LA GIUNTA REGIONALE
  Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale;
  Visto  l'art.  1-  bis  della  legge  n. 431 dell'8 agosto 1985 che
impone  alle  regioni  di  provvedere  alla   redazione   dei   piani
territoriali   paesistici   ed  a  specifica  normativa  d'uso  e  di
valorizzazione  ambientale  degli  ambiti  territoriali  soggetti   a
vincolo  paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/1985 e della
legge n. 1497/39;
  Vista la legge n. 1497/39 del 29 giugno 1939 sulla protezione delle
bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di  piani
territoriali  paesistici  degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il
regolamento n. 1357  del  3  giugno  1940  per  l'applicazione  della
suddetta  legge,  il  quale  agli  articoli  23  e  24 detta norme di
attuazione dei piani stessi;
  Visti  i  decreti  ministeriali  24 ottobre 1960, 8 agosto 1961, 16
ottobre 1967, 4 gennaio 1968, 8 novembre  1969,  10  marzo  1969,  16
novembre  1973,  25  febbraio  1976,  22  maggio 1976, delibera della
giunta regionale n. 200 del 26 gennaio 1982,  delibera  della  giunta
regionale n. 4508 del 10 luglio 1984, delibera della giunta regionale
n. 75 del 15 gennaio 1985 con i quali parte del territorio dei comuni
appresso  indicati  e' stato sottoposto a vincolo paesistico ai sensi
della legge n. 1497/39; e che alcune delle predette aree venivano con
decreto   ministeriale   22  maggio  1985,  sottoposte  a  temporanea
inedificabilita' in attesa della redazione di un  piano  territoriale
paesistico di cui all'art. 1- bis della legge n. 431/1985;
  Considerato  che  i  tecnici  incaricati dalla giunta regionale con
deliberazione n. 1013 del 25  febbraio  1986  hanno  provveduto  alla
redazione  del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale
comprendente i seguenti comuni: Acquapendente,  Bagnoregio,  Bolsena,
Capodimonte,  Castiglione  in Teverina, Celleno, Civitella d'Agliano,
Farnese,  Gradoli,  Grotte  di  Castro,  Ischia  di  Castro,  Latera,
Lubriano,  Marta,  Montefiascone,  Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo,
Valentano, Viterbo, (parte);
  Considerato  che  l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto a
concertazioni  con  le  amministrazioni   provinciali   di   Viterbo,
rispettivamente  il  24  ottobre  1986,  nonche'  con le associazioni
culturali, sindacati, federazioni di categoria, in data  1›  dicembre
1986,  e  con le associazioni nazionali di bonifica, confagricoltura,
coldiretti, EPT, consorzi di bonifica ecc., il 5 dicembre 1986, e con
le  comunita'  montane,  il  12  dicembre 1986, per quanto riguarda i
criteri progettuali del piano stesso, nonche'  con  i  rappresentanti
dei  comuni  di:  Acquapendente,  Bagnoregio,  Bolsena,  Capodimonte,
Civitella d'Agliano, Farnese, Gradoli, Grotte di  Castro,  Ischia  di
Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montefiascone, Valentano, Viterbo, I
comunita' montana, il 21 novembre 1986; nonche' con i  rappresentanti
della  provincia di Viterbo e dei comuni di Montefiascone, Valentano,
Farnese, Gradoli e Ischia di Castro il 16 gennaio 1987; nonche' con i
rappresentanti  dei  comuni  di Viterbo, Valentano, Bolsena, Gradoli,
Acquapendente, Onano e Proceno il 24  gennaio  1987;  nonche'  con  i
rappresentanti del comune di Viterbo il 28 gennaio 1987;
  Considerato   che   il   piano  territoriale  paesistico  -  ambito
territoriale n. 1 in questione comprende i seguenti elaborati:
   E/0 - N                                  Norme tecniche
   E/0 - R                                  Relazione
   E/0 - S                                  Scheda di descrizione
                                             e valutazione
   E/1 - (1 - 2 - 3 - 4)                    Rilievo dei vincoli
                                             paesaggistici
   E/2 - (1 - 2 - 3 - 4)                    Aree da sottoporre a
                                             tutela paesistica
   E/3 - (1 - 2 - 3 - 4)                    Classificazione delle
                                             aree ai fini della
                                             tutela
   E/4 - (1 - 2 - 3 - 4)                    Beni ed ambiti di inte
                                             resse ambientale
   E/5 - (a - b - c - d - e)                Disciplina particolare
                                             per i centri abitati
                                             di Bolsena
                                            - Capodimonte - Marta
                                            Montefiascone - Viterbo
  Ritenuto  che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato
in  correlazione  con  il  procedimento  di  formazione   dei   piani
territoriali  di  coordinamento, e' stato assicurato un coordinamento
con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto
del territorio;
  Ritenuto  che  anche  a  seguito  di  quanto emerso nel corso delle
discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle  normative
di  piano  nella competente commissione consiliare per l'urbanistica,
la giunta ritiene opportuno:
    a)   precisare   che   per   quanto   riguarda   il  procedimento
amministrativo  di  VIA  previsto  dalle  normative  di  piano  debba
prescriversi  che  i  relativi  studi debbono contenere la previsione
delle alternative proponibili;
    b)  stabilire  che,  fino all'approvazione definitiva del piano e
delle relative norme da parte del  consiglio  regionale,  l'esercizio
della facolta' di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art.
81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
e  per  gli  interventi  previsti negli strumenti aventi efficacia di
P.T.C.  possa  intervenire   previo   interpello   della   competente
commissione   consiliare   per   l'urbanistica  entro  termini  brevi
compatibili con quelli fissati dalle norme statali  per  il  rilascio
delle  autorizzazioni  nonche'  del  comitato  tecnico consultivo per
l'urbanistica;
  Considerato  che  il  decimo  comma  dell'art.  82  del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  come  modificato
con  l'art.  1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione
con  modificazioni  del  decreto-legge  27  giugno  1985,   n.   312,
attribuisce  in  ogni  caso  al  Ministro  per  i  beni  culturali  e
ambientali la potesta' di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art.
7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497 nei riguardi di opere da
eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche  in  difformita'
delle  decisioni regionali; e che l'art. 6 della legge 8 luglio 1986,
n. 349  istituisce  una  competenza  del  Ministro  dell'ambiente  in
materia  di  impatto  ambientale,  la  quale  nelle aree sottoposte a
vincolo paesaggistico va esercitata di concerto con il  Ministro  dei
beni culturali e ambientali (comma quarto);
  Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri
ad organi dello Stato nella materia delegata  concernente  la  tutela
ambientale,   e   che   detti   poteri   debbono   e  possono  essere
convenientemente preservati prevedendo che, nei casi  richiamati  nel
precedente  considerato,  la eventuale decisione intervenuta da parte
del Ministro per  i  beni  culturali  e  ambientali  o  del  Ministro
dell'ambiente   riguardo   ad   opere  pubbliche  dello  Stato  venga
considerata siccome integrante una deroga alle tutele  stabilite  nel
piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di
cui alla presente deliberazione;
  A maggioranza;
                              Delibera:
   1)   di   adottare  il  piano  territoriale  paesistico  -  ambito
territoriale n. 1 Viterbo, il quale consta degli  elaborati  indicati
nelle  premesse  e  che, controfirmati dal competente assessore, sono
allegati alla presente deliberazione;
   2)  di  disporre  che  il  predetto  piano venga pubblicato presso
l'albo dei comuni interessati ai  sensi  e  con  le  modalita'  degli
articoli  2  e  3  della  legge  n.  1497  del 29 giugno 1939, che la
presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
regione  Lazio  e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica e che
dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli  atti  sia  dato  avviso
mediante manifesti da affiggere nei comuni interessati;
   3)  di  disporre  che  gli  atti, con l'attestazione dell'avvenuta
pubblicazione  siano  sottoposti  al  parere  del  comitato   tecnico
consultivo  regionale,  sezione  I,  che  si  esprimera', anche sulle
osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale  competente  per
l'approvazione;
   4)   di   disporre   che   per  quanto  riguarda  il  procedimento
amministrativo  di  VIA  previsto  dalle  normative  di  piano  debba
prescriversi  che  i  relativi  studi  debbono contenere la previsone
delle alternative proponibili;
   (Omissis).
    Roma, addi' 28 aprile 1987
                                               Il presidente: MONTALI