LA GIUNTA REGIONALE
  Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale;
  Visto  l'art.  1- bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, che impone
alle regioni di provvedere  alla  redazione  dei  piani  territoriali
paesistici  ed  a  specifica  normativa  d'uso  e  di  valorizzazione
ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai
sensi della predetta legge n. 431/85 e della legge n. 1497/39;
  Vista  la  legge  29  giugno  1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di  piani
territoriali  paesistici  degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il
regolamento n. 1357  del  3  giugno  1940  per  l'applicazione  della
suddetta  legge,  il  quale  agli  articoli  23  e  24 detta norme di
attuazione dei piani stessi;
  Visti  i decreti ministeriali 27 gennaio 1975 e 21 settembre 1984 e
verbali commissione provinciale di Rieti del 28 marzo  1984  e  della
provincia  di  Roma  del  22  settembre  1983,  con i quali parte del
territorio dei comuni appresso indicati e' stato sottoposto a vincolo
paesistico  ai  sensi  della  legge  n.  1497/39  e  che alcune delle
predette aree venivano, con  decreti  ministeriali  22  maggio  1985,
sottoposte a temporanea inedificabilita' in attesa della redazione di
un piano territoriale paesistico di cui all'art. 1- bis  della  legge
n. 431/85;
  Considerato  che  i  tecnici  incaricati dalla giunta regionale con
deliberazioni numeri 1018; 1012 e 1019 del  25  febbraio  1986  hanno
provveduto   alla   redazione   del   piano  territoriale  paesistico
dell'ambito territoriale comprendente i seguenti comuni,  interamente
o  parte: Monteleone Sabino, Orvinio, Poggio Moiano, Pozzaglia Sabino
e  Scandriglia,  in   provincia   di   Rieti;   Vivaro,   Marcellina,
Monteflavio,    Montorio    Romano,   Moricone,   Palombara   Sabina,
Castelmadama, S. Polo dei Cavalieri e Tivoli, in provincia  di  Roma,
Arsoli,   Cineto   Romano,   Licenza,  Mandela,  Percile,  Riofreddo,
Roccagiovine, Roviano, Vallinfreda e Vicovaro in provincia di Roma;
  Considerato  che  l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto a
concertazioni con l'amministrazione  provinciale  di  Rieti  e  Roma,
rispettivamente  il  10 novembre 1986 e 17 novembre 1986; nonche' con
le associazioni culturali, sindacati, federazioni  di  categoria,  in
data  1›  dicembre 1986, e con le associazioni nazionali di bonifica,
confagricoltura, coldiretti, EPT, consorzio di bonifica, ecc.,  il  5
dicembre  1986,  e con le comunita' montane, il 12 dicembre 1986, per
quanto riguarda i criteri progettuali del piano stesso; nonche' con i
rappresentanti  dei  comuni di Scandriglia, Poggio Moiano, Monteleone
il 17 novembre 1986; Scandriglia il 20 novembre 1986,  Monteleone  il
21  novembre  1986,  Scandriglia  il 22 novembre 1986; Castel Madama,
Marcellina, S. Polo dei Cavalieri, Tivoli, IX comunita'  montana,  il
24  novembre  1986;  Licenza,  Riofreddo, Mandela, Vicovaro, Percile,
Roviano, Vallinfreda, il 2 dicembre 1986;
  Considerato  che il piano territoriale paesistico "Monti Lucretili"
parte ambiti territoriali numeri 6/1, 7/1, 8/1 in questione comprende
i seguenti elaborati:
 
   E/3 - piano paesistico: zonizzazione - 1:25.000;
   E/4/1 - norme tecniche di attuazione;
   E/4/2 - relazione;
   E/1  -  vincoli  ex  lege  n.  431 G.R. 6 (due tavole) G.R. 7 (due
tavole) G.R. 8 (una tavola);
   E/2  -  aree da sottoporre a tutela paesistica G.R. 6 (due tavole)
G.R. 7 (due tavole) G.R. 8 (una tavola);
 
  Ritenuto  che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato
in  correlazione  con  il  procedimento  di  formazione   dei   piani
territoriali  di  coordinamento, e' stato assicurato un coordinamento
con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto
del territorio;
  Ritenuto  che  anche  a  seguito  di  quanto emerso nel corso delle
discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle  normative
di  piano  nella competente commissione consiliare per l'urbanistica,
la giunta ritiene opportuno:
    a)   precisare   che   per   quanto   riguarda   il  procedimento
amministrativo  di  VIA  previsto  dalle  normative  di  piano  debba
prescriversi  che  i  relativi  studi debbono contenere la previsione
delle alternative proponibili;
    b)  stabilire  che,  fino all'approvazione definitiva del piano e
delle relative norme da parte del  consiglio  regionale,  l'esercizio
della facolta' di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art.
81 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n.
616,  e  per gli interventi previsti negli strumenti aventi efficacia
di  P.T.C.  possa  intervenire  previo  interpello  della  competente
commissione   consiliare   per   l'urbanistica  entro  termini  brevi
compatibili con quelli fissati dalle norme statali  per  il  rilascio
delle  autorizzazioni  nonche'  del  comitato  tecnico consultivo per
l'urbanistica;
  Considerato  che  il  decimo  comma  dell'art.  82  del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  come  modificato
con  l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione,
con  modificazioni,  del  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.   312,
attribuisce  in  ogni  caso  al  Ministro  per  i  beni  culturali  e
ambientali la potesta' di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art.
7  della  legge  29  giugno  1939,  n. 1497, nei riguardi di opere da
eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche  in  difformita'
delle  decisioni regionali; e che l'art. 6 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, istituisce  una  competenza  del  Ministro  dell'ambiente  in
materia  di  impatto  ambientale,  la  quale  nelle aree sottoposte a
vincolo paesaggistico va esercitata di concerto con il Ministro per i
beni culturali e ambientali (comma quarto);
  Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri
ad organi dello Stato nella materia delegata  concernente  la  tutela
ambientale,   e   che   detti   poteri   debbono   e  possono  essere
convenientemente preservati prevedendo che, nei casi  richiamati  nel
precedente  considerato,  la eventuale decisione intervenuta da parte
del Ministro per  i  beni  culturali  e  ambientali  o  del  Ministro
dell'ambiente   riguardo   ad   opere  pubbliche  dello  Stato  venga
considerata siccome integrante una deroga alle tutele  stabilite  nel
piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di
cui alla presente deliberazione;
  A maggioranza;
 
                              Delibera:
 
   1)  di adottare il piano territoriale paesistico "Monti Lucretili"
parte ambiti territoriali numeri 6/1, 7/1, 8/1 il quale consta  degli
elaborati indicati nelle premesse e che, controfirmati dal competente
assessore, sono allegati alla presente deliberazione;
   2)  di  disporre  che  il  predetto  piano venga pubblicato presso
l'albo dei comuni interessati ai  sensi  e  con  le  modalita'  degli
articoli  2 e 3 della legge n. 1497/39, che la presente deliberazione
sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e che dell'avvenuta pubblicazione
e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere
nei comuni interessati;
   3)  di  disporre  che  gli  atti, con l'attestazione dell'avvenuta
pubblicazione  siano  sottoposti  al  parere  del  comitato   tecnico
consultivo  regionale,  sezione  I,  che  si  esprimera'  anche sulle
osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale  competente  per
l'approvazione;
   4)   di   disporre   che   per  quanto  riguarda  il  procedimento
amministrativo  di  VIA  previsto  dalle  normative  di  piano  debba
prescriversi  che  i  relativi  studi debbono contenere la previsione
delle alternative proponibili;
  (Omissis).
    Roma, addi' 28 aprile 1987
                                               Il presidente: MONTALI