Alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Alla regione autonoma della Valle d'Aosta - Assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e, per conoscenza: Agli uffici provinciali dell'industria del commercio e dell'artigianato Alla regione siciliana - Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca Alla regione autonoma della Sardegna - Assessorato dell'industria e del commercio Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Presidenza della giunta - Segreteria generale - Servizio di vigilanza sugli enti Alla regione Trentino-Alto Adige - Ufficio di vigilanza sulle camere di commercio All'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura A seguito del decreto ministeriale 9 marzo 1982, furono diramate con la circolare n. 2929/C del 15 dicembre 1982: "Nuove istruzioni sull'applicazione della normativa concernente il registro delle ditte", istruzioni che, elaborate in maniera sistematica ed analitica, erano concepite come una guida agevole per gli addetti agli uffici anagrafici camerali, nell'esame preliminare delle denunce prima della loro registrazione. Oggi, a distanza di oltre un quinquennio, esse risultano in parte incomplete o superate a seguito dell'emanazione di nuove leggi o regolamenti (es: legge-quadro sull'artigianato, testo unico sul commercio) o a seguito della nascita di nuove attivita', soprattutto nel settore dei servizi, che hanno avuto un enorme sviluppo negli anni piu' recenti e che hanno imposto una piu' approfondita analisi delle categorie dei soggetti obbligati. A cio' va aggiunto il fatto che, a seguito del decreto ministeriale 23 ottobre 1987, n. 506, con cui e' stata introdotta la nuova modulistica per le denunce al Registro delle ditte, e' stata diramata la circolare n. 3145/C del 29 ottobre 1987 recante le istruzioni per la compilazione dei moduli stessi. Modulistica e relative istruzioni sono state successivamente riviste rispettivamente con il decreto ministeriale 27 dicembre 1988 e con la circolare n. 3183/C dell'11 aprile 1989. Da tutto cio' e' scaturita la necessita' di rivedere ed aggiornare le istruzioni per gli addetti agli uffici camerali di cui alla circolare n. 2929/C e, a tal fine, si e' attivato il comitato istituito con decreto ministeriale 9 ottobre 1986 e gia' incaricato della stesura dei moduli e della determinazione delle modalita' con cui devono essere presentate le denunce al Registro ditte Nelle linee essenziali, le allegate istruzioni conservano la stessa articolazione in titoli e paragrafi della precedente edizione. Per quanto riguarda l'impostazione generale, invece, sono state eliminate quelle parti che, interessando soprattutto la compilazione dei moduli, erano gia state inserite nelle circolari n. 3145/C e 3183/C di cui non esisteva un equivalente nel 1982, e quelle parti che erano una ripetizione di nozioni del codice civile. Sono stati inoltre ampliati alcuni temi gia' trattati nella circolare del 1982 (es: registrazione d'ufficio e denunce irregolari; iscrizioni di enti, associazioni ed altre organizzazioni; sospensione di attivita', ecc.) ed altri sono invece totalmente nuovi (es: controllo delle denunce). Per quanto riguarda infine i paragrafi, c'e' da notare che e' stato completamente rivisto quello relativo alle denunce di cancellazione anche al fine di chiarire la distinzione tra "cessazione" e "cancellazione"; e' stato inserito un nuovo paragrafo ("Casi particolari") che, pur ospitando oltre a temi nuovi anche temi gia' trattati nel 1982, li affronta in modo certamente piu' chiaro. Circa la revisione dell'allegato della circolare n. 2929/C concernente l'elenco delle attivita' economiche e servizi soggetti al rilascio di licenze e autorizzazioni amministrative o ad iscrizioni in registri, albi, elenchi, si fa presente che la stessa e' rinviata all'emanazione di apposito documento; cio' in quanto detta revisione risulta particolarmente complessa sia in relazione all'avvenuto sviluppo di nuovi servizi, sia, in particolare, alla circostanza che un rilevante numero di attivita' e' attualmente soggetto a regolamentazione da parte delle regioni che hanno variamente articolato le competenze. In relazione a quanto sopra esposto, si invitano codeste camere ad adottare le istruzioni sugli accertamenti da effettuare e sulla documentazione da richiedere per le denunce anagrafiche, mediante apposita deliberazione da inviare a questo Ministero per conoscenza. Il Ministro: BATTAGLIA ISTRUZIONI SUGLI ACCERTAMENTI DA EFFETTUARE E SULLA DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE PER LE DENUNCE DELLE DITTE (*). 1. AVVERTENZE GENERALI. 1.1 Attivita' soggette all'iscrizione nel Registro ditte. Il Registro ditte e' il pubblico registro che ha lo scopo di dare notizia delle attivita' economiche svolte nella provincia. Al riguardo occorre precisare quanto segue: tra le attivita' economiche sono escluse quelle agricole, tranne quelle che danno luogo anche ad un reddito di impresa; le societa' regolari disciplinate dal codice civile devono essere iscritte comunque, a prescindere dall'oggetto sociale; chi esercita un'attivita economica e' soggetto all'iscrizione a prescindere dalla qualificazione della medesima attivita' ai fini civilistici, tributari, previdenziali, ecc. Si deve prescindere quindi dalla considerazione se il soggetto, agli effetti del codice civile, sia imprenditore, piccolo imprenditore o lavoratore autonomo, con i limiti, per l'attivita' professionale, indicati nel par. 1.1.1, come pure (salvo nel caso di attivita' agricola) si prescinde dalla qualificazione tributaria del reddito conseguito con l'attivita' economica svolta; le societa' di fatto si iscrivono solo se l'oggetto sociale prevede una delle attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile. Pertanto nel Registro ditte devono essere iscritti i soggetti che esercitano una o piu' delle seguenti attivita' economiche: produzione di beni o servizi; intermediazione nella circolazione dei beni; trasporto; attivita' bancaria o assicurativa; attivita' ausiliaria delle precedenti (agenzia, mediazione, ecc.); attivita' agricola che dia luogo anche a reddito d'impresa. Sono tenuti all'iscrizione anche i soggetti che svolgono attivita' di organizzazione di prestazioni fornite da professionisti, a condizione che si tratti di prestazioni di servizi a terzi le quali, pur non rientranti nell'art. 2195 codice civile, siano organizzate in forma di impresa (decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, art. 51, c. 2, lett. a). A titolo di esempio, si rammenta il soggetto che gestisce una casa di cura, una organizzazione di consulenza interprofessionale, una scuola privata. L'obbligo di iscrizione nel Registro ditte riguarda tutti i soggetti suindicati, indipendentemente dalla rilevanza dell'attivita' e dalle dimensioni dell'azienda. Quindi sono tenuti a tale obbligo anche gli esercenti attivita' stagionale o temporanea, purche' l'attivita' sia svolta in modo professionale e non occasionale; e' attivita' occasionale, ad esempio, quella che da' luogo ad un "reddito diverso" (mod. 740 quadro L). L'obbligo dell'iscrizione sussiste anche quando l'attivita' economica non costituisce l'attivita' prevalente per il soggetto che la svolge. Occorre quindi tener presente che: a) le societa', le cooperative e i consorzi con attivita' esterna, iscritti nel Registro delle imprese, sono soggetti all'iscrizione nel Registro ditte a prescindere dall'oggetto sociale e dal tipo di attivita' esercitata; b) gli enti pubblici e loro aziende, le associazioni e le altre organizzazioni sono soggetti all'iscrizione se esercitano una delle attivita' economiche elencate nell'art. 2195 codice civile; c) sono obbligate all'iscrizione le associazioni di produttori agricoli e le loro unioni di cui alla legge n. 752/1986, art. 8; d) le imprese estere che operano in Italia sono tenute alla suddetta iscrizione nei limiti indicati per le imprese italiane. Non sono iscrivibili nel Registro ditte: le attivita' agricole, esercitate da soggetti diversi dalle societa' iscritte nel Registro delle imprese, che danno luogo soltanto a reddito agrario; le societa' semplici, salvo quelle che svolgono attivita' agricole che danno luogo a redditi diversi dal reddito agrario; le prestazioni fornite nell'esercizio di una professione intellettuale o di una attivita che sia l'esplicazione dell'ingegno artistico; il trasporto di cose proprie, in quanto attivita' accessoria dell'impresa; le societa' di mutuo soccorso (legge 15 aprile 1866 n. 3818; T.A.R. Umbria n. 170 del 1 aprile 1977); Cral aziendali, circoli ricreativi e simili, che svolgono attivita' esclusivamente a favore dei propri associati e iscritti. Nel Registro ditte non sono iscrivibili come tali: le associazioni in partecipazione (art. 2549 e seg. codice civile); le imprese familiari (art. 230/ bis codice civile); le imprese o aziende coniugali (art. 177, 1 c. codice civile). Ovviamente sono invece iscritte le ditte individuali e le societa' alle quali sono collegati i tre istituti giuridici ora citati. 1.1.1. Attivita' di prestazione di servizi. Le attivita' professionali si distinguono tradizionalmente in due categorie: a) quelle soggette ad iscrizione in albi, ordini, collegi, ecc. (avvocati, medici, ecc.) o ad abilitazioni (ostetrica, ecc.) (cd. professioni protette),; b) quelle non soggette alle iscrizioni sopraindicate e quindi totalmente libere (implicitamente ammesse dagli articoli 2229 e 2231 codice civile; il solo adempimento e' la denuncia di inizio attivita' all'Ufficio IVA). Rientrano nella categoria b), a titolo indicativo: servizi di consulenza in organizzazione aziendale, ecc; servizi di consulenza in ricerche di mercato; servizi di consulenza pubblicitaria; servizi di fornitura di disegni tecnici; servizi di produzione programmi, elaborazione dati (software). Le attivita' che rientrano nella categoria a) coincidono con le attivita' inquadrate ai fini IVA nei codici da 8000 a 9400; le stesse non sono iscrivibili nel Registro ditte salvo che siano esercitate all'interno di una organizzazione di impresa, come chiarito nel par. precedente. Le attivita' di cui alla lettera b), qualora esercitate da persone fisiche o societa' di fatto, sono considerate prestazioni di "servizi" che coincidono con quelli classificati ai fini IVA dal cod. 6300 al cod. 6900; devono pertanto essere iscritte al Registro ditte. E' da precisare inoltre che: gli agenti di cambio sono soggetti all'iscrizione nel Registro ditte in quanto mediatori, anche se ai fini IVA sono inquadrati tra i professionisti (cod. 9100); gli iscritti nel ruolo dei periti ed esperti, nell'elenco dei consulenti tecnici del Tribunale, negli elenchi degli arbitri e simili non sono invece iscrivibili nel Registro ditte a questo titolo anche se inquadrati ai fini IVA come servizi; sono comunque soggetti ad iscrizione nel Registro ditte tutti coloro che esercitano attivita' subordinata ad autorizzazione amministrativa, indipendentemente dalla classificazione ai fini IVA, fatte salve specifiche disposizioni di esonero (guide turistiche, maestri di sci, ecc.); non e' iscrivibile chi esercita personalmente altri tipi di attivita' professionale (insegnante che da' lezioni private, ecc.) o artistica (orchestrale, pittore, ecc.). Queste attivita' sono iscrivibili solo se svolte da societa' iscritte nel Registro delle imprese. 1.1.2 Attivita' agricole. Il codice civile considera agricole le seguenti attivita': 1) quelle dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; 2) l'allevamento di bestiame; 3) quelle dirette alla trasformazione e alla vendita dei prodotti agricoli e zootecnici che rientrino "nell'esercizio normale dell'agricoltura", e che abbiano prevalentemente per oggetto prodotti ottenuti dal terreno o dagli animali allevati su di esso. Secondo la giurisprudenza sono "connesse all'agricoltura" quelle attivita' che si pongono in una posizione di sussidiarieta' e accessorieta' rispetto alla coltivazione, alla silvicoltura e all'allevamento, cioe' rispetto al ciclo produttivo dell'attivita' agricola tipica che rimane l'attivita' principale svolta dall'imprenditore agricolo. Le attivita' indicate al n. 1) danno luogo solo a "reddito agrario". Le attivita' di allevamento sotto il profilo tributario si suddividono invece in tre categorie: a) allevamento esercitato in connessione con il terreno che sia sufficiente a produrre almeno 1/4 del mangime necessario; questa attivita da' luogo solo a reddito agrario; b) allevamento esercitato senza connessione con il terreno; questa attivita' da' luogo solo a reddito di impresa; c) allevamento esercitato in connessione con un terreno insufficiente a produrre almeno 1/4 del mangime necessario; questa attivita' da' luogo a reddito di allevamento di animali (mod. 740/A1), salvo non sia stata fatta l'opzione per il reddito di impresa. Le attivita' di trasformazione e vendita di prodotti agricoli "connesse all'agricoltura" producono "reddito agrario"; quando tuttavia per la loro realizzazione e' predisposta una particolare organizzazione aziendale sono considerate attivita' autonome e producono "reddito di impresa". Non sono iscrivibili nel Registro ditte le attivita' agricole che producono solo "reddito agrario" e quindi: le attivita' indicate al n. 1); le attivita' di allevamento di cui alla lettera a); le attivita' di trasformazione e vendita "connesse all'agricoltura". Poiche' e' difficile accertare, all'inizio della attivita', la categoria di reddito, qualora vengano denunciati l'allevamento e la trasformazione e vendita di prodotti agricoli, la denuncia al Registro ditte verra' accolta senza necessita' di allegare alcuna documentazione relativa alla categoria di reddito. L'accertamento della categoria di reddito va effettuato soltanto quando si procede all'iscrizione d'ufficio. Quanto ora detto si applica solo per le ditte individuali e le societa' di fatto. Le societa' iscritte nel Registro delle imprese sono sempre soggette all'iscrizione nel Registro ditte anche se l'oggetto riguarda la sola coltivazione del terreno o la silvicoltura. 1.2 Soggetti obbligati alla presentazione delle denunce. 1) Ditte individuali: il titolare. 2) Societa' iscritte nel Registro delle imprese, comprese le cooperative e i consorzi: tutti gli amministratori, anche singolarmente. 3) Societa' di fatto o irregolari, comprese quelle costituite in base alla legge n. 891/1980 art. 26/quater e alla legge n. 947/1982 art. 3: tutti i soci congiuntamente. 4) Enti pubblici, associazioni, altre organizza zioni: i legali rappresentanti, anche singolarmente; 5) Imprese con sede all'estero e operanti in Italia: il rappresentante preposto alla dipendenza in Italia; in mancanza, il legale rappresentante dell'impresa. In alcuni casi particolari l'obbligo spetta ad altri soggetti: i liquidatori, il tutore, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore. In sostituzione dei soggetti obbligati, le denunce, compresa quella della propria nomina, possono essere presentate anche da un procuratore munito dei necessari poteri. 1.3 Termini per le denunce. Il termine per la presentazione delle denunce al Registro ditte e' di 30 giorni dal verificarsi di un determinato evento. Gli eventi possono essere distinti in tre gruppi: quelli che danno luogo all'iscrizione (nascita) di una impresa; quelli modificativi dello stato di fatto o di diritto della impresa gia' iscritta; quelli che danno luogo alla cancellazione della impresa. Gli eventi dal cui verificarsi decorrono i 30 giorni utili per la denuncia sono i seguenti: Denunce di iscrizione: per l'impresa individuale: l'effettivo inizio di una attivita' economica; per la societa' iscritta nel Registro delle Imprese: l'iscrizione dell'atto costitutivo nel suddetto registro; per la societa' di fatto o irregolare: la registrazione dell'atto costitutivo all'Ufficio registro; per gli enti pubblici e loro aziende, associazioni, altre organizzazioni: l'effettivo inizio di una attivita' economica (v. anche par. 7); per un'impresa che apre la prima unita' locale (U.L.) in provincia diversa dalla sede: l'effettivo inizio dell'attivita' nell'U.L., salvo il caso di istituzione di sede secondaria per cui l'evento e' l'iscrizione del relativo atto istitutivo nel Registro delle imprese della circoscrizione in cui e' ubicata la sede secondaria. Quindi le societa' regolari, le societa' di fatto e le sedi secondarie si iscrivono anche se non hanno ancora avviato alcuna attivita' economica. Denunce di modificazione: per le modificazioni riguardanti l'attivita', e altri eventi (ad es. apertura U.L. da parte di impresa gia' iscritta): e' la data di inizio, cessazione, ecc; per le modificazioni riguardanti la struttura delle societa' iscritte nel Registro delle imprese: e' la data di iscrizione nel suddetto registro dell'atto che ha originato la variazione; per le modificazioni che riguardano la struttura delle societa' di fatto o irregolari: e' la data di registrazione all'Ufficio registro dell'atto che ha originato la variazione; se pero' e' stata costituita prima del 31 dicembre 1980, e non e' stata regolarizzata ai fini fiscali: e' la data indicata da tutti i soci; per le modificazioni che riguardano la struttura di enti, associazioni, ecc: e' la data da cui ha effetto la variazione o la data di registrazione dell'atto all'Ufficio registro, a seconda dei casi. Denunce di cancellazione: per l'impresa individuale: e' la data della cessazione di ogni attivita' nella provincia in cui e' iscritta; per la societa' di fatto iscritta prima del 31 dicembre 1980 e mai regolarizzata ai fini fiscali: e' la data di cessazione di ogni attivita' nella provincia in cui e' iscritta; per la societa' di fatto iscritta dopo il 31 dicembre 1980 oppure precedentemente e poi regolarizzata ai fini fiscali: e' la data della registrazione all'Ufficio del registro dell'atto di scioglimento; per la societa' iscritta nel Registro delle imprese e' la data del provvedimento di cancellazione dal suddetto registro o del deposito dell'atto di trasferimento in altra provincia; per gli enti pubblici e loro aziende, associazioni, ecc: e' la data della cessazione di ogni attivita' nella provincia; per qualsiasi tipo di impresa operante con U.L. in provincia diversa dalla sede: e' la data della cessazione di ogni attivita' nella provincia, salvo si tratti per le societa', di sede secondaria per la quale e' la data di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di chiusura della sede secondaria. 1.4 Sanzioni. L'art. 51 del regio decreto n. 2011/1934 prevede tre possibili violazioni: omissione della denuncia; ritardo nella presentazione della denuncia; denuncia non veritiera. Gli importi delle sanzioni per le prime due ipotesi sono stabiliti dalla legge n. 630/1981 e dal decreto-legge 28 agosto 1987 n. 357 convertito in legge 26 ottobre 1987 n. 435, art. 3, 6 comma: ritardo nella denuncia, ma non superiore a 30 giorni dal termine utile per la stessa: lire 60.000; omissione o ritardo nella denuncia superiore ai 30 giorni dal termine utile per la stessa: lire 300.000. Per l'applicazione delle sanzioni valgono le procedure previste dalla legge n. 689/1981. Pertanto: 1) Il procedimento sanzionatorio puo essere estinto - con effetto liberatorio - mediante il pagamento, entro 60 giorni dalla contestazione personale o dalla notificazione, di una somma ridotta pari a un terzo della sanzione prevista (cioe' rispettivamente L. 20.000 e L. 100.000), oltre alle spese del procedimento. 2) L'importo della sanzione deve essere versato alla Camera di commercio (decreto-legge n. 55/1983 convertito in legge n. 131/1983, art. 29 p. 9 e legge n. 887/1984 art. 4). Qualora sia eseguito il versamento tramite c/c postale l'interessato deve far pervenire alla Camera la relativa attestazione. 3) In caso di mancato pagamento nel termine suddetto l'Ufficio che ha redatto il processo verbale di accertamento di infrazione deve presentare rapporto all'U.P.I.C.A. che con ordinanza motivata determinera' la sanzione. 4) Gli interessati possono far pervenire all'U.P.I.C.A. in carta legale scritti difensivi inerenti alla violazione contestata entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del processo verbale, e possono chiedere di essere sentiti. 5) La sanzione deve essere applicata a tutti i soggetti obbligati alla denuncia. Quando gli obbligati sono piu' di uno, come spesso nelle societa', va irrogata a ciascuno (art. 5 legge n. 689/1981). Alla societa' va notificata la violazione solo ai fini della responsabilita' in solido. 6) L'obbligo di pagare la sanzione non si trasmette agli eredi (art. 7 legge n. 689/1981). 7) La violazione degli obblighi di denuncia costituisce un illecito amministrativo istantaneo. Pertanto la prescrizione matura nel termine di 5 anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione, cioe' allo scadere dei 30 giorni utili per la presentazione della denuncia (circ. Min. Ind. n. 3139/C dell'11 luglio 1987). La prescrizione deve essere fatta valere dall'interessato. Anche la presentazione di una denuncia non veritiera comporta una violazione che e' stata depenalizzata. Poiche' la legge n. 630/1981 e la legge n. 435/1987 hanno determinato gli importi solo per l'omessa o ritardata denuncia, la misura della sanzione, in caso di denuncia non veritiera, e' quella fissata dall'art. 51 del regio decreto n. 2011/1934, aggiornata negli importi. L'importo, a seguito della legge n. 603/1961 e stato fissato nella misura da L. 2.000 a L. 80.000; a seguito dell'art. 113 della legge n. 689/1981 e' stato portato da L. 10.000 a L. 400.000; pertanto il versamento liberatorio e' di L. 20.000. Si rammenta che in caso di decesso del titolare di ditta individuale gli eredi non sono obbligati alla denuncia di cancellazione; pertanto non si applica la sanzione. 1.5 Autenticazione dei documenti e delle firme. Le firme apposte sulle denunce di iscrizione, modificazione e cancellazione devono essere autenticate da uno dei seguenti pubblici ufficiali con le modalita' previste dall'art. 20 della legge n. 15/1968: impiegato camerale competente a riceverle; notaio; cancelliere; segretario comunale o funzionario comunale incaricato dal Sindaco. L'autenticazione e' soggetta ad imposta di bollo. Se la firma e' stata apposta all'estero deve essere autenticata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo diversa convenzione internazionale. Documentazione. Gli atti e i documenti, quando prescritti, devono essere allegati in originale o copia autentica. L'autenticazione delle copie, soggetta ad imposta di bollo, puo' essere eseguita (art. 14 legge n. 15/1968): dal pubblico ufficiale dal quale e' stato emesso o presso il quale e' depositato l'originale; dall'impiegato camerale competente a ricevere le denunce; da un notaio; da un cancelliere; dal segretario comunale o funzionario incaricato dal Sindaco. Gli atti e i documenti formati all'estero, qualora non siano redatti in lingua italiana, debbono essere accompagnati dalla traduzione giurata o dalla traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo diversa convenzione internazionale. Le copie degli atti formati all'estero, se redatti in lingua italiana, possono essere autenticati oltre che dai soggetti sopraindicati, anche dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Visto di conformita'. Il cosiddetto visto di conformita' della firma; che consiste nella attestazione che la firma posta in un determinato documento e' conforme a quella depositata nei registri camerali, si applica soltanto nei casi previsti da specifiche disposizioni (ad esempio quelle riguardanti i documenti accompagnatori della merce per l'esportazione). In questi casi si applica il diritto di segreteria previsto dalla voce n. 5 della tariffa. 1.6. Registrazione d'ufficio e denunce irregolari. Le denunce non chiaramente leggibili, che presentano delle cancellazioni, o non contengono tutte le indicazioni e la documentazione prescritta, devono essere regolarizzate entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della Camera. In caso di inadempimento si considerano come non presentate e si applichera' la relativa sanzione. L'ufficio del Registro ditte provvedera' comunque alla registrazione d'ufficio utilizzando i dati disponibili. Registrazione d'ufficio. Oltre che nel caso precedente l'ufficio provvedera' di propria iniziativa all'iscrizione, modificazione, cancellazione in caso di omessa denuncia, utilizzando le informazioni pervenute da enti pubblici o raccolte da altri uffici camerali. Prima di procedere alla registrazione d'ufficio ai sensi dell'art. 89 del regio decreto n. 29/1925 dovra' essere data comunicazione all'interessato fissando il termine di 30 giorni per la presentazione della denuncia; e' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni. Nella certificazione va annotato che si tratta di registrazione d'ufficio. Completamento di denunce gia' presentate. Qualora l'interessato ometta di indicare nel modulo elementi obbligatori risultanti dagli allegati, e provveda a denunciarli successivamente, si configura l'ipotesi di ritardata denuncia soggetta a pagamento di diritti di segreteria ed eventuali sanzioni. 1.7 Controllo delle denunce. Data la funzione di pubblicita'-notizia propria dell'iscrizione nel Registro ditte, l'ufficio preposto deve verificare la regolarita' formale della denuncia e la sua corrispondenza con i dati contenuti negli atti allegati (ove questi siano previsti). Qualora non sia previsto allegare particolari tipi di documenti a supporto dei dati denunciati, l'ufficio puo' accertare la veridicita' delle indicazioni contenute nelle denunce con gli strumenti che ritiene piu' opportuni (art. 81 del regio decreto n. 29/1925). E' opportuno che le predette indagini siano fatte soltanto quando si possa ipotizzare che le denunce riportino dati non veritieri, ai soli fini di evitare sanzioni, il pagamento di contributi previdenziali, ecc., o quando le denunce siano presentate con notevole ritardo rispetto ai dati denunciati. A tal fine l'ufficio puo' avvalersi di dichiarazioni del comune, di documentazione fiscale, ecc. Quando i dati contenuti nella denuncia sono documentati dagli allegati, compito dell'ufficio e soltanto quello di verificare che gli atti provengano dall'autorita' pubblica che ha il potere di emetterli o comunque di registrarli. L'ufficio del Registro ditte non deve pertanto operare alcuna valutazione sulla legittimita' del contenuto degli atti di societa' iscritti nel Registro delle Imprese. Qualora ritenga di rilevare una irregolarita' o errori anche materiali sara' opportuna una segnalazione alla Cancelleria del Tribunale e alla societa' interessata. Puo' essere respinta la denuncia solo se non e' stata effettuata la registrazione all'Ufficio registro (decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 art. 65, c. 4), quando questa e' prevista. Pertanto, a titolo di esempio, devono essere egualmente accolte le denunce di: societa' di persone che non riportano nella ragione sociale il nome di almeno un socio; societa', consorzi, ecc. che contengono nella denominazione, ragione sociale o insegna il riferimento all'artigianato, salvo a provvedere, nel caso di violazione di norme che prevedono l'applicazione di sanzioni (art. 5 legge n. 443/1985 alla segnalazione alle autorita' competenti. L'ufficio inoltre non deve controllare il rispetto di condizioni legali relative a rapporti privatistici. Pertanto, a titolo di esempio, devono essere iscritti nel Registro ditte: il titolare di impresa individuale che inizia una attivita' eguale a quella della societa' di cui e' socio; societa' o impresa individuale con denominazione eguale a quella di impresa gia' iscritta. Nel caso di attivita' esercitate senza i requisiti di validita' (ad esempio con autorizzazione rilasciata a soggetto non iscritto nel R.E.C.) la relativa denuncia dovra' essere rigettata, segnalando il fatto agli uffici competenti. Nel caso in cui l'ufficio riscontri una non corrispondenza tra l'oggetto sociale e l'attivita' esercitata la denuncia dovra' essere accolta, fatta salva eventuale segnalazione agli uffici competenti, qualora particolari norme prevedano incompatibilita' o contengano specifiche indicazioni. Nel caso di societa' di fatto che intenda denunciare attivita' o commerciale o di agenzia commerciale o di mediazione, ecc. (pertanto soggetta a preventiva iscrizione in registri e ruoli abilitanti) si deve verificare se la normativa specifica prescrive l'iscrizione della societa', o di tutti i soci, o di una sola persona. La documentazione da allegare obbligatoriamente (autorizzazioni, atti societari, ecc.) deve essere in originale o copia autentica (anche per estratto); puo' essere sostituita da una apposita certificazione o formale dichiarazione dell'autorita' che ha emesso l'atto o presso la quale il medesimo e' conservato. Quando, per precedenti inadempienze di alcuni amministratori, nella sequenza degli atti della societa' si riscontrano delle discontinuita', l'ufficio del Registro ditte non puo' rifiutare la registrazione di una denuncia subordinandola alla presentazione di atti a suo tempo non presentati. Successivamente l'ufficio dovra' richiedere i documenti necessari per il completamento della posizione, procedendo alla contestazione dell'omissione. Rettifiche. Salvo non si tratti di rettifiche formali (nome, dati di nascita, ecc.) le denunce di rettifica saranno accolte solo previa approfondita indagine. 1.8 Iscrizione provvisoria. Talvolta enti, uffici pubblici e altre autorita' amministrative esigono dai soggetti che intendono assumere appalti, forniture o devono richiedere determinate autorizzazioni o permessi, la dimostrazione di essere iscritti "alla Camera di commercio" per l'attivita' che sara' effettivamente iniziata solo a seguito dell'eventuale affidamento dell'appalto, ecc. o del rilascio dell'autorizzazione. Queste richieste non possono essere accolte in quanto contrastano con la disciplina che regola la tenuta del Registro ditte. E' compito dell'ufficio del Registro ditte informare l'ente, ecc. sui motivi della impossibilita' di accoglimento della richiesta. Diverso e' il caso dell'"iscrizione provvisoria" nel Registro ditte prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 32/1976, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, e regolata dalla circolare MICA n. 2542/C del 23 aprile 1976. 1.9 Denuncia degli addetti. Il numero degli addetti e' un dato da denunciare al momento dell'iscrizione dell'impresa o dell'unita' locale tramite i moduli AN/1, AN/2 e AN/5. La consistenza del numero degli addetti deve essere comunicata annualmente tramite il bollettino di c/c postale utilizzato per il pagamento del diritto annuale. 1.10 Codice fiscale. E' attribuito dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette, se riguarda: persone fisiche; soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione inizio attivita' IVA (in questo caso il codice inizia sempre con il numero 9 o il numero 8). E' attribuito dall'Ufficio IVA se riguarda soggetti diversi dalla persone fisiche ma obbligati alla dichiarazione inizio attivita' IVA. Per questi soggetti il primo numero di partita IVA coincide con il numero di codice fiscale. Nell'ipotesi di trasferimento della sede in altra provincia o altra circoscrizione verra attribuito un altro numero di partita IVA; il codice fiscale del soggetto trasferito e' tuttavia sempre quello costituito dal primo numero di partita IVA assegnato. 2. DENUNCE DI ISCRIZIONE DI DITTE INDIVIDUALI. L'obbligo della denuncia di iscrizione per le ditte individuali decorre dalla data di inizio effettivo dell'attivita'. 2.1 Esercizio di attivita' subordinato ad iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri. Sul modulo di denuncia gli obbligati devono indicare gli estremi di iscrizione in albi, ruoli, ecc. allegando la relativa documentazione in originale o copia autentica, salva la possibilita' per l'ufficio di acquisire i dati tramite la rete nazionale di informatica. Se le indicazioni di cui sopra sono riferite a iscrizioni presso la stessa camera dove e' presentata la denuncia il relativo accertamento deve essere effettuato d'ufficio. Se invece le iscrizioni sono state ottenute presso una Camera diversa o altro ente, la documentazione puo' essere sostituita dalla dichiarazione prevista dall'art. 2 della legge n. 15/1968. 2.2 Esercizio di attivita' subordinato ad autorizzazione amministrativa. Quando viene dichiarato l'inizio di una attivita' il cui esercizio e' subordinato ad una licenza, autorizzazione o concessione amministrativa, occorre allegare al modulo di denuncia copia autentica del documento (con le eccezioni indicate nel successivo punto 2.3.2, e in genere quando la normativa preveda discipline particolari per subingresso per atto tra vivi o per successione ereditaria o per conferimento d'azienda). Qualora il rilascio della licenza, ecc. sia subordinato a preventiva iscrizione in albi, ecc. si applica anche quanto prescritto nel par. 2.1. Se trattasi di attivita' stagionali, occorre annotare il periodo di svolgimento o la stagione, sulla base delle indicazioni contenute nell'autorizzazione, ecc. 2.3 Esercizio di attivita' soggetta alla legge 11 giugno 1971, n. 426. 2.3.1. Rilascio di nuova autorizzazione. Ai sensi dell'art. 31 della legge n. 426/1971 il titolare di una autorizzazione amministrativa deve attivare, salvo proroga, il proprio esercizio entro 6 mesi dalla data della comunicazione del rilascio dell'autorizzazione o 12 mesi, se la superficie di vendita e' superiore a 400 mq. Il calcolo del termine di trenta giorni decorre quindi dalla data denunciata dall'interessato compresa nei 6 o 12 mesi dalla comunicazione del rilascio dell'autorizzazione amministrativa. 2.3.2. Subingresso in attivita' subordinata ad autorizzazione. Si possono verificare piu' ipotesi: a) Subingresso per atto tra vivi, quando il subentrante e' iscritto al R.E.C. all'atto del subingresso stesso. Purche' avvii l'attivita' entro il termine previsto (6 mesi o 12 mesi) il subentrante puo' iniziare l'attivita' dopo aver chiesto la voltura dell'autorizzazione al Comune. Pertanto il denunciante deve: 1) comprovare l'iscrizione nel R.E.C., con le modalita' di cui al par. 2.1; 2) allegare documento attestante l'avvenuta richiesta di voltura; 3) allegare copia dell'atto di subingresso registrato, sempreche' il subingresso non risulti comprovato dal documento di cui al punto precedente. b) Subingresso per atto tra vivi, quando il subentrante non e' iscritto al R.E.C. all'atto del subingresso stesso. Per avviare l'attivita' occorrono l'iscrizione al R.E.C. e la richiesta di voltura di autorizzazione. Si rammenta che il diritto di esercizio decade se non si ottiene l'iscrizione nel R.E.C. e non si richiede la voltura entro un anno (salvo proroga del sindaco qualora il fatto non sia imputabile al richiedente). La documentazione da allegare e' quella indicata alla precedente lettera a). c) Subingresso per causa di morte. E' sempre consentito l'esercizio provvisorio del subentrante a causa di morte, anche non iscritto al R.E.C., fino a 6 mesi dall'apertura della successione. Trascorso tale periodo si applicano le regole che seguono: il subentrante per causa di morte gia' iscritto al R.E.C. e' tenuto agli adempimenti di cui alla precedente lettera a); il subentrante per causa di morte non iscritto al R.E.C. all'atto dell'apertura della successione, puo' eseercitare l'attivita' anche scaduti i 6 mesi iniziali soltanto dopo la richiesta di iscrizione nel R.E.C. e la richiesta di voltura. Si rammenta che il diritto di esercizio decade se non si ottiene l'autorizzazione entro un anno dall'apertura della successione (salvo proroga del sindaco qualora il fatto non sia imputabile al richiedente). In caso di piu' coeredi si veda il par. 12.6. d) Conferimento di azienda contestuale alla costituzione di societa'. La nuova societa' puo operare alle condizioni del conferente in pendenza dell'iscrizione nel R.E.C. e della voltura dell'autorizzazione. Si rammenta che il diritto di esercizio decade se non si ottiene l'autorizzazione entro un anno (salvo proroga del sindaco qualora il fatto non sia imputabile al richiedente). Si rammenta che, in tutti i casi ora elencati, il subentrante, una volta ottenuta l'autorizzazione, entro 30 giorni dal rilascio deve denunciarne gli estremi e depositarne copia autentica al Registro ditte. 2.3.3 Subingresso in attivita' non subordinata ad autorizzazione. a) Qualora lo svolgimento dell'attivita' di vendita (al minuto per corrispondenza; al minuto a domicilio con incaricati; commercio all'ingrosso) sia subordinato soltanto all'iscrizione nel R.E.C. il subentrante per atto tra vivi (in gestione o proprieta') ha facolta' di continuare l'attivita' purche' sia gia' iscritto nel R.E.C. all'atto del trasferimento dell'attivita': ovviamente la denuncia deve essere corredata dell'atto di subingresso registrato. b) Il subentrante per causa di morte ha comunque facolta' di continuare l'attivita' per 6 mesi dalla data di apertura della successione, anche se non iscritto nel R.E.C. Scaduti i 6 mesi puo' continuare l'attivita' solo dopo la richiesta di iscrizione nel R.E.C; qualora non l'ottenga entro un anno dalla data di apertura della successione decade dal diritto di esercitare l'attivita'. c) In caso di conferimento di azienda contestuale alla costituzione di societa', questa puo' operare in pendenza dell'iscrizione nel R.E.C. che deve essere ottenuta entro un anno. 2.3.4. Subingresso in attivita' di commercio ambulante. E' ammesso soltanto il subingresso per cessione di azienda ambulante per atto tra vivi o per causa di morte; si applicano le procedure descritte in precedenza. Il subingresso per affitto di azienda ambulante e' vietato, cosi' come l'esercizio del commercio ambulante in forma societaria di qualsiasi tipo. 2.3.5 Subingresso di persona giuridicamente incapace. Chi tutela gli interessi dell'incapace deve provvedere ad iscrivere nell'elenco speciale del R.E.C. se stesso o altra persona. Entro 3 mesi dalla cessazione del proprio stato di incapacita', l'interessato deve chiedere, a pena di decadenza dal titolo per l'esercizio dell'attivita' commerciale, l'iscrizione nel R.E.C. e l'autorizzazione. Qualora non l'ottenga entro un anno dalla cessazione dello stato di incapacita' decade dal titolo per l'esercizio dell'attivita' commerciale. 2.4 Esercizio di attivita' a titolo di gestione di azienda. Stabilisce l'art. 47 del T.U. n. 2011/1934 che l'obbligo della denuncia per l'iscrizione nel Registro ditte spetta a chiunque "esercita" una attivita' economica, indipendentemente dal titolo con il quale svolge l'attivita' stessa. In caso di affitto, comodato, ecc. d'azienda, l'affittuario, comodatario, ecc., in quanto esercente, e non il titolare, e' tenuto a presentare la denuncia d'inizio di attivita' nel Registro ditte. Alla denuncia di iscrizione al Registro ditte presentata da un affittuario e' collegata quella di cessazione del proprietario dell'azienda affittata. Ove quest'ultimo non provveda a tale denuncia la Camera notifica l'infrazione all'interessato ed esegue la cancellazione d'ufficio. Gestione di reparto. In attuazione dell'art. 41 comma 14 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 e' consentito che la gestione di uno o piu' reparti in un esercizio di commercio al minuto gia' autorizzato sia affidata ad altra impresa. Si rammenta che: l'affidamento della gestione deve riguardare solo uno o piu' reparti e non tutto l'esercizio e deve risultare da atto registrato all'Ufficio del registro; l'impresa che ha affidato la gestione rimane titolare della autorizzazione comunale. Per quanto riguarda gli adempimenti verso il Registro ditte si tenga presente che: a) l'impresa che ha affidato la gestione deve presentare denuncia di modificazione; b) l'impresa che ha assunto la gestione deve presentare la denuncia di iscrizione della impresa stessa o di iscrizione della nuova unita' locale, provando l'iscrizione nel R.E.C. e allegando copia autentica dell'atto. L'ufficio registrera' l'attivita' svolta da quest'ultima impresa specificando che viene esercitata presso l'esercizio dell'impresa.... ........................ 3. DENUNCE DI ISCRIZIONE DI S.N.C. E S.A.S. 3.1 Disposizioni generali. La costituzione della societa' in nome collettivo e della societa' in accomandita semplice puo' avvenire: per scrittura privata con le firme dei soci autenticate dal notaio; per atto pubblico e cioe' con atto notarile. Precedente all'iscrizione nel Registro ditte e' comunque l'iscrizione nel Registro delle Imprese. Qualora l'ufficio camerale riscontri negli atti societari degli errori (es: l'assenza dell'indicazione del rapporto sociale nella ragione sociale), questi non potranno mai costituire motivo di reiezione della denuncia. Sara' opportuna la segnalazione al Tribunale e al notaio per la modifica (v. par. 1.7). Per ogni tipo di societa' regolare il Codice civile stabilisce le indicazioni che deve contenere l'atto costitutivo. Quelle che assumono rilevanza per il Registro ditte sono elencate nell'art. 6 del decreto ministeriale 9 marzo 1982. L'atto costitutivo, oltre alle indicazioni menzionate ed alle altre prescritte dal codice civile, deve contenere anche le norme relative al funzionamento della societa'. Quando tali norme sono contenute in un atto separato, le stesse costituiscono lo statuto sociale, che e' considerato parte integrante dell'atto costitutivo, al quale deve essere allegato. In genere le societa' di persone non prevedono lo statuto. In caso di contraddizione tra i due atti fa fede quanto riportato nell'atto costitutivo in quanto espressione della volonta' dei soci. Nell'esame degli atti societari che vengono depositati al Registro ditte si possono considerare tre gruppi di dati essenziali: a ) Dati relativi alle formalita' legali degli atti. Sulla copia autentica dell'atto costitutivo, devono essere chiaramente evidenziati: gli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Ufficio del registro (adempimento fiscale che costituisce requisito di ricevibilita' a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 art. 65); gli estremi del deposito (numero e data) presso la Cancelleria commerciale del Tribunale (Registro delle imprese) annotati dalla stessa o dal notaio; in quest'ultimo caso l'annotazione dovra' essere sottoscritta personalmente dal notaio. b ) Dati relativi agli elementi particolari della societa'. La societa' in nome collettivo agisce sotto una "ragione sociale" costituita dal nome di uno o piu' soci con l'indicazione del rapporto sociale. Nella S.a.s. la ragione sociale deve contenere il nome di uno o piu' soci accomandatari. Amministratori delle S.n.c. devono essere i soci; delle S.a.s. i soci accomandatari. La rappresentanza della societa' spetta agli amministratori cui e' stata conferita nell'atto costitutivo (art. 2298 del codice civile). Se l'atto costitutivo non indica gli amministratori, la rappresentanza spetta a tutti i soci (sempre con l'esclusione degli accomandanti). Oltre alla sede legale la societa' puo' avere una o piu' "sedi secondarie" (v. par. 12.1). c ) Dati relativi all'attivita' programmata dalla societa'. L'oggetto sociale riportato nell'atto costitutivo (o, se esiste, nello statuto), indica l'attivita' o le attivita' che la societa' intende esercitare. Per l'ipotesi di non rispondenza dell'attivita' all'oggetto sociale si veda il par. 1.7. Entro 30 giorni dall'inizio effettivo di una delle attivita', gli amministratori devono presentare la relativa denuncia. Qualora l'inizio di attivita' avvenga tra la data di costituzione e quella d'iscrizione del relativo atto nel Registro delle imprese il termine per la denuncia decorre da quest'ultima iscrizione. Le societa' che non provvedono a denunciare l'effettivo inizio dell'attivita' esercitata restano comunque iscritte nel Registro ditte, ma dalla certificazione rilasciata dall'Ufficio deve chiaramente risultare tale circostanza. Per la societa' che inizia l'esercizio di una attivita' economica si effettuano gli stessi accertamenti indicati per la ditta' individuale. 3.2 Costituzione di S.n.c. o S.a.s. come regolarizzazione di societa' di fatto. Una S.n. c. o una S.a.s. puo' sorgere dalla "regolarizzazione" di una preesistente societa' di fatto o irregolare. In tal caso si possono avere due ipotesi: a) la societa' di fatto o irregolare e' gia' iscritta nel Registro ditte; b) la societa' di fatto o irregolare, regolarizzata nella S.n.c. o S.a.s., non e' iscritta nel Registro ditte. Nel primo caso occorre presentare denuncia di modificazione, mantenendo alla societa' regolarizzata lo stesso numero di Registro ditte della preesistente societa' di fatto. Nel secondo caso si procedera' all'iscrizione della societa' regolarizzata con l'indicazione della data di costituzione della societa' di fatto preesistente. In questo caso la denuncia, riguardando due distinti eventi, comporta il pagamento di due diritti di segreteria ed eventualmente di due sanzioni. La regolarizzazione della societa' di fatto non comporta sospensione di attivita' purche' la nuova societa' comprovi di aver presentato domanda d'iscrizione negli albi e/o domanda di autorizzazione relativi all'attivita' esercitata, e naturalmente provveda, nel tempo piu' breve possibile, al deposito di copia autentica delle autorizzazioni stesse non appena acquisite. 3.3 Costituzione di S.n.c. o S.a.s. derivante da conferimento di ditta individuale. L'atto costitutivo di una S.n.c. o S.a.s. puo' contenere il conferimento nella societa' di una azienda precedentemente gestita da una ditta individuale. Qualora il conferimento comporti la cessazione di ogni attivita' della ditta individuale, questa deve presentare la denuncia di cancellazione e la S.n.c. o S.a.s. deve presentare la denuncia di iscrizione come tutte le societa' costituite ex novo. Alla nuova societa' viene attribuito il numero progressivo del Registro ditte relativo alla data di presentazione della denuncia stessa, e non il numero assegnato alla ditta cessata. Per la societa' costituita a seguito di conferimento la data di inizio di attivita' coincide con la data di costituzione, salvo eventuale sospensione dell'attivita'. Nel caso si tratti di attivita' soggetta ad autorizzazione, ecc., si fa riferimento, per la continuita' dell'attivita' stessa, alle normative specifiche. 4. DENUNCE DI ISCRIZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI. 4.1 Societa' per azioni. La costituzione della societa' per azioni, della societa' in accomandita per azioni e della societa' a responsabilita' limitata passa attraverso le seguenti tre fasi: costituzione per atto pubblico; decreto di omologazione del Tribunale competente; iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto costitutivo omologato. Precedente all'iscrizione nel Registro ditte e' comunque l'iscrizione nel Registro delle imprese. Qualora l'ufficio camerale rilevi negli atti societari errori e contraddizioni, questi non potranno mai costituire motivo di reiezione delle denunce. Sara' opportuna la segnalazione al Tribunale e al notaio per la modifica (v. par. 1.7). Nell'esame degli atti societari che vengono depositati al Registro ditte si possono considerare tre gruppi di dati essenziali. a) Dati relativi alle formalita' legali degli atti. Sulla copia autentica dell'atto costitutivo devono essere chiaramente evidenziati: gli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Ufficio del registro - atti pubblici (adempimento fiscale che costituisce requisito di ricevibilita' a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 art. 65); gli estremi del deposito presso la Cancelleria commerciale del Tribunale (Registro delle Imprese) annotati dalla stessa o dal notaio. Nel secondo caso l'annotazione dovra' essere sottoscritta personalmente dal notaio. b) Dati relativi agli elementi particolari della societa'. La societa' per azioni e' individuata da una "denominazione" che puo' essere formata in qualsiasi modo con l'indicazione del tipo di societa' (societa' per azioni o S.p.a.). Amministrazione, rappresentanza, organi sociali. Gli amministratori della S.p.a. devono essere delle persone fisiche; e' escluso che persone giuridiche o societa' possano amministrare una S.p.a. Nella S.p.a. l'amministrazione puo' essere affidata a soci e a non soci. L'organo amministrativo puo' essere costituito da una sola persona fisica e allora si ha l'amministratore unico, oppure puo' essere formato da piu' persone fisiche che costituiscono il consiglio di amministrazione, che a volte nomina un comitato direttivo o esecutivo. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, quando questo non a' stato nominato nell'atto costitutivo o dall'assemblea. La nomina degli amministratori spetta di norma alla assemblea ordinaria; se questa non provvede anche alla nomina o al rinnovo delle singole cariche sociali spettera' al consiglio di amministrazione provvedervi con atto successivo. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale (c.d. cooptazione, art. 2386 codice civile). Dopo la nomina occorre l'accettazione della carica da parte degli amministratori, che pero' non a' soggetta a denuncia al Registro ditte. Il numero degli amministratori e' stabilito dall'atto costitutivo e dallo statuto. Se in questi atti sono indicati un numero minimo e un numero massimo, e' l'assemblea che decide entro i limiti fissati dallo statuto. Nella S.p.a. la nomina degli amministratori non puo' essere fatta per un periodo superiore a tre anni; gli amministratori sono rieleggibili salvo diversa disposizione dell'atto. Capitale sociale. L'atto costitutivo deve prevedere un capitale sociale minimo di 200 milioni. Deve essere dichiarato anche l'ammontare del capitale sottoscritto e l'ammontare effettivamente versato. L'ammontare del capitale sottoscritto deve risultare da un atto depositato nel Registro delle Imprese. L'ammontare del capitale versato e' soggetto a sola denuncia senza documentazione. Sede. Oltre alla sede legale la societa' puo' avere una o piu' "sedi secondarie" (v. par. 12.1). c) Dati relativi all'attivita' programmata dalla societa'. Per quanto riguarda l'oggetto sociale non vi sono differenze tra le societa' di persone e le societa' di capitali. Valgono, pertanto, per le seconde le indicazioni gia' date per le societa' di persone circa l'attivita' programmata con l'oggetto sociale e l'attivita' effettivamente esercitata (v. par. 3.1) nonche' quelle date riguardo l'ipotesi di non rispondenza dell'attivita' all'oggetto sociale (v. par. 1.7). 4.2 Societa' in accomandita per azioni. Per l'iscrizione nel Registro ditte si devono seguire le stesse modalita' previste per le societa' per azioni. La societa' in accomandita per azioni (in sigla S.a.a. o S.a.p.a.), come la societa' in accomandita semplice, e' caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci: soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali; soci accomandanti, che sono obbligati soltanto nel limite della quota di capitale sottoscritto e che quindi hanno una responsabilita' limitata. Nella societa' in accomandita per azioni le quote di partecipazione dei soci sono comunque rappresentate da azioni. Si ricorda che nei moduli l'ammontare delle quote va riportato nei quadri relativi al capitale sociale. La denominazione della societa' deve comprendere il nome di almeno uno dei soci accomandatari con l'indicazione di societa' in accomandita per azioni. 4.3 Societa' a responsabilita' limitata. La societa' a responsabilita' limitata (S.r.l.) si presenta con le stesse caratteristiche formali e sostanziali della societa' per azioni. Le differenze piu' rilevanti riguardano l'amministrazione e il capitale. Nella S.r.l. la carica di amministratore deve essere affidata ad uno o piu' soci, salvo diversa esplicita disposizione dell'atto costitutivo. In tal caso si puo' ricorrere anche a non soci. Nella S.r.l. la durata in carica degli amministratori non e vincolata come nella S.p.a; gli amministratori della S.r.l. possono essere nominati per piu' di un triennio o anche per un periodo indeterminato fino a revoca dell'assembiea. Il capitale sociale minimo della S.r.l. e' di lire 20.000.000. 4.4 Costituzione di societa' di capitali derivante da conferimento di ditta individuale. Si applica, per quanto compatibile, quanto indicato nel par. 3.3. 5. DENUNCE DI ISCRIZIONE DI SOCIETA' DI FATTO E SOCIETA' IRREGOLARE. A norma dell'art. 2249 codice civile le societa' aventi per oggetto l'esercizio di una attivita' commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi previsti appositamente nel codice civile medesimo. Prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980, n. 891, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 683, potevano ottenere l'iscrizione nel Registro ditte le societa' costituite sulla base di semplici accordi verbali (societa' di fatto), le societa' costituite con atto scritto ma non registrato all'Ufficio del registro (societa' di fatto fiscalmente irregolari), societa' di persone costituite con atto scritto e registrato all'Ufficio del registro ma non nel Registro delle imprese (societa' irregolari). La legge n. 891/1980 art. 26-quater e la legge 23 dicembre 1982, n. 947 art. 3 hanno introdotto dal 31 dicembre 1980 l'obbligatorieta' della registrazione fiscale. Gli enti camerali quindi non possono iscrivere nel Registro ditte societa' che non producano atto di costituzione registrato presso l'Ufficio del registro. Per quanto riguarda l'iscrizione nel Registro delle ditte, l'art. 6 del decreto ministeriale 9 marzo 1982 stabilisce quali indicazioni devono essere fornite per la denuncia di iscrizione da parte di una societa' di fatto. In particolare si ricorda che la societa' deve documentare il possesso dei titoli legali richiesti per l'esercizio della attivita' dichiarata ove ne faccia denuncia in sede di iscrizione. In caso contrario tale documentazione sara' richiesta al momento della successiva denuncia di inizio attivita'. Poiche' la giurisprudenza (Cass. 29 aprile 1980, n. 2874; Tribunale di Genova 13 giugno 1980) non ritiene ammissibile la costituzione di una societa' di fatto tra persone fisiche e societa' di capitali, non e' ricevibile la denuncia di iscrizione di una tale societa' di fatto. Un caso particolare si pone per le "Societa' di armamento" che, essendo previste dall'art. 278 e seguenti del Codice della navigazione, potrebbero costituire un'eccezione all'elencazione "tipica" delle forme societarie previste dal codice civile. In presenza di dottrina e giurisprudenza divise e' opportuno seguire il dettato dell'art. 3 legge n. 947/1982 richiedendo comunque l'atto registrato all'Ufficio del Registro, oltre che presso l'apposito registro della Capitaneria di Porto (a termini dell'art. 279 C.N.). Le denunce delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice non iscritte nel Registro delle imprese (societa' irregolari) possono essere accolte soltanto dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla costituzione, previsto dal codice civile, per l'iscrizione nel predetto Registro. Si ricorda che comunque l'atto deve essere stato registrato all'Ufficio del registro. Nella certificazione relativa alle societa' irregolari deve essere esplicitamente indicata la mancanza di iscrizione nel Registro delle imprese. Le societa' di capitale prive dell'iscrizione in tale Registro non possono in nessun caso essere iscritte nel Registro ditte. 6. DENUNCE DI ISCRIZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVE E CONSORZI. 6.1 Societa' cooperative. La disciplina delle societa' cooperative e' contenuta nel codice civile, nella legge 14 dicembre 1947, n. 1577, modificata con legge 2 aprile 1951, n. 302 e nella legge 17 febbraio 1971, n. 127. Le societa' cooperative possono assumere la forma di: societa' cooperativa a responsabilita' illimitata; societa' cooperativa a responsabilita' limitata. Indipendentemente dalla forma giuridica scelta, le societa' cooperative si costituiscono sempre con atto pubblico soggetto all'omologazione del Tribunale competente. Ai fini dell'iscrizione nel Registro ditte valgono le stesse considerazioni svolte per tutte le altre societa' regolari. Nell'esame degli atti delle societa' cooperative si possono considerare tre gruppi di dati essenziali: a) Dati relativi alle formalita' legali degli atti. L'atto costitutivo della cooperativa puo' essere presentato in copia autentica esente da bollo. La cooperativa usufruisce di una generale esenzione dal bollo sia sugli atti sia sulle denunce da presentare al Registro ditte, purche' sussistano le condizioni previste dagli artt. 19 e 20 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 modificata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 955/1982. Per gli altri requisiti degli atti si veda il par. 4.1 lett. a). b) Dati relativi agli elementi particolari delle cooperative. Le societa' che non hanno scopo mutualistico non possono contenere nella denominazione la parola "cooperativa". Le cooperative devono sempre contenere nella denominazione una delle seguenti indicazioni: societa' cooperativa a responsabilita' illimitata (S.c.r.i.), oppure societa' cooperativa a responsabilita' limitata (S.c.r.l.) (art. 2515 codice civile). Le societa' cooperative, a differenza delle S.p.a. e delle S.r.l., non hanno l'obbligo di avere un capitale sociale minimo predeterminato; il capitale sociale varia con il variare dei soci. Le variazioni del numero dei soci, e quindi del capitale sociale, non comportano pero' nelle societa' cooperative una variazione dell'atto costitutivo e dello statuto, e quindi non devono essere effettuate le relative denunce al Registro ditte. E' previsto in 9 il numero minimo di soci al quale e' subordinata la costituzione delle cooperative. Non esiste alcuna limitazione per il numero massimo dei soci. Generalmente nelle cooperative e' previsto un consiglio di amministrazione; comunque non esistono norme contrarie all'elezione di un amministratore unico. Gli amministratori in ogni caso devono essere scelti tra i soci. c) Dati relativi alla attivita' programmata dalla cooperativa. Non vi sono differenze con quanto illustrato a proposito delle societa' regolari (v. par. 3.1). 6.2 Consorzi. Imprese diverse o affini possono creare una organizzazione unitaria senza perdere la loro autonomia economica, organizzativa e giuridica. L'accordo per l'esercizio in comune di certe attivita' va sotto l'indicazione di "consorzio". Il contratto di consorzio e' disciplinato dal codice civile (articoli dal 2602 al n. 2620) e deve essere fatto per iscritto a pena di nullita' (art. 2603 codice civile). L'organizzazione comune puo' presentarsi sotto due aspetti: con un compito esclusivamente interno, cioe' limitato soltanto ai rapporti interni tra i consorziati, e in tal caso il codice non prevede alcuna forma di pubblicita' per il relativo contratto consortile; con un compito anche esterno, cioe' con un programma destinato a svolgere un'attivita' con i terzi, e in tal caso l'art. 2612 del codice civile prescrive che il contratto di consorzio deve essere iscritto nel Registro delle Imprese. Ai fini degli adempimenti verso il Registro ditte per quanto sopra detto, sono iscrivibili soltanto i consorzi che svolgono una attivita' esterna; tra questi ultimi rientrano i consorzi per gli acquisti. Per quanto riguarda i dati relativi alle formalita' degli atti e all'attivita' dei consorzi si rinvia ai par. 4.1. Le societa' regolari possono assumere come oggetto gli scopi tipici del contratto di consorzio (art. 2615- ter codice civile) (c.d. societa' consortili). Alle societa' consortili si applica la disciplina relativa al tipo di societa' indicata dal rapporto sociale che appare nella denominazione (S.p.a., S.r.l., ecc.). 7. DENUNCE DI ISCRIZIONE DI ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRE ORGANIZZAZIONI. L'art. 82 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, stabilisce che gli "Enti morali", autorizzati ad esercitare atti di commercio, hanno l'obbligo di produrre alle Camere di commercio, nella cui circoscrizione esistono loro sedi, succursali, agenzie o filiali in genere, denunce analoghe a quelle prescritte per tutte le altre imprese che comunque esercitano una attivita' economica. L'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 9 marzo 1982 ha precisato che l'obbligo di denuncia investe gli enti pubblici, gli enti morali, le associazioni e le altre organizzazioni, quando svolgono una delle attivita' previste dall'art. 2195 del codice civile. Va precisato che non puo' mai costituire ostacolo all'esercizio di una delle attivita' d'impresa la mancata indicazione di questa nell'oggetto e comunque negli scopi dell'ente o associazione, in quanto tale attivita' costituisce un fatto accidentale e meramente strumentale rispetto allo scopo che questi si propongono. La documentazione da richiedere all'atto dell'iscrizione sara' quella stabilita dalle norme relative a ciascun tipo di associazione, ente, ecc. A titolo esemplificativo, per le associazioni dovra' essere allegato l'atto costitutivo registrato; per gli enti pubblici e loro aziende una dichiarazione del legale rappresentante. La documentazione relativa al tipo di attivita' iniziata e' la stessa richiesta agli altri soggetti. Le associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della legge n. 752/1986 sono sempre iscrivibili come tali con decorrenza dalla data di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche presso la cancelleria commerciale del Tribunale. 8. DENUNCE DI MODIFICAZIONE. L'art. 48 comma 4 del regio decreto n. 2011/1934 e l'art. 2 comma 4 del decreto ministeriale 9 marzo 1982 stabiliscono l'obbligo di denunciare al Registro ditte anche le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto dei soggetti iscritti. Con l'espressione "modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto" si devono intendere le variazioni dei dati precedentemente denunciati compresi i nuovi eventi verificatisi successivamente (art. 85 comma 1 del regio decreto n. 29/1925). Sono escluse dall'obbligo di denuncia le modifiche dei numeri di telefono, di telegrafo, di telex e di telefax comunicati all'atto dell'iscrizione. L'eventuale segnalazione non e soggetta alle formalita' previste per le denunce anagrafiche. 8.1 Ditta, ragione e denominazione sociale. a) La "ditta" (denominazione dell'impresa individuale) e' formata dal cognome e nome del titolare oppure da un nome di fantasia seguito almeno dal cognome o dalle iniziali del titolare, salvo quanto stabilito dall'art. 2565 codice civile. In ogni caso, la ditta e il cognome e nome del titolare rappresentano due dati distinti che devono essere denunciati separatamente dagli interessati (art. 4 del decreto ministeriale 9 marzo 1982). L'imprenditore puo' modificare la denominazione della propria impresa. La relativa denuncia di modificazione non deve essere accompagnata da alcun documento. b) La "ragione sociale" serve ad individuare la S.n.c. e la S.a.s. Il nome del socio receduto o defunto puo' essere conservato nella ragione sociale qualora il socio receduto o gli eredi del socio defunto abbiano dato il loro espresso consenso. La denuncia di modificazione della ragione sociale deve essere documentata con la copia autentica dell'atto modificativo. La "denominazione sociale" serve ad individuare la S.p.a. la S.r.l., la S.a.a. e le societa' cooperative. La denuncia di modificazione della denominazione sociale deve essere documentata con: la copia autentica del verbale di assemblea straordinaria; la copia autentica del nuovo testo di statuto sociale recante l'indicazione della nuova denominazione. La variazione della denominazione delle societa' di fatto, costituite o regolarizzate ai fini fiscali dopo il 31 dicembre 1980, comporta, come per le societa' regolari, la variazione dell'atto costitutivo e va quindi denunciata allegando al modulo la copia autentica dell'atto di modifica registrato (art. 3 decreto ministeriale 23 ottobre 1987). Per le societa' di fatto costituite ed iscritte nel Registro ditte prima del 31 dicembre 1980, e non successivamente regolarizzate ai fini fiscali, la denuncia relativa alla variazione della denominazione non deve essere accompagnata da alcun documento. c) In caso di denuncia di una ditta (o denominazione o ragione sociale) o di una insegna uguale o simile a quella gia' usata da altra impresa, e comunque tale da ingenerare confusione, la Camera puo' segnalare al denunciante il caso di omonimia per le opportune modifiche o integrazioni, ai sensi dell'art. 2564 del codice civile. Nella cessione dell'azienda per atto tra vivi la "ditta" passa all'acquirente solo con il consenso del venditore (art. 2565 codice civile). Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, se non e' iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (art. 5 legge 443/1985) (v. par. 12.8). 8.2 Insegna. L'insegna serve ad individuare il locale (negozio, stabilimento, laboratorio, ecc.) nel quale l'impresa individuale o la societa' esercitano la loro attivita'. L'insegna puo essere generica (es. bar, ristorante, albergo, ecc.) oppure specifica; solo in quest'ultimo caso deve essere denunciata al Registro ditte, sempreche' non coincida con la ditta, o la denominazione o ragione sociale. Le variazioni attinenti all'insegna possono riguardare la soppressione di una insegna precedentemente denunciata, ovvero la istituzione di una nuova o prima insegna. Le relative denunce di modificazione non devono essere accompagnate da alcun documento. 8.3. Atto costitutivo e statuto. La modificazione di una qualsiasi indicazione contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto di una societa' regolare deve seguire la stessa procedura e le stesse formalita' che sono state osservate per l'atto che viene modificato. Alla denuncia di modificazione presentata al Registro ditte deve essere allegata la copia autentica della deliberazione adottata dalla societa' contenente la modifica di uno o piu' punti dell'atto costitutivo e/o dello statuto. La denuncia di modificazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di deposito dell'atto presso il Registro delle imprese. Le variazioni dell'atto costitutivo delle societa' di fatto, costituite o regolarizzate ai fini fiscali successivamente al 31 dicembre 1980, devono essere corredate della copia autentica del relativo atto registrato presso l'Ufficio del registro. Il termine di 30 giorni decorre dalla data di registrazione (art. 3 decreto ministeriale 23 ottobre 1987). Le variazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle societa' "plurilocalizzate", aventi cioe' sedi e unita' locali in province diverse, che non comportino l'istituzione o la cessazione di sedi secondarie o di altre unita' locali ovvero non rechino modificazioni a quelle gia' esistenti, devono essere denunciate solo alla camera della provincia dove e' la sede principale, che avra' cura di darne comunicazione alle camere delle provincie dove sono ubicate le sedi secondarie o le unita' locali (v. par. 12.2). 8.4 Sede, residenza anagrafica e domicilio fiscale. a) Variazione della residenza anagrafica e del domicilio fiscale. Le denunce di variazione della residenza anagrafica e del domicilio fiscale delle persone devono essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla data dell'evento e non devono essere corredate da alcun documento. b) Variazione della sede legale delle societa'. La denuncia di variazione della sede legale, comportando una modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, deve essere denunciata al Registro ditte entro 30 giorni dalla data di deposito nel Registro delle imprese. Per le societa' di fatto, il termine di 30 giorni decorre dalla data di registrazione dell'atto di variazione. Talvolta nei patti sociali o nello statuto delle societa' regolari e' inserita una clausola di questo tipo: "il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta modifiche dei patti sociali o statutarie". In presenza di questa clausola, in alcuni patti sociali o nello statuto e' indicato l'indirizzo completo della sede, in altri e' indicato solo il comune. Di conseguenza la sede viene trasferita senza atto di modifica dei patti sociali o senza verbale di assemblea straordinaria. Se il Registro delle imprese competente consente tale procedura, il Registro ditte non puo' opporsi, e quindi per la variazione della sede legale non puo' pretendere che sia allegato alla denuncia un atto modificativo. Il comportamento dei Tribunali e' difforme anche in caso di variazione toponomastica dell'indirizzo della sede legale da parte del comune; il Registro ditte si atterra' al comportamento del Tribunale locale. 8.5. Attivita' esercitata. L'attivita' precedentemente denunciata al Registro ditte, esercitata presso la sede o presso le unita' locali, puo' subire in genere una delle seguenti variazioni: a) inizio di una nuova attivita' che si aggiunge alla precedente; b) cessazione dell'attivita' precedente e contemporaneo inizio di una nuova attivita'; c) sospensione di parte o di tutta l'attivita'; d) variazione dell'attivita' prevalente; e) variazione dei principali prodotti e/o servizi trattati. Nei casi di cui alle lett. a), b), deve essere presentata una apposita denuncia di modificazione, che va corredata della documentazione indicata nel par. 2. Nei casi di cui alle lettere d) ed e), alla denuncia non deve essere allegato alcun documento. Per quanto attiene in particolare alle societa' e' da precisare che le denunce di modificazione inerenti l'attivita' possono riguardare, oltre ai casi sopradescritti, anche i seguenti eventi: 1) inizio effettivo dell'attivita' successivo alla costituzione; 2) cessazione dell'intera attivita', in data anteriore alla estinzione della societa'. Si precisa che le societa' che non provvedono a denunciare l'effettivo inizio dell'attivita' rimangono ugualmente iscritte nel Registro ditte, ma tale circostanza deve chiaramente risultare agli atti rilasciati dall'ufficio con l'annotazione "inattiva" o simile. 8.6 Sospensione dell'attivita'. Il decreto-legge 6 luglio 1978 n. 352, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978 n. 467, e il decreto ministeriale 9 marzo 1982 hanno assoggettato a denuncia anche i casi di sospensione di tutta l'attivita' dell'impresa o di una parte soltanto dell'attivita' stessa. Le sospensioni di attivita' soggette a denuncia sono quelle che hanno una certa rilevanza e caratteristiche di eccezionalita'. Sono di norma da ritenere tali le sospensioni che si protraggono per piu' di 30 giorni. Non devono comunque essere denunciate le sospensioni di breve periodo (come quelle per ferie o per lutto) e quelle riguardanti le attivita' stagionali purche' dichiarate tali al momento dell'iscrizione. Le sospensioni di attivita' connesse a provvedimenti della autorita' amministrativa (sanitaria, di pubblica sicurezza, ecc.) o dell'autorita' giudiziaria sono sempre soggette alla denuncia anagrafica indipendentemente dalla loro durata e devono essere corredate della copia autentica del provvedimento di sospensione. Il termine entro il quale e' necessario presentare la denuncia, che deve comunque contenere l'indicazione della durata della sospensione, e' di trenta giorni dalla data di inizio della stessa. La ripresa dell'attivita', dopo il periodo di sospensione, va comunicata al Registro delle ditte tramite apposita denuncia di modificazione. La denuncia di sospensione di durata superiore ai 12 mesi deve essere adeguatamente documentata. Qualora, trascorso il termine della sospensione, la ditta rinnovi la sospensione, il Registro ditte e' tenuto a verificarne la veridicita'. La ditta, una volta scaduto il termine della sospensione, deve denunciare la ripresa dell'attivita' o la cessazione. Non e' ricevibile la denuncia della ripresa di un'attivita' diversa da quella sospesa; si tratta di cessazione dell'attivita' sospesa e di iscrizione di nuova attivita'. 8.7 Soci delle societa' di persone e delle societa' di fatto. In considerazione della particolare importanza dell'elemento personale nelle S.n.c., S.a.s. e societa' di fatto, le vicende dei soci di tali societa' devono formare oggetto di apposite denunce di modificazione. Si possono verificare i seguenti casi: recesso, ingresso, morte o esclusione di uno o piu' soci. A) Societa' in nome collettivo e societa' in accomandita semplice. Nei casi di recesso o ingresso di un socio deve essere prodotta la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, regolante i nuovi rapporti sociali. La morte di un socio deve essere comprovata dal relativo certificato comunale e denunciata entro 30 giorni dal decesso a cura degli amministratori. Successivamente va effettuata una seconda denuncia corredata dalla copia autentica dell'atto con il quale sono stati modificati i rapporti sociali a seguito della morte del socio. L'esclusione di un socio dalla societa' e' deliberata dalla maggioranza degli altri soci ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio escluso ha facolta' di fare opposizione davanti al Tribunale che puo' sospendere l'esecuzione della delibera. Pertanto, la conseguente denuncia di modificazione deve essere corredata della copia autentica della deliberazione di esclusione. La registrazione dell'esclusione del socio avverra' una volta accertata l'inesistenza dell'opposizione del socio al Tribunale. Se la societa' si compone di due soli soci, l'esclusione di essi e' pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro. In questo caso, pertanto, la denuncia di modificazione va corredata della copia autentica del provvedimento del Tribunale. Il fallimento del socio configura un caso particolare di esclusione che opera di diritto senza che sia necessario un esplicito provvedimento in tal senso degli altri soci. Per l'annotazione nel Registro ditte del fallimento del socio e' comunque necessario presentare una apposita denuncia di modificazione, corredata dalla copia della sentenza di fallimento, qualora non sia stata trasmessa d'ufficio dal Tribunale. Poiche' il fallimento del socio comporta una modifica della compagine sociale e' necessario presentare successivamente una denuncia di modificazione allegando l'atto di modifica dei patti sociali contenente l'esclusione del socio. A seguito del recesso, della morte o della esclusione di uno o piu' soci, la societa' puo' rimanere con un solo socio. In tal caso la societa' continua ad esistere. Tuttavia se nel termine di sei mesi non viene ricostituita la pluralita' dei soci la societa' stessa si scioglie. Di conseguenza si apre la fase della liquidazione, al termine della quale il socio rimasto dovra' presentare una denuncia di cancellazione. Qualora il socio intenda proseguire l'attivita' individualmente, dovra' inoltre presentare denuncia di iscrizione come ditta individuale segnalando la societa' alla quale e' subentrato nell'attivita'. B) Societa' di fatto. Le denunce di modificazione relative alla compagine sociale delle societa' di fatto costituite o regolarizzate ai fini fiscali successivamente al 31 dicembre 1980 devono essere comprovate dalla copia autentica dei patti sociali registrati presso l'Ufficio del registro. Il termine di trenta giorni per la denuncia decorre dalla data di registrazione. Per il resto, valgono le considerazioni espresse sotto la precedente lettera A) per le societa' di persone regolari. Si tenga infine presente che: per le modifiche della ragione sociale conseguenti al variare delle persone dei soci, si rinvia a quanto detto in proposito nel par. 8.1; nel caso di societa' che operi con autorizzazione amministrativa, la modifica della compagine sociale puo' comportare una variazione anche per l'intestazione del titolo. In questo caso, e' necessario che la societa' presenti successivamente la copia della nuova autorizzazione amministrativa. 8.8 Cariche. A) Amministratori e rappresentanti di societa'. L'amministratore unico o gli amministratori in carica possono essere confermati o sostituiti con altri amministratori. Le conseguenti denunce di modificazione al Registro ditte devono essere, in entrambi i casi, corredate della copia autentica della deliberazione sociale. In caso di prima nomina gli amministratori devono depositare entro 30 giorni le loro firme autografe che devono essere autenticate (art. 3, decreto ministeriale 9 marzo 1982). In caso di conferma non occorre un nuovo deposito delle firme, fatto salvo l'obbligo di autenticazione della firma del denunciante. Le denunce di modificazione relative alle cariche sociali possono riferirsi anche a variazioni dei poteri inizialmente conferiti agli amministratori, oppure a variazioni della stessa composizione dell'organo amministrativo (sostituzione dell'amministratore unico con un consiglio di amministrazione, modifica del numero degli amministratori, ecc.). In quest'ultimo caso, la relativa denuncia di modificazione sara' corredata anche del nuovo testo di statuto sociale, qualora questo venga modificato. Gli amministratori delle societa' cessano effettivamente dal loro incarico per scadenza del termine solo nel momento in cui l'organo amministrativo viene ricostituito (art. 2385, comma 2 codice civile). Possono pertanto essere accolte le denunce firmate dall'amministratore scaduto, fino a che non risulti che sia effettivamente decaduto dalla carica a seguito della sua sostituzione. Diversa cosa e' quando la denuncia sia firmata da amministratore o procuratore non ancora denunciato; in tal caso deve essere prodotta la documentazione relativa alla nomina. B) Procuratori e institori. E' chiamato procuratore la persona alla quale l'imprenditore (ditta individuale o societa') conferisce il potere di rappresentanza per uno o piu' affari determinati (procura speciale), oppure per tutti i suoi affari (procura generale). L'imprenditore puo' successivamente modificare l'oggetto ed i limiti della procura conferita, come puo' revocarla indipendentemente dalla volonta' del procuratore. Tutte le denunce riguardanti la nomina, le modificazioni e la revoca dei procuratori e institori devono essere corredate delle copie autentiche degli atti relativi, registrati all'Ufficio del registro se trattasi di ditte individuali o societa' di fatto, e iscritti nei registri di cancelleria del Tribunale se trattasi di societa' regolari (art. 100 - Disp. att. codice civile). Entro trenta giorni dalla registrazione o iscrizione degli atti i procuratori devono provvedere al deposito delle loro firme autografe al Registro ditte, se non l'hanno gia' effettuato contestualmente alla denuncia. L'istituzione di una sede secondaria ai sensi dell'art. 2197 del codice civile da parte delle societa' comporta la nomina di un rappresentante preposto stabilmente all'esercizio della sede stessa. Se i poteri di tale rappresentante sono previsti in una apposita procura, questa deve assere iscritta alla cancelleria del Tribunale e allegata in copia autentica alla denuncia anagrafica. 8.9 Trasformazione. La trasformazione di una societa' consiste nel passaggio da uno ad altro dei tipi di societa' riconosciuti dalla legge. La trasformazione quindi non comporta l'estinzione di una societa' esistente e la creazione in un nuovo soggetto, ma soltanto il mutamento della organizzazione sociale attuato tramite la modificazione dell'atto costitutivo. Sotto la nuova veste sociale determinata dalla trasformazione l'attivita' esercitata dalla societa' continua senza alcuna interruzione, anche in pendenza del rilascio delle licenze ed autorizzazioni intestate alla nuova ragione o denominazione sociale. La denuncia relativa alla trasformazione della societa' deve essere corredata da copia autentica della delibera di trasformazione. Non e' configurabile la trasformazione di una ditta individuale in societa' e viceversa. Di conseguenza gli adempimenti da effettuare presso il Registro ditte consistono nella presentazione di due distinte denunce: una di cancellazione della ditta individuale, con l'annotazione che la stessa e' stata conferita in societa', ed una di iscrizione di societa'. 8.10 Fusione. Due o piu' societa' possono deliberare la fusione ai sensi degli articoli dal 2501 al 2504 codice civile. Sono previste due forme di fusione: mediante costituzione di una nuova societa' la quale si sostituisce a quelle che fondendosi si estinguono (al posto delle societa' A e B si crea una nuova societa' C); mediante incorporazione in una societa' gia' esistente una o piu' altre che si estinguono (delle societa' A e B rimane solo la societa' A che assorbe B). Indipendentemente dalla forma prescelta, per la fusione e' previsto dalla legge uno speciale procedimento che si svolge in due fasi. Dapprima ciascuna societa' adotta una deliberazione di fusione, che deve essere depositata presso il Registro delle imprese competente. L'operazione si perfeziona con la stipula dell'atto di fusione, da depositare nel Registro delle imprese che rappresenta la fase conclusiva del procedimento. Per quanto attiene gli adempimenti presso il Registro ditte va innanzitutto precisato che la decisione di una societa' di procedere ad una fusione deve essere considerata come un evento modificativo della situazione precedentemente denunciata. Pertanto ciascuna delle societa' che partecipano alla operazione deve presentare alla camera della provincia dove ha la sede legale denuncia di modificazione, corredata della copia autentica della deliberazione di fusione. Successivamente - e salvo che le societa' non decidano di revocare la deliberazione di fusione precedentemente adottata (in tal caso dovranno presentare una seconda denuncia di modificazione per comunicare la revoca) - la fase finale del procedimento di fusione comporta la presentazione al Registro ditte di denunce di diverso tipo, a seconda della forma di fusione, ma tutte corredate dell'atto di fusione. Infatti, nella fusione mediante costituzione di una nuova societa', le societa' che si fondono devono presentare la denuncia di cancellazione e la nuova societa' la denuncia di iscrizione. Nella fusione per incorporazione, la societa' (o le societa') incorporata deve presentare la denuncia di cancellazione e la societa' incorporante una seconda denuncia di modificazione per comunicare l'avvenuta esecuzione della fusione ed eventuali altre variazioni conseguenti alla operazione. Alle varie denunce menzionate (escluse quelle di cancellazione) va inoltre allegato il nuovo testo di statuto sociale, se lo stesso ha subito delle variazioni in una delle due fasi del procedimento di fusione. In entrambe le forme di fusione la societa' dovra' denunciare la nuova attivita' derivante dalla fusione nonche' le U.L. acquisite allegando la eventuale documentazione autorizzatoria con le modalita' gia' indicate. Nel caso vengano presentati delibera di fusione e atto di fusione redatti nella stessa data o atto di fusione redatto prima dei tre mesi previsti dalla legge a tutela dei creditori, gli atti suddetti devono essere accolti dal Registro ditte se iscritti nel Registro delle imprese. 9. LIQUIDAZIONE. L'art. 86, comma 2 del regio decreto n. 29/1925 stabilisce che "in caso di nomina di liquidatore e' fatto obbligo di corredare la denuncia relativa con copia dell'atto di nomina indicante le facolta' conferite al liquidatore". Per ogni societa' messa in liquidazione possono essere nominati uno o piu' liquidatori. Il liquidatore o i liquidatori sono le persone incaricate di gestire l'azienda messa in liquidazione e possono essere scelti anche tra gli amministratori o tra i soci della societa. La liquidazione di una societa' che segue necessariamente lo scioglimento della stessa, puo' durare un tempo piu' o meno lungo ed anche diversi esercizi. Essa passa attraverso tre fasi (apertura, svolgimento e chiusura) e cio' si riflette sugli adempimenti presso il Registro ditte. Alla denuncia di modificazione con la quale viene comunicato lo scioglimento della societa' e la sua messa in liquidazione deve essere allegata la copia autentica dell'atto con cui e' stata deliberata la messa in liquidazione, sono stati nominati i liquidatori o il liquidatore, con i loro poteri, ed e' stata eventualmente istituita una sede per la liquidazione diversa dalla sede legale, che costituisce una unita' locale. Con la denuncia deve inoltre essere specificato se la societa' ha cessato o meno l'attivita'. Contestualmente alla presentazione della denuncia, il liquidatore o i liquidatori devono depositare le loro firme autografe che devono essere autenticate (art. 3 decreto ministeriale 9 marzo 1982). Circa i requisiti formali degli atti, si fa presente che la messa in liquidazione deve risultare: da atto registrato, per le societa' di fatto; da atto contenente la deliberazione dei soci e depositato nel Registro delle Imprese, per le S.n.c. e le S.a.s.; dal verbale dell'assemblea straordinaria, depositato nel Registro delle Imprese, per le S.p.a., le S.r.l., le S.a.a., le cooperative e i consorzi. Al termine delle operazioni i liquidatori devono comunicare la chiusura della liquidazione, presentando apposita denuncia di modificazione corredata (con esclusione delle societa' di persone) della copia autentica del bilancio finale di liquidazione. Successivamente, dopo la cancellazione dal Registro delle imprese, gli stessi liquidatori dovranno presentare la denuncia di cancellazione della societa'. Durante lo svolgimento della liquidazione, puo' intervenire la revoca dello stato di liquidazione. In tal caso deve essere presentata l'apposita denuncia di modificazione corredata dell'atto relativo a tale revoca e alla ricostituzione dell'organo amministrativo. Dopo di cio' riprende il normale svolgimento della sua attivita'. E' da tenere presente che per le societa' di persone che non hanno debiti e crediti, la fase della liquidazione puo' essere "saltata", potendo la societa' deliberare con lo stesso atto il proprio scioglimento e la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese; in quest'ultimo caso la societa' potra' presentare unicamente la denuncia di cancellazione dal Registro ditte. L'istituto della liquidazione della ditta individuale previsto dalla normativa fiscale non e soggetto a denuncia al Registro ditte. Si fa comunque presente che il registro delle ditte potra' acquisire notizie relative a situazioni di liquidazioni (apertura, revoca, chiusura) dai relativi fascicoli regionali del BUSARL. 10. PROCEDURE CONCORSUALI. Le ditte individuali e le societa' che esercitano una attivita' di impresa, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori, possono essere assoggettate alle seguenti procedure concorsuali: a) concordato preventivo; b) amministrazione controllata; c) fallimento. Per determinate categorie di imprese sono previste, in caso di crisi, procedure particolari e precisamente: d) liquidazione coatta amministrativa; e) amministrazione straordinaria. Eventuali comunicazioni da parte dei pubblici uffici riguardanti le procedure concorsuali devono essere immediatamente annotate d'ufficio. Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 9 marzo 1982, tutte le informazioni comunque pervenute alle Camere di commercio sulla esistenza di procedure concorsuali a carico di imprese con unita' locali in province diverse devono essere segnalate da parte della camera dove e' la sede legale dell'impresa a tutte le Camere di commercio interessate. 10.1 Concordato preventivo. Il concordato preventivo e' una procedura alla quale puo' ricorrere l'imprenditore in crisi al fine di evitare il fallimento. L'ammissione a tale procedura e' disposta dal Tribunale competente per territorio con decreto non soggetto a reclamo, con il quale viene nominato anche il commissario giudiziale. La procedura di concordato preventivo non fa perdere all'imprenditore, comunque soggetto alla vigilanza del commissario giudiziale, il possesso e la titolarita' dell'impresa. Pertanto, entro 30 giorni dalla data di notificazione del citato decreto, l'imprenditore e tenuto a presentare apposita denuncia di modificazione al Registro ditte. Alla denuncia deve essere allegata copia autentica del decreto di ammissione al concordato preventivo. La procedura in argomento e' soggetta ad omologazione del Tribunale, determinandosi in alternativa il fallimento dell'imprenditore. Quest'ultimo deve quindi presentare al Registro ditte una seconda denuncia di modificazione per comunicare l'omologazione del concordato, allegando copia autentica della sentenza di omologazione. 10.2 Amministrazione controllata. L'amministrazione controllata e' una procedura concorsuale che ha lo scopo di risanare l'impresa in crisi per una temporanea difficolta' ad adempiere le proprie obbligazioni, sottoponendo la stessa al controllo del Tribunale per un periodo di tempo di norma non superiore ad un anno. L'amministrazione controllata mira quindi a tutelare gli interessi dei creditori e ad evitare il fallimento e la liquidazione dell'impresa. Con il decreto di ammissione alla procedura il Tribunale nomina il commissario giudiziale. Normalmente l'imprenditore ammesso alla amministrazione controllata non perde il possesso e la titolarita' dell'impresa. Ne consegue per lui l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal citato decreto, apposita denuncia di modificazione al Registro ditte, alla quale deve unire la copia autentica del decreto stesso. E' tuttavia previsto che durante la procedura l'imprenditore possa essere privato della gestione dell'impresa. In tal caso e' il commissario giudiziale che deve presentare la relativa denuncia al Registro ditte, allegando il provvedimento del Tribunale. La cessazione della procedura di amministrazione controllata deve essere comunicata al Registro ditte con apposita denuncia di modificazione e comprovata con la copia autentica del decreto del Tribunale che dispone la cessazione stessa. 10.3 Fallimento. Con la sentenza dichiarativa di fallimento l'imprenditore viene privato della amministrazione dell'impresa. All'imprenditore fallito subentrano gli organi del fallimento: Tribunale, Giudice delegato, Curatore, Comitato dei creditori. La comunicazione del fallimento dell'imprenditore perviene alla Camera di commercio direttamente dal Tribunale e la conseguente annotazione nel Registro ditte deve essere effettuata d'ufficio e contestualmente al ricevimento della comunicazione. Le norme che riguardano il Registro ditte non pongono specifici obblighi a carico degli organi del fallimento e quindi i fascicoli delle ditte fallite presentano per anni soltanto la prima annotazione fatta in sede di comunicazione della sentenza dichiarativa. E' comunque da tenere presente la facolta' prevista dell'art. 89, comma 3 del regio decreto n. 29/1925, in base al quale le Camere possono richiedere ai pubblici uffici, che sono tenuti a fornirle, tutte le notizie ritenute necessarie per la compilazione d'ufficio delle denunce. Cio' consentirebbe di aggiornare le posizioni anagrafiche quanto meno con le annotazioni circa le tappe fondamentali della procedura fallimentare. Nel caso in cui, a chiusura delle operazioni fallimentari, l'imprenditore venga reintegrato nella titolarita' della impresa nasce per lui l'obbligo di dare la relativa comunicazione al Registro ditte entro 30 giorni, a mezzo di apposita denuncia corredata del decreto del Tribunale salvo la necessita' della riabilitazione per l'esercizio di alcune attivita' (ad esempio quelle commerciali soggette alla legge n. 426/1971). Anche durante il fallimento il fallito puo' iniziare una nuova attivita', salvo i divieti posti da leggi speciali relative all'attivita' denunciata. In tal caso il fallito deve presentare una denuncia di modificazione. La sentenza dichiarativa del fallimento di una societa' di persone normalmente menziona anche i soci illimitatamente responsabili che vengono dichiarati falliti contestualmente alla societa'. Il Registro ditte deve annotare il contenuto della sentenza in tutte le posizioni del Registro ditte in cui e' iscritto il socio menzionato (sia come ditta individuale, sia come socio o amministratore di altra societa'). Non puo' invece il Registro ditte fare riferimento alla sua (possibile) esclusione dalla societa', finche' gli altri soci non l'hanno fatta valere. Il fallimento di uno o piu' soci illimitatamente responsabili non produce invece il fallimento della societa' (art. 149 L.F.), ma comporta l'esclusione di diritto del fallito dalla societa' (v. par. 8.7). 10.4 Liquidazione coatta amministrativa. La liquidazione coatta amministrativa e' una procedura concorsuale prevista dalla legge nei confronti di particolari categorie di imprese che sono sottoposte al controllo dell'autorita' pubblica. In generale sono soggette alla procedura le imprese bancarie e assicurative, le societa' fiduciarie, le societa' cooperative e gli enti pubblici economici. La procedura e' disposta sempre con provvedimento dell'Autorita' governativa che viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale entro dieci giorni dalla sua emanazione e comunicato al Registro delle imprese. Solitamente il provvedimento di messa in liquidaziodazione viene comunicato anche alla Camera di commercio che potra' cosi' procedere alla registrazione d'ufficio. Gli organi preposti alla procedura sono: il Commissario liquidatore; il Comitato di sorveglianza. Gli eventi successivi (chiusura della liquidazione, concordato, cancellazione dal Registro delle imprese, ecc.) devono essere comunicati al Registro delle ditte da parte del commissario liquidatore a mezzo di apposita denuncia. 10.5 Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. L'amministrazione straordinaria mira al risanamento delle grandi imprese in crisi al fine di assicurarne il proseguimento dell'attivita' produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali. Tale procedura, che esclude il fallimento, e' disposta con decreto dell'autorita' governativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con il quale vengono nominati gli organi della procedura (da uno a tre commissari e comitato di sorveglianza) e viene eventualmente stabilita la continuazione dell'esercizio dell'impresa. Non essendo previsti a carico degli organi della procedura adempimenti obbligatori presso il Registro ditte, le annotazioni relative all'amministrazione straordinaria devono essere effettuate d'ufficio dalle camere interessate, sulla base delle informazioni che loro pervengono da parte dell'autorita' governativa. 11. DENUNCE DI CANCELLAZIONE. 11.1 Cancellazione della ditta individuale. Le imprese individuali vengono cancellate dal Registro ditte a seguito del verificarsi di uno dei seguenti eventi: a) cessazione completa di qualsiasi attivita' economica; b) cessione o affitto dell'unica azienda o conferimento della stessa in una societa'; c) morte del titolare; d) trasferimento della sede principale in altra provincia, senza lasciare nella provincia di provenienza alcuna unita' locale. Infatti se la ditta che si trasferisce lascia nella provincia di provenienza un ufficio o una qualsiasi unita' locale, in sostituzione della denuncia di cancellazione, l'interessato deve presentare una denuncia di modificazione. Per quanto concerne la documentazione da allegare alla denuncia di cancellazione, l'art. 86 del regio decreto n. 29/1925, dispone che occorre "apposita dichiarazione del sindaco del comune o di due commercianti o industriali del ramo attestante la verita' della cessazione". Nell'ipotesi fondata di difficolta' nell'applicazione generalizzata della suddetta disposizione si procedera' nel modo seguente. 1) Per le ditte che hanno esercitato una attivita' subordinata al possesso di autorizzazione amministrativa, la denuncia di cancellazione deve essere corredata da attestazione del comune o dell'ufficio pubblico che ha rilasciato tale autorizzazione dalla quale risulti la cessazione dell'attivita' o la riconsegna del titolo. In caso di comprovata difficolta' da parte degli interessati ad ottenere la predetta dichiarazione entro il termine di 30 giorni dalla data di effettiva cessazione dell'attivita', la predetta documentazione puo' essere sostituita da dichiarazione ai sensi art. 4 legge n. 15/1968 o da copia autentica dell'atto di cessione, affitto, ecc. quando la cessazione e' dovuta a tali eventi. 2) Per le ditte che hanno esercitato un'attivita' per la quale non e' prevista autorizzazione amministrativa, la denuncia deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 o, in alternativa, da certificazione dell'ufficio IVA attestante la cessazione dell'attivita'. La denuncia di cancellazione deve essere effettuata entro il termine di 30 giorni dalla data di cessazione dell'attivita'. 11.2 Cancellazione della societa' di fatto. La cancellazione delle societa' di fatto costituite o regolarizzate fiscalmente successivamente al 31 dicembre 1980 deve essere comunicata al Registro ditte entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di scioglimento che deve essere allegato, in originale o copia autentica, alla denuncia di cancellazione. Per la cancellazione delle societa' di fatto costituite ed iscritte nel Registro ditte prima del 31 dicembre 1980 e non regolarizzate ai fini fiscali si applicano gli stessi criteri indicati nel precedente paragrafo per le ditte individuali. In tutti i casi, la denuncia di cancellazione delle societa' di fatto deve essere sottoscritta da tutti i soci. Se pero' l'atto di scioglimento e' una scrittura firmata da tutti i soci e autenticata la denuncia puo' essere sottoscritta da un solo socio. 11.3 Cancellazione della societa' regolare. Le societa' regolari possono essere cancellate dal Registro delle ditte a seguito di: a) cancellazione dal Registro delle imprese; b) cessazione di ogni attivita' in provincia diversa da quella della sede legale; c) estinzione per fusione; d) trasferimento della sede legale in altra provincia, con cessazione di ogni attivita' nella provincia precedente. Nel caso a) la denuncia di cancellazione deve essere corredata dal provvedimento di cancellazione dal Registro delle imprese. Salvo diversa prassi dei Tribunali, in generale per le societa' di capitali il suddetto provvedimento e' costituito dal decreto di cancellazione che riporta gli estremi del deposito nel Registro delle imprese; per le societa' di persone e' l'istanza di cancellazione dal Registro delle imprese che riporta gli estremi del deposito nel suddetto registro. Nel caso b) si richiedera' la documentazione indicata nel par. 11.1. Per il caso c) si rinvia a quanto detto nel par. 8.10 precisando che, a corredo della denuncia di cancellazione, e' sufficiente presentare copia autentica dell'atto di fusione. Nel caso d) si richiedera' copia autentica dell'atto di trasferimento e, per la cessazione delle eventuali unita' locali, la documentazione di cui al par. 11.1. 11.4 Cancellazione degli enti, associazioni e altre organizzazioni. In generale la cancellazione avviene per cessazione completa di qualsiasi attivita' economica per cui si applica quanto previsto al par. 11.1. 12. CASI PARTICOLARI. 12.1 Unita' locali. L'impresa puo' operare in un unico luogo (quello della sede principale o legale) o in luoghi diversi denominati unita' locali (U.L.). Le U.L. assumono una rilevanza giuridica diversa e comportano differenti adempimenti amministrativi a seconda delle funzioni in esse svolte dall'impresa, e questo al di la' dei termini scelti per identificarle: filiale, succursale, agenzia, deposito, stabilimento, ecc. Per U.L. s'intende l'impianto o corpo di impianti, con ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale, in cui si esercitano una o piu' attivita' dell'impresa. La diversificazione dell'ubicazione puo' essere determinato anche dalla sola variazione del numero civico o dell'interno nell'ambito dello stesso fabbricato, sempre che i locali siano fisicamente e funzionalmente distinti. Si possono distinguere tre categorie di U.L.: a) le sedi secondarie, previste dall'art. 2197 del codice civile; b) le U.L. operative, ove si svolge effettivamente l'attivita' economica o la prestazione di servizi oggetto dell'impresa; c) le U.L. amministrative, ove si svolgono funzioni di tipo direzionale, tecnico o amministrativo, che possono essere denunciate anche se l'impresa non ha iniziato l'attivita'. Nel caso in cui in un unico impianto o corpo d'impianti venga esercitata contemporaneamente attivita' operativa e attivita' amministrativa si e' in presenza di un'unica U.L. comprendente entrambe le attivita'. Mentre non vi sono difficolta' per individuare le sedi secondarie previste dall'art. 2197 codice civile, non sempre e' evidente se le U.L. comprese nelle succitate lett. b) e c) sono soggette a denuncia nel Registro ditte. Le U.L. di cui alla lett. b) sono di solito indicate con termini che identificano chiaramente l'attivita' svolta (stabilimento, laboratorio, negozio), mentre quelle di cui alla lett. c) sono di solito indicate con termini generici (ufficio, sede amministrativa, recapito, ecc.). Infine vi sono U.L., quali magazzini, depositi, cantieri, ecc. non riconducibili alle ipotesi b) e c). Riguardo i depositi si precisa che sono assoggettati all'obbligo della denuncia quelli aventi rilevanza ai fini della dichiarazione di inizio attivita' per l'Ufficio IVA (D.P.R. n. 633/1972 art. 35, c. 2, n. 4), ad eccezione di quelli annessi o contigui a stabilimenti, negozi, ecc., o di quelli utilizzati per il solo magazzinaggio di merci dell'impresa, senza presenza stabile di personale. Non sono considerate U.L. dell'impresa i depositi di merci della stessa custodite da terzi. Per quanto concerne i cantieri sono assoggettati all'obbligo di denuncia quelli in cui esiste un ufficio amministrativo e/o un ufficio vendite o simile. Sono invece esclusi quelli in cui si svolge solamente, e temporaneamente, il lavoro di costruzione, installazione, ecc. Fatta eccezione per gli impianti stradali di distribuzione carburanti non costituiscono U.L. i distributori automatici, salvo i casi previsti dall'art. 54 commi 4 e 7 del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375 (vendita o somministrazione con distributori automatici in apposito locale). Costituiscono invece una U.L. il reparto o i reparti all'interno di un esercizio di commercio al minuto assunti in gestione da altra impresa avente altrove la propria sede (v. par. 2.4). Le denunce di apertura di U.L. devono essere presentate al Registro ditte entro 30 giorni dall'inizio effettivo dell'attivita', fatta eccezione per le sedi secondarie che devono essere denunciate entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese. Non possono essere accettate le denunce relative ad U.L. operative (negozi, ecc.) solamente programmate ma non ancora attivate. 12.2 Istituzione di unita' locale in provincia diversa da quella della sede principale. L'istituzione di U.L. in provincia diversa da quella della sede principale o legale comporta la denuncia sia alla camera della sede principale che alla camera dove e' istituita l'U.L. Il termine e' di 30 giorni dalla data di inizio dell'attivita', se trattasi di U.L. non costituente sede secondaria. Per la sede secondaria il termine decorre dalla data di deposito del relativo atto istitutivo nel Registro delle imprese della circoscrizione della sede secondaria. Si fa presente che l'istituzione di una sede secondaria, prevista dall'art. 2197 del codice civile, non e' possibile per la ditta individuale e la societa' di fatto (art. 100 - Disp. att. del codice civile). La denuncia deve essere presentata anzitutto alla camera ove e' istituita l'U.L., indicando il numero di iscrizione al Registro ditte della camera ove e' ubicata la sede principale, e poi a quest'ultima. Analoga procedura dovra' essere osservata in caso di modificazione e cessazione di U.L. Ovviamente l'art. 9 del decreto ministeriale n. 509/1987, relativo all'ordine di presentazione delle denunce di istituzione di U.L., e' applicabile soltanto nel caso in cui l'impresa sia gia' stata iscritta presso la camera della sede principale o legale. Nel caso invece di iscrizione dell'impresa e contemporanea istituzione di una U.L. operante in provincia diversa, la denuncia relativa all'U.L. puo essere presentata alla camera della sede principale o legale congiuntamente alla denuncia di iscrizione dell'impresa. Riguardo alla compilazione del modulo AN/2 nessuna documentazione sugli elementi piu' rilevanti dell'impresa (denominazione, capitale, amministratori, ecc.) deve essere allegata dalla societa' che denuncia la prima U.L. E' compito dell'ufficio rilevare i dati tramite una visura estratta dal Registro ditte della sede principale. Anche le denunce di modificazione degli elementi piu' rilevanti dell'impresa, sia individuale, sia collettiva, devono essere presentate esclusivamente al Registro ditte della sede principale il quale ne dara' poi comunicazione al Registro ditte delle U.L. 12.3 Imprese costituite all'estero e operanti in Italia. Ditte individuali. Devono allegare un atto, rilasciato dalla competente autorita' locale e legalizzato da un'autorita' diplomatica o consolare italiana del luogo ove e' la sede principale, dal quale si possano desumere gli elementi principali dell'impresa. Qualora la denuncia sia presentata da un procuratore dovra' inoltre essere allegato l'atto di conferimento dei poteri per l'apertura della U.L., con le formalita' di cui al punto precedente. A seconda dell'attivita' svolta nell'U.L. si provvedera' alla richiesta della stessa documentazione prevista per le ditte italiane. Societa'. Si possono verificare tre casi: 1) La societa' ha in Italia "la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa": e' soggetta agli stessi adempimenti della societa' italiana (art. 2505 codice civile). Si precisa che per sede dell'amministrazione si intende quella ove operano effettivamente gli organi amministrativi indipendentemente dalla residenza; per oggetto si intende l'attivita' economica principale. Quindi per l'iscrizione nel Registro ditte dovra' essere chiesta copia degli atti depositati nel Registro imprese. 2) La societa' intende aprire in Italia, dove non ha ne' la sede amministrativa, ne' l'oggetto principale dell'impresa, una o piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile (art. 2506 codice civile); ai fini dell'iscrizione nel Registro ditte deve allegare copia dell'atto di istituzione della sede secondaria e di nomina del rappresentante, depositato nel Registro delle Imprese. 3) La societa' intende aprire soltanto altri tipi di U.L. (ufficio di rappresentanza, negozio, ecc.): per l'iscrizione nel Registro ditte si applica quanto stabilito per le ditte individuali. Per i requisiti degli atti in lingua straniera e l'autenticazione della firma si veda il par. 1.5. 12.4 Imprese italiane che operano all'estero. Ditte individuali. Per l'iscrizione nel Registro ditte di una U.L. di tipo operativo istituita all'estero e' obbligatorio allegare dichiarazione dell'autorita' locale legalizzata da una autorita' diplomatica o consolare italiana o altra idonea documentazione relativa a detta apertura. Societa'. Sono soggette alla legge italiana per quanto concerne gli atti sociali (art. 2509 codice civile). Quindi se viene denunciata l'istituzione di una sede secondaria all'estero dovranno allegare l'atto relativo depositato nel Registro delle imprese (art. 2197 codice civile). Invece per l'apertura all'estero di altri tipi di unita' locali (uffici di rappresentanza, negozi, ecc.), si applica quanto stabilito per le ditte individuali. 12.5 Interdizione e inabilitazione. L'interdizione e l'inabilitazione indicano due situazioni di limitazione della capacita' di agire in cui puo' venire a trovarsi un soggetto non piu' in grado di curare i propri interessi. Gli adempimenti relativi alle situazioni di interdizione e di inabilitazione hanno rilievo per il Registro ditte in quanto possono colpire il titolare di una impresa individuale, i soci della societa' di fatto, della societa' in nome collettivo e della societa' in accomandita semplice, nonche' gli amministratori di una societa' di capitali. Si distingue: a) l'interdizione giudiziale, che rappresenta una situazione d'incapacita' di agire derivante dal particolare stato fisico in cui puo' trovarsi un soggetto. L'interdizione giudiziale e' pronunciata dal Tribunale con sentenza con cui e' nominato anche un tutore. Per l'imprenditore interdetto e' il tutore che cura la presentazione di tutte le necessarie denunce al Registro ditte. Con la prima comunicazione dello stato di interdizione il tutore dovra' produrre copia autentica del provvedimento del Tribunale. Le ditte individuali il cui titolare e' colpito da interdizione giudiziale devono essere cancellate dal Registro ditte, previa apposita denuncia del tutore. Fa eccezione il caso in cui il Tribunale autorizzi l'interdetto a continuare l'esercizio della impresa commerciale a mezzo del tutore; b) l'interdizione legale e' una situazione temporanea che comporta determinate incapacita' di agire ed e' prevista dalla legge come pena accessoria per colpire persone condannate per gravi reati. La comunicazione dello stato di interdizione legale viene effettuata dai Tribunali a mezzo delle Questure competenti. Le relative annotazioni nel Registro ditte devono essere effettuate d'ufficio in tutte le posizioni nelle quali risulta iscritta la persona interessata; c) l'inabilitazione e' pronunciata dal giudice quando lo stato dell'infermo di mente non e' talmente grave da dare luogo all'interdizione. Ai sensi dell'art. 425 codice civile l'inabilitato puo' continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal Tribunale e su parere del giudice tutelare. L'autorizzazione puo' essere subordinata alla nomina di un institore. Per la denuncia al Registro ditte dovranno sempre essere allegati in copia autentica i provvedimenti adottati volta per volta dal Tribunale competente. 12.6 Comunioni ereditarie. In proposito si possono considerare due casi: 1) comunioni ereditarie con eredi maggiorenni; 2) comunioni ereditarie con presenza di minori. Nel caso 1) il Registro ditte, in base all'art. 3 comma 2 della legge n. 947/1982 iscrivera' per un periodo transitorio non superiore ad un anno quelli tra gli eredi che, sul presupposto dello stato di comunione, continuano a gestire l'impresa ricevuta in eredita' in attesa (entro l'anno) di decidere sotto quale veste giuridica consolidare il rapporto economico. L'individuazione dello stato di comunione ereditaria avviene sulla base della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' o di copia della denuncia di successione presentata all'Ufficio del registro. La comunione ereditaria viene iscritta tramite il mod. AN/2, con l'indicazione degli eredi e del numero di codice fiscale (Partita IVA) rilasciato alla medesima. Nella certificazione dovra' risultare il riferimento all'art. 3 c. 2 della legge n. 947/1982. Nel caso 2) si procede come nel precedente, a condizione che sia allegata l'autorizzazione rilasciata dalla Autorita' giudiziaria (di solito al coniuge superstite) a continuare l'attivita' anche nell'interesse del minore, e questa situazione deve risultare dalla certificazione. Subingresso di piu' coeredi in attivita' soggetta ad autorizzazione di cui alla legge n. 426/1971. Gli eredi, avendo facolta' di gestire provvisoriamente l'azienda ereditata per 6 mesi pur non essendo iscritti nel R.E.C., se intendono farlo devono presentare la denuncia di iscrizione della comunione ereditaria al Registro ditte entro tale termine allegando, oltre alla documentazione comprovante la qualita' di eredi, la prova di aver dichiarato al comune la continuazione dell'attivita'. Il Registro ditte deve certificare che trattasi di esercizio provvisorio di 6 mesi a norma dell'art. 49 c. 5 del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375. Se gli eredi presentano la denuncia trascorsi i 6 mesi devono allegare, oltre alla documentazione comprovante la qualita' di eredi, la prova di aver presentato la domanda al R.E.C. e la richiesta di voltura al comune. Il Registro ditte deve certificare che trattasi di iscrizione a norma dell'art. 49 c. 4 del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375. 12.7 Comunicazioni tra registro ditte e registro esercenti il commercio. L'art. 5 commi 6 e 8 del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375 prevede alcuni adempimenti a carico del Registro ditte finalizzati all'aggiornamento dell'iscrizione nel R.E.C. delle societa'. a) Inserimento di nuovi legali rappresentanti. Il c. 6 stabilisce che, da parte di una societa' iscritta sia nel Registro ditte sia nel R.E.C., "la documentazione richiesta per comprovare il possesso dei requisiti (dei legali rappresentanti ai fini del R.E.C.) deve essere presentata alla Camera di commercio unitamente a quella necessaria per effettuare le denunce delle modificazioni (dei legali rappresentanti) al Registro ditte". L'adempimento ora indicato non costituisce un obbligo ai fini della tenuta del Registro ditte; pertanto la sua omissione non e' motivo ostativo alla ricevibilita' della denuncia di modificazione al Registro ditte. L'inadempimento e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 60 c. 8 del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375 che saranno contestate dall'ufficio del R.E.C. Cio' premesso gli uffici camerali procederanno come segue: 1) se la societa', unitamente alla denuncia di modificazione al Registro ditte, presenta i documenti richiesti dal R.E.C., l'ufficio del Registro ditte provvedera' a trasmetterli all'ufficio competente; 2) se la societa' omette i citati documenti, l'ufficio del Registro ditte ne da' comunicazione all'ufficio del R.E.C, con le modalita' che dovranno essere stabilite in ciascuna camera. Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dall'ultimo periodo del comma 6 e' l'ufficio del R.E.C che, individuati i comuni interessati sulla base delle risultanze del Registro ditte, notifica ai medesimi il documento aggiornato della societa'. La notifica ai Registro ditte interessati, compreso quello della sede (comma 8) va effettuata soltanto qualora l'ufficio del R.E.C. accerti che i legali rappresentanti non hanno i requisiti richiesti; infatti i Registro ditte interessati sono gia' a conoscenza della modifica dei legali rappresentanti tramite le comunicazioni intercamerali. b) Trasformazione di una societa'. L'ufficio del Registro ditte comunica questo evento all'ufficio del R.E.C il quale lo notifica ai comuni interessati. Anche se non richiamate dal decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375, l'ufficio del Registro ditte comunichera' altresi' le modificazioni della sede legale e della denominazione o ragione sociale con le modalita' che dovranno essere stabilite in ciascuna camera. 12.8 Comunicazioni tra registro ditte e albo imprese artigiane. Le procedure per il collegamento tra Registro ditte e A.I.A ai fini dell'attuazione dell'art. 5 c. 2 della legge n. 443/1985, qualora non siano stabilite dalle convenzioni tra le camere e le regioni, devono essere fissate da accordi tra i due uffici. In proposito si suggerisce di adottare la procedura qui sotto illustrata nelle sue linee essenziali. Occorre inoltre precisare che per "annotazione" si intende un provvedimento di "registrazione d'ufficio" che avviene indipendentemente dall'intervento dell'interessato. a) Iscrizione di nuova ditta. I soggetti che hanno intrapreso una attivita' qualificata artigiana ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 443/1985 e, pertanto obbligati all'iscrizione nell'Albo, debbono presentare la domanda di iscrizione solo alla C.P.A. L'ufficio del Registro ditte deve ricevere dalla segreteria della C.P.A. copia della domanda entro 15 giorni; la domanda puo' essere in copia dichiarata conforme dalla segreteria della C.P.A. L'ufficio del Registro ditte provvede alla "annotazione" nel Registro ditte, dopo aver verificato la presenza nella domanda dei dati essenziali ai fini del caricamento nell'archivio automatizzato. Qualora vi sia necessita' di regolarizzare la domanda l'ufficio Registro ditte segnalera' il fatto alla segreteria della C.P.A. che e' l'ufficio competente a richiederla. Qualora la C.P.A. non provveda all'iscrizione per inesistenza dell'attivita' denunciata il Registro ditte deve provvedere ad annullare l'annotazione, su comunicazione della commissione. Qualora invece la C.P.A. ritenga insussistenti solo i requisiti dell'impresa artigiana, la medesima rimane iscritta nel Registro ditte con eventuale applicazione delle disposizioni sulle denunce incomplete previste dall'art. 11 del decreto ministeriale 9 marzo 1982. Il Registro ditte e' tenuto ad annotare anche le decisioni delle C.P.A., delle Commissioni regionali per l'artigianato e dei Tribunali che eventualmente qualificano artigiane imprese prive di uno dei documenti (es. licenza di esercizio) ritenuti necessari per l'iscrizione nel Registro ditte di ditte non artigiane, precisando tuttavia sulla certificazione la mancanza del titolo obbligatorio per l'esercizio dell'attivita'. b) Modificazione e cancellazione di ditta artigiana. Tra l'ufficio del Registro ditte e la segreteria della C.P.A. dovranno essere concordate procedure ai fini della attuazione dell'art. 5 citato relativamente alle modificazioni e alla cancellazione, con l'obiettivo di evitare duplicazioni negli adempimenti per le imprese. In particolare, ai fini dell'attuazione dell'art. 5 c. 3 della legge n. 443/1985, il Registro ditte annotera' sulla nuova posizione relativa alla persona o alle persone che "sostituiscono" l'imprenditore artigiano deceduto il numero di iscrizione all'Albo di quest'ultimo evidenziando nella certificazione il particolare stato dell'impresa. Iscrizione di societa' di fatto, S.n.c. e consorzi. Questi soggetti, anche se costituiti per esercitare solo una attivita' artigiana iscrivibile nell'albo, devono comunque rispettare i termini per l'iscrizione nel Registro ditte (30 giorni dalla registrazione dell'atto costitutivo per le societa' di fatto; 30 giorni dall'iscrizione dello stesso nel Registro delle imprese per le S.n.c. e i consorzi), salvo il caso in cui denuncino l'inizio dell'attivita' entro 30 giorni dalla costituzione; in tal caso l'eventuale domanda di iscrizione nell'albo esonera dalla denuncia al Registro ditte. 12.9 Autotrasporto di cose per conto terzi. A seguito della legge n. 132/1987 occorre distinguere le imprese che utilizzano autoveicoli o motoveicoli con massa (o peso) complessivo a pieno carico non superiore a 3500 kg. (35 q.li) dalle altre. a) Le prime non sono piu' soggette alla legge n. 298/1974; pertanto sono esonerate sia dall'obbligo di iscrizione nell'Albo nazionale degli autotrasportatori sia dall'obbligo dell'autorizzazione dell'ufficio M.C.T.C. L'attivita' da dichiarare al Registro ditte e' la seguente: "autotrasporto di cose per conto terzi con autoveicoli (o motoveicoli) di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3500 kg". La ditta deve allegare il "foglio di via" o la "carta di circolazione" da cui risulti la destinazione del veicolo e il peso complessivo a pieno carico. b) Nel secondo caso l'attivita' da dichiarare al Registro ditte e' la seguente: "autotrasporto di cose per conto terzi". La ditta deve allegare l'autorizzazione rilasciata dall'ufficio M.C.T.C. Qualora l'autotrasporto sia esercitato con mezzi altrui occorre documentare il titolo della disponibilita' del mezzo. 12.10 Agenti e rappresentanti di commercio. L'interessato deve anzitutto precisare se trattasi di agenzia o rappresentanza e se e' con o senza deposito. La modifica di questi elementi comporta l'obbligo della denuncia di modificazione. Le categorie di prodotti e servizi oggetto di denuncia sono quelle risultanti dalle lettere d'incarico, mandati e simili. Se trattasi di agenti o rappresentanti plurimandatari e' sufficiente allegare la lettera d'incarico, ecc. di una sola ditta mandante, a condizione che i prodotti e servizi in essa indicati comprendano tutto il campo di attivita' dell'interessato. Pertanto non costituisce evento soggetto a denuncia l'assunzione di incarichi per altre ditte, la modifica delle clausole contrattuali, e la cessazione dell'incarico per una ditta, quando questi eventi non influiscono sull'ambito dei prodotti e servizi trattati dall'interessato. Si fa presente che se l'attivita' e' svolta esclusivamente all'estero (e questo deve risultare chiaramente dalla lettera d'incarico) l'interessato non e' tenuto all'iscrizione del ruolo previsto dalla legge n. 204/1985. Nella certificazione deve risultare che l'attivita' e' svolta esclusivamente all'estero. Requisiti delle lettere d'incarico, ecc. Si rammenta che il documento che attesta il rapporto tra l'agente o il rappresentante e la ditta mandante, da allegare alla denuncia, puo' essere costituito: o da una scrittura privata denominata mandato di agenzia, contratto, lettera d'incarico, che riporta tutte le clausole contrattuali stabilite tra le parti. (Spesso questo tipo di atto, di solito su carta intestata della mandante, e' sottoscritto dalle due parti e talvolta e' registrato all'Ufficio del registro; raramente l'atto e' redatto da un notaio); o da una scrittura privata (denominata dichiarazione), in genere sottoscritta solo dalla ditta mandante, in cui semplicemente si dichiara che e' stato affidato l'incarico di agente o rappresentante e si specifica di norma solo il campo di attivita' e la zona. Per quanto riguarda i requisiti formali dei documenti occorre distinguere i seguenti casi: a) Agente o rappresentante con deposito. Il mandato, ecc. deve essere annotato presso l'Ufficio IVA (decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 art. 53, c. 2). In alternativa deve essere registrato all'Ufficio del registro. b) Agente o rappresentante senza deposito. Il mandato, ecc. non e' soggetto ad annotazione o registrazione in quanto l'iscrizione alla camera di commercio non costituisce caso d'uso (D.P.R. n. 131/1986 art. 6; art. 5 e parte II della tariffa n. 1, 3). Non puo' inoltre essere richiesta la dichiarazione della "conformita' della firma" a cura della camera sede principale della ditta mandante. In merito alla verifica della data d'inizio dell'attivita' questa non potra' che essere successiva all'iscrizione nel ruolo e alla data di sottoscrizione dell'atto di incarico; va comunque tenuto conto di una eventuale data successiva apposta sull'atto. In caso di dubbio si potra' fare riferimento alla data di denuncia di inizio di attivita' all'Ufficio IVA, ed e' comunque fatta salva la possibilita' di svolgere gli accertamenti previsti dal regio decreto n. 29/1925. Si avverte che l'ufficio puo' certificare la denominazione della ditta mandante solo se l'atto di incarico o di conferma riporta la firma del legale rappresentante autenticata ed e' stato rilasciato in data recente. I requisiti formali della documentazione da allegare e i criteri per la certificazione indicati nel presente paragrafo si applicano anche per la denuncia delle altre attivita' di intermediazione in nome e/o per conto terzi. 12.11 Comunicazioni tra registro ditte e altri albi, ruoli, registri ed elenchi. Salvo quanto precisato per il R.E.C. e l'Albo imprese Artigiane gli elementi essenziali delle denunce presentata al Registro ditte devono essere comunicate agli uffici camerali preposti alla tenuta di albi ecc. comprendenti soggetti esercenti attivita' di impresa ai fini dell'aggiornamento degli stessi.
(*) Il testo e' stato elaborato da un gruppo di lavoro del Comitato nominato con decreto ministeriale del 9 ottobre 1986 e composto da: Remo FRICANO: presidente del Comitato Gianfranco ALVISI: C.C.I.A.A. Bologna Enzo DEMATTE': C.C.I.A.A. Trento Pierluigi FEDERICI: C.C.I.A.A. Roma Filippo GIUFFRIDA: C.C.I.A.A. Milano Pierguido QUARTERO: C.C.I.A.A. Genova Franco ROSATI: Ministero industria Alessandro SELMIN: C.C.I.A.A. Padova Bruno VIANINO: C.C.I.A.A. Torino Eleonora MORFUNI: segretaria del comitato