IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio
nazionale;
  Visto  il  comma  4  del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  concernente  la  utilizzazione di somme assegnate per scopi
determinati al fondo per  la  protezione  civile  e  non  interamente
impiegate;
  Considerato  che le somme di cui al sopra citato art. 1 della legge
27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e  che  pertanto,  al  fine  di
affrontare  l'emergenza  di  alcuni  dissesti  idrogeologici  che  si
appalesa improcrastinabile e' necessario  far  ricorso  alla  residua
disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 15 della legge 10
febbraio 1989, n. 48;
 Vista  la  propria  ordinanza  del  12  aprile  1988,  n.  1433/FPC,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1988, con  la
quale si assegna al comune di Bagnoregio la somma di L. 3.000.000.000
da utilizzarsi per la rimozione  del  pericolo,  per  la  pubblica  e
privata  incolumita'  causato  da dissesti di natura idrogeologica in
localita' Civita di Bagnoregio;
  Vista  la nota n. 4312 del 4 novembre 1989 del comune di Bagnoregio
con  la  quale  si  richiede  un  finanziamento  suppletivo   di   L.
3.000.000.000  per una serie di interventi a completamento dei lavori
avviati con la su citata ordinanza al fine di eliminare del tutto  il
pericolo incombente;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata  la  necessita'  di  aderire, sia pure parzialmente, alla
richiesta per consentire comunque un  immediato  intervento  teso  al
completamento essenziale delle opere in corso;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al  fine di consentire un immediato intervento per il completamento
di lavori di  consolidamento  in  atto  tesi  alla  eliminazione  del
pericolo  incombente  per  la  pubblica  incolumita'  nel  comune  di
Bagnoregio, di cui in premessa, e' assegnata al  comune  medesimo  la
somma di L. 1.000.000.000.