IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1982, n. 938;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio
nazionale;
  Visto  il  comma  4  del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  concernente  la  utilizzazione di somme assegnate per scopi
determinati al fondo per  la  protezione  civile  e  non  interamente
impiegate;
  Considerato  che le somme di cui al sopra citato art. 1 della legge
27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e  che  pertanto,  al  fine  di
affrontare  l'emergenza  di  alcuni  dissesti  idrogeologici  che  si
appalesa improcrastinabile e' necessario  far  ricorso  alla  residua
disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 15 della legge 10
febbraio 1989, n. 48;
  Vista  l'ordinanza  del  16  aprile 1987, n. 964/FPC/ZA, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del  29  aprile  1987,  con  la  quale
veniva  assegnata  alla regione Campania la somma di L. 3.500.000.000
per interventi diretti alla eliminazione del  rischio  connesso  alle
condizioni del suolo nel comune di Oliveto Citra;
  Vista   l'ordinanza   dell'11   giugno  1988,  numero  1483/FPC/ZA,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21  giugno  1988,  che
assegna direttamente al comune la somma di L. 3.500.000.000;
  Vista  la  nota n. 13835 del 22 dicembre 1988 del comune di Oliveto
Citra con la quale si richiede un finanziamento di L. 8.000.000.000 a
completamento  degli  interventi  a  difesa  del  suolo  di  cui alla
succitata ordinanza;
  Viste  le risultanze del verbale di sopralluogo in data 13 dicembre
1989 nel quale il gruppo nazionale difesa  catastrofi  idrogeologiche
ha  ravvisato  una  situazione di incombente pericolo per la pubblica
incolumita';
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata  la  necessita'  di  aderire,  sia pure parzialmente alla
richiesta per consentire comunque un  immediato  intervento  teso  al
completamento  essenziale  delle  opere  disposte  con  le precedenti
ordinanze;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al  fine  di  consentire  un  parziale completamento delle opere di
consolidamento disposte con le ordinanze  citate  in  premessa,  onde
consentire  la  eliminazione  del  pericolo  incombente nel comune di
Oliveto Citra, e'  assegnata  al  comune  medesimo  la  somma  di  L.
1.500.000.000.