IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unita' sanitaria locale n. 8 di Foggia, in data 13 luglio 1987, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso gli ospedali riuniti di Foggia; Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanita' in data 14 novembre 1989; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione all'espletamento delle attivita' di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante; Decreta: Art. 1. Gli ospedali riuniti dell'unita' sanitaria locale n. 8 di Foggia sono autorizzati all'espletamento delle attivita' di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.