Alla camera di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura
Alla regione autonoma della Valle
d'Aosta - Assessorato
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dei trasporti
e, per conoscenza:
Agli uffici provinciali
dell'industria del commercio e
dell'artigianato
Alla regione siciliana -
Assessorato della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della
pesca
Alla regione autonoma della
Sardegna - Assessorato
dell'industria e del commercio
Alla regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia - Presidenza
della giunta - Segreteria generale
- Servizio di vigilanza sugli enti
Alla regione Trentino-Alto Adige -
Ufficio di vigilanza sulle camere
di commercio
All'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e
agricoltura
A seguito del decreto ministeriale 9 marzo 1982, furono diramate
con la circolare n. 2929/C del 15 dicembre 1982: "Nuove istruzioni
sull'applicazione della normativa concernente il registro delle
ditte", istruzioni che, elaborate in maniera sistematica ed
analitica, erano concepite come una guida agevole per gli addetti
agli uffici anagrafici camerali, nell'esame preliminare delle denunce
prima della loro registrazione.
Oggi, a distanza di oltre un quinquennio, esse risultano in parte
incomplete o superate a seguito dell'emanazione di nuove leggi o
regolamenti (es: legge-quadro sull'artigianato, testo unico sul
commercio) o a seguito della nascita di nuove attivita', soprattutto
nel settore dei servizi, che hanno avuto un enorme sviluppo negli
anni piu' recenti e che hanno imposto una piu' approfondita analisi
delle categorie dei soggetti obbligati.
A cio' va aggiunto il fatto che, a seguito del decreto
ministeriale 23 ottobre 1987, n. 506, con cui e' stata introdotta la
nuova modulistica per le denunce al Registro delle ditte, e' stata
diramata la circolare n. 3145/C del 29 ottobre 1987 recante le
istruzioni per la compilazione dei moduli stessi.
Modulistica e relative istruzioni sono state successivamente
riviste rispettivamente con il decreto ministeriale 27 dicembre 1988
e con la circolare n. 3183/C dell'11 aprile 1989.
Da tutto cio' e' scaturita la necessita' di rivedere ed aggiornare
le istruzioni per gli addetti agli uffici camerali di cui alla
circolare n. 2929/C e, a tal fine, si e' attivato il comitato
istituito con decreto ministeriale 9 ottobre 1986 e gia' incaricato
della stesura dei moduli e della determinazione delle modalita' con
cui devono essere presentate le denunce al Registro ditte
Nelle linee essenziali, le allegate istruzioni conservano la
stessa articolazione in titoli e paragrafi della precedente edizione.
Per quanto riguarda l'impostazione generale, invece, sono state
eliminate quelle parti che, interessando soprattutto la compilazione
dei moduli, erano gia state inserite nelle circolari n. 3145/C e
3183/C di cui non esisteva un equivalente nel 1982, e quelle parti
che erano una ripetizione di nozioni del codice civile.
Sono stati inoltre ampliati alcuni temi gia' trattati nella
circolare del 1982 (es: registrazione d'ufficio e denunce irregolari;
iscrizioni di enti, associazioni ed altre organizzazioni; sospensione
di attivita', ecc.) ed altri sono invece totalmente nuovi (es:
controllo delle denunce).
Per quanto riguarda infine i paragrafi, c'e' da notare che e'
stato completamente rivisto quello relativo alle denunce di
cancellazione anche al fine di chiarire la distinzione tra
"cessazione" e "cancellazione"; e' stato inserito un nuovo paragrafo
("Casi particolari") che, pur ospitando oltre a temi nuovi anche temi
gia' trattati nel 1982, li affronta in modo certamente piu' chiaro.
Circa la revisione dell'allegato della circolare n. 2929/C
concernente l'elenco delle attivita' economiche e servizi soggetti al
rilascio di licenze e autorizzazioni amministrative o ad iscrizioni
in registri, albi, elenchi, si fa presente che la stessa e' rinviata
all'emanazione di apposito documento; cio' in quanto detta revisione
risulta particolarmente complessa sia in relazione all'avvenuto
sviluppo di nuovi servizi, sia, in particolare, alla circostanza che
un rilevante numero di attivita' e' attualmente soggetto a
regolamentazione da parte delle regioni che hanno variamente
articolato le competenze.
In relazione a quanto sopra esposto, si invitano codeste camere ad
adottare le istruzioni sugli accertamenti da effettuare e sulla
documentazione da richiedere per le denunce anagrafiche, mediante
apposita deliberazione da inviare a questo Ministero per conoscenza.
Il Ministro: BATTAGLIA
ISTRUZIONI SUGLI ACCERTAMENTI DA EFFETTUARE E SULLA DOCUMENTAZIONE DA
RICHIEDERE PER LE DENUNCE DELLE DITTE (*).
1. AVVERTENZE GENERALI.
1.1 Attivita' soggette all'iscrizione nel Registro ditte.
Il Registro ditte e' il pubblico registro che ha lo scopo di dare
notizia delle attivita' economiche svolte nella provincia.
Al riguardo occorre precisare quanto segue:
tra le attivita' economiche sono escluse quelle agricole, tranne
quelle che danno luogo anche ad un reddito di impresa;
le societa' regolari disciplinate dal codice civile devono essere
iscritte comunque, a prescindere dall'oggetto sociale;
chi esercita un'attivita economica e' soggetto all'iscrizione a
prescindere dalla qualificazione della medesima attivita' ai fini
civilistici, tributari, previdenziali, ecc.
Si deve prescindere quindi dalla considerazione se il soggetto,
agli effetti del codice civile, sia imprenditore, piccolo
imprenditore o lavoratore autonomo, con i limiti, per l'attivita'
professionale, indicati nel par. 1.1.1, come pure (salvo nel caso di
attivita' agricola) si prescinde dalla qualificazione tributaria del
reddito conseguito con l'attivita' economica svolta;
le societa' di fatto si iscrivono solo se l'oggetto sociale
prevede una delle attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile.
Pertanto nel Registro ditte devono essere iscritti i soggetti che
esercitano una o piu' delle seguenti attivita' economiche:
produzione di beni o servizi;
intermediazione nella circolazione dei beni;
trasporto;
attivita' bancaria o assicurativa;
attivita' ausiliaria delle precedenti (agenzia, mediazione, ecc.);
attivita' agricola che dia luogo anche a reddito d'impresa.
Sono tenuti all'iscrizione anche i soggetti che svolgono attivita'
di organizzazione di prestazioni fornite da professionisti, a
condizione che si tratti di prestazioni di servizi a terzi le quali,
pur non rientranti nell'art. 2195 codice civile, siano organizzate in
forma di impresa (decreto del Presidente della Repubblica n.
917/1986, art. 51, c. 2, lett. a).
A titolo di esempio, si rammenta il soggetto che gestisce una casa
di cura, una organizzazione di consulenza interprofessionale, una
scuola privata.
L'obbligo di iscrizione nel Registro ditte riguarda tutti i
soggetti suindicati, indipendentemente dalla rilevanza dell'attivita'
e dalle dimensioni dell'azienda. Quindi sono tenuti a tale obbligo
anche gli esercenti attivita' stagionale o temporanea, purche'
l'attivita' sia svolta in modo professionale e non occasionale; e'
attivita' occasionale, ad esempio, quella che da' luogo ad un
"reddito diverso" (mod. 740 quadro L).
L'obbligo dell'iscrizione sussiste anche quando l'attivita'
economica non costituisce l'attivita' prevalente per il soggetto che
la svolge.
Occorre quindi tener presente che:
a) le societa', le cooperative e i consorzi con attivita'
esterna, iscritti nel Registro delle imprese, sono soggetti
all'iscrizione nel Registro ditte a prescindere dall'oggetto sociale
e dal tipo di attivita' esercitata;
b) gli enti pubblici e loro aziende, le associazioni e le altre
organizzazioni sono soggetti all'iscrizione se esercitano una delle
attivita' economiche elencate nell'art. 2195 codice civile;
c) sono obbligate all'iscrizione le associazioni di produttori
agricoli e le loro unioni di cui alla legge n. 752/1986, art. 8;
d) le imprese estere che operano in Italia sono tenute alla
suddetta iscrizione nei limiti indicati per le imprese italiane.
Non sono iscrivibili nel Registro ditte:
le attivita' agricole, esercitate da soggetti diversi dalle
societa' iscritte nel Registro delle imprese, che danno luogo
soltanto a reddito agrario;
le societa' semplici, salvo quelle che svolgono attivita' agricole
che danno luogo a redditi diversi dal reddito agrario;
le prestazioni fornite nell'esercizio di una professione
intellettuale o di una attivita che sia l'esplicazione dell'ingegno
artistico;
il trasporto di cose proprie, in quanto attivita' accessoria
dell'impresa;
le societa' di mutuo soccorso (legge 15 aprile 1866 n. 3818;
T.A.R. Umbria n. 170 del 1 aprile 1977);
Cral aziendali, circoli ricreativi e simili, che svolgono
attivita' esclusivamente a favore dei propri associati e iscritti.
Nel Registro ditte non sono iscrivibili come tali:
le associazioni in partecipazione (art. 2549 e seg. codice
civile);
le imprese familiari (art. 230/ bis codice civile);
le imprese o aziende coniugali (art. 177, 1 c. codice civile).
Ovviamente sono invece iscritte le ditte individuali e le societa'
alle quali sono collegati i tre istituti giuridici ora citati.
1.1.1. Attivita' di prestazione di servizi.
Le attivita' professionali si distinguono tradizionalmente in due
categorie:
a) quelle soggette ad iscrizione in albi, ordini, collegi, ecc.
(avvocati, medici, ecc.) o ad abilitazioni (ostetrica, ecc.) (cd.
professioni protette),;
b) quelle non soggette alle iscrizioni sopraindicate e quindi
totalmente libere (implicitamente ammesse dagli articoli 2229 e 2231
codice civile; il solo adempimento e' la denuncia di inizio attivita'
all'Ufficio IVA).
Rientrano nella categoria b), a titolo indicativo:
servizi di consulenza in organizzazione aziendale, ecc;
servizi di consulenza in ricerche di mercato;
servizi di consulenza pubblicitaria;
servizi di fornitura di disegni tecnici;
servizi di produzione programmi, elaborazione dati (software).
Le attivita' che rientrano nella categoria a) coincidono con le
attivita' inquadrate ai fini IVA nei codici da 8000 a 9400; le stesse
non sono iscrivibili nel Registro ditte salvo che siano esercitate
all'interno di una organizzazione di impresa, come chiarito nel par.
precedente.
Le attivita' di cui alla lettera b), qualora esercitate da persone
fisiche o societa' di fatto, sono considerate prestazioni di
"servizi" che coincidono con quelli classificati ai fini IVA dal cod.
6300 al cod. 6900; devono pertanto essere iscritte al Registro ditte.
E' da precisare inoltre che:
gli agenti di cambio sono soggetti all'iscrizione nel Registro
ditte in quanto mediatori, anche se ai fini IVA sono inquadrati tra i
professionisti (cod. 9100);
gli iscritti nel ruolo dei periti ed esperti, nell'elenco dei
consulenti tecnici del Tribunale, negli elenchi degli arbitri e
simili non sono invece iscrivibili nel Registro ditte a questo titolo
anche se inquadrati ai fini IVA come servizi;
sono comunque soggetti ad iscrizione nel Registro ditte tutti
coloro che esercitano attivita' subordinata ad autorizzazione
amministrativa, indipendentemente dalla classificazione ai fini IVA,
fatte salve specifiche disposizioni di esonero (guide turistiche,
maestri di sci, ecc.);
non e' iscrivibile chi esercita personalmente altri tipi di
attivita' professionale (insegnante che da' lezioni private, ecc.) o
artistica (orchestrale, pittore, ecc.). Queste attivita' sono
iscrivibili solo se svolte da societa' iscritte nel Registro delle
imprese.
1.1.2 Attivita' agricole.
Il codice civile considera agricole le seguenti attivita':
1) quelle dirette alla coltivazione del terreno e alla
silvicoltura;
2) l'allevamento di bestiame;
3) quelle dirette alla trasformazione e alla vendita dei prodotti
agricoli e zootecnici che rientrino "nell'esercizio normale
dell'agricoltura", e che abbiano prevalentemente per oggetto prodotti
ottenuti dal terreno o dagli animali allevati su di esso.
Secondo la giurisprudenza sono "connesse all'agricoltura" quelle
attivita' che si pongono in una posizione di sussidiarieta' e
accessorieta' rispetto alla coltivazione, alla silvicoltura e
all'allevamento, cioe' rispetto al ciclo produttivo dell'attivita'
agricola tipica che rimane l'attivita' principale svolta
dall'imprenditore agricolo.
Le attivita' indicate al n. 1) danno luogo solo a "reddito
agrario".
Le attivita' di allevamento sotto il profilo tributario si
suddividono invece in tre categorie:
a) allevamento esercitato in connessione con il terreno che sia
sufficiente a produrre almeno 1/4 del mangime necessario; questa
attivita da' luogo solo a reddito agrario;
b) allevamento esercitato senza connessione con il terreno;
questa attivita' da' luogo solo a reddito di impresa;
c) allevamento esercitato in connessione con un terreno
insufficiente a produrre almeno 1/4 del mangime necessario; questa
attivita' da' luogo a reddito di allevamento di animali (mod.
740/A1), salvo non sia stata fatta l'opzione per il reddito di
impresa.
Le attivita' di trasformazione e vendita di prodotti agricoli
"connesse all'agricoltura" producono "reddito agrario"; quando
tuttavia per la loro realizzazione e' predisposta una particolare
organizzazione aziendale sono considerate attivita' autonome e
producono "reddito di impresa".
Non sono iscrivibili nel Registro ditte le attivita' agricole che
producono solo "reddito agrario" e quindi:
le attivita' indicate al n. 1);
le attivita' di allevamento di cui alla lettera a);
le attivita' di trasformazione e vendita "connesse
all'agricoltura".
Poiche' e' difficile accertare, all'inizio della attivita', la
categoria di reddito, qualora vengano denunciati l'allevamento e la
trasformazione e vendita di prodotti agricoli, la denuncia al
Registro ditte verra' accolta senza necessita' di allegare alcuna
documentazione relativa alla categoria di reddito.
L'accertamento della categoria di reddito va effettuato soltanto
quando si procede all'iscrizione d'ufficio.
Quanto ora detto si applica solo per le ditte individuali e le
societa' di fatto.
Le societa' iscritte nel Registro delle imprese sono sempre
soggette all'iscrizione nel Registro ditte anche se l'oggetto
riguarda la sola coltivazione del terreno o la silvicoltura.
1.2 Soggetti obbligati alla presentazione delle denunce.
1) Ditte individuali: il titolare.
2) Societa' iscritte nel Registro delle imprese, comprese le
cooperative e i consorzi: tutti gli amministratori, anche
singolarmente.
3) Societa' di fatto o irregolari, comprese quelle costituite in
base alla legge n. 891/1980 art. 26/quater e alla legge n. 947/1982
art. 3: tutti i soci congiuntamente.
4) Enti pubblici, associazioni, altre organizza zioni: i legali
rappresentanti, anche singolarmente;
5) Imprese con sede all'estero e operanti in Italia: il
rappresentante preposto alla dipendenza in Italia; in mancanza, il
legale rappresentante dell'impresa.
In alcuni casi particolari l'obbligo spetta ad altri soggetti: i
liquidatori, il tutore, il curatore fallimentare, il commissario
liquidatore.
In sostituzione dei soggetti obbligati, le denunce, compresa quella
della propria nomina, possono essere presentate anche da un
procuratore munito dei necessari poteri.
1.3 Termini per le denunce.
Il termine per la presentazione delle denunce al Registro ditte e'
di 30 giorni dal verificarsi di un determinato evento.
Gli eventi possono essere distinti in tre gruppi:
quelli che danno luogo all'iscrizione (nascita) di una impresa;
quelli modificativi dello stato di fatto o di diritto della
impresa gia' iscritta;
quelli che danno luogo alla cancellazione della impresa.
Gli eventi dal cui verificarsi decorrono i 30 giorni utili per la
denuncia sono i seguenti:
Denunce di iscrizione:
per l'impresa individuale: l'effettivo inizio di una attivita'
economica;
per la societa' iscritta nel Registro delle Imprese: l'iscrizione
dell'atto costitutivo nel suddetto registro;
per la societa' di fatto o irregolare: la registrazione dell'atto
costitutivo all'Ufficio registro;
per gli enti pubblici e loro aziende, associazioni, altre
organizzazioni: l'effettivo inizio di una attivita' economica (v.
anche par. 7);
per un'impresa che apre la prima unita' locale (U.L.) in provincia
diversa dalla sede: l'effettivo inizio dell'attivita' nell'U.L.,
salvo il caso di istituzione di sede secondaria per cui l'evento e'
l'iscrizione del relativo atto istitutivo nel Registro delle imprese
della circoscrizione in cui e' ubicata la sede secondaria.
Quindi le societa' regolari, le societa' di fatto e le sedi
secondarie si iscrivono anche se non hanno ancora avviato alcuna
attivita' economica.
Denunce di modificazione:
per le modificazioni riguardanti l'attivita', e altri eventi (ad
es. apertura U.L. da parte di impresa gia' iscritta): e' la data di
inizio, cessazione, ecc;
per le modificazioni riguardanti la struttura delle societa'
iscritte nel Registro delle imprese: e' la data di iscrizione nel
suddetto registro dell'atto che ha originato la variazione;
per le modificazioni che riguardano la struttura delle societa' di
fatto o irregolari: e' la data di registrazione all'Ufficio registro
dell'atto che ha originato la variazione; se pero' e' stata
costituita prima del 31 dicembre 1980, e non e' stata regolarizzata
ai fini fiscali: e' la data indicata da tutti i soci;
per le modificazioni che riguardano la struttura di enti,
associazioni, ecc: e' la data da cui ha effetto la variazione o la
data di registrazione dell'atto all'Ufficio registro, a seconda dei
casi.
Denunce di cancellazione:
per l'impresa individuale: e' la data della cessazione di ogni
attivita' nella provincia in cui e' iscritta;
per la societa' di fatto iscritta prima del 31 dicembre 1980 e mai
regolarizzata ai fini fiscali: e' la data di cessazione di ogni
attivita' nella provincia in cui e' iscritta;
per la societa' di fatto iscritta dopo il 31 dicembre 1980 oppure
precedentemente e poi regolarizzata ai fini fiscali: e' la data della
registrazione all'Ufficio del registro dell'atto di scioglimento;
per la societa' iscritta nel Registro delle imprese e' la data del
provvedimento di cancellazione dal suddetto registro o del deposito
dell'atto di trasferimento in altra provincia;
per gli enti pubblici e loro aziende, associazioni, ecc: e' la
data della cessazione di ogni attivita' nella provincia;
per qualsiasi tipo di impresa operante con U.L. in provincia
diversa dalla sede: e' la data della cessazione di ogni attivita'
nella provincia, salvo si tratti per le societa', di sede secondaria
per la quale e' la data di iscrizione nel Registro delle Imprese
dell'atto di chiusura della sede secondaria.
1.4 Sanzioni.
L'art. 51 del regio decreto n. 2011/1934 prevede tre possibili
violazioni:
omissione della denuncia;
ritardo nella presentazione della denuncia;
denuncia non veritiera.
Gli importi delle sanzioni per le prime due ipotesi sono stabiliti
dalla legge n. 630/1981 e dal decreto-legge 28 agosto 1987 n. 357
convertito in legge 26 ottobre 1987 n. 435, art. 3, 6 comma:
ritardo nella denuncia, ma non superiore a 30 giorni dal termine
utile per la stessa: lire 60.000;
omissione o ritardo nella denuncia superiore ai 30 giorni dal
termine utile per la stessa: lire 300.000.
Per l'applicazione delle sanzioni valgono le procedure previste
dalla legge n. 689/1981.
Pertanto:
1) Il procedimento sanzionatorio puo essere estinto - con effetto
liberatorio - mediante il pagamento, entro 60 giorni dalla
contestazione personale o dalla notificazione, di una somma ridotta
pari a un terzo della sanzione prevista (cioe' rispettivamente L.
20.000 e L. 100.000), oltre alle spese del procedimento.
2) L'importo della sanzione deve essere versato alla Camera di
commercio (decreto-legge n. 55/1983 convertito in legge n. 131/1983,
art. 29 p. 9 e legge n. 887/1984 art. 4). Qualora sia eseguito il
versamento tramite c/c postale l'interessato deve far pervenire alla
Camera la relativa attestazione.
3) In caso di mancato pagamento nel termine suddetto l'Ufficio che
ha redatto il processo verbale di accertamento di infrazione deve
presentare rapporto all'U.P.I.C.A. che con ordinanza motivata
determinera' la sanzione.
4) Gli interessati possono far pervenire all'U.P.I.C.A. in carta
legale scritti difensivi inerenti alla violazione contestata entro il
termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del
processo verbale, e possono chiedere di essere sentiti.
5) La sanzione deve essere applicata a tutti i soggetti obbligati
alla denuncia.
Quando gli obbligati sono piu' di uno, come spesso nelle societa',
va irrogata a ciascuno (art. 5 legge n. 689/1981).
Alla societa' va notificata la violazione solo ai fini della
responsabilita' in solido.
6) L'obbligo di pagare la sanzione non si trasmette agli eredi
(art. 7 legge n. 689/1981).
7) La violazione degli obblighi di denuncia costituisce un
illecito amministrativo istantaneo. Pertanto la prescrizione matura
nel termine di 5 anni dal giorno in cui e' stata commessa la
violazione, cioe' allo scadere dei 30 giorni utili per la
presentazione della denuncia (circ. Min. Ind. n. 3139/C dell'11
luglio 1987). La prescrizione deve essere fatta valere
dall'interessato.
Anche la presentazione di una denuncia non veritiera comporta una
violazione che e' stata depenalizzata.
Poiche' la legge n. 630/1981 e la legge n. 435/1987 hanno
determinato gli importi solo per l'omessa o ritardata denuncia, la
misura della sanzione, in caso di denuncia non veritiera, e' quella
fissata dall'art. 51 del regio decreto n. 2011/1934, aggiornata negli
importi.
L'importo, a seguito della legge n. 603/1961 e stato fissato nella
misura da L. 2.000 a L. 80.000; a seguito dell'art. 113 della legge
n. 689/1981 e' stato portato da L. 10.000 a L. 400.000; pertanto il
versamento liberatorio e' di L. 20.000.
Si rammenta che in caso di decesso del titolare di ditta
individuale gli eredi non sono obbligati alla denuncia di
cancellazione; pertanto non si applica la sanzione.
1.5 Autenticazione dei documenti e delle firme.
Le firme apposte sulle denunce di iscrizione, modificazione e
cancellazione devono essere autenticate da uno dei seguenti pubblici
ufficiali con le modalita' previste dall'art. 20 della legge n.
15/1968:
impiegato camerale competente a riceverle;
notaio;
cancelliere;
segretario comunale o funzionario comunale incaricato dal Sindaco.
L'autenticazione e' soggetta ad imposta di bollo.
Se la firma e' stata apposta all'estero deve essere autenticata
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo diversa
convenzione internazionale.
Documentazione.
Gli atti e i documenti, quando prescritti, devono essere allegati
in originale o copia autentica.
L'autenticazione delle copie, soggetta ad imposta di bollo, puo'
essere eseguita (art. 14 legge n. 15/1968):
dal pubblico ufficiale dal quale e' stato emesso o presso il quale
e' depositato l'originale;
dall'impiegato camerale competente a ricevere le denunce;
da un notaio;
da un cancelliere;
dal segretario comunale o funzionario incaricato dal Sindaco.
Gli atti e i documenti formati all'estero, qualora non siano
redatti in lingua italiana, debbono essere accompagnati dalla
traduzione giurata o dalla traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana, salvo diversa convenzione
internazionale.
Le copie degli atti formati all'estero, se redatti in lingua
italiana, possono essere autenticati oltre che dai soggetti
sopraindicati, anche dalla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana.
Visto di conformita'.
Il cosiddetto visto di conformita' della firma; che consiste nella
attestazione che la firma posta in un determinato documento e'
conforme a quella depositata nei registri camerali, si applica
soltanto nei casi previsti da specifiche disposizioni (ad esempio
quelle riguardanti i documenti accompagnatori della merce per
l'esportazione). In questi casi si applica il diritto di segreteria
previsto dalla voce n. 5 della tariffa.
1.6. Registrazione d'ufficio e denunce irregolari.
Le denunce non chiaramente leggibili, che presentano delle
cancellazioni, o non contengono tutte le indicazioni e la
documentazione prescritta, devono essere regolarizzate entro il
termine di 30 giorni dalla richiesta della Camera. In caso di
inadempimento si considerano come non presentate e si applichera' la
relativa sanzione.
L'ufficio del Registro ditte provvedera' comunque alla
registrazione d'ufficio utilizzando i dati disponibili.
Registrazione d'ufficio.
Oltre che nel caso precedente l'ufficio provvedera' di propria
iniziativa all'iscrizione, modificazione, cancellazione in caso di
omessa denuncia, utilizzando le informazioni pervenute da enti
pubblici o raccolte da altri uffici camerali.
Prima di procedere alla registrazione d'ufficio ai sensi dell'art.
89 del regio decreto n. 29/1925 dovra' essere data comunicazione
all'interessato fissando il termine di 30 giorni per la presentazione
della denuncia; e' comunque fatta salva l'applicazione delle
sanzioni.
Nella certificazione va annotato che si tratta di registrazione
d'ufficio.
Completamento di denunce gia' presentate.
Qualora l'interessato ometta di indicare nel modulo elementi
obbligatori risultanti dagli allegati, e provveda a denunciarli
successivamente, si configura l'ipotesi di ritardata denuncia
soggetta a pagamento di diritti di segreteria ed eventuali sanzioni.
1.7 Controllo delle denunce.
Data la funzione di pubblicita'-notizia propria dell'iscrizione nel
Registro ditte, l'ufficio preposto deve verificare la regolarita'
formale della denuncia e la sua corrispondenza con i dati contenuti
negli atti allegati (ove questi siano previsti).
Qualora non sia previsto allegare particolari tipi di documenti a
supporto dei dati denunciati, l'ufficio puo' accertare la veridicita'
delle indicazioni contenute nelle denunce con gli strumenti che
ritiene piu' opportuni (art. 81 del regio decreto n. 29/1925).
E' opportuno che le predette indagini siano fatte soltanto quando
si possa ipotizzare che le denunce riportino dati non veritieri, ai
soli fini di evitare sanzioni, il pagamento di contributi
previdenziali, ecc., o quando le denunce siano presentate con
notevole ritardo rispetto ai dati denunciati. A tal fine l'ufficio
puo' avvalersi di dichiarazioni del comune, di documentazione
fiscale, ecc.
Quando i dati contenuti nella denuncia sono documentati dagli
allegati, compito dell'ufficio e soltanto quello di verificare che
gli atti provengano dall'autorita' pubblica che ha il potere di
emetterli o comunque di registrarli.
L'ufficio del Registro ditte non deve pertanto operare alcuna
valutazione sulla legittimita' del contenuto degli atti di societa'
iscritti nel Registro delle Imprese. Qualora ritenga di rilevare una
irregolarita' o errori anche materiali sara' opportuna una
segnalazione alla Cancelleria del Tribunale e alla societa'
interessata. Puo' essere respinta la denuncia solo se non e' stata
effettuata la registrazione all'Ufficio registro (decreto del
Presidente della Repubblica n. 131/1986 art. 65, c. 4), quando questa
e' prevista. Pertanto, a titolo di esempio, devono essere egualmente
accolte le denunce di:
societa' di persone che non riportano nella ragione sociale il
nome di almeno un socio;
societa', consorzi, ecc. che contengono nella denominazione,
ragione sociale o insegna il riferimento all'artigianato, salvo a
provvedere, nel caso di violazione di norme che prevedono
l'applicazione di sanzioni (art. 5 legge n. 443/1985 alla
segnalazione alle autorita' competenti.
L'ufficio inoltre non deve controllare il rispetto di condizioni
legali relative a rapporti privatistici. Pertanto, a titolo di
esempio, devono essere iscritti nel Registro ditte:
il titolare di impresa individuale che inizia una attivita' eguale
a quella della societa' di cui e' socio;
societa' o impresa individuale con denominazione eguale a quella
di impresa gia' iscritta.
Nel caso di attivita' esercitate senza i requisiti di validita' (ad
esempio con autorizzazione rilasciata a soggetto non iscritto nel
R.E.C.) la relativa denuncia dovra' essere rigettata, segnalando il
fatto agli uffici competenti.
Nel caso in cui l'ufficio riscontri una non corrispondenza tra
l'oggetto sociale e l'attivita' esercitata la denuncia dovra' essere
accolta, fatta salva eventuale segnalazione agli uffici competenti,
qualora particolari norme prevedano incompatibilita' o contengano
specifiche indicazioni.
Nel caso di societa' di fatto che intenda denunciare attivita' o
commerciale o di agenzia commerciale o di mediazione, ecc. (pertanto
soggetta a preventiva iscrizione in registri e ruoli abilitanti) si
deve verificare se la normativa specifica prescrive l'iscrizione
della societa', o di tutti i soci, o di una sola persona.
La documentazione da allegare obbligatoriamente (autorizzazioni,
atti societari, ecc.) deve essere in originale o copia autentica
(anche per estratto); puo' essere sostituita da una apposita
certificazione o formale dichiarazione dell'autorita' che ha emesso
l'atto o presso la quale il medesimo e' conservato.
Quando, per precedenti inadempienze di alcuni amministratori, nella
sequenza degli atti della societa' si riscontrano delle
discontinuita', l'ufficio del Registro ditte non puo' rifiutare la
registrazione di una denuncia subordinandola alla presentazione di
atti a suo tempo non presentati.
Successivamente l'ufficio dovra' richiedere i documenti necessari
per il completamento della posizione, procedendo alla contestazione
dell'omissione.
Rettifiche.
Salvo non si tratti di rettifiche formali (nome, dati di nascita,
ecc.) le denunce di rettifica saranno accolte solo previa
approfondita indagine.
1.8 Iscrizione provvisoria.
Talvolta enti, uffici pubblici e altre autorita' amministrative
esigono dai soggetti che intendono assumere appalti, forniture o
devono richiedere determinate autorizzazioni o permessi, la
dimostrazione di essere iscritti "alla Camera di commercio" per
l'attivita' che sara' effettivamente iniziata solo a seguito
dell'eventuale affidamento dell'appalto, ecc. o del rilascio
dell'autorizzazione.
Queste richieste non possono essere accolte in quanto contrastano
con la disciplina che regola la tenuta del Registro ditte. E' compito
dell'ufficio del Registro ditte informare l'ente, ecc. sui motivi
della impossibilita' di accoglimento della richiesta.
Diverso e' il caso dell'"iscrizione provvisoria" nel Registro ditte
prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
32/1976, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto terzi, e regolata dalla circolare
MICA n. 2542/C del 23 aprile 1976.
1.9 Denuncia degli addetti.
Il numero degli addetti e' un dato da denunciare al momento
dell'iscrizione dell'impresa o dell'unita' locale tramite i moduli
AN/1, AN/2 e AN/5.
La consistenza del numero degli addetti deve essere comunicata
annualmente tramite il bollettino di c/c postale utilizzato per il
pagamento del diritto annuale.
1.10 Codice fiscale.
E' attribuito dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette, se
riguarda:
persone fisiche;
soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla
presentazione della dichiarazione inizio attivita' IVA (in questo
caso il codice inizia sempre con il numero 9 o il numero 8).
E' attribuito dall'Ufficio IVA se riguarda soggetti diversi dalla
persone fisiche ma obbligati alla dichiarazione inizio attivita' IVA.
Per questi soggetti il primo numero di partita IVA coincide con il
numero di codice fiscale.
Nell'ipotesi di trasferimento della sede in altra provincia o altra
circoscrizione verra attribuito un altro numero di partita IVA; il
codice fiscale del soggetto trasferito e' tuttavia sempre quello
costituito dal primo numero di partita IVA assegnato.
2. DENUNCE DI ISCRIZIONE DI DITTE INDIVIDUALI.
L'obbligo della denuncia di iscrizione per le ditte individuali
decorre dalla data di inizio effettivo dell'attivita'.
2.1 Esercizio di attivita' subordinato ad iscrizione in albi,
ruoli, elenchi e registri.
Sul modulo di denuncia gli obbligati devono indicare gli estremi di
iscrizione in albi, ruoli, ecc. allegando la relativa documentazione
in originale o copia autentica, salva la possibilita' per l'ufficio
di acquisire i dati tramite la rete nazionale di informatica.
Se le indicazioni di cui sopra sono riferite a iscrizioni presso la
stessa camera dove e' presentata la denuncia il relativo accertamento
deve essere effettuato d'ufficio.
Se invece le iscrizioni sono state ottenute presso una Camera
diversa o altro ente, la documentazione puo' essere sostituita dalla
dichiarazione prevista dall'art. 2 della legge n. 15/1968.
2.2 Esercizio di attivita' subordinato ad autorizzazione
amministrativa.
Quando viene dichiarato l'inizio di una attivita' il cui esercizio
e' subordinato ad una licenza, autorizzazione o concessione
amministrativa, occorre allegare al modulo di denuncia copia
autentica del documento (con le eccezioni indicate nel successivo
punto 2.3.2, e in genere quando la normativa preveda discipline
particolari per subingresso per atto tra vivi o per successione
ereditaria o per conferimento d'azienda).
Qualora il rilascio della licenza, ecc. sia subordinato a
preventiva iscrizione in albi, ecc. si applica anche quanto
prescritto nel par. 2.1.
Se trattasi di attivita' stagionali, occorre annotare il periodo di
svolgimento o la stagione, sulla base delle indicazioni contenute
nell'autorizzazione, ecc.
2.3 Esercizio di attivita' soggetta alla legge 11 giugno 1971, n.
426.
2.3.1. Rilascio di nuova autorizzazione.
Ai sensi dell'art. 31 della legge n. 426/1971 il titolare di una
autorizzazione amministrativa deve attivare, salvo proroga, il
proprio esercizio entro 6 mesi dalla data della comunicazione del
rilascio dell'autorizzazione o 12 mesi, se la superficie di vendita
e' superiore a 400 mq.
Il calcolo del termine di trenta giorni decorre quindi dalla data
denunciata dall'interessato compresa nei 6 o 12 mesi dalla
comunicazione del rilascio dell'autorizzazione amministrativa.
2.3.2. Subingresso in attivita' subordinata ad autorizzazione.
Si possono verificare piu' ipotesi:
a) Subingresso per atto tra vivi, quando il subentrante e'
iscritto al R.E.C. all'atto del subingresso stesso.
Purche' avvii l'attivita' entro il termine previsto (6 mesi o 12
mesi) il subentrante puo' iniziare l'attivita' dopo aver chiesto la
voltura dell'autorizzazione al Comune.
Pertanto il denunciante deve:
1) comprovare l'iscrizione nel R.E.C., con le modalita' di cui al
par. 2.1;
2) allegare documento attestante l'avvenuta richiesta di voltura;
3) allegare copia dell'atto di subingresso registrato, sempreche'
il subingresso non risulti comprovato dal documento di cui al punto
precedente.
b) Subingresso per atto tra vivi, quando il subentrante non e'
iscritto al R.E.C. all'atto del subingresso stesso.
Per avviare l'attivita' occorrono l'iscrizione al R.E.C. e la
richiesta di voltura di autorizzazione. Si rammenta che il diritto di
esercizio decade se non si ottiene l'iscrizione nel R.E.C. e non si
richiede la voltura entro un anno (salvo proroga del sindaco qualora
il fatto non sia imputabile al richiedente).
La documentazione da allegare e' quella indicata alla precedente
lettera a).
c) Subingresso per causa di morte.
E' sempre consentito l'esercizio provvisorio del subentrante a
causa di morte, anche non iscritto al R.E.C., fino a 6 mesi
dall'apertura della successione. Trascorso tale periodo si applicano
le regole che seguono:
il subentrante per causa di morte gia' iscritto al R.E.C. e'
tenuto agli adempimenti di cui alla precedente lettera a);
il subentrante per causa di morte non iscritto al R.E.C. all'atto
dell'apertura della successione, puo' eseercitare l'attivita' anche
scaduti i 6 mesi iniziali soltanto dopo la richiesta di iscrizione
nel R.E.C. e la richiesta di voltura.
Si rammenta che il diritto di esercizio decade se non si ottiene
l'autorizzazione entro un anno dall'apertura della successione (salvo
proroga del sindaco qualora il fatto non sia imputabile al
richiedente).
In caso di piu' coeredi si veda il par. 12.6.
d) Conferimento di azienda contestuale alla costituzione di
societa'. La nuova societa' puo operare alle condizioni del
conferente in pendenza dell'iscrizione nel R.E.C. e della voltura
dell'autorizzazione. Si rammenta che il diritto di esercizio decade
se non si ottiene l'autorizzazione entro un anno (salvo proroga del
sindaco qualora il fatto non sia imputabile al richiedente).
Si rammenta che, in tutti i casi ora elencati, il subentrante, una
volta ottenuta l'autorizzazione, entro 30 giorni dal rilascio deve
denunciarne gli estremi e depositarne copia autentica al Registro
ditte.
2.3.3 Subingresso in attivita' non subordinata ad autorizzazione.
a) Qualora lo svolgimento dell'attivita' di vendita (al minuto per
corrispondenza; al minuto a domicilio con incaricati; commercio
all'ingrosso) sia subordinato soltanto all'iscrizione nel R.E.C. il
subentrante per atto tra vivi (in gestione o proprieta') ha facolta'
di continuare l'attivita' purche' sia gia' iscritto nel R.E.C.
all'atto del trasferimento dell'attivita': ovviamente la denuncia
deve essere corredata dell'atto di subingresso registrato.
b) Il subentrante per causa di morte ha comunque facolta' di
continuare l'attivita' per 6 mesi dalla data di apertura della
successione, anche se non iscritto nel R.E.C.
Scaduti i 6 mesi puo' continuare l'attivita' solo dopo la richiesta
di iscrizione nel R.E.C; qualora non l'ottenga entro un anno dalla
data di apertura della successione decade dal diritto di esercitare
l'attivita'.
c) In caso di conferimento di azienda contestuale alla
costituzione di societa', questa puo' operare in pendenza
dell'iscrizione nel R.E.C. che deve essere ottenuta entro un anno.
2.3.4. Subingresso in attivita' di commercio ambulante.
E' ammesso soltanto il subingresso per cessione di azienda
ambulante per atto tra vivi o per causa di morte; si applicano le
procedure descritte in precedenza.
Il subingresso per affitto di azienda ambulante e' vietato, cosi'
come l'esercizio del commercio ambulante in forma societaria di
qualsiasi tipo.
2.3.5 Subingresso di persona giuridicamente incapace.
Chi tutela gli interessi dell'incapace deve provvedere ad iscrivere
nell'elenco speciale del R.E.C. se stesso o altra persona.
Entro 3 mesi dalla cessazione del proprio stato di incapacita',
l'interessato deve chiedere, a pena di decadenza dal titolo per
l'esercizio dell'attivita' commerciale, l'iscrizione nel R.E.C. e
l'autorizzazione.
Qualora non l'ottenga entro un anno dalla cessazione dello stato di
incapacita' decade dal titolo per l'esercizio dell'attivita'
commerciale.
2.4 Esercizio di attivita' a titolo di gestione di azienda.
Stabilisce l'art. 47 del T.U. n. 2011/1934 che l'obbligo della
denuncia per l'iscrizione nel Registro ditte spetta a chiunque
"esercita" una attivita' economica, indipendentemente dal titolo con
il quale svolge l'attivita' stessa.
In caso di affitto, comodato, ecc. d'azienda, l'affittuario,
comodatario, ecc., in quanto esercente, e non il titolare, e' tenuto
a presentare la denuncia d'inizio di attivita' nel Registro ditte.
Alla denuncia di iscrizione al Registro ditte presentata da un
affittuario e' collegata quella di cessazione del proprietario
dell'azienda affittata. Ove quest'ultimo non provveda a tale denuncia
la Camera notifica l'infrazione all'interessato ed esegue la
cancellazione d'ufficio.
Gestione di reparto.
In attuazione dell'art. 41 comma 14 del decreto ministeriale 4
agosto 1988, n. 375 e' consentito che la gestione di uno o piu'
reparti in un esercizio di commercio al minuto gia' autorizzato sia
affidata ad altra impresa.
Si rammenta che:
l'affidamento della gestione deve riguardare solo uno o piu'
reparti e non tutto l'esercizio e deve risultare da atto registrato
all'Ufficio del registro;
l'impresa che ha affidato la gestione rimane titolare della
autorizzazione comunale.
Per quanto riguarda gli adempimenti verso il Registro ditte si
tenga presente che:
a) l'impresa che ha affidato la gestione deve presentare denuncia
di modificazione;
b) l'impresa che ha assunto la gestione deve presentare la
denuncia di iscrizione della impresa stessa o di iscrizione della
nuova unita' locale, provando l'iscrizione nel R.E.C. e allegando
copia autentica dell'atto.
L'ufficio registrera' l'attivita' svolta da quest'ultima impresa
specificando che viene esercitata presso l'esercizio dell'impresa....
........................
3. DENUNCE DI ISCRIZIONE DI S.N.C. E S.A.S.
3.1 Disposizioni generali.
La costituzione della societa' in nome collettivo e della societa'
in accomandita semplice puo' avvenire:
per scrittura privata con le firme dei soci autenticate dal
notaio;
per atto pubblico e cioe' con atto notarile.
Precedente all'iscrizione nel Registro ditte e' comunque
l'iscrizione nel Registro delle Imprese. Qualora l'ufficio camerale
riscontri negli atti societari degli errori (es: l'assenza
dell'indicazione del rapporto sociale nella ragione sociale), questi
non potranno mai costituire motivo di reiezione della denuncia. Sara'
opportuna la segnalazione al Tribunale e al notaio per la modifica
(v. par. 1.7).
Per ogni tipo di societa' regolare il Codice civile stabilisce le
indicazioni che deve contenere l'atto costitutivo.
Quelle che assumono rilevanza per il Registro ditte sono elencate
nell'art. 6 del decreto ministeriale 9 marzo 1982.
L'atto costitutivo, oltre alle indicazioni menzionate ed alle altre
prescritte dal codice civile, deve contenere anche le norme relative
al funzionamento della societa'.
Quando tali norme sono contenute in un atto separato, le stesse
costituiscono lo statuto sociale, che e' considerato parte integrante
dell'atto costitutivo, al quale deve essere allegato. In genere le
societa' di persone non prevedono lo statuto.
In caso di contraddizione tra i due atti fa fede quanto riportato
nell'atto costitutivo in quanto espressione della volonta' dei soci.
Nell'esame degli atti societari che vengono depositati al Registro
ditte si possono considerare tre gruppi di dati essenziali:
a ) Dati relativi alle formalita' legali degli atti.
Sulla copia autentica dell'atto costitutivo, devono essere
chiaramente evidenziati:
gli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Ufficio del
registro (adempimento fiscale che costituisce requisito di
ricevibilita' a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131 art. 65);
gli estremi del deposito (numero e data) presso la Cancelleria
commerciale del Tribunale (Registro delle imprese) annotati dalla
stessa o dal notaio; in quest'ultimo caso l'annotazione dovra' essere
sottoscritta personalmente dal notaio.
b ) Dati relativi agli elementi particolari della societa'.
La societa' in nome collettivo agisce sotto una "ragione sociale"
costituita dal nome di uno o piu' soci con l'indicazione del rapporto
sociale. Nella S.a.s. la ragione sociale deve contenere il nome di
uno o piu' soci accomandatari.
Amministratori delle S.n.c. devono essere i soci; delle S.a.s. i
soci accomandatari.
La rappresentanza della societa' spetta agli amministratori cui e'
stata conferita nell'atto costitutivo (art. 2298 del codice civile).
Se l'atto costitutivo non indica gli amministratori, la
rappresentanza spetta a tutti i soci (sempre con l'esclusione degli
accomandanti).
Oltre alla sede legale la societa' puo' avere una o piu' "sedi
secondarie" (v. par. 12.1).
c ) Dati relativi all'attivita' programmata dalla societa'.
L'oggetto sociale riportato nell'atto costitutivo (o, se esiste,
nello statuto), indica l'attivita' o le attivita' che la societa'
intende esercitare.
Per l'ipotesi di non rispondenza dell'attivita' all'oggetto sociale
si veda il par. 1.7.
Entro 30 giorni dall'inizio effettivo di una delle attivita', gli
amministratori devono presentare la relativa denuncia.
Qualora l'inizio di attivita' avvenga tra la data di costituzione e
quella d'iscrizione del relativo atto nel Registro delle imprese il
termine per la denuncia decorre da quest'ultima iscrizione.
Le societa' che non provvedono a denunciare l'effettivo inizio
dell'attivita' esercitata restano comunque iscritte nel Registro
ditte, ma dalla certificazione rilasciata dall'Ufficio deve
chiaramente risultare tale circostanza.
Per la societa' che inizia l'esercizio di una attivita' economica
si effettuano gli stessi accertamenti indicati per la ditta'
individuale.
3.2 Costituzione di S.n.c. o S.a.s. come regolarizzazione di
societa' di fatto.
Una S.n. c. o una S.a.s. puo' sorgere dalla "regolarizzazione" di
una preesistente societa' di fatto o irregolare.
In tal caso si possono avere due ipotesi:
a) la societa' di fatto o irregolare e' gia' iscritta nel
Registro ditte;
b) la societa' di fatto o irregolare, regolarizzata nella S.n.c.
o S.a.s., non e' iscritta nel Registro ditte.
Nel primo caso occorre presentare denuncia di modificazione,
mantenendo alla societa' regolarizzata lo stesso numero di Registro
ditte della preesistente societa' di fatto.
Nel secondo caso si procedera' all'iscrizione della societa'
regolarizzata con l'indicazione della data di costituzione della
societa' di fatto preesistente.
In questo caso la denuncia, riguardando due distinti eventi,
comporta il pagamento di due diritti di segreteria ed eventualmente
di due sanzioni.
La regolarizzazione della societa' di fatto non comporta
sospensione di attivita' purche' la nuova societa' comprovi di aver
presentato domanda d'iscrizione negli albi e/o domanda di
autorizzazione relativi all'attivita' esercitata, e naturalmente
provveda, nel tempo piu' breve possibile, al deposito di copia
autentica delle autorizzazioni stesse non appena acquisite.
3.3 Costituzione di S.n.c. o S.a.s. derivante da conferimento di
ditta individuale.
L'atto costitutivo di una S.n.c. o S.a.s. puo' contenere il
conferimento nella societa' di una azienda precedentemente gestita da
una ditta individuale.
Qualora il conferimento comporti la cessazione di ogni attivita'
della ditta individuale, questa deve presentare la denuncia di
cancellazione e la S.n.c. o S.a.s. deve presentare la denuncia di
iscrizione come tutte le societa' costituite ex novo. Alla nuova
societa' viene attribuito il numero progressivo del Registro ditte
relativo alla data di presentazione della denuncia stessa, e non il
numero assegnato alla ditta cessata.
Per la societa' costituita a seguito di conferimento la data di
inizio di attivita' coincide con la data di costituzione, salvo
eventuale sospensione dell'attivita'. Nel caso si tratti di attivita'
soggetta ad autorizzazione, ecc., si fa riferimento, per la
continuita' dell'attivita' stessa, alle normative specifiche.
4. DENUNCE DI ISCRIZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI.
4.1 Societa' per azioni.
La costituzione della societa' per azioni, della societa' in
accomandita per azioni e della societa' a responsabilita' limitata
passa attraverso le seguenti tre fasi:
costituzione per atto pubblico;
decreto di omologazione del Tribunale competente;
iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto costitutivo
omologato.
Precedente all'iscrizione nel Registro ditte e' comunque
l'iscrizione nel Registro delle imprese.
Qualora l'ufficio camerale rilevi negli atti societari errori e
contraddizioni, questi non potranno mai costituire motivo di
reiezione delle denunce. Sara' opportuna la segnalazione al Tribunale
e al notaio per la modifica (v. par. 1.7).
Nell'esame degli atti societari che vengono depositati al Registro
ditte si possono considerare tre gruppi di dati essenziali.
a) Dati relativi alle formalita' legali degli atti.
Sulla copia autentica dell'atto costitutivo devono essere
chiaramente evidenziati:
gli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Ufficio del
registro - atti pubblici (adempimento fiscale che costituisce
requisito di ricevibilita' a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 art. 65);
gli estremi del deposito presso la Cancelleria commerciale del
Tribunale (Registro delle Imprese) annotati dalla stessa o dal
notaio. Nel secondo caso l'annotazione dovra' essere sottoscritta
personalmente dal notaio.
b) Dati relativi agli elementi particolari della societa'.
La societa' per azioni e' individuata da una "denominazione" che
puo' essere formata in qualsiasi modo con l'indicazione del tipo di
societa' (societa' per azioni o S.p.a.).
Amministrazione, rappresentanza, organi sociali.
Gli amministratori della S.p.a. devono essere delle persone
fisiche; e' escluso che persone giuridiche o societa' possano
amministrare una S.p.a.
Nella S.p.a. l'amministrazione puo' essere affidata a soci e a non
soci.
L'organo amministrativo puo' essere costituito da una sola persona
fisica e allora si ha l'amministratore unico, oppure puo' essere
formato da piu' persone fisiche che costituiscono il consiglio di
amministrazione, che a volte nomina un comitato direttivo o
esecutivo.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il
presidente, quando questo non a' stato nominato nell'atto costitutivo
o dall'assemblea.
La nomina degli amministratori spetta di norma alla assemblea
ordinaria; se questa non provvede anche alla nomina o al rinnovo
delle singole cariche sociali spettera' al consiglio di
amministrazione provvedervi con atto successivo.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu'
amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione
approvata dal collegio sindacale (c.d. cooptazione, art. 2386 codice
civile).
Dopo la nomina occorre l'accettazione della carica da parte degli
amministratori, che pero' non a' soggetta a denuncia al Registro
ditte.
Il numero degli amministratori e' stabilito dall'atto costitutivo e
dallo statuto.
Se in questi atti sono indicati un numero minimo e un numero
massimo, e' l'assemblea che decide entro i limiti fissati dallo
statuto.
Nella S.p.a. la nomina degli amministratori non puo' essere fatta
per un periodo superiore a tre anni; gli amministratori sono
rieleggibili salvo diversa disposizione dell'atto.
Capitale sociale.
L'atto costitutivo deve prevedere un capitale sociale minimo di 200
milioni.
Deve essere dichiarato anche l'ammontare del capitale sottoscritto
e l'ammontare effettivamente versato.
L'ammontare del capitale sottoscritto deve risultare da un atto
depositato nel Registro delle Imprese. L'ammontare del capitale
versato e' soggetto a sola denuncia senza documentazione.
Sede.
Oltre alla sede legale la societa' puo' avere una o piu' "sedi
secondarie" (v. par. 12.1).
c) Dati relativi all'attivita' programmata dalla societa'.
Per quanto riguarda l'oggetto sociale non vi sono differenze tra le
societa' di persone e le societa' di capitali. Valgono, pertanto, per
le seconde le indicazioni gia' date per le societa' di persone circa
l'attivita' programmata con l'oggetto sociale e l'attivita'
effettivamente esercitata (v. par. 3.1) nonche' quelle date riguardo
l'ipotesi di non rispondenza dell'attivita' all'oggetto sociale (v.
par. 1.7).
4.2 Societa' in accomandita per azioni.
Per l'iscrizione nel Registro ditte si devono seguire le stesse
modalita' previste per le societa' per azioni.
La societa' in accomandita per azioni (in sigla S.a.a. o S.a.p.a.),
come la societa' in accomandita semplice, e' caratterizzata dalla
presenza di due categorie di soci:
soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente
per le obbligazioni sociali;
soci accomandanti, che sono obbligati soltanto nel limite della
quota di capitale sottoscritto e che quindi hanno una responsabilita'
limitata.
Nella societa' in accomandita per azioni le quote di partecipazione
dei soci sono comunque rappresentate da azioni.
Si ricorda che nei moduli l'ammontare delle quote va riportato nei
quadri relativi al capitale sociale.
La denominazione della societa' deve comprendere il nome di almeno
uno dei soci accomandatari con l'indicazione di societa' in
accomandita per azioni.
4.3 Societa' a responsabilita' limitata.
La societa' a responsabilita' limitata (S.r.l.) si presenta con le
stesse caratteristiche formali e sostanziali della societa' per
azioni.
Le differenze piu' rilevanti riguardano l'amministrazione e il
capitale.
Nella S.r.l. la carica di amministratore deve essere affidata ad
uno o piu' soci, salvo diversa esplicita disposizione dell'atto
costitutivo. In tal caso si puo' ricorrere anche a non soci.
Nella S.r.l. la durata in carica degli amministratori non e
vincolata come nella S.p.a; gli amministratori della S.r.l. possono
essere nominati per piu' di un triennio o anche per un periodo
indeterminato fino a revoca dell'assembiea.
Il capitale sociale minimo della S.r.l. e' di lire 20.000.000.
4.4 Costituzione di societa' di capitali derivante da conferimento
di ditta individuale.
Si applica, per quanto compatibile, quanto indicato nel par. 3.3.
5. DENUNCE DI ISCRIZIONE DI SOCIETA' DI FATTO E SOCIETA'
IRREGOLARE.
A norma dell'art. 2249 codice civile le societa' aventi per oggetto
l'esercizio di una attivita' commerciale devono costituirsi secondo
uno dei tipi previsti appositamente nel codice civile medesimo.
Prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980, n. 891,
che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 31 ottobre 1980,
n. 683, potevano ottenere l'iscrizione nel Registro ditte le societa'
costituite sulla base di semplici accordi verbali (societa' di
fatto), le societa' costituite con atto scritto ma non registrato
all'Ufficio del registro (societa' di fatto fiscalmente irregolari),
societa' di persone costituite con atto scritto e registrato
all'Ufficio del registro ma non nel Registro delle imprese (societa'
irregolari).
La legge n. 891/1980 art. 26-quater e la legge 23 dicembre 1982, n.
947 art. 3 hanno introdotto dal 31 dicembre 1980 l'obbligatorieta'
della registrazione fiscale. Gli enti camerali quindi non possono
iscrivere nel Registro ditte societa' che non producano atto di
costituzione registrato presso l'Ufficio del registro.
Per quanto riguarda l'iscrizione nel Registro delle ditte, l'art. 6
del decreto ministeriale 9 marzo 1982 stabilisce quali indicazioni
devono essere fornite per la denuncia di iscrizione da parte di una
societa' di fatto.
In particolare si ricorda che la societa' deve documentare il
possesso dei titoli legali richiesti per l'esercizio della attivita'
dichiarata ove ne faccia denuncia in sede di iscrizione.
In caso contrario tale documentazione sara' richiesta al momento
della successiva denuncia di inizio attivita'.
Poiche' la giurisprudenza (Cass. 29 aprile 1980, n. 2874; Tribunale
di Genova 13 giugno 1980) non ritiene ammissibile la costituzione di
una societa' di fatto tra persone fisiche e societa' di capitali, non
e' ricevibile la denuncia di iscrizione di una tale societa' di
fatto.
Un caso particolare si pone per le "Societa' di armamento" che,
essendo previste dall'art. 278 e seguenti del Codice della
navigazione, potrebbero costituire un'eccezione all'elencazione
"tipica" delle forme societarie previste dal codice civile. In
presenza di dottrina e giurisprudenza divise e' opportuno seguire il
dettato dell'art. 3 legge n. 947/1982 richiedendo comunque l'atto
registrato all'Ufficio del Registro, oltre che presso l'apposito
registro della Capitaneria di Porto (a termini dell'art. 279 C.N.).
Le denunce delle societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice non iscritte nel Registro delle imprese (societa'
irregolari) possono essere accolte soltanto dopo la scadenza del
termine di 30 giorni dalla costituzione, previsto dal codice civile,
per l'iscrizione nel predetto Registro. Si ricorda che comunque
l'atto deve essere stato registrato all'Ufficio del registro.
Nella certificazione relativa alle societa' irregolari deve essere
esplicitamente indicata la mancanza di iscrizione nel Registro delle
imprese.
Le societa' di capitale prive dell'iscrizione in tale Registro non
possono in nessun caso essere iscritte nel Registro ditte.
6. DENUNCE DI ISCRIZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVE E CONSORZI.
6.1 Societa' cooperative.
La disciplina delle societa' cooperative e' contenuta nel codice
civile, nella legge 14 dicembre 1947, n. 1577, modificata con legge 2
aprile 1951, n. 302 e nella legge 17 febbraio 1971, n. 127.
Le societa' cooperative possono assumere la forma di:
societa' cooperativa a responsabilita' illimitata;
societa' cooperativa a responsabilita' limitata.
Indipendentemente dalla forma giuridica scelta, le societa'
cooperative si costituiscono sempre con atto pubblico soggetto
all'omologazione del Tribunale competente. Ai fini dell'iscrizione
nel Registro ditte valgono le stesse considerazioni svolte per tutte
le altre societa' regolari.
Nell'esame degli atti delle societa' cooperative si possono
considerare tre gruppi di dati essenziali:
a) Dati relativi alle formalita' legali degli atti.
L'atto costitutivo della cooperativa puo' essere presentato in
copia autentica esente da bollo.
La cooperativa usufruisce di una generale esenzione dal bollo sia
sugli atti sia sulle denunce da presentare al Registro ditte, purche'
sussistano le condizioni previste dagli artt. 19 e 20 della tabella
annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972
modificata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 955/1982.
Per gli altri requisiti degli atti si veda il par. 4.1 lett. a).
b) Dati relativi agli elementi particolari delle cooperative.
Le societa' che non hanno scopo mutualistico non possono contenere
nella denominazione la parola "cooperativa".
Le cooperative devono sempre contenere nella denominazione una
delle seguenti indicazioni: societa' cooperativa a responsabilita'
illimitata (S.c.r.i.), oppure societa' cooperativa a responsabilita'
limitata (S.c.r.l.) (art. 2515 codice civile).
Le societa' cooperative, a differenza delle S.p.a. e delle S.r.l.,
non hanno l'obbligo di avere un capitale sociale minimo
predeterminato; il capitale sociale varia con il variare dei soci.
Le variazioni del numero dei soci, e quindi del capitale sociale,
non comportano pero' nelle societa' cooperative una variazione
dell'atto costitutivo e dello statuto, e quindi non devono essere
effettuate le relative denunce al Registro ditte.
E' previsto in 9 il numero minimo di soci al quale e' subordinata
la costituzione delle cooperative.
Non esiste alcuna limitazione per il numero massimo dei soci.
Generalmente nelle cooperative e' previsto un consiglio di
amministrazione; comunque non esistono norme contrarie all'elezione
di un amministratore unico. Gli amministratori in ogni caso devono
essere scelti tra i soci.
c) Dati relativi alla attivita' programmata dalla cooperativa.
Non vi sono differenze con quanto illustrato a proposito delle
societa' regolari (v. par. 3.1).
6.2 Consorzi.
Imprese diverse o affini possono creare una organizzazione unitaria
senza perdere la loro autonomia economica, organizzativa e giuridica.
L'accordo per l'esercizio in comune di certe attivita' va sotto
l'indicazione di "consorzio".
Il contratto di consorzio e' disciplinato dal codice civile
(articoli dal 2602 al n. 2620) e deve essere fatto per iscritto a
pena di nullita' (art. 2603 codice civile).
L'organizzazione comune puo' presentarsi sotto due aspetti:
con un compito esclusivamente interno, cioe' limitato soltanto ai
rapporti interni tra i consorziati, e in tal caso il codice non
prevede alcuna forma di pubblicita' per il relativo contratto
consortile;
con un compito anche esterno, cioe' con un programma destinato a
svolgere un'attivita' con i terzi, e in tal caso l'art. 2612 del
codice civile prescrive che il contratto di consorzio deve essere
iscritto nel Registro delle Imprese.
Ai fini degli adempimenti verso il Registro ditte per quanto sopra
detto, sono iscrivibili soltanto i consorzi che svolgono una
attivita' esterna; tra questi ultimi rientrano i consorzi per gli
acquisti.
Per quanto riguarda i dati relativi alle formalita' degli atti e
all'attivita' dei consorzi si rinvia ai par. 4.1.
Le societa' regolari possono assumere come oggetto gli scopi tipici
del contratto di consorzio (art. 2615- ter codice civile) (c.d.
societa' consortili).
Alle societa' consortili si applica la disciplina relativa al tipo
di societa' indicata dal rapporto sociale che appare nella
denominazione (S.p.a., S.r.l., ecc.).
7. DENUNCE DI ISCRIZIONE DI ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRE
ORGANIZZAZIONI.
L'art. 82 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, stabilisce che
gli "Enti morali", autorizzati ad esercitare atti di commercio, hanno
l'obbligo di produrre alle Camere di commercio, nella cui
circoscrizione esistono loro sedi, succursali, agenzie o filiali in
genere, denunce analoghe a quelle prescritte per tutte le altre
imprese che comunque esercitano una attivita' economica.
L'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 9 marzo 1982 ha
precisato che l'obbligo di denuncia investe gli enti pubblici, gli
enti morali, le associazioni e le altre organizzazioni, quando
svolgono una delle attivita' previste dall'art. 2195 del codice
civile.
Va precisato che non puo' mai costituire ostacolo all'esercizio di
una delle attivita' d'impresa la mancata indicazione di questa
nell'oggetto e comunque negli scopi dell'ente o associazione, in
quanto tale attivita' costituisce un fatto accidentale e meramente
strumentale rispetto allo scopo che questi si propongono.
La documentazione da richiedere all'atto dell'iscrizione sara'
quella stabilita dalle norme relative a ciascun tipo di associazione,
ente, ecc. A titolo esemplificativo, per le associazioni dovra'
essere allegato l'atto costitutivo registrato; per gli enti pubblici
e loro aziende una dichiarazione del legale rappresentante.
La documentazione relativa al tipo di attivita' iniziata e' la
stessa richiesta agli altri soggetti.
Le associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della
legge n. 752/1986 sono sempre iscrivibili come tali con decorrenza
dalla data di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche presso
la cancelleria commerciale del Tribunale.
8. DENUNCE DI MODIFICAZIONE.
L'art. 48 comma 4 del regio decreto n. 2011/1934 e l'art. 2 comma 4
del decreto ministeriale 9 marzo 1982 stabiliscono l'obbligo di
denunciare al Registro ditte anche le eventuali modificazioni
avvenute nello stato di fatto e di diritto dei soggetti iscritti.
Con l'espressione "modificazioni avvenute nello stato di fatto e di
diritto" si devono intendere le variazioni dei dati precedentemente
denunciati compresi i nuovi eventi verificatisi successivamente (art.
85 comma 1 del regio decreto n. 29/1925).
Sono escluse dall'obbligo di denuncia le modifiche dei numeri di
telefono, di telegrafo, di telex e di telefax comunicati all'atto
dell'iscrizione. L'eventuale segnalazione non e soggetta alle
formalita' previste per le denunce anagrafiche.
8.1 Ditta, ragione e denominazione sociale.
a) La "ditta" (denominazione dell'impresa individuale) e' formata
dal cognome e nome del titolare oppure da un nome di fantasia seguito
almeno dal cognome o dalle iniziali del titolare, salvo quanto
stabilito dall'art. 2565 codice civile. In ogni caso, la ditta e il
cognome e nome del titolare rappresentano due dati distinti che
devono essere denunciati separatamente dagli interessati (art. 4 del
decreto ministeriale 9 marzo 1982).
L'imprenditore puo' modificare la denominazione della propria
impresa. La relativa denuncia di modificazione non deve essere
accompagnata da alcun documento.
b) La "ragione sociale" serve ad individuare la S.n.c. e la S.a.s.
Il nome del socio receduto o defunto puo' essere conservato nella
ragione sociale qualora il socio receduto o gli eredi del socio
defunto abbiano dato il loro espresso consenso.
La denuncia di modificazione della ragione sociale deve essere
documentata con la copia autentica dell'atto modificativo.
La "denominazione sociale" serve ad individuare la S.p.a. la
S.r.l., la S.a.a. e le societa' cooperative.
La denuncia di modificazione della denominazione sociale deve
essere documentata con:
la copia autentica del verbale di assemblea straordinaria;
la copia autentica del nuovo testo di statuto sociale recante
l'indicazione della nuova denominazione.
La variazione della denominazione delle societa' di fatto,
costituite o regolarizzate ai fini fiscali dopo il 31 dicembre 1980,
comporta, come per le societa' regolari, la variazione dell'atto
costitutivo e va quindi denunciata allegando al modulo la copia
autentica dell'atto di modifica registrato (art. 3 decreto
ministeriale 23 ottobre 1987).
Per le societa' di fatto costituite ed iscritte nel Registro ditte
prima del 31 dicembre 1980, e non successivamente regolarizzate ai
fini fiscali, la denuncia relativa alla variazione della
denominazione non deve essere accompagnata da alcun documento.
c) In caso di denuncia di una ditta (o denominazione o ragione
sociale) o di una insegna uguale o simile a quella gia' usata da
altra impresa, e comunque tale da ingenerare confusione, la Camera
puo' segnalare al denunciante il caso di omonimia per le opportune
modifiche o integrazioni, ai sensi dell'art. 2564 del codice civile.
Nella cessione dell'azienda per atto tra vivi la "ditta" passa
all'acquirente solo con il consenso del venditore (art. 2565 codice
civile).
Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna, una
denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, se non e'
iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (art. 5 legge
443/1985) (v. par. 12.8).
8.2 Insegna.
L'insegna serve ad individuare il locale (negozio, stabilimento,
laboratorio, ecc.) nel quale l'impresa individuale o la societa'
esercitano la loro attivita'.
L'insegna puo essere generica (es. bar, ristorante, albergo, ecc.)
oppure specifica; solo in quest'ultimo caso deve essere denunciata al
Registro ditte, sempreche' non coincida con la ditta, o la
denominazione o ragione sociale.
Le variazioni attinenti all'insegna possono riguardare la
soppressione di una insegna precedentemente denunciata, ovvero la
istituzione di una nuova o prima insegna.
Le relative denunce di modificazione non devono essere accompagnate
da alcun documento.
8.3. Atto costitutivo e statuto.
La modificazione di una qualsiasi indicazione contenuta nell'atto
costitutivo o nello statuto di una societa' regolare deve seguire la
stessa procedura e le stesse formalita' che sono state osservate per
l'atto che viene modificato.
Alla denuncia di modificazione presentata al Registro ditte deve
essere allegata la copia autentica della deliberazione adottata dalla
societa' contenente la modifica di uno o piu' punti dell'atto
costitutivo e/o dello statuto.
La denuncia di modificazione deve essere presentata entro trenta
giorni dalla data di deposito dell'atto presso il Registro delle
imprese.
Le variazioni dell'atto costitutivo delle societa' di fatto,
costituite o regolarizzate ai fini fiscali successivamente al 31
dicembre 1980, devono essere corredate della copia autentica del
relativo atto registrato presso l'Ufficio del registro. Il termine di
30 giorni decorre dalla data di registrazione (art. 3 decreto
ministeriale 23 ottobre 1987).
Le variazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle societa'
"plurilocalizzate", aventi cioe' sedi e unita' locali in province
diverse, che non comportino l'istituzione o la cessazione di sedi
secondarie o di altre unita' locali ovvero non rechino modificazioni
a quelle gia' esistenti, devono essere denunciate solo alla camera
della provincia dove e' la sede principale, che avra' cura di darne
comunicazione alle camere delle provincie dove sono ubicate le sedi
secondarie o le unita' locali (v. par. 12.2).
8.4 Sede, residenza anagrafica e domicilio fiscale.
a) Variazione della residenza anagrafica e del domicilio fiscale.
Le denunce di variazione della residenza anagrafica e del domicilio
fiscale delle persone devono essere presentate entro il termine di 30
giorni dalla data dell'evento e non devono essere corredate da alcun
documento.
b) Variazione della sede legale delle societa'.
La denuncia di variazione della sede legale, comportando una
modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, deve essere
denunciata al Registro ditte entro 30 giorni dalla data di deposito
nel Registro delle imprese.
Per le societa' di fatto, il termine di 30 giorni decorre dalla
data di registrazione dell'atto di variazione.
Talvolta nei patti sociali o nello statuto delle societa' regolari
e' inserita una clausola di questo tipo: "il trasferimento della sede
nell'ambito dello stesso comune non comporta modifiche dei patti
sociali o statutarie".
In presenza di questa clausola, in alcuni patti sociali o nello
statuto e' indicato l'indirizzo completo della sede, in altri e'
indicato solo il comune.
Di conseguenza la sede viene trasferita senza atto di modifica dei
patti sociali o senza verbale di assemblea straordinaria.
Se il Registro delle imprese competente consente tale procedura, il
Registro ditte non puo' opporsi, e quindi per la variazione della
sede legale non puo' pretendere che sia allegato alla denuncia un
atto modificativo.
Il comportamento dei Tribunali e' difforme anche in caso di
variazione toponomastica dell'indirizzo della sede legale da parte
del comune; il Registro ditte si atterra' al comportamento del
Tribunale locale.
8.5. Attivita' esercitata.
L'attivita' precedentemente denunciata al Registro ditte,
esercitata presso la sede o presso le unita' locali, puo' subire in
genere una delle seguenti variazioni:
a) inizio di una nuova attivita' che si aggiunge alla precedente;
b) cessazione dell'attivita' precedente e contemporaneo inizio di
una nuova attivita';
c) sospensione di parte o di tutta l'attivita';
d) variazione dell'attivita' prevalente;
e) variazione dei principali prodotti e/o servizi trattati.
Nei casi di cui alle lett. a), b), deve essere presentata una
apposita denuncia di modificazione, che va corredata della
documentazione indicata nel par. 2.
Nei casi di cui alle lettere d) ed e), alla denuncia non deve
essere allegato alcun documento.
Per quanto attiene in particolare alle societa' e' da precisare che
le denunce di modificazione inerenti l'attivita' possono riguardare,
oltre ai casi sopradescritti, anche i seguenti eventi:
1) inizio effettivo dell'attivita' successivo alla costituzione;
2) cessazione dell'intera attivita', in data anteriore alla
estinzione della societa'.
Si precisa che le societa' che non provvedono a denunciare
l'effettivo inizio dell'attivita' rimangono ugualmente iscritte nel
Registro ditte, ma tale circostanza deve chiaramente risultare agli
atti rilasciati dall'ufficio con l'annotazione "inattiva" o simile.
8.6 Sospensione dell'attivita'.
Il decreto-legge 6 luglio 1978 n. 352, convertito con modificazioni
nella legge 4 agosto 1978 n. 467, e il decreto ministeriale 9 marzo
1982 hanno assoggettato a denuncia anche i casi di sospensione di
tutta l'attivita' dell'impresa o di una parte soltanto dell'attivita'
stessa.
Le sospensioni di attivita' soggette a denuncia sono quelle che
hanno una certa rilevanza e caratteristiche di eccezionalita'. Sono
di norma da ritenere tali le sospensioni che si protraggono per piu'
di 30 giorni.
Non devono comunque essere denunciate le sospensioni di breve
periodo (come quelle per ferie o per lutto) e quelle riguardanti le
attivita' stagionali purche' dichiarate tali al momento
dell'iscrizione.
Le sospensioni di attivita' connesse a provvedimenti della
autorita' amministrativa (sanitaria, di pubblica sicurezza, ecc.) o
dell'autorita' giudiziaria sono sempre soggette alla denuncia
anagrafica indipendentemente dalla loro durata e devono essere
corredate della copia autentica del provvedimento di sospensione.
Il termine entro il quale e' necessario presentare la denuncia, che
deve comunque contenere l'indicazione della durata della sospensione,
e' di trenta giorni dalla data di inizio della stessa.
La ripresa dell'attivita', dopo il periodo di sospensione, va
comunicata al Registro delle ditte tramite apposita denuncia di
modificazione.
La denuncia di sospensione di durata superiore ai 12 mesi deve
essere adeguatamente documentata.
Qualora, trascorso il termine della sospensione, la ditta rinnovi
la sospensione, il Registro ditte e' tenuto a verificarne la
veridicita'.
La ditta, una volta scaduto il termine della sospensione, deve
denunciare la ripresa dell'attivita' o la cessazione.
Non e' ricevibile la denuncia della ripresa di un'attivita' diversa
da quella sospesa; si tratta di cessazione dell'attivita' sospesa e
di iscrizione di nuova attivita'.
8.7 Soci delle societa' di persone e delle societa' di fatto.
In considerazione della particolare importanza dell'elemento
personale nelle S.n.c., S.a.s. e societa' di fatto, le vicende dei
soci di tali societa' devono formare oggetto di apposite denunce di
modificazione.
Si possono verificare i seguenti casi: recesso, ingresso, morte o
esclusione di uno o piu' soci.
A) Societa' in nome collettivo e societa' in accomandita semplice.
Nei casi di recesso o ingresso di un socio deve essere prodotta la
copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, regolante i nuovi rapporti sociali.
La morte di un socio deve essere comprovata dal relativo
certificato comunale e denunciata entro 30 giorni dal decesso a cura
degli amministratori. Successivamente va effettuata una seconda
denuncia corredata dalla copia autentica dell'atto con il quale sono
stati modificati i rapporti sociali a seguito della morte del socio.
L'esclusione di un socio dalla societa' e' deliberata dalla
maggioranza degli altri soci ed ha effetto decorsi trenta giorni
dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine
il socio escluso ha facolta' di fare opposizione davanti al Tribunale
che puo' sospendere l'esecuzione della delibera.
Pertanto, la conseguente denuncia di modificazione deve essere
corredata della copia autentica della deliberazione di esclusione.
La registrazione dell'esclusione del socio avverra' una volta
accertata l'inesistenza dell'opposizione del socio al Tribunale.
Se la societa' si compone di due soli soci, l'esclusione di essi e'
pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro. In questo caso,
pertanto, la denuncia di modificazione va corredata della copia
autentica del provvedimento del Tribunale.
Il fallimento del socio configura un caso particolare di esclusione
che opera di diritto senza che sia necessario un esplicito
provvedimento in tal senso degli altri soci. Per l'annotazione nel
Registro ditte del fallimento del socio e' comunque necessario
presentare una apposita denuncia di modificazione, corredata dalla
copia della sentenza di fallimento, qualora non sia stata trasmessa
d'ufficio dal Tribunale.
Poiche' il fallimento del socio comporta una modifica della
compagine sociale e' necessario presentare successivamente una
denuncia di modificazione allegando l'atto di modifica dei patti
sociali contenente l'esclusione del socio.
A seguito del recesso, della morte o della esclusione di uno o piu'
soci, la societa' puo' rimanere con un solo socio. In tal caso la
societa' continua ad esistere. Tuttavia se nel termine di sei mesi
non viene ricostituita la pluralita' dei soci la societa' stessa si
scioglie. Di conseguenza si apre la fase della liquidazione, al
termine della quale il socio rimasto dovra' presentare una denuncia
di cancellazione.
Qualora il socio intenda proseguire l'attivita' individualmente,
dovra' inoltre presentare denuncia di iscrizione come ditta
individuale segnalando la societa' alla quale e' subentrato
nell'attivita'.
B) Societa' di fatto.
Le denunce di modificazione relative alla compagine sociale delle
societa' di fatto costituite o regolarizzate ai fini fiscali
successivamente al 31 dicembre 1980 devono essere comprovate dalla
copia autentica dei patti sociali registrati presso l'Ufficio del
registro.
Il termine di trenta giorni per la denuncia decorre dalla data di
registrazione.
Per il resto, valgono le considerazioni espresse sotto la
precedente lettera A) per le societa' di persone regolari.
Si tenga infine presente che:
per le modifiche della ragione sociale conseguenti al variare
delle persone dei soci, si rinvia a quanto detto in proposito nel
par. 8.1;
nel caso di societa' che operi con autorizzazione amministrativa,
la modifica della compagine sociale puo' comportare una variazione
anche per l'intestazione del titolo. In questo caso, e' necessario
che la societa' presenti successivamente la copia della nuova
autorizzazione amministrativa.
8.8 Cariche.
A) Amministratori e rappresentanti di societa'.
L'amministratore unico o gli amministratori in carica possono
essere confermati o sostituiti con altri amministratori.
Le conseguenti denunce di modificazione al Registro ditte devono
essere, in entrambi i casi, corredate della copia autentica della
deliberazione sociale.
In caso di prima nomina gli amministratori devono depositare entro
30 giorni le loro firme autografe che devono essere autenticate (art.
3, decreto ministeriale 9 marzo 1982). In caso di conferma non
occorre un nuovo deposito delle firme, fatto salvo l'obbligo di
autenticazione della firma del denunciante.
Le denunce di modificazione relative alle cariche sociali possono
riferirsi anche a variazioni dei poteri inizialmente conferiti agli
amministratori, oppure a variazioni della stessa composizione
dell'organo amministrativo (sostituzione dell'amministratore unico
con un consiglio di amministrazione, modifica del numero degli
amministratori, ecc.). In quest'ultimo caso, la relativa denuncia di
modificazione sara' corredata anche del nuovo testo di statuto
sociale, qualora questo venga modificato.
Gli amministratori delle societa' cessano effettivamente dal loro
incarico per scadenza del termine solo nel momento in cui l'organo
amministrativo viene ricostituito (art. 2385, comma 2 codice civile).
Possono pertanto essere accolte le denunce firmate
dall'amministratore scaduto, fino a che non risulti che sia
effettivamente decaduto dalla carica a seguito della sua
sostituzione.
Diversa cosa e' quando la denuncia sia firmata da amministratore o
procuratore non ancora denunciato; in tal caso deve essere prodotta
la documentazione relativa alla nomina.
B) Procuratori e institori.
E' chiamato procuratore la persona alla quale l'imprenditore (ditta
individuale o societa') conferisce il potere di rappresentanza per
uno o piu' affari determinati (procura speciale), oppure per tutti i
suoi affari (procura generale).
L'imprenditore puo' successivamente modificare l'oggetto ed i
limiti della procura conferita, come puo' revocarla indipendentemente
dalla volonta' del procuratore.
Tutte le denunce riguardanti la nomina, le modificazioni e la
revoca dei procuratori e institori devono essere corredate delle
copie autentiche degli atti relativi, registrati all'Ufficio del
registro se trattasi di ditte individuali o societa' di fatto, e
iscritti nei registri di cancelleria del Tribunale se trattasi di
societa' regolari (art. 100 - Disp. att. codice civile).
Entro trenta giorni dalla registrazione o iscrizione degli atti i
procuratori devono provvedere al deposito delle loro firme autografe
al Registro ditte, se non l'hanno gia' effettuato contestualmente
alla denuncia.
L'istituzione di una sede secondaria ai sensi dell'art. 2197 del
codice civile da parte delle societa' comporta la nomina di un
rappresentante preposto stabilmente all'esercizio della sede stessa.
Se i poteri di tale rappresentante sono previsti in una apposita
procura, questa deve assere iscritta alla cancelleria del Tribunale e
allegata in copia autentica alla denuncia anagrafica.
8.9 Trasformazione.
La trasformazione di una societa' consiste nel passaggio da uno ad
altro dei tipi di societa' riconosciuti dalla legge.
La trasformazione quindi non comporta l'estinzione di una societa'
esistente e la creazione in un nuovo soggetto, ma soltanto il
mutamento della organizzazione sociale attuato tramite la
modificazione dell'atto costitutivo.
Sotto la nuova veste sociale determinata dalla trasformazione
l'attivita' esercitata dalla societa' continua senza alcuna
interruzione, anche in pendenza del rilascio delle licenze ed
autorizzazioni intestate alla nuova ragione o denominazione sociale.
La denuncia relativa alla trasformazione della societa' deve
essere corredata da copia autentica della delibera di trasformazione.
Non e' configurabile la trasformazione di una ditta individuale in
societa' e viceversa. Di conseguenza gli adempimenti da effettuare
presso il Registro ditte consistono nella presentazione di due
distinte denunce: una di cancellazione della ditta individuale, con
l'annotazione che la stessa e' stata conferita in societa', ed una di
iscrizione di societa'.
8.10 Fusione.
Due o piu' societa' possono deliberare la fusione ai sensi degli
articoli dal 2501 al 2504 codice civile.
Sono previste due forme di fusione:
mediante costituzione di una nuova societa' la quale si
sostituisce a quelle che fondendosi si estinguono (al posto delle
societa' A e B si crea una nuova societa' C);
mediante incorporazione in una societa' gia' esistente una o piu'
altre che si estinguono (delle societa' A e B rimane solo la societa'
A che assorbe B).
Indipendentemente dalla forma prescelta, per la fusione e' previsto
dalla legge uno speciale procedimento che si svolge in due fasi.
Dapprima ciascuna societa' adotta una deliberazione di fusione, che
deve essere depositata presso il Registro delle imprese competente.
L'operazione si perfeziona con la stipula dell'atto di fusione, da
depositare nel Registro delle imprese che rappresenta la fase
conclusiva del procedimento.
Per quanto attiene gli adempimenti presso il Registro ditte va
innanzitutto precisato che la decisione di una societa' di procedere
ad una fusione deve essere considerata come un evento modificativo
della situazione precedentemente denunciata.
Pertanto ciascuna delle societa' che partecipano alla operazione
deve presentare alla camera della provincia dove ha la sede legale
denuncia di modificazione, corredata della copia autentica della
deliberazione di fusione.
Successivamente - e salvo che le societa' non decidano di revocare
la deliberazione di fusione precedentemente adottata (in tal caso
dovranno presentare una seconda denuncia di modificazione per
comunicare la revoca) - la fase finale del procedimento di fusione
comporta la presentazione al Registro ditte di denunce di diverso
tipo, a seconda della forma di fusione, ma tutte corredate dell'atto
di fusione.
Infatti, nella fusione mediante costituzione di una nuova societa',
le societa' che si fondono devono presentare la denuncia di
cancellazione e la nuova societa' la denuncia di iscrizione.
Nella fusione per incorporazione, la societa' (o le societa')
incorporata deve presentare la denuncia di cancellazione e la
societa' incorporante una seconda denuncia di modificazione per
comunicare l'avvenuta esecuzione della fusione ed eventuali altre
variazioni conseguenti alla operazione.
Alle varie denunce menzionate (escluse quelle di cancellazione) va
inoltre allegato il nuovo testo di statuto sociale, se lo stesso ha
subito delle variazioni in una delle due fasi del procedimento di
fusione.
In entrambe le forme di fusione la societa' dovra' denunciare la
nuova attivita' derivante dalla fusione nonche' le U.L. acquisite
allegando la eventuale documentazione autorizzatoria con le modalita'
gia' indicate.
Nel caso vengano presentati delibera di fusione e atto di fusione
redatti nella stessa data o atto di fusione redatto prima dei tre
mesi previsti dalla legge a tutela dei creditori, gli atti suddetti
devono essere accolti dal Registro ditte se iscritti nel Registro
delle imprese.
9. LIQUIDAZIONE.
L'art. 86, comma 2 del regio decreto n. 29/1925 stabilisce che "in
caso di nomina di liquidatore e' fatto obbligo di corredare la
denuncia relativa con copia dell'atto di nomina indicante le facolta'
conferite al liquidatore".
Per ogni societa' messa in liquidazione possono essere nominati uno
o piu' liquidatori.
Il liquidatore o i liquidatori sono le persone incaricate di
gestire l'azienda messa in liquidazione e possono essere scelti anche
tra gli amministratori o tra i soci della societa.
La liquidazione di una societa' che segue necessariamente lo
scioglimento della stessa, puo' durare un tempo piu' o meno lungo ed
anche diversi esercizi. Essa passa attraverso tre fasi (apertura,
svolgimento e chiusura) e cio' si riflette sugli adempimenti presso
il Registro ditte.
Alla denuncia di modificazione con la quale viene comunicato lo
scioglimento della societa' e la sua messa in liquidazione deve
essere allegata la copia autentica dell'atto con cui e' stata
deliberata la messa in liquidazione, sono stati nominati i
liquidatori o il liquidatore, con i loro poteri, ed e' stata
eventualmente istituita una sede per la liquidazione diversa dalla
sede legale, che costituisce una unita' locale.
Con la denuncia deve inoltre essere specificato se la societa' ha
cessato o meno l'attivita'.
Contestualmente alla presentazione della denuncia, il liquidatore o
i liquidatori devono depositare le loro firme autografe che devono
essere autenticate (art. 3 decreto ministeriale 9 marzo 1982).
Circa i requisiti formali degli atti, si fa presente che la messa
in liquidazione deve risultare:
da atto registrato, per le societa' di fatto;
da atto contenente la deliberazione dei soci e depositato nel
Registro delle Imprese, per le S.n.c. e le S.a.s.;
dal verbale dell'assemblea straordinaria, depositato nel Registro
delle Imprese, per le S.p.a., le S.r.l., le S.a.a., le cooperative e
i consorzi.
Al termine delle operazioni i liquidatori devono comunicare la
chiusura della liquidazione, presentando apposita denuncia di
modificazione corredata (con esclusione delle societa' di persone)
della copia autentica del bilancio finale di liquidazione.
Successivamente, dopo la cancellazione dal Registro delle imprese,
gli stessi liquidatori dovranno presentare la denuncia di
cancellazione della societa'.
Durante lo svolgimento della liquidazione, puo' intervenire la
revoca dello stato di liquidazione. In tal caso deve essere
presentata l'apposita denuncia di modificazione corredata dell'atto
relativo a tale revoca e alla ricostituzione dell'organo
amministrativo. Dopo di cio' riprende il normale svolgimento della
sua attivita'.
E' da tenere presente che per le societa' di persone che non hanno
debiti e crediti, la fase della liquidazione puo' essere "saltata",
potendo la societa' deliberare con lo stesso atto il proprio
scioglimento e la richiesta di cancellazione dal Registro delle
imprese; in quest'ultimo caso la societa' potra' presentare
unicamente la denuncia di cancellazione dal Registro ditte.
L'istituto della liquidazione della ditta individuale previsto
dalla normativa fiscale non e soggetto a denuncia al Registro ditte.
Si fa comunque presente che il registro delle ditte potra'
acquisire notizie relative a situazioni di liquidazioni (apertura,
revoca, chiusura) dai relativi fascicoli regionali del BUSARL.
10. PROCEDURE CONCORSUALI.
Le ditte individuali e le societa' che esercitano una attivita' di
impresa, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori, possono
essere assoggettate alle seguenti procedure concorsuali:
a) concordato preventivo;
b) amministrazione controllata;
c) fallimento.
Per determinate categorie di imprese sono previste, in caso di
crisi, procedure particolari e precisamente:
d) liquidazione coatta amministrativa;
e) amministrazione straordinaria.
Eventuali comunicazioni da parte dei pubblici uffici riguardanti le
procedure concorsuali devono essere immediatamente annotate
d'ufficio.
Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 9 marzo 1982, tutte
le informazioni comunque pervenute alle Camere di commercio sulla
esistenza di procedure concorsuali a carico di imprese con unita'
locali in province diverse devono essere segnalate da parte della
camera dove e' la sede legale dell'impresa a tutte le Camere di
commercio interessate.
10.1 Concordato preventivo.
Il concordato preventivo e' una procedura alla quale puo' ricorrere
l'imprenditore in crisi al fine di evitare il fallimento.
L'ammissione a tale procedura e' disposta dal Tribunale competente
per territorio con decreto non soggetto a reclamo, con il quale viene
nominato anche il commissario giudiziale.
La procedura di concordato preventivo non fa perdere
all'imprenditore, comunque soggetto alla vigilanza del commissario
giudiziale, il possesso e la titolarita' dell'impresa.
Pertanto, entro 30 giorni dalla data di notificazione del citato
decreto, l'imprenditore e tenuto a presentare apposita denuncia di
modificazione al Registro ditte.
Alla denuncia deve essere allegata copia autentica del decreto di
ammissione al concordato preventivo.
La procedura in argomento e' soggetta ad omologazione del
Tribunale, determinandosi in alternativa il fallimento
dell'imprenditore.
Quest'ultimo deve quindi presentare al Registro ditte una seconda
denuncia di modificazione per comunicare l'omologazione del
concordato, allegando copia autentica della sentenza di omologazione.
10.2 Amministrazione controllata.
L'amministrazione controllata e' una procedura concorsuale che ha
lo scopo di risanare l'impresa in crisi per una temporanea
difficolta' ad adempiere le proprie obbligazioni, sottoponendo la
stessa al controllo del Tribunale per un periodo di tempo di norma
non superiore ad un anno.
L'amministrazione controllata mira quindi a tutelare gli interessi
dei creditori e ad evitare il fallimento e la liquidazione
dell'impresa.
Con il decreto di ammissione alla procedura il Tribunale nomina il
commissario giudiziale.
Normalmente l'imprenditore ammesso alla amministrazione controllata
non perde il possesso e la titolarita' dell'impresa. Ne consegue per
lui l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal citato decreto,
apposita denuncia di modificazione al Registro ditte, alla quale deve
unire la copia autentica del decreto stesso.
E' tuttavia previsto che durante la procedura l'imprenditore possa
essere privato della gestione dell'impresa. In tal caso e' il
commissario giudiziale che deve presentare la relativa denuncia al
Registro ditte, allegando il provvedimento del Tribunale.
La cessazione della procedura di amministrazione controllata deve
essere comunicata al Registro ditte con apposita denuncia di
modificazione e comprovata con la copia autentica del decreto del
Tribunale che dispone la cessazione stessa.
10.3 Fallimento.
Con la sentenza dichiarativa di fallimento l'imprenditore viene
privato della amministrazione dell'impresa.
All'imprenditore fallito subentrano gli organi del fallimento:
Tribunale,
Giudice delegato,
Curatore,
Comitato dei creditori.
La comunicazione del fallimento dell'imprenditore perviene alla
Camera di commercio direttamente dal Tribunale e la conseguente
annotazione nel Registro ditte deve essere effettuata d'ufficio e
contestualmente al ricevimento della comunicazione.
Le norme che riguardano il Registro ditte non pongono specifici
obblighi a carico degli organi del fallimento e quindi i fascicoli
delle ditte fallite presentano per anni soltanto la prima annotazione
fatta in sede di comunicazione della sentenza dichiarativa.
E' comunque da tenere presente la facolta' prevista dell'art. 89,
comma 3 del regio decreto n. 29/1925, in base al quale le Camere
possono richiedere ai pubblici uffici, che sono tenuti a fornirle,
tutte le notizie ritenute necessarie per la compilazione d'ufficio
delle denunce.
Cio' consentirebbe di aggiornare le posizioni anagrafiche quanto
meno con le annotazioni circa le tappe fondamentali della procedura
fallimentare.
Nel caso in cui, a chiusura delle operazioni fallimentari,
l'imprenditore venga reintegrato nella titolarita' della impresa
nasce per lui l'obbligo di dare la relativa comunicazione al Registro
ditte entro 30 giorni, a mezzo di apposita denuncia corredata del
decreto del Tribunale salvo la necessita' della riabilitazione per
l'esercizio di alcune attivita' (ad esempio quelle commerciali
soggette alla legge n. 426/1971).
Anche durante il fallimento il fallito puo' iniziare una nuova
attivita', salvo i divieti posti da leggi speciali relative
all'attivita' denunciata. In tal caso il fallito deve presentare una
denuncia di modificazione.
La sentenza dichiarativa del fallimento di una societa' di persone
normalmente menziona anche i soci illimitatamente responsabili che
vengono dichiarati falliti contestualmente alla societa'.
Il Registro ditte deve annotare il contenuto della sentenza in
tutte le posizioni del Registro ditte in cui e' iscritto il socio
menzionato (sia come ditta individuale, sia come socio o
amministratore di altra societa').
Non puo' invece il Registro ditte fare riferimento alla sua
(possibile) esclusione dalla societa', finche' gli altri soci non
l'hanno fatta valere.
Il fallimento di uno o piu' soci illimitatamente responsabili non
produce invece il fallimento della societa' (art. 149 L.F.), ma
comporta l'esclusione di diritto del fallito dalla societa' (v. par.
8.7).
10.4 Liquidazione coatta amministrativa.
La liquidazione coatta amministrativa e' una procedura concorsuale
prevista dalla legge nei confronti di particolari categorie di
imprese che sono sottoposte al controllo dell'autorita' pubblica.
In generale sono soggette alla procedura le imprese bancarie e
assicurative, le societa' fiduciarie, le societa' cooperative e gli
enti pubblici economici.
La procedura e' disposta sempre con provvedimento dell'Autorita'
governativa che viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale entro dieci
giorni dalla sua emanazione e comunicato al Registro delle imprese.
Solitamente il provvedimento di messa in liquidaziodazione viene
comunicato anche alla Camera di commercio che potra' cosi' procedere
alla registrazione d'ufficio.
Gli organi preposti alla procedura sono:
il Commissario liquidatore;
il Comitato di sorveglianza.
Gli eventi successivi (chiusura della liquidazione, concordato,
cancellazione dal Registro delle imprese, ecc.) devono essere
comunicati al Registro delle ditte da parte del commissario
liquidatore a mezzo di apposita denuncia.
10.5 Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
L'amministrazione straordinaria mira al risanamento delle grandi
imprese in crisi al fine di assicurarne il proseguimento
dell'attivita' produttiva e il mantenimento dei livelli
occupazionali.
Tale procedura, che esclude il fallimento, e' disposta con decreto
dell'autorita' governativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con
il quale vengono nominati gli organi della procedura (da uno a tre
commissari e comitato di sorveglianza) e viene eventualmente
stabilita la continuazione dell'esercizio dell'impresa.
Non essendo previsti a carico degli organi della procedura
adempimenti obbligatori presso il Registro ditte, le annotazioni
relative all'amministrazione straordinaria devono essere effettuate
d'ufficio dalle camere interessate, sulla base delle informazioni che
loro pervengono da parte dell'autorita' governativa.
11. DENUNCE DI CANCELLAZIONE.
11.1 Cancellazione della ditta individuale.
Le imprese individuali vengono cancellate dal Registro ditte a
seguito del verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) cessazione completa di qualsiasi attivita' economica;
b) cessione o affitto dell'unica azienda o conferimento della
stessa in una societa';
c) morte del titolare;
d) trasferimento della sede principale in altra provincia, senza
lasciare nella provincia di provenienza alcuna unita' locale.
Infatti se la ditta che si trasferisce lascia nella provincia di
provenienza un ufficio o una qualsiasi unita' locale, in sostituzione
della denuncia di cancellazione, l'interessato deve presentare una
denuncia di modificazione.
Per quanto concerne la documentazione da allegare alla denuncia di
cancellazione, l'art. 86 del regio decreto n. 29/1925, dispone che
occorre "apposita dichiarazione del sindaco del comune o di due
commercianti o industriali del ramo attestante la verita' della
cessazione".
Nell'ipotesi fondata di difficolta' nell'applicazione generalizzata
della suddetta disposizione si procedera' nel modo seguente.
1) Per le ditte che hanno esercitato una attivita' subordinata al
possesso di autorizzazione amministrativa, la denuncia di
cancellazione deve essere corredata da attestazione del comune o
dell'ufficio pubblico che ha rilasciato tale autorizzazione dalla
quale risulti la cessazione dell'attivita' o la riconsegna del
titolo.
In caso di comprovata difficolta' da parte degli interessati ad
ottenere la predetta dichiarazione entro il termine di 30 giorni
dalla data di effettiva cessazione dell'attivita', la predetta
documentazione puo' essere sostituita da dichiarazione ai sensi art.
4 legge n. 15/1968 o da copia autentica dell'atto di cessione,
affitto, ecc. quando la cessazione e' dovuta a tali eventi.
2) Per le ditte che hanno esercitato un'attivita' per la quale non
e' prevista autorizzazione amministrativa, la denuncia deve essere
corredata da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 o, in
alternativa, da certificazione dell'ufficio IVA attestante la
cessazione dell'attivita'.
La denuncia di cancellazione deve essere effettuata entro il
termine di 30 giorni dalla data di cessazione dell'attivita'.
11.2 Cancellazione della societa' di fatto.
La cancellazione delle societa' di fatto costituite o regolarizzate
fiscalmente successivamente al 31 dicembre 1980 deve essere
comunicata al Registro ditte entro 30 giorni dalla data di
registrazione dell'atto di scioglimento che deve essere allegato, in
originale o copia autentica, alla denuncia di cancellazione.
Per la cancellazione delle societa' di fatto costituite ed iscritte
nel Registro ditte prima del 31 dicembre 1980 e non regolarizzate ai
fini fiscali si applicano gli stessi criteri indicati nel precedente
paragrafo per le ditte individuali.
In tutti i casi, la denuncia di cancellazione delle societa' di
fatto deve essere sottoscritta da tutti i soci. Se pero' l'atto di
scioglimento e' una scrittura firmata da tutti i soci e autenticata
la denuncia puo' essere sottoscritta da un solo socio.
11.3 Cancellazione della societa' regolare.
Le societa' regolari possono essere cancellate dal Registro delle
ditte a seguito di:
a) cancellazione dal Registro delle imprese;
b) cessazione di ogni attivita' in provincia diversa da quella
della sede legale;
c) estinzione per fusione;
d) trasferimento della sede legale in altra provincia, con
cessazione di ogni attivita' nella provincia precedente.
Nel caso a) la denuncia di cancellazione deve essere corredata dal
provvedimento di cancellazione dal Registro delle imprese.
Salvo diversa prassi dei Tribunali, in generale per le societa' di
capitali il suddetto provvedimento e' costituito dal decreto di
cancellazione che riporta gli estremi del deposito nel Registro delle
imprese; per le societa' di persone e' l'istanza di cancellazione dal
Registro delle imprese che riporta gli estremi del deposito nel
suddetto registro.
Nel caso b) si richiedera' la documentazione indicata nel par.
11.1.
Per il caso c) si rinvia a quanto detto nel par. 8.10 precisando
che, a corredo della denuncia di cancellazione, e' sufficiente
presentare copia autentica dell'atto di fusione.
Nel caso d) si richiedera' copia autentica dell'atto di
trasferimento e, per la cessazione delle eventuali unita' locali, la
documentazione di cui al par. 11.1.
11.4 Cancellazione degli enti, associazioni e altre organizzazioni.
In generale la cancellazione avviene per cessazione completa di
qualsiasi attivita' economica per cui si applica quanto previsto al
par. 11.1.
12. CASI PARTICOLARI.
12.1 Unita' locali.
L'impresa puo' operare in un unico luogo (quello della sede
principale o legale) o in luoghi diversi denominati unita' locali
(U.L.).
Le U.L. assumono una rilevanza giuridica diversa e comportano
differenti adempimenti amministrativi a seconda delle funzioni in
esse svolte dall'impresa, e questo al di la' dei termini scelti per
identificarle: filiale, succursale, agenzia, deposito, stabilimento,
ecc.
Per U.L. s'intende l'impianto o corpo di impianti, con ubicazione
diversa da quella della sede principale o della sede legale, in cui
si esercitano una o piu' attivita' dell'impresa.
La diversificazione dell'ubicazione puo' essere determinato anche
dalla sola variazione del numero civico o dell'interno nell'ambito
dello stesso fabbricato, sempre che i locali siano fisicamente e
funzionalmente distinti.
Si possono distinguere tre categorie di U.L.:
a) le sedi secondarie, previste dall'art. 2197 del codice civile;
b) le U.L. operative, ove si svolge effettivamente l'attivita'
economica o la prestazione di servizi oggetto dell'impresa;
c) le U.L. amministrative, ove si svolgono funzioni di tipo
direzionale, tecnico o amministrativo, che possono essere denunciate
anche se l'impresa non ha iniziato l'attivita'.
Nel caso in cui in un unico impianto o corpo d'impianti venga
esercitata contemporaneamente attivita' operativa e attivita'
amministrativa si e' in presenza di un'unica U.L. comprendente
entrambe le attivita'.
Mentre non vi sono difficolta' per individuare le sedi secondarie
previste dall'art. 2197 codice civile, non sempre e' evidente se le
U.L. comprese nelle succitate lett. b) e c) sono soggette a denuncia
nel Registro ditte.
Le U.L. di cui alla lett. b) sono di solito indicate con termini
che identificano chiaramente l'attivita' svolta (stabilimento,
laboratorio, negozio), mentre quelle di cui alla lett. c) sono di
solito indicate con termini generici (ufficio, sede amministrativa,
recapito, ecc.).
Infine vi sono U.L., quali magazzini, depositi, cantieri, ecc. non
riconducibili alle ipotesi b) e c).
Riguardo i depositi si precisa che sono assoggettati all'obbligo
della denuncia quelli aventi rilevanza ai fini della dichiarazione di
inizio attivita' per l'Ufficio IVA (D.P.R. n. 633/1972 art. 35, c. 2,
n. 4), ad eccezione di quelli annessi o contigui a stabilimenti,
negozi, ecc., o di quelli utilizzati per il solo magazzinaggio di
merci dell'impresa, senza presenza stabile di personale.
Non sono considerate U.L. dell'impresa i depositi di merci della
stessa custodite da terzi.
Per quanto concerne i cantieri sono assoggettati all'obbligo di
denuncia quelli in cui esiste un ufficio amministrativo e/o un
ufficio vendite o simile. Sono invece esclusi quelli in cui si svolge
solamente, e temporaneamente, il lavoro di costruzione,
installazione, ecc.
Fatta eccezione per gli impianti stradali di distribuzione
carburanti non costituiscono U.L. i distributori automatici, salvo i
casi previsti dall'art. 54 commi 4 e 7 del decreto ministeriale 4
agosto 1988 n. 375 (vendita o somministrazione con distributori
automatici in apposito locale).
Costituiscono invece una U.L. il reparto o i reparti all'interno di
un esercizio di commercio al minuto assunti in gestione da altra
impresa avente altrove la propria sede (v. par. 2.4).
Le denunce di apertura di U.L. devono essere presentate al Registro
ditte entro 30 giorni dall'inizio effettivo dell'attivita', fatta
eccezione per le sedi secondarie che devono essere denunciate entro
30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese.
Non possono essere accettate le denunce relative ad U.L. operative
(negozi, ecc.) solamente programmate ma non ancora attivate.
12.2 Istituzione di unita' locale in provincia diversa da quella
della sede principale.
L'istituzione di U.L. in provincia diversa da quella della sede
principale o legale comporta la denuncia sia alla camera della sede
principale che alla camera dove e' istituita l'U.L.
Il termine e' di 30 giorni dalla data di inizio dell'attivita', se
trattasi di U.L. non costituente sede secondaria.
Per la sede secondaria il termine decorre dalla data di deposito
del relativo atto istitutivo nel Registro delle imprese della
circoscrizione della sede secondaria.
Si fa presente che l'istituzione di una sede secondaria, prevista
dall'art. 2197 del codice civile, non e' possibile per la ditta
individuale e la societa' di fatto (art. 100 - Disp. att. del codice
civile).
La denuncia deve essere presentata anzitutto alla camera ove e'
istituita l'U.L., indicando il numero di iscrizione al Registro ditte
della camera ove e' ubicata la sede principale, e poi a quest'ultima.
Analoga procedura dovra' essere osservata in caso di modificazione
e cessazione di U.L.
Ovviamente l'art. 9 del decreto ministeriale n. 509/1987, relativo
all'ordine di presentazione delle denunce di istituzione di U.L., e'
applicabile soltanto nel caso in cui l'impresa sia gia' stata
iscritta presso la camera della sede principale o legale.
Nel caso invece di iscrizione dell'impresa e contemporanea
istituzione di una U.L. operante in provincia diversa, la denuncia
relativa all'U.L. puo essere presentata alla camera della sede
principale o legale congiuntamente alla denuncia di iscrizione
dell'impresa.
Riguardo alla compilazione del modulo AN/2 nessuna documentazione
sugli elementi piu' rilevanti dell'impresa (denominazione, capitale,
amministratori, ecc.) deve essere allegata dalla societa' che
denuncia la prima U.L.
E' compito dell'ufficio rilevare i dati tramite una visura estratta
dal Registro ditte della sede principale.
Anche le denunce di modificazione degli elementi piu' rilevanti
dell'impresa, sia individuale, sia collettiva, devono essere
presentate esclusivamente al Registro ditte della sede principale il
quale ne dara' poi comunicazione al Registro ditte delle U.L.
12.3 Imprese costituite all'estero e operanti in Italia.
Ditte individuali.
Devono allegare un atto, rilasciato dalla competente autorita'
locale e legalizzato da un'autorita' diplomatica o consolare italiana
del luogo ove e' la sede principale, dal quale si possano desumere
gli elementi principali dell'impresa.
Qualora la denuncia sia presentata da un procuratore dovra' inoltre
essere allegato l'atto di conferimento dei poteri per l'apertura
della U.L., con le formalita' di cui al punto precedente.
A seconda dell'attivita' svolta nell'U.L. si provvedera' alla
richiesta della stessa documentazione prevista per le ditte italiane.
Societa'.
Si possono verificare tre casi:
1) La societa' ha in Italia "la sede dell'amministrazione ovvero
l'oggetto principale dell'impresa": e' soggetta agli stessi
adempimenti della societa' italiana (art. 2505 codice civile).
Si precisa che per sede dell'amministrazione si intende quella ove
operano effettivamente gli organi amministrativi indipendentemente
dalla residenza; per oggetto si intende l'attivita' economica
principale.
Quindi per l'iscrizione nel Registro ditte dovra' essere chiesta
copia degli atti depositati nel Registro imprese.
2) La societa' intende aprire in Italia, dove non ha ne' la sede
amministrativa, ne' l'oggetto principale dell'impresa, una o piu'
sedi secondarie con rappresentanza stabile (art. 2506 codice civile);
ai fini dell'iscrizione nel Registro ditte deve allegare copia
dell'atto di istituzione della sede secondaria e di nomina del
rappresentante, depositato nel Registro delle Imprese.
3) La societa' intende aprire soltanto altri tipi di U.L. (ufficio
di rappresentanza, negozio, ecc.): per l'iscrizione nel Registro
ditte si applica quanto stabilito per le ditte individuali.
Per i requisiti degli atti in lingua straniera e l'autenticazione
della firma si veda il par. 1.5.
12.4 Imprese italiane che operano all'estero.
Ditte individuali.
Per l'iscrizione nel Registro ditte di una U.L. di tipo operativo
istituita all'estero e' obbligatorio allegare dichiarazione
dell'autorita' locale legalizzata da una autorita' diplomatica o
consolare italiana o altra idonea documentazione relativa a detta
apertura.
Societa'.
Sono soggette alla legge italiana per quanto concerne gli atti
sociali (art. 2509 codice civile). Quindi se viene denunciata
l'istituzione di una sede secondaria all'estero dovranno allegare
l'atto relativo depositato nel Registro delle imprese (art. 2197
codice civile).
Invece per l'apertura all'estero di altri tipi di unita' locali
(uffici di rappresentanza, negozi, ecc.), si applica quanto stabilito
per le ditte individuali.
12.5 Interdizione e inabilitazione.
L'interdizione e l'inabilitazione indicano due situazioni di
limitazione della capacita' di agire in cui puo' venire a trovarsi un
soggetto non piu' in grado di curare i propri interessi.
Gli adempimenti relativi alle situazioni di interdizione e di
inabilitazione hanno rilievo per il Registro ditte in quanto possono
colpire il titolare di una impresa individuale, i soci della societa'
di fatto, della societa' in nome collettivo e della societa' in
accomandita semplice, nonche' gli amministratori di una societa' di
capitali.
Si distingue:
a) l'interdizione giudiziale, che rappresenta una situazione
d'incapacita' di agire derivante dal particolare stato fisico in cui
puo' trovarsi un soggetto.
L'interdizione giudiziale e' pronunciata dal Tribunale con sentenza
con cui e' nominato anche un tutore.
Per l'imprenditore interdetto e' il tutore che cura la
presentazione di tutte le necessarie denunce al Registro ditte.
Con la prima comunicazione dello stato di interdizione il tutore
dovra' produrre copia autentica del provvedimento del Tribunale.
Le ditte individuali il cui titolare e' colpito da interdizione
giudiziale devono essere cancellate dal Registro ditte, previa
apposita denuncia del tutore.
Fa eccezione il caso in cui il Tribunale autorizzi l'interdetto a
continuare l'esercizio della impresa commerciale a mezzo del tutore;
b) l'interdizione legale e' una situazione temporanea che
comporta determinate incapacita' di agire ed e' prevista dalla legge
come pena accessoria per colpire persone condannate per gravi reati.
La comunicazione dello stato di interdizione legale viene
effettuata dai Tribunali a mezzo delle Questure competenti. Le
relative annotazioni nel Registro ditte devono essere effettuate
d'ufficio in tutte le posizioni nelle quali risulta iscritta la
persona interessata;
c) l'inabilitazione e' pronunciata dal giudice quando lo stato
dell'infermo di mente non e' talmente grave da dare luogo
all'interdizione.
Ai sensi dell'art. 425 codice civile l'inabilitato puo' continuare
l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal
Tribunale e su parere del giudice tutelare.
L'autorizzazione puo' essere subordinata alla nomina di un
institore.
Per la denuncia al Registro ditte dovranno sempre essere allegati
in copia autentica i provvedimenti adottati volta per volta dal
Tribunale competente.
12.6 Comunioni ereditarie.
In proposito si possono considerare due casi:
1) comunioni ereditarie con eredi maggiorenni;
2) comunioni ereditarie con presenza di minori.
Nel caso 1) il Registro ditte, in base all'art. 3 comma 2 della
legge n. 947/1982 iscrivera' per un periodo transitorio non superiore
ad un anno quelli tra gli eredi che, sul presupposto dello stato di
comunione, continuano a gestire l'impresa ricevuta in eredita' in
attesa (entro l'anno) di decidere sotto quale veste giuridica
consolidare il rapporto economico.
L'individuazione dello stato di comunione ereditaria avviene sulla
base della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' o di
copia della denuncia di successione presentata all'Ufficio del
registro.
La comunione ereditaria viene iscritta tramite il mod. AN/2, con
l'indicazione degli eredi e del numero di codice fiscale (Partita
IVA) rilasciato alla medesima.
Nella certificazione dovra' risultare il riferimento all'art. 3 c.
2 della legge n. 947/1982.
Nel caso 2) si procede come nel precedente, a condizione che sia
allegata l'autorizzazione rilasciata dalla Autorita' giudiziaria (di
solito al coniuge superstite) a continuare l'attivita' anche
nell'interesse del minore, e questa situazione deve risultare dalla
certificazione.
Subingresso di piu' coeredi in attivita' soggetta ad autorizzazione
di cui alla legge n. 426/1971.
Gli eredi, avendo facolta' di gestire provvisoriamente l'azienda
ereditata per 6 mesi pur non essendo iscritti nel R.E.C., se
intendono farlo devono presentare la denuncia di iscrizione della
comunione ereditaria al Registro ditte entro tale termine allegando,
oltre alla documentazione comprovante la qualita' di eredi, la prova
di aver dichiarato al comune la continuazione dell'attivita'.
Il Registro ditte deve certificare che trattasi di esercizio
provvisorio di 6 mesi a norma dell'art. 49 c. 5 del decreto
ministeriale 4 agosto 1988 n. 375.
Se gli eredi presentano la denuncia trascorsi i 6 mesi devono
allegare, oltre alla documentazione comprovante la qualita' di eredi,
la prova di aver presentato la domanda al R.E.C. e la richiesta di
voltura al comune.
Il Registro ditte deve certificare che trattasi di iscrizione a
norma dell'art. 49 c. 4 del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n.
375.
12.7 Comunicazioni tra registro ditte e registro esercenti il
commercio.
L'art. 5 commi 6 e 8 del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375
prevede alcuni adempimenti a carico del Registro ditte finalizzati
all'aggiornamento dell'iscrizione nel R.E.C. delle societa'.
a) Inserimento di nuovi legali rappresentanti.
Il c. 6 stabilisce che, da parte di una societa' iscritta sia nel
Registro ditte sia nel R.E.C., "la documentazione richiesta per
comprovare il possesso dei requisiti (dei legali rappresentanti ai
fini del R.E.C.) deve essere presentata alla Camera di commercio
unitamente a quella necessaria per effettuare le denunce delle
modificazioni (dei legali rappresentanti) al Registro ditte".
L'adempimento ora indicato non costituisce un obbligo ai fini della
tenuta del Registro ditte; pertanto la sua omissione non e' motivo
ostativo alla ricevibilita' della denuncia di modificazione al
Registro ditte.
L'inadempimento e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 60 c.
8 del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375 che saranno
contestate dall'ufficio del R.E.C.
Cio' premesso gli uffici camerali procederanno come segue:
1) se la societa', unitamente alla denuncia di modificazione al
Registro ditte, presenta i documenti richiesti dal R.E.C., l'ufficio
del Registro ditte provvedera' a trasmetterli all'ufficio competente;
2) se la societa' omette i citati documenti, l'ufficio del
Registro ditte ne da' comunicazione all'ufficio del R.E.C, con le
modalita' che dovranno essere stabilite in ciascuna camera.
Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dall'ultimo periodo
del comma 6 e' l'ufficio del R.E.C che, individuati i comuni
interessati sulla base delle risultanze del Registro ditte, notifica
ai medesimi il documento aggiornato della societa'.
La notifica ai Registro ditte interessati, compreso quello della
sede (comma 8) va effettuata soltanto qualora l'ufficio del R.E.C.
accerti che i legali rappresentanti non hanno i requisiti richiesti;
infatti i Registro ditte interessati sono gia' a conoscenza della
modifica dei legali rappresentanti tramite le comunicazioni
intercamerali.
b) Trasformazione di una societa'.
L'ufficio del Registro ditte comunica questo evento all'ufficio del
R.E.C il quale lo notifica ai comuni interessati.
Anche se non richiamate dal decreto ministeriale 4 agosto 1988 n.
375, l'ufficio del Registro ditte comunichera' altresi' le
modificazioni della sede legale e della denominazione o ragione
sociale con le modalita' che dovranno essere stabilite in ciascuna
camera.
12.8 Comunicazioni tra registro ditte e albo imprese artigiane.
Le procedure per il collegamento tra Registro ditte e A.I.A ai fini
dell'attuazione dell'art. 5 c. 2 della legge n. 443/1985, qualora non
siano stabilite dalle convenzioni tra le camere e le regioni, devono
essere fissate da accordi tra i due uffici.
In proposito si suggerisce di adottare la procedura qui sotto
illustrata nelle sue linee essenziali.
Occorre inoltre precisare che per "annotazione" si intende un
provvedimento di "registrazione d'ufficio" che avviene
indipendentemente dall'intervento dell'interessato.
a) Iscrizione di nuova ditta.
I soggetti che hanno intrapreso una attivita' qualificata artigiana
ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 443/1985 e, pertanto
obbligati all'iscrizione nell'Albo, debbono presentare la domanda di
iscrizione solo alla C.P.A.
L'ufficio del Registro ditte deve ricevere dalla segreteria della
C.P.A. copia della domanda entro 15 giorni; la domanda puo' essere in
copia dichiarata conforme dalla segreteria della C.P.A. L'ufficio del
Registro ditte provvede alla "annotazione" nel Registro ditte, dopo
aver verificato la presenza nella domanda dei dati essenziali ai fini
del caricamento nell'archivio automatizzato.
Qualora vi sia necessita' di regolarizzare la domanda l'ufficio
Registro ditte segnalera' il fatto alla segreteria della C.P.A. che
e' l'ufficio competente a richiederla.
Qualora la C.P.A. non provveda all'iscrizione per inesistenza
dell'attivita' denunciata il Registro ditte deve provvedere ad
annullare l'annotazione, su comunicazione della commissione.
Qualora invece la C.P.A. ritenga insussistenti solo i requisiti
dell'impresa artigiana, la medesima rimane iscritta nel Registro
ditte con eventuale applicazione delle disposizioni sulle denunce
incomplete previste dall'art. 11 del decreto ministeriale 9 marzo
1982.
Il Registro ditte e' tenuto ad annotare anche le decisioni delle
C.P.A., delle Commissioni regionali per l'artigianato e dei Tribunali
che eventualmente qualificano artigiane imprese prive di uno dei
documenti (es. licenza di esercizio) ritenuti necessari per
l'iscrizione nel Registro ditte di ditte non artigiane, precisando
tuttavia sulla certificazione la mancanza del titolo obbligatorio per
l'esercizio dell'attivita'.
b) Modificazione e cancellazione di ditta artigiana.
Tra l'ufficio del Registro ditte e la segreteria della C.P.A.
dovranno essere concordate procedure ai fini della attuazione
dell'art. 5 citato relativamente alle modificazioni e alla
cancellazione, con l'obiettivo di evitare duplicazioni negli
adempimenti per le imprese.
In particolare, ai fini dell'attuazione dell'art. 5 c. 3 della
legge n. 443/1985, il Registro ditte annotera' sulla nuova posizione
relativa alla persona o alle persone che "sostituiscono"
l'imprenditore artigiano deceduto il numero di iscrizione all'Albo di
quest'ultimo evidenziando nella certificazione il particolare stato
dell'impresa.
Iscrizione di societa' di fatto, S.n.c. e consorzi.
Questi soggetti, anche se costituiti per esercitare solo una
attivita' artigiana iscrivibile nell'albo, devono comunque rispettare
i termini per l'iscrizione nel Registro ditte (30 giorni dalla
registrazione dell'atto costitutivo per le societa' di fatto; 30
giorni dall'iscrizione dello stesso nel Registro delle imprese per le
S.n.c. e i consorzi), salvo il caso in cui denuncino l'inizio
dell'attivita' entro 30 giorni dalla costituzione; in tal caso
l'eventuale domanda di iscrizione nell'albo esonera dalla denuncia al
Registro ditte.
12.9 Autotrasporto di cose per conto terzi.
A seguito della legge n. 132/1987 occorre distinguere le imprese
che utilizzano autoveicoli o motoveicoli con massa (o peso)
complessivo a pieno carico non superiore a 3500 kg. (35 q.li) dalle
altre.
a) Le prime non sono piu' soggette alla legge n. 298/1974;
pertanto sono esonerate sia dall'obbligo di iscrizione nell'Albo
nazionale degli autotrasportatori sia dall'obbligo
dell'autorizzazione dell'ufficio M.C.T.C.
L'attivita' da dichiarare al Registro ditte e' la seguente:
"autotrasporto di cose per conto terzi con autoveicoli (o
motoveicoli) di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3500
kg". La ditta deve allegare il "foglio di via" o la "carta di
circolazione" da cui risulti la destinazione del veicolo e il peso
complessivo a pieno carico.
b) Nel secondo caso l'attivita' da dichiarare al Registro ditte e'
la seguente: "autotrasporto di cose per conto terzi".
La ditta deve allegare l'autorizzazione rilasciata dall'ufficio
M.C.T.C.
Qualora l'autotrasporto sia esercitato con mezzi altrui occorre
documentare il titolo della disponibilita' del mezzo.
12.10 Agenti e rappresentanti di commercio.
L'interessato deve anzitutto precisare se trattasi di agenzia o
rappresentanza e se e' con o senza deposito.
La modifica di questi elementi comporta l'obbligo della denuncia di
modificazione.
Le categorie di prodotti e servizi oggetto di denuncia sono quelle
risultanti dalle lettere d'incarico, mandati e simili.
Se trattasi di agenti o rappresentanti plurimandatari e'
sufficiente allegare la lettera d'incarico, ecc. di una sola ditta
mandante, a condizione che i prodotti e servizi in essa indicati
comprendano tutto il campo di attivita' dell'interessato.
Pertanto non costituisce evento soggetto a denuncia l'assunzione di
incarichi per altre ditte, la modifica delle clausole contrattuali, e
la cessazione dell'incarico per una ditta, quando questi eventi non
influiscono sull'ambito dei prodotti e servizi trattati
dall'interessato.
Si fa presente che se l'attivita' e' svolta esclusivamente
all'estero (e questo deve risultare chiaramente dalla lettera
d'incarico) l'interessato non e' tenuto all'iscrizione del ruolo
previsto dalla legge n. 204/1985. Nella certificazione deve risultare
che l'attivita' e' svolta esclusivamente all'estero.
Requisiti delle lettere d'incarico, ecc.
Si rammenta che il documento che attesta il rapporto tra l'agente o
il rappresentante e la ditta mandante, da allegare alla denuncia,
puo' essere costituito:
o da una scrittura privata denominata mandato di agenzia,
contratto, lettera d'incarico, che riporta tutte le clausole
contrattuali stabilite tra le parti.
(Spesso questo tipo di atto, di solito su carta intestata della
mandante, e' sottoscritto dalle due parti e talvolta e' registrato
all'Ufficio del registro; raramente l'atto e' redatto da un notaio);
o da una scrittura privata (denominata dichiarazione), in genere
sottoscritta solo dalla ditta mandante, in cui semplicemente si
dichiara che e' stato affidato l'incarico di agente o rappresentante
e si specifica di norma solo il campo di attivita' e la zona.
Per quanto riguarda i requisiti formali dei documenti occorre
distinguere i seguenti casi:
a) Agente o rappresentante con deposito.
Il mandato, ecc. deve essere annotato presso l'Ufficio IVA (decreto
del Presidente della Repubblica 633/1972 art. 53, c. 2).
In alternativa deve essere registrato all'Ufficio del registro.
b) Agente o rappresentante senza deposito.
Il mandato, ecc. non e' soggetto ad annotazione o registrazione in
quanto l'iscrizione alla camera di commercio non costituisce caso
d'uso (D.P.R. n. 131/1986 art. 6; art. 5 e parte II della tariffa n.
1, 3).
Non puo' inoltre essere richiesta la dichiarazione della
"conformita' della firma" a cura della camera sede principale della
ditta mandante.
In merito alla verifica della data d'inizio dell'attivita' questa
non potra' che essere successiva all'iscrizione nel ruolo e alla data
di sottoscrizione dell'atto di incarico; va comunque tenuto conto di
una eventuale data successiva apposta sull'atto.
In caso di dubbio si potra' fare riferimento alla data di denuncia
di inizio di attivita' all'Ufficio IVA, ed e' comunque fatta salva la
possibilita' di svolgere gli accertamenti previsti dal regio decreto
n. 29/1925.
Si avverte che l'ufficio puo' certificare la denominazione della
ditta mandante solo se l'atto di incarico o di conferma riporta la
firma del legale rappresentante autenticata ed e' stato rilasciato in
data recente.
I requisiti formali della documentazione da allegare e i criteri
per la certificazione indicati nel presente paragrafo si applicano
anche per la denuncia delle altre attivita' di intermediazione in
nome e/o per conto terzi.
12.11 Comunicazioni tra registro ditte e altri albi, ruoli,
registri ed elenchi.
Salvo quanto precisato per il R.E.C. e l'Albo imprese Artigiane gli
elementi essenziali delle denunce presentata al Registro ditte devono
essere comunicate agli uffici camerali preposti alla tenuta di albi
ecc. comprendenti soggetti esercenti attivita' di impresa ai fini
dell'aggiornamento degli stessi.
(*) Il testo e' stato elaborato da un gruppo di lavoro
del Comitato nominato con decreto ministeriale del 9
ottobre 1986 e composto da:
Remo FRICANO: presidente del Comitato
Gianfranco ALVISI: C.C.I.A.A. Bologna
Enzo DEMATTE': C.C.I.A.A. Trento
Pierluigi FEDERICI: C.C.I.A.A. Roma
Filippo GIUFFRIDA: C.C.I.A.A. Milano
Pierguido QUARTERO: C.C.I.A.A. Genova
Franco ROSATI: Ministero industria
Alessandro SELMIN: C.C.I.A.A. Padova
Bruno VIANINO: C.C.I.A.A. Torino
Eleonora MORFUNI: segretaria del comitato