LA GIUNTA REGIONALE
  Sulla  proposta  dell'assessore  ai trasporti e tutela ambientale;
Visto l'art. 1- bis della legge 8 agosto 1985,  n.  431,  che  impone
alle  regioni  di  provvedere  alla  redazione dei piani territoriali
paesistici  ed  a  specifica  normativa  d'uso  e  di  valorizzazione
ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai
sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1497/1939;
  Vista  la  legge  29  giugno  1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di  piani
territoriali  paesistici  degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il
regolamento n. 1357  del  3  giugno  1940  per  l'applicazione  della
suddetta  legge,  il  quale  agli  articoli  23  e  24 detta norme di
attuazione dei piani stessi;
  Visti  i  decreti  ministeriali 7 gennaio 1957, 3 settembre 1959, 7
ottobre 1959, 29 giugno 1962, 7 gennaio 1966,  24  ottobre  1968,  26
ottobre  1970,  7  gennaio 1971, 8 gennaio 1971, 25 febbraio 1974, 11
novembre 1970, delibera della giunta regionale n. 201 del 26  gennaio
1982,  delibera  della  giunta regionale n. 415 del 12 febbraio 1980,
con i quali parte del territorio  dei  comuni  appresso  indicati  e'
stato  sottoposto  a  vincolo  paesistico  ai  sensi  della  legge n.
1497/1939 e che alcune delle  predette  aree  venivano,  con  decreto
ministeriale 22 maggio 1985, sottoposte a temporanea inedificabilita'
in attesa della redazione di un piano territoriale paesistico di  cui
all'art. 1- bis della legge n. 431/1985;
  Considerato  che  i  tecnici  incaricati dalla giunta regionale con
deliberazione n. 1010 del 25  febbraio  1986  hanno  provveduto  alla
redazione  del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale
comprendente i seguenti  comuni:  Anzio,  Aprilia,  Ardea,  Bassiano,
Cisterna,  Cori,  Latina,  Maenza, Nettuno, Norma, Pomezia, Pontinia,
Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci,
Sermoneta, Sezze e Sonnino;
  Considerato  che  l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto a
concertazioni con l'amministrazione provinciale  di  Latina  e  Roma,
rispettivamente il 27 ottobre 1986 e 17 novembre 1986; nonche' con le
associazioni culturali, sindacati, federazioni di categoria, in  data
1›  dicembre  1986,  e  con  le  associazioni  nazionali di bonifica,
confagricoltura, coldiretti, E.P.T., consorzi di bonifica, ecc., il 5
dicembre  1986 e le comunita' montane il 12 dicembre 1986, per quanto
riguarda  i   criteri   progettuali   del   piano   stesso;   nonche'
successivamente con la provincia di Latina l'11 novembre 1986, con il
comune di Sezze e comuni dei Monti Lepini il 18 novembre 1986, con la
provincia  di  Roma  il 17 novembre 1986 (comuni della Costa) e il 17
novembre 1986 presso  l'assessorato  alla  tutela  ambientale  con  i
comuni di Anzio e Nettuno;
  Considerato   che   il   piano   territoriale   paesistico,  ambito
territoriale n. 10, in questione, comprende i seguenti elaborati:
   E1-  Vincoli  ex  legge  n.  431/1985  (cinque tavole) in scala 1:
25.000;
   E2-  Aree e beni da sottoporre a tutela paesistica (cinque tavole)
in scala 1: 25.000;
   E3-1  -  Aree  sottoposte  a  tutela paesistica (cinque tavole) in
scala 1: 25.000;
   E3-2  -  Classificazione  delle  aree ai fini della tutela (cinque
tavole) in scala 1: 25.000;
   E3-3 - Classificazione delle aree ai fini della tutela ex legge n.
1497 in scala 1: 10.000;
   EX-  Aree  e  beni  da  sottoporre a tutela paesistica in scala 1:
50.000;
   E2-1  -  Descrizione  dei  perimetri  di  aree  con elevato valore
paesistico non vincolate;
   E4- Norme per la tutela dei beni e delle aree;
   E5- Relazione;
   Allegato A - tavole 1(Compreso)11;
   Allegato B - schede;
  Ritenuto  che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato
in  correlazione  con  il  procedimento  di  formazione   dei   piani
territoriali  di  coordinamento, e' stato assicurato un coordinamento
con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto
del territorio;
  Ritenuto  che  anche  a  seguito  di  quanto emerso nel corso delle
discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle  normative
di  piano  nella competente commissione consiliare per l'urbanistica,
la giunta ritiene opportuno:
    a)   precisare   che   per   quanto   riguarda   il  procedimento
amministrativo  di  VIA  previsto  dalle  normative  di  piano  debba
prescriversi  che  i  relativi  studi debbono contenere la previsione
delle alternative proponibili;
    b)  stabilire  che,  fino all'approvazione definitiva del piano e
delle relative norme da parte del  consiglio  regionale,  l'esercizio
della facolta' di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art.
81 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n.
616,  e  per gli interventi previsti negli strumenti aventi efficacia
di  P.T.C.  possa  intervenire  previo  interpello  della  competente
commissione   consiliare   per   l'urbanistica  entro  termini  brevi
compatibili con quelli fissati dalle norme statali  per  il  rilascio
delle  autorizzazioni  nonche'  del  comitato  tecnico consultivo per
l'urbanistica;
  Considerato  che  il  decimo  comma  dell'art.  82  del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  come  modificato
con  l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione,
con  modificazioni,  del  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.   312,
attribuisce  in  ogni  caso  al  Ministro  per  i  beni  culturali  e
ambientali la potesta' di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art.
7  della  legge  29  giugno  1939,  n. 1497, nei riguardi di opere da
eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche  in  difformita'
delle  decisioni regionali; e che l'art. 6 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, istituisce  una  competenza  del  Ministro  dell'ambiente  in
materia  di  impatto  ambientale,  la  quale  nelle aree sottoposte a
vincolo paesaggistico va esercitata di concerto con il Ministro per i
beni culturali e ambientali (comma quarto);
  Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri
ad organi dello Stato nella materia delegata  concernente  la  tutela
ambientale,   e   che   detti   poteri   debbono   e  possono  essere
convenientemente preservati prevedendo che, nei casi  richiamati  nel
precedente  considerato,  l'eventuale  decisione intervenuta da parte
del Ministro per  i  beni  culturali  e  ambientali  o  del  Ministro
dell'ambiente   riguardo   ad   opere  pubbliche  dello  Stato  venga
considerata siccome integrante una deroga alle tutele  stabilite  nel
piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di
cui alla presente deliberazione;
  A maggioranza;
                              Delibera:
   1)  di adottare il piano territoriale paesistico denominato ambito
territoriale n. 10, il quale consta degli  elaborati  indicati  nelle
premesse e che, controfirmati dal competente assessore, sono allegati
alla presente deliberazione;
   2)  di  disporre  che  il  predetto  piano venga pubblicato presso
l'albo dei comuni interessati ai  sensi  e  con  le  modalita'  degli
articoli   2   e   3  della  legge  n.  1497/1939,  che  la  presente
deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale  della  regione
Lazio e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e che dell'avvenuta
pubblicazione  e  deposito  degli  atti  sia  dato  avviso   mediante
manifesti da affiggere nei comuni interessati dal piano;
   3)  di  disporre  che  gli atti, con l'attestazione della avvenuta
pubblicazione  siano  sottoposti  al  parere  del  comitato   tecnico
consultivo  regionale  -  sezione  I,  che  si esprimera' anche sulle
osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale  competente  per
l'approvazione;
   4)   di   disporre   che   per  quanto  riguarda  il  procedimento
amministrativo  di  VIA  previsto  dalle  normative  di  piano  debba
prescriversi  che  i  relativi  studi debbono contenere la previsione
delle alternative proponibili;
   (Omissis).
   Roma, addi' 28 aprile 1987
                                               Il presidente: MONTALI