IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale; Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente impiegate; Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 della legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile e' necessario far ricorso alla residua disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48; Vista l'ordinanza del 16 aprile 1987, n. 964/FPC/ZA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1987, con la quale veniva assegnata alla regione Campania la somma di L. 3.500.000.000 per interventi diretti alla eliminazione del rischio connesso alle condizioni del suolo nel comune di Oliveto Citra; Vista l'ordinanza dell'11 giugno 1988, numero 1483/FPC/ZA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988, che assegna direttamente al comune la somma di L. 3.500.000.000; Vista la nota n. 13835 del 22 dicembre 1988 del comune di Oliveto Citra con la quale si richiede un finanziamento di L. 8.000.000.000 a completamento degli interventi a difesa del suolo di cui alla succitata ordinanza; Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 13 dicembre 1989 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumita'; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata la necessita' di aderire, sia pure parzialmente alla richiesta per consentire comunque un immediato intervento teso al completamento essenziale delle opere disposte con le precedenti ordinanze; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Al fine di consentire un parziale completamento delle opere di consolidamento disposte con le ordinanze citate in premessa, onde consentire la eliminazione del pericolo incombente nel comune di Oliveto Citra, e' assegnata al comune medesimo la somma di L. 1.500.000.000.