istituti
dell'Ateneo  di  Cagliari,  anziche' quella della loro indicazione in
seno allo statuto;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Cagliari, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Il  primo  comma dell'art. 39 (ex art. 40) contenente l'indicazione
degli istituti:
   1) biblioteca della facolta';
   2) gabinetto di geografia;
   3) gabinetto di storia medioevale e moderna;
   4) istituto di studi sardi,
annessi alla facolta' di lettere e filosofia, e' soppresso.
  Sono  altresi'  soppressi  il  secondo  e il terzo comma del citato
articolo.