LA GIUNTA REGIONALE
  Udita la relazione dell'assessore;
  A voti unanimi, resi nei modi di legge;
                              Delibera:
   di   integrare,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa,  il
calendario venatorio  1989-90,  allegato  quale  parte  integrante  e
sostanziale alla delibera G.R. n. 2536/89, esecutiva, all'art. 1, con
il seguente comma:
  "Per  il  periodo  21  dicembre  1989-8  marzo  1990  e' consentito
l'esercizio venatorio limitatamente  ai  cacciatori  residenti  nella
regione Puglia; tale limitazione non si applica alle 'zone a gestione
sociale' e alle aziende faunistico-venatorie, per le quali valgono le
norme dei rispettivi regolamenti regionali";
   di inviare copia del presente provvedimento al consiglio regionale
per l'acquisizione del relativo  parere  da  parte  della  competente
commissione consiliare ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n.
10/84;
   di  richiedere  al  sig. presidente del consiglio regionale che il
previsto parere da parte della commissione  consiliare  sia  espresso
con   procedura   d'urgenza,   onde   consentire   che   il  presente
provvedimento  possa  divenire  esecutivo  entro  il  termine   sopra
fissato;
   di  pubblicare  il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale
della regione Puglia;
   di dare atto che il presente provvedimento, esecutivo, entrera' in
vigore, con  effetto  immediato,  dalla  data  di  pubblicazione  nel
Bollettino ufficiale della regione Puglia.
    Bari, addi' 4 dicembre 1989
                                             Il presidente: COLASANTO