IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154, che approva il regolamento di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, concernente l'approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera; Tenuto conto che gli studi concernenti la valutazione delle risorse biologiche del mare sono tuttora in corso e che in attesa di conoscerne i risultati si rende comunque necessario alleggerire lo sforzo di pesca nella zona costiera anche al fine di tutelare la riproduzione delle specie ittiche e lo sviluppo delle forme giovanili; Considerato che le nuove tecnologie di pesca consentono l'esercizio della pesca ad una maggiore distanza dalla costa; Sentito, per quanto attiene agli aspetti della disciplina della pesca, il parere del Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 20 dicembre 1989; Considerata pertanto l'opportunita' di consentire in via sperimentale e per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'esercizio della pesca costiera locale fino a una distanza di 12 miglia dalla costa e della pesca costiera ravvicinata fino ad una distanza di 30 miglia dalla costa; Considerata l'esigenza primaria di tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare in relazione alla predetta estensione delle zone di esercizio di pesca; Decreta: Art. 1. In via sperimentale, e per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la pesca costiera locale puo' essere esercitata fino ad una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale.