LA GIUNTA REGIONALE
  Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale;
  Visto  l'art.  1-  bis  della  legge  n. 431 dell'8 agosto 1985 che
impone  alle  regioni  di  provvedere  alla   redazione   dei   piani
territoriali   paesistici   ed  a  specifica  normativa  d'uso  e  di
valorizzazione  ambientale  degli  ambiti  territoriali  soggetti   a
vincolo  paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/1985 e della
legge n. 1497/39;
  Vista  la  legge  n. 1497 del 29 giugno 1939 sulla protezione delle
bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di  piani
territoriali  paesistici  degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il
regolamento n. 1357  del  3  giugno  1940  per  l'applicazione  della
suddetta  legge,  il  quale  agli  articoli  23  e  24 detta norme di
attuazione dei piani stessi;
  Visti  i  decreti  ministeriali  7  marzo  1963, 13 ottobre 1961, 9
luglio 1970, 5 luglio 1971, 19 gennaio 1977, 6 ottobre 1955, 9  marzo
1957,  23  maggio  1967,  10 agosto 1968, 16 novembre 1968, 21 giugno
1969, 14 luglio 1969, 26 marzo 1975, 19 giugno 1975, 9  aprile  1957,
12  marzo 1959, 18 maggio 1954, 21 ottobre 1954 e verbale commissione
provinciale del 3 febbraio 1984 e verbale del 18 novembre 1986 con  i
quali  parte  del  territorio  dei  comuni appresso indicati e' stato
sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge  n.  1497/39;  e
che  alcune  aree  venivano  con decreto ministeriale 22 maggio 1985,
sottoposte a temporanea inedificabilita' in attesa della redazione di
un  piano  territoriale paesistico di cui all'art. 1- bis della legge
n. 431/1985;
  Considerato  che  i  tecnici  incaricati dalla giunta regionale con
deliberazione n. 1014 del 25  febbraio  1986  hanno  provveduto  alla
redazione  del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale
comprendente i seguenti comuni: Allumiere, Arlena di Castro,  Canino,
Cellere,  Cerveteri,  Civitavecchia,  Ladispoli,  Montalto di Castro,
Monte Romano, Piansano, S. Marinella, Tarquinia,  Tessennano,  Tolfa,
Tuscania  ma  che  peraltro il piano territoriale paesistico relativo
alle circoscrizioni XIII e XIV di  Roma  costituisce  oggetto  di  un
separato atto deliberativo;
  Considerato  che  l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto a
concertazioni con le amministrazioni provinciali di Viterbo  e  Roma,
rispettivamente il 24 ottobre 1986 e il 17 novembre 1986; nonche' con
le associazioni culturali, sindacati, federazioni  di  categoria,  in
data  1›  dicembre 1986, e con le associazioni nazionali di bonifica,
confagricoltura, coldiretti, E.P.T., consorzi di bonifica ecc., il  5
dicembre  1986,  e  con le comunita' montane il 12 dicembre 1986, per
quanto riguarda i criteri progettuali del piano stesso, nonche' con i
rappresentanti   dei   comuni   di:   Tarquinia,   Piansano,  Canino,
Tessennano, Montalto di Castro, Civitavecchia il 10 novembre 1986; S.
Marinella,  Cerveteri,  Ladispoli, Allumiere, Tolfa, il 26 marzo 1987
presso l'assessorato alla tutela ambientale; Tarquinia,  Montalto  di
Castro,  Canino,  Tessennano,  Piansano,  Tuscania,  il 28 marzo 1987
presso l'assessorato alla tutela ambientale;
  Considerato   che   il   piano  territoriale  paesistico  -  ambito
territoriale n. 2 - "Litorale nord" in questione comprende i seguenti
elaborati:
   E/n - 0 Normativa generale;
   E/n 7.1 Allegato alla normativa generale elenco dei beni
           Tav. E/1 - E/3;
   E/n - 3 Normativa sub-ambito n. 4;
   E/n - 4 Normativa sub-ambito n. 5 - 6 - 7;
   E/n - 5 Normativa sub-ambito n. 8 - 9;
   E/n - 6 Normativa sub-ambito n. 10 - 11;
   E/1     Vincoli ex lege n. 431/1985, Tavole E1/1, E1/2, E1/3,
           E1/4, E1/5, E1/6, E1/7, (n. 7 tavole);
   E/2     Aree da sottoporre a tutela paesistica, Tavole E2/1,
           E2/2, E2/3, E2/4, E2/5, E2/6, E2/7, (n. 7 tavole);
   E/3     Classificazione delle aree e dei beni ai fini della
           tutela, Tavole E3/1, E3/2, E3/3, E3/4, E3/5, E3/6,
           E3/7, (n. 7 tavole);
   E/3E    Stralcio Cerveteri;
   E/3F    Stralcio Ladispoli;
   E/n - 0 Normativa generale;
  Ritenuto  che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato
in  correlazione  con  il  procedimento  di  formazione   dei   piani
territoriali  di  coordinamento, e' stato assicurato un coordinamento
con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto
del territorio;
  Ritenuto  che  anche  a  seguito  di  quanto emerso nel corso delle
discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle  normative
di  piano  nella competente commissione consiliare per l'urbanistica,
la giunta ritiene opportuno:
    a)   precisare   che   per   quanto   riguarda   il  procedimento
amministrativo  di  VIA  previsto  dalle  normative  di  piano  debba
prescriversi  che  i  relativi  studi debbono contenere la previsione
delle alternative proponibili;
   b)  stabilire  che,  fino  all'approvazione definitiva del piano e
delle relative norme da parte del  consiglio  regionale,  l'esercizio
della facolta' di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art.
81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
e  per  gli  interventi  previsti negli strumenti aventi efficacia di
P.T.C.  possa  intervenire   previo   interpello   della   competente
commissione   consiliare   per   l'urbanistica  entro  termini  brevi
compatibili con quelli fissati dalle norme statali  per  il  rilascio
delle  autorizzazioni  nonche'  del  comitato  tecnico consultivo per
l'urbanistica;
  Considerato  che  il  decimo  comma  dell'art.  82  del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  come  modificato
con  l'art.  1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione
con  modificazioni  del  decreto-legge  27  giugno  1985,   n.   312,
attribuisce  in  ogni  caso  al  Ministro  per  i  beni  culturali  e
ambientali la potesta' di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art.
7  della  legge  29  giugno  1939,  n. 1497, nei riguardi di opere da
eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche  in  difformita'
delle  decisioni regionali; e che l'art. 6 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, istituisce  una  competenza  del  Ministro  dell'ambiente  in
materia  di  impatto  ambientale,  la  quale  nelle aree sottoposte a
vincolo paesaggistico va esercitata di concerto con il  Ministro  dei
beni culturali e ambientali (quarto comma);
  Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri
ad organi dello Stato nella materia delegata  concernente  la  tutela
ambientale,   e   che   detti   poteri   debbono   e  possono  essere
convenientemente preservati prevedendo che, nei casi  richiamati  nel
precedente  considerato,  la eventuale decisione intervenuta da parte
del Ministro per  i  beni  culturali  e  ambientali  o  del  Ministro
dell'ambiente   riguardo   ad   opere  pubbliche  dello  Stato  venga
considerata siccome integrante una deroga alle tutele  stabilite  nel
piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di
cui alla presente deliberazione;
  A maggioranza;
                              Delibera:
   1)  di adottare il piano territoriale paesistico denominato ambito
territoriale n. 2 - "Litorale nord" il quale consta  degli  elaborati
indicati   nelle   premesse   e  che,  controfirmati  dal  competente
assessore, sono allegati alla presente deliberazione;
   2)  di  disporre  che  il  predetto  piano venga pubblicato presso
l'albo dei comuni interessati ai  sensi  e  con  le  modalita'  degli
articoli  2 e 3 della legge n. 1497/39, che la presente deliberazione
sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e che dell'avvenuta pubblicazione
e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere
nei comuni interessati;
   3)  di  disporre  che  gli  atti, con l'attestazione dell'avvenuta
pubblicazione  siano  sottoposti  al  parere  del  comitato   tecnico
consultivo  regionale,  sezione  I,  che  si  esprimera'  anche sulle
osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale  competente  per
l'approvazione;
   4)   di   disporre   che   per  quanto  riguarda  il  procedimento
amministrativo  di  VIA  previsto  dalle  normative  di  piano  debba
prescriversi  che  i  relativi  studi debbono contenere la previsione
delle alternative proponibili;
  (Omissis).
    Roma, addi' 28 aprile 1987
                                               Il presidente: MONTALI