LA GIUNTA REGIONALE Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale; Visto l'art. 1- bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, che impone alle regioni di provvedere alla redazione dei piani territoriali paesistici ed a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1497/1939; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di piani territoriali paesistici degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della suddetta legge, il quale agli articoli 23 e 24 detta norme di attuazione dei piani stessi; Visti i decreti ministeriali 7 gennaio 1957, 3 settembre 1959, 7 ottobre 1959, 29 giugno 1962, 7 gennaio 1966, 24 ottobre 1968, 26 ottobre 1970, 7 gennaio 1971, 8 gennaio 1971, 25 febbraio 1974, 11 novembre 1970, delibera della giunta regionale n. 201 del 26 gennaio 1982, delibera della giunta regionale n. 415 del 12 febbraio 1980, con i quali parte del territorio dei comuni appresso indicati e' stato sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939 e che alcune delle predette aree venivano, con decreto ministeriale 22 maggio 1985, sottoposte a temporanea inedificabilita' in attesa della redazione di un piano territoriale paesistico di cui all'art. 1- bis della legge n. 431/1985; Considerato che i tecnici incaricati dalla giunta regionale con deliberazione n. 1010 del 25 febbraio 1986 hanno provveduto alla redazione del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale comprendente i seguenti comuni: Anzio, Aprilia, Ardea, Bassiano, Cisterna, Cori, Latina, Maenza, Nettuno, Norma, Pomezia, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta, Sezze e Sonnino; Considerato che l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto a concertazioni con l'amministrazione provinciale di Latina e Roma, rispettivamente il 27 ottobre 1986 e 17 novembre 1986; nonche' con le associazioni culturali, sindacati, federazioni di categoria, in data 1 dicembre 1986, e con le associazioni nazionali di bonifica, confagricoltura, coldiretti, E.P.T., consorzi di bonifica, ecc., il 5 dicembre 1986 e le comunita' montane il 12 dicembre 1986, per quanto riguarda i criteri progettuali del piano stesso; nonche' successivamente con la provincia di Latina l'11 novembre 1986, con il comune di Sezze e comuni dei Monti Lepini il 18 novembre 1986, con la provincia di Roma il 17 novembre 1986 (comuni della Costa) e il 17 novembre 1986 presso l'assessorato alla tutela ambientale con i comuni di Anzio e Nettuno; Considerato che il piano territoriale paesistico, ambito territoriale n. 10, in questione, comprende i seguenti elaborati: E1- Vincoli ex legge n. 431/1985 (cinque tavole) in scala 1: 25.000; E2- Aree e beni da sottoporre a tutela paesistica (cinque tavole) in scala 1: 25.000; E3-1 - Aree sottoposte a tutela paesistica (cinque tavole) in scala 1: 25.000; E3-2 - Classificazione delle aree ai fini della tutela (cinque tavole) in scala 1: 25.000; E3-3 - Classificazione delle aree ai fini della tutela ex legge n. 1497 in scala 1: 10.000; EX- Aree e beni da sottoporre a tutela paesistica in scala 1: 50.000; E2-1 - Descrizione dei perimetri di aree con elevato valore paesistico non vincolate; E4- Norme per la tutela dei beni e delle aree; E5- Relazione; Allegato A - tavole 1(Compreso)11; Allegato B - schede; Ritenuto che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato in correlazione con il procedimento di formazione dei piani territoriali di coordinamento, e' stato assicurato un coordinamento con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio; Ritenuto che anche a seguito di quanto emerso nel corso delle discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle normative di piano nella competente commissione consiliare per l'urbanistica, la giunta ritiene opportuno: a) precisare che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili; b) stabilire che, fino all'approvazione definitiva del piano e delle relative norme da parte del consiglio regionale, l'esercizio della facolta' di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per gli interventi previsti negli strumenti aventi efficacia di P.T.C. possa intervenire previo interpello della competente commissione consiliare per l'urbanistica entro termini brevi compatibili con quelli fissati dalle norme statali per il rilascio delle autorizzazioni nonche' del comitato tecnico consultivo per l'urbanistica; Considerato che il decimo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato con l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, attribuisce in ogni caso al Ministro per i beni culturali e ambientali la potesta' di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi di opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche in difformita' delle decisioni regionali; e che l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istituisce una competenza del Ministro dell'ambiente in materia di impatto ambientale, la quale nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico va esercitata di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali (comma quarto); Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri ad organi dello Stato nella materia delegata concernente la tutela ambientale, e che detti poteri debbono e possono essere convenientemente preservati prevedendo che, nei casi richiamati nel precedente considerato, l'eventuale decisione intervenuta da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali o del Ministro dell'ambiente riguardo ad opere pubbliche dello Stato venga considerata siccome integrante una deroga alle tutele stabilite nel piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di cui alla presente deliberazione; A maggioranza; Delibera: 1) di adottare il piano territoriale paesistico denominato ambito territoriale n. 10, il quale consta degli elaborati indicati nelle premesse e che, controfirmati dal competente assessore, sono allegati alla presente deliberazione; 2) di disporre che il predetto piano venga pubblicato presso l'albo dei comuni interessati ai sensi e con le modalita' degli articoli 2 e 3 della legge n. 1497/1939, che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e che dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere nei comuni interessati dal piano; 3) di disporre che gli atti, con l'attestazione della avvenuta pubblicazione siano sottoposti al parere del comitato tecnico consultivo regionale - sezione I, che si esprimera' anche sulle osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale competente per l'approvazione; 4) di disporre che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili; (Omissis). Roma, addi' 28 aprile 1987 Il presidente: MONTALI