IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, articoli 6 e 16; Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Visto il decreto rettorale n. 2459 del 29 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1989; Considerato che, per mero errore materiale, gli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato decreto contemplano la soppressione di diversi istituti dell'Ateneo di Cagliari, anziche' quella della loro indicazione in seno allo statuto; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Il primo comma dell'art. 39 (ex art. 40) contenente l'indicazione degli istituti: 1) biblioteca della facolta'; 2) gabinetto di geografia; 3) gabinetto di storia medioevale e moderna; 4) istituto di studi sardi, annessi alla facolta' di lettere e filosofia, e' soppresso. Sono altresi' soppressi il secondo e il terzo comma del citato articolo.