LA GIUNTA REGIONALE
  Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale;
  Visto  l'art.  1- bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, che impone
alle regioni di provvedere  alla  redazione  dei  piani  territoriali
paesistici  ed  a  specifica  normativa  d'uso  e  di  valorizzazione
ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai
sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1479/1939;
  Vista  la  legge  29  giugno  1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di  piani
territoriali  paesistici  degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il
regolamento n. 1357  del  3  giugno  1940  per  l'applicazione  della
suddetta  legge,  il  quale  agli  articoli  23  e  24 detta norme di
attuazione dei piani stessi;
  Visti  i  decreti  ministeriali  4  marzo  1975; 9 ottobre 1969; 18
dicembre 1972; 5 luglio 1971; 9 ottobre 1969; 12 maggio  1971  con  i
quali  parte  del  territorio  dei  comuni appresso indicati e' stato
sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n.  1497/1939  e
che  alcune delle predette aree venivano, con decreti ministeriale 22
maggio 1985, sottoposte a temporanea inedificabilita' in attesa della
redazione  di un piano territoriale paesistico di cui all'art. 1- bis
della legge n. 431/1985;
  Considerato  che  i  tecnici  incaricati dalla giunta regionale con
deliberazione n. 1009 del 25  febbraio  1986  hanno  provveduto  alla
redazione  del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale
comprendente  i  seguenti  comuni:  Ascrea,   Belmonte   in   Sabina,
Borgorose,  Castel  di  Tora,  Collalto  Sabino, Marcetelli, Nespolo,
Orvinio, Paganico Sabino, Pescorocchiano, Petrella  Salto,  Pozzaglia
Sabino,  Roccasinibalda,  Turania,  Varco  Sabino,  Salisano, Mompeo,
Castelnuovo di Farfa, Toffia, Fara in Sabina, Poggio  Nativo,  Frasso
Sabino,   Casaprota,   Poggio   S.  Lorenzo,  Torricella  in  Sabina,
Monteleone  Sabino,  Poggio  Moiano,  Scandriglia,  Colle  di   Tora,
Collegiove, Concerviano, Fiamignano, Longone Sabino;
  Considerato  che  l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto a
concertazioni  con  l'amministrazione  provinciale  di  Rieti  il  10
novembre  1986;  nonche'  con  le  associazioni culturali, sindacati,
federazioni di  categoria,  in  data  1›  dicembre  1986,  e  con  le
associazioni nazionali di bonifica, confagricoltura, coldiretti, EPT,
consorzio di bonifica, ecc., il 5 dicembre 1986, e con  le  comunita'
montane,   il  12  dicembre  1986,  per  quanto  riguarda  i  criteri
progettuali del piano stesso; nonche' con i rappresentanti dei comuni
di  Torricella  Sabina,  Petrella  Salto, Pescorocchiano, Fiamignano,
Monteleone, Scandriglia, Paganico, Castel  di  Tora,  Poggio  Moiano,
Rocca Sinibalda il 17 novembre 1986;
  Considerato   che   il   piano   territoriale   paesistico,  ambito
territoriale n. 6, in questione comprende i seguenti elaborati:
   E/1 Nord - vincoli ex lege n. 431/1985;
   E/1 Sud - vincoli ex lege n. 431/1985;
   E/2 Nord - inviluppo dei vincoli;
   E/2 Sud - inviluppo dei vincoli;
   E/3 Nord - classificazione delle aree ai fini della tutela;
   E/3 Sud - classificazione delle aree ai fini della tutela;
   E/4 - norme tecniche;
   E/4/1 - relazione;
   E/X  -  area  da  sottoporre  a  tutela  paesistica; inquadramento
territoriale;
  Ritenuto  che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato
in  correlazione  con  il  procedimento  di  formazione   dei   piani
territoriali  di  coordinamento, e' stato assicurato un coordinamento
con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto
del territorio;
  Ritenuto  che  anche  a  seguito  di  quanto emerso nel corso delle
discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle  normative
di  piano  nella competente commissione consiliare per l'urbanistica,
la giunta ritiene opportuno:
    a)   precisare   che   per   quanto   riguarda   il  procedimento
amministrativo  di  VIA  previsto  dalle  normative  di  piano  debba
prescriversi  che  i  relativi  studi debbono contenere la previsione
delle alternative proponibili;
    b)  stabilire  che,  fino all'approvazione definitiva del piano e
delle relative norme da parte del  consiglio  regionale,  l'esercizio
della facolta' di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art.
81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
e  per  gli  interventi  previsti negli strumenti aventi efficacia di
P.T.C.  possa  intervenire   previo   interpello   delle   competente
commissione   consiliare   per   l'urbanistica  entro  termini  brevi
compatibili con quelli fissati dalle norme statali  per  il  rilascio
delle  autorizzazioni  nonche'  del  comitato  tecnico consultivo per
l'urbanistica;
  Considerato  che  il  decimo  comma  dell'art.  82  del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  come  modificato
con l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n.  431, recante conversione,
con  modificazioni,  del  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.   312,
attribuisce  in  ogni  caso  al  Ministro  per  i  beni  culturali ed
ambientali la potesta' di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art.
7  della  legge  29  giugno  1939, n.  1497, nei riguardi di opere da
eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche  in  difformita'
delle decisioni regionali; e che l'art.  6 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, istituisce  una  competenza  del  Ministro  dell'ambiente  in
materia  di  impatto  ambientale,  la  quale  nelle aree sottoposte a
vincolo paesistico va esercitata di concerto con il Ministro dei beni
culturali e ambientali (comma quarto);
  Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri
ad organi dello Stato nella materia delegata  concernente  la  tutela
ambientale,   e   che   detti   poteri   debbono   e  possono  essere
convenientemente preservati prevedendo che, nei casi  richiamati  nel
precedente  considerato,  l'eventuale  decisione intervenuta da parte
del Ministro per i  beni  culturali  ed  ambientali  o  del  Ministro
dell'ambiente   riguardo   ad   opere  pubbliche  dello  Stato  venga
considerato siccome integrante una deroga alle tutele  stabilite  nel
piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di
cui alla presente deliberazione;
  A maggioranza;
                              Delibera:
   1)  di  adottare il piano territoriale paesistico denominato Bassa
Sabina - ambito territoriale n. 6, il quale  consta  degli  eleborati
indicati   nelle   premesse   e  che,  controfirmati  dal  competente
assessore, sono allegati alla presente deliberazione;
   2)  di  disporre  che  il  predetto  piano venga pubblicato presso
l'albo dei comuni interessati ai  sensi  e  con  le  modalita'  degli
articoli   2   e   3  della  legge  n.  1497/1939,  che  la  presente
deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale  della  regione
Lazio e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e che dell'avvenuta
pubblicazione  e  deposito  degli  atti  sia  dato  avviso   mediante
manifesti da affiggere nei comuni interessati;
   3)  di  disporre  che  gli  atti, con l'attestazione dell'avvenuta
pubblicazione  siano  sottoposti  al  parere  del  comitato   tecnico
consultivo  regionale,  sezione  I,  che  si  esprimera'  anche sulle
osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale  competente  per
l'approvazione;
   4)   di   disporre   che   per  quanto  riguarda  il  procedimento
amministrativo  di  VIA  previsto  dalle  normative  di  piano  debba
prescriversi  che  i  relativi  studi debbono contenere la previsione
delle alternative proponibili;
  (Omissis).
   Roma, addi' 28 aprile 1987
                                               Il presidente: MONTALI