IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale; Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente impiegate; Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 della legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile e' necessario far ricorso alla residua disponibilita' dell'assegnazione disposta dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48; Vista la nota n. 2939 del 3 dicembre 1988 del comune di Monte San Martino con la quale, per eliminare l'incombente pericolo per la pubblica incolumita' causato dalla instabilita' delle pareti sovrastanti la strada principale di accesso al centro storico, viene richiesto un finanziamento di L. 1.548.428.000 come progetto generale e un progetto stralcio di L. 657.452.211; Considerato che nei sopra detti progetti vanno scorporati l'importo per la revisione prezzi e parte dell'importo dell'I.V.A., calcolata erroneamente, per cui si riducono rispettivamente a L. 1.437.945.600 e L. 574.580.000; Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 1 dicembre 1988 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumita'; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata la necessita' di consentire comunque un immediato intervento teso alla eliminazione dei piu' impellenti pericoli per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Al fine di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumita' nel comune di Monte San Martino di cui al progetto stralcio in premessa, e' assegnata al comune medesimo la somma di L. 574.580.000.