Alla     camera    di    commercio,
                                  industria,      artigianato       e
                                  agricoltura
                                  Alla  regione  autonoma della Valle
                                  d'Aosta        -        Assessorato
                                  dell'industria,   del  commercio  e
                                  dell'artigianato e dei trasporti
                                     e, per conoscenza:
                                  Agli       uffici       provinciali
                                  dell'industria  del   commercio   e
                                  dell'artigianato
                                  Alla     regione     siciliana    -
                                  Assessorato della cooperazione, del
                                  commercio, dell'artigianato e della
                                  pesca
                                  Alla    regione    autonoma   della
                                  Sardegna       -        Assessorato
                                  dell'industria e del commercio
                                  Alla        regione        autonoma
                                  Friuli-Venezia Giulia -  Presidenza
                                  della  giunta - Segreteria generale
                                  - Servizio di vigilanza sugli enti
                                  Alla  regione Trentino-Alto Adige -
                                  Ufficio di vigilanza  sulle  camere
                                  di commercio
                                  All'Unione italiana delle camere di
                                  commercio, industria, artigianato e
                                  agricoltura
   A  seguito  del decreto ministeriale 9 marzo 1982, furono diramate
con la circolare n. 2929/C del 15 dicembre  1982:  "Nuove  istruzioni
sull'applicazione  della  normativa  concernente  il  registro  delle
ditte",  istruzioni  che,  elaborate  in   maniera   sistematica   ed
analitica,  erano  concepite  come  una guida agevole per gli addetti
agli uffici anagrafici camerali, nell'esame preliminare delle denunce
prima della loro registrazione.
   Oggi,  a distanza di oltre un quinquennio, esse risultano in parte
incomplete o superate a seguito  dell'emanazione  di  nuove  leggi  o
regolamenti  (es:  legge-quadro  sull'artigianato,  testo  unico  sul
commercio) o a seguito della nascita di nuove attivita',  soprattutto
nel  settore  dei  servizi,  che hanno avuto un enorme sviluppo negli
anni piu' recenti e che hanno imposto una piu'  approfondita  analisi
delle categorie dei soggetti obbligati.
   A   cio'   va  aggiunto  il  fatto  che,  a  seguito  del  decreto
ministeriale 23 ottobre 1987, n. 506, con cui e' stata introdotta  la
nuova  modulistica  per  le denunce al Registro delle ditte, e' stata
diramata la circolare n.  3145/C  del  29  ottobre  1987  recante  le
istruzioni per la compilazione dei moduli stessi.
   Modulistica  e  relative  istruzioni  sono  state  successivamente
riviste rispettivamente con il decreto ministeriale 27 dicembre  1988
e con la circolare n. 3183/C dell'11 aprile 1989.
   Da tutto cio' e' scaturita la necessita' di rivedere ed aggiornare
le istruzioni per gli  addetti  agli  uffici  camerali  di  cui  alla
circolare  n.  2929/C  e,  a  tal  fine,  si  e' attivato il comitato
istituito con decreto ministeriale 9 ottobre 1986 e  gia'  incaricato
della  stesura  dei moduli e della determinazione delle modalita' con
cui devono essere presentate le denunce al Registro ditte
   Nelle  linee  essenziali,  le  allegate  istruzioni  conservano la
stessa articolazione in titoli e paragrafi della precedente edizione.
Per  quanto  riguarda  l'impostazione  generale,  invece,  sono state
eliminate quelle parti che, interessando soprattutto la  compilazione
dei  moduli,  erano  gia  state  inserite nelle circolari n. 3145/C e
3183/C di cui non esisteva un equivalente nel 1982,  e  quelle  parti
che erano una ripetizione di nozioni del codice civile.
   Sono  stati  inoltre  ampliati  alcuni  temi  gia'  trattati nella
circolare del 1982 (es: registrazione d'ufficio e denunce irregolari;
iscrizioni di enti, associazioni ed altre organizzazioni; sospensione
di attivita', ecc.)  ed  altri  sono  invece  totalmente  nuovi  (es:
controllo delle denunce).
   Per  quanto  riguarda  infine  i  paragrafi, c'e' da notare che e'
stato  completamente  rivisto  quello  relativo   alle   denunce   di
cancellazione   anche   al   fine  di  chiarire  la  distinzione  tra
"cessazione" e "cancellazione"; e' stato inserito un nuovo  paragrafo
("Casi particolari") che, pur ospitando oltre a temi nuovi anche temi
gia' trattati nel 1982, li affronta in modo certamente piu' chiaro.
   Circa   la  revisione  dell'allegato  della  circolare  n.  2929/C
concernente l'elenco delle attivita' economiche e servizi soggetti al
rilascio  di  licenze e autorizzazioni amministrative o ad iscrizioni
in registri, albi, elenchi, si fa presente che la stessa e'  rinviata
all'emanazione  di apposito documento; cio' in quanto detta revisione
risulta  particolarmente  complessa  sia  in  relazione  all'avvenuto
sviluppo  di nuovi servizi, sia, in particolare, alla circostanza che
un  rilevante  numero  di  attivita'  e'   attualmente   soggetto   a
regolamentazione   da   parte  delle  regioni  che  hanno  variamente
articolato le competenze.
   In relazione a quanto sopra esposto, si invitano codeste camere ad
adottare le istruzioni  sugli  accertamenti  da  effettuare  e  sulla
documentazione  da  richiedere  per  le denunce anagrafiche, mediante
apposita deliberazione da inviare a questo Ministero per  conoscenza.
                                               Il Ministro: BATTAGLIA
ISTRUZIONI SUGLI ACCERTAMENTI DA EFFETTUARE E SULLA DOCUMENTAZIONE DA
  RICHIEDERE PER LE DENUNCE DELLE DITTE (*).
  1. AVVERTENZE GENERALI.
  1.1 Attivita' soggette all'iscrizione nel Registro ditte.
  Il  Registro  ditte e' il pubblico registro che ha lo scopo di dare
notizia delle attivita' economiche svolte nella provincia.
  Al riguardo occorre precisare quanto segue:
   tra  le  attivita' economiche sono escluse quelle agricole, tranne
quelle che danno luogo anche ad un reddito di impresa;
   le  societa' regolari disciplinate dal codice civile devono essere
iscritte comunque, a prescindere dall'oggetto sociale;
   chi  esercita  un'attivita  economica e' soggetto all'iscrizione a
prescindere dalla qualificazione della  medesima  attivita'  ai  fini
civilistici, tributari, previdenziali, ecc.
  Si  deve  prescindere  quindi  dalla considerazione se il soggetto,
agli  effetti  del   codice   civile,   sia   imprenditore,   piccolo
imprenditore  o  lavoratore  autonomo,  con i limiti, per l'attivita'
professionale, indicati nel par. 1.1.1, come pure (salvo nel caso  di
attivita'  agricola) si prescinde dalla qualificazione tributaria del
reddito conseguito con l'attivita' economica svolta;
   le  societa'  di  fatto  si  iscrivono  solo  se l'oggetto sociale
prevede una delle attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile.
  Pertanto  nel  Registro ditte devono essere iscritti i soggetti che
esercitano una o piu' delle seguenti attivita' economiche:
   produzione di beni o servizi;
   intermediazione nella circolazione dei beni;
   trasporto;
   attivita' bancaria o assicurativa;
   attivita' ausiliaria delle precedenti (agenzia, mediazione, ecc.);
   attivita' agricola che dia luogo anche a reddito d'impresa.
  Sono  tenuti all'iscrizione anche i soggetti che svolgono attivita'
di  organizzazione  di  prestazioni  fornite  da  professionisti,   a
condizione  che si tratti di prestazioni di servizi a terzi le quali,
pur non rientranti nell'art. 2195 codice civile, siano organizzate in
forma   di  impresa  (decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
917/1986, art. 51, c. 2, lett. a).
  A  titolo di esempio, si rammenta il soggetto che gestisce una casa
di cura, una organizzazione  di  consulenza  interprofessionale,  una
scuola privata.
  L'obbligo  di  iscrizione  nel  Registro  ditte  riguarda  tutti  i
soggetti suindicati, indipendentemente dalla rilevanza dell'attivita'
e  dalle  dimensioni  dell'azienda. Quindi sono tenuti a tale obbligo
anche  gli  esercenti  attivita'  stagionale  o  temporanea,  purche'
l'attivita'  sia  svolta  in modo professionale e non occasionale; e'
attivita' occasionale,  ad  esempio,  quella  che  da'  luogo  ad  un
"reddito diverso" (mod. 740 quadro L).
  L'obbligo   dell'iscrizione   sussiste   anche  quando  l'attivita'
economica non costituisce l'attivita' prevalente per il soggetto  che
la svolge.
  Occorre quindi tener presente che:
    a)  le  societa',  le  cooperative  e  i  consorzi  con attivita'
esterna,  iscritti  nel  Registro  delle   imprese,   sono   soggetti
all'iscrizione  nel Registro ditte a prescindere dall'oggetto sociale
e dal tipo di attivita' esercitata;
    b)  gli  enti pubblici e loro aziende, le associazioni e le altre
organizzazioni sono soggetti all'iscrizione se esercitano  una  delle
attivita' economiche elencate nell'art. 2195 codice civile;
    c)  sono  obbligate  all'iscrizione le associazioni di produttori
agricoli e le loro unioni di cui alla legge n. 752/1986, art. 8;
    d)  le  imprese  estere  che  operano  in Italia sono tenute alla
suddetta iscrizione nei limiti indicati per le imprese italiane.
  Non sono iscrivibili nel Registro ditte:
   le  attivita'  agricole,  esercitate  da  soggetti  diversi  dalle
societa'  iscritte  nel  Registro  delle  imprese,  che  danno  luogo
soltanto a reddito agrario;
   le societa' semplici, salvo quelle che svolgono attivita' agricole
che danno luogo a redditi diversi dal reddito agrario;
   le   prestazioni   fornite   nell'esercizio   di  una  professione
intellettuale o di una attivita che sia  l'esplicazione  dell'ingegno
artistico;
   il  trasporto  di  cose  proprie,  in  quanto attivita' accessoria
dell'impresa;
   le  societa'  di  mutuo  soccorso  (legge  15 aprile 1866 n. 3818;
T.A.R. Umbria n. 170 del 1› aprile 1977);
   Cral   aziendali,   circoli  ricreativi  e  simili,  che  svolgono
attivita' esclusivamente a favore dei propri associati e iscritti.
  Nel Registro ditte non sono iscrivibili come tali:
   le  associazioni  in  partecipazione  (art.  2549  e  seg.  codice
civile);
   le imprese familiari (art. 230/ bis codice civile);
   le imprese o aziende coniugali (art. 177, 1› c. codice civile).
  Ovviamente  sono invece iscritte le ditte individuali e le societa'
alle quali sono collegati i tre istituti giuridici ora citati.
  1.1.1. Attivita' di prestazione di servizi.
  Le  attivita'  professionali si distinguono tradizionalmente in due
categorie:
    a)  quelle  soggette ad iscrizione in albi, ordini, collegi, ecc.
(avvocati, medici, ecc.) o ad  abilitazioni  (ostetrica,  ecc.)  (cd.
professioni protette),;
    b)  quelle  non  soggette  alle iscrizioni sopraindicate e quindi
totalmente libere (implicitamente ammesse dagli articoli 2229 e  2231
codice civile; il solo adempimento e' la denuncia di inizio attivita'
all'Ufficio IVA).
  Rientrano nella categoria b), a titolo indicativo:
   servizi di consulenza in organizzazione aziendale, ecc;
   servizi di consulenza in ricerche di mercato;
   servizi di consulenza pubblicitaria;
   servizi di fornitura di disegni tecnici;
   servizi di produzione programmi, elaborazione dati (software).
  Le  attivita'  che  rientrano  nella categoria a) coincidono con le
attivita' inquadrate ai fini IVA nei codici da 8000 a 9400; le stesse
non  sono  iscrivibili  nel Registro ditte salvo che siano esercitate
all'interno di una organizzazione di impresa, come chiarito nel  par.
precedente.
  Le  attivita' di cui alla lettera b), qualora esercitate da persone
fisiche  o  societa'  di  fatto,  sono  considerate  prestazioni   di
"servizi" che coincidono con quelli classificati ai fini IVA dal cod.
6300 al cod. 6900; devono pertanto essere iscritte al Registro ditte.
  E' da precisare inoltre che:
   gli  agenti  di  cambio  sono soggetti all'iscrizione nel Registro
ditte in quanto mediatori, anche se ai fini IVA sono inquadrati tra i
professionisti (cod. 9100);
   gli  iscritti  nel  ruolo  dei  periti ed esperti, nell'elenco dei
consulenti tecnici del  Tribunale,  negli  elenchi  degli  arbitri  e
simili non sono invece iscrivibili nel Registro ditte a questo titolo
anche se inquadrati ai fini IVA come servizi;
   sono  comunque  soggetti  ad  iscrizione  nel Registro ditte tutti
coloro  che  esercitano  attivita'  subordinata   ad   autorizzazione
amministrativa,  indipendentemente dalla classificazione ai fini IVA,
fatte salve specifiche disposizioni  di  esonero  (guide  turistiche,
maestri di sci, ecc.);
   non  e'  iscrivibile  chi  esercita  personalmente  altri  tipi di
attivita' professionale (insegnante che da' lezioni private, ecc.)  o
artistica   (orchestrale,   pittore,  ecc.).  Queste  attivita'  sono
iscrivibili solo se svolte da societa' iscritte  nel  Registro  delle
imprese.
  1.1.2 Attivita' agricole.
  Il codice civile considera agricole le seguenti attivita':
   1)   quelle   dirette   alla   coltivazione  del  terreno  e  alla
silvicoltura;
   2) l'allevamento di bestiame;
   3)  quelle dirette alla trasformazione e alla vendita dei prodotti
agricoli  e  zootecnici   che   rientrino   "nell'esercizio   normale
dell'agricoltura", e che abbiano prevalentemente per oggetto prodotti
ottenuti dal terreno o dagli animali allevati su di esso.
  Secondo  la  giurisprudenza  sono "connesse all'agricoltura" quelle
attivita' che  si  pongono  in  una  posizione  di  sussidiarieta'  e
accessorieta'   rispetto   alla  coltivazione,  alla  silvicoltura  e
all'allevamento, cioe' rispetto al  ciclo  produttivo  dell'attivita'
agricola    tipica   che   rimane   l'attivita'   principale   svolta
dall'imprenditore agricolo.
  Le  attivita'  indicate  al  n.  1)  danno  luogo  solo  a "reddito
agrario".
  Le   attivita'  di  allevamento  sotto  il  profilo  tributario  si
suddividono invece in tre categorie:
    a)  allevamento  esercitato in connessione con il terreno che sia
sufficiente a produrre almeno  1/4  del  mangime  necessario;  questa
attivita da' luogo solo a reddito agrario;
    b)  allevamento  esercitato  senza  connessione  con  il terreno;
questa attivita' da' luogo solo a reddito di impresa;
    c)   allevamento   esercitato   in  connessione  con  un  terreno
insufficiente a produrre almeno 1/4 del  mangime  necessario;  questa
attivita'  da'  luogo  a  reddito  di  allevamento  di  animali (mod.
740/A1), salvo non sia  stata  fatta  l'opzione  per  il  reddito  di
impresa.
  Le  attivita'  di  trasformazione  e  vendita  di prodotti agricoli
"connesse  all'agricoltura"  producono  "reddito   agrario";   quando
tuttavia  per  la  loro  realizzazione e' predisposta una particolare
organizzazione  aziendale  sono  considerate  attivita'  autonome   e
producono "reddito di impresa".
   Non  sono iscrivibili nel Registro ditte le attivita' agricole che
producono solo "reddito agrario" e quindi:
   le attivita' indicate al n. 1);
   le attivita' di allevamento di cui alla lettera a);
   le    attivita'    di    trasformazione    e   vendita   "connesse
all'agricoltura".
  Poiche'  e'  difficile  accertare,  all'inizio  della attivita', la
categoria di reddito, qualora vengano denunciati l'allevamento  e  la
trasformazione  e  vendita  di  prodotti  agricoli,  la  denuncia  al
Registro ditte verra' accolta senza  necessita'  di  allegare  alcuna
documentazione relativa alla categoria di reddito.
  L'accertamento  della  categoria  di reddito va effettuato soltanto
quando si procede all'iscrizione d'ufficio.
  Quanto  ora  detto  si  applica  solo per le ditte individuali e le
societa' di fatto.
  Le  societa'  iscritte  nel  Registro  delle  imprese  sono  sempre
soggette  all'iscrizione  nel  Registro  ditte  anche  se   l'oggetto
riguarda la sola coltivazione del terreno o la silvicoltura.
  1.2 Soggetti obbligati alla presentazione delle denunce.
   1) Ditte individuali: il titolare.
   2)  Societa'  iscritte  nel  Registro  delle  imprese, comprese le
cooperative  e  i   consorzi:   tutti   gli   amministratori,   anche
singolarmente.
   3)  Societa'  di fatto o irregolari, comprese quelle costituite in
base alla legge n. 891/1980 art. 26/quater e alla legge  n.  947/1982
art. 3: tutti i soci congiuntamente.
   4)  Enti  pubblici,  associazioni, altre organizza zioni: i legali
rappresentanti, anche singolarmente;
   5)   Imprese   con  sede  all'estero  e  operanti  in  Italia:  il
rappresentante preposto alla dipendenza in Italia;  in  mancanza,  il
legale rappresentante dell'impresa.
  In  alcuni  casi  particolari l'obbligo spetta ad altri soggetti: i
liquidatori, il tutore,  il  curatore  fallimentare,  il  commissario
liquidatore.
  In sostituzione dei soggetti obbligati, le denunce, compresa quella
della  propria  nomina,  possono  essere  presentate  anche   da   un
procuratore munito dei necessari poteri.
  1.3 Termini per le denunce.
  Il  termine per la presentazione delle denunce al Registro ditte e'
di 30 giorni dal verificarsi di un determinato evento.
  Gli eventi possono essere distinti in tre gruppi:
   quelli che danno luogo all'iscrizione (nascita) di una impresa;
   quelli  modificativi  dello  stato  di  fatto  o  di diritto della
impresa gia' iscritta;
   quelli che danno luogo alla cancellazione della impresa.
  Gli  eventi  dal cui verificarsi decorrono i 30 giorni utili per la
denuncia sono i seguenti:
  Denunce di iscrizione:
   per  l'impresa  individuale:  l'effettivo  inizio di una attivita'
economica;
   per  la societa' iscritta nel Registro delle Imprese: l'iscrizione
dell'atto costitutivo nel suddetto registro;
   per  la societa' di fatto o irregolare: la registrazione dell'atto
costitutivo all'Ufficio registro;
   per   gli  enti  pubblici  e  loro  aziende,  associazioni,  altre
organizzazioni: l'effettivo inizio di  una  attivita'  economica  (v.
anche par. 7);
   per un'impresa che apre la prima unita' locale (U.L.) in provincia
diversa dalla  sede:  l'effettivo  inizio  dell'attivita'  nell'U.L.,
salvo  il  caso di istituzione di sede secondaria per cui l'evento e'
l'iscrizione del relativo atto istitutivo nel Registro delle  imprese
della circoscrizione in cui e' ubicata la sede secondaria.
  Quindi  le  societa'  regolari,  le  societa'  di  fatto  e le sedi
secondarie si iscrivono anche se  non  hanno  ancora  avviato  alcuna
attivita' economica.
  Denunce di modificazione:
   per  le  modificazioni riguardanti l'attivita', e altri eventi (ad
es. apertura U.L. da parte di impresa gia' iscritta): e' la  data  di
inizio, cessazione, ecc;
   per  le  modificazioni  riguardanti  la  struttura  delle societa'
iscritte nel Registro delle imprese: e' la  data  di  iscrizione  nel
suddetto registro dell'atto che ha originato la variazione;
   per le modificazioni che riguardano la struttura delle societa' di
fatto o irregolari: e' la data di registrazione all'Ufficio  registro
dell'atto   che  ha  originato  la  variazione;  se  pero'  e'  stata
costituita prima del 31 dicembre 1980, e non e'  stata  regolarizzata
ai fini fiscali: e' la data indicata da tutti i soci;
   per   le  modificazioni  che  riguardano  la  struttura  di  enti,
associazioni, ecc: e' la data da cui ha effetto la  variazione  o  la
data  di  registrazione dell'atto all'Ufficio registro, a seconda dei
casi.
 Denunce di cancellazione:
   per  l'impresa  individuale:  e'  la data della cessazione di ogni
attivita' nella provincia in cui e' iscritta;
   per la societa' di fatto iscritta prima del 31 dicembre 1980 e mai
regolarizzata ai fini fiscali: e'  la  data  di  cessazione  di  ogni
attivita' nella provincia in cui e' iscritta;
   per  la societa' di fatto iscritta dopo il 31 dicembre 1980 oppure
precedentemente e poi regolarizzata ai fini fiscali: e' la data della
registrazione all'Ufficio del registro dell'atto di scioglimento;
   per la societa' iscritta nel Registro delle imprese e' la data del
provvedimento di cancellazione dal suddetto registro o  del  deposito
dell'atto di trasferimento in altra provincia;
   per  gli  enti  pubblici  e loro aziende, associazioni, ecc: e' la
data della cessazione di ogni attivita' nella provincia;
   per  qualsiasi  tipo  di  impresa  operante  con U.L. in provincia
diversa dalla sede: e' la data della  cessazione  di  ogni  attivita'
nella  provincia, salvo si tratti per le societa', di sede secondaria
per la quale e' la data di  iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese
dell'atto di chiusura della sede secondaria.
  1.4 Sanzioni.
  L'art.  51  del  regio  decreto  n. 2011/1934 prevede tre possibili
violazioni:
   omissione della denuncia;
   ritardo nella presentazione della denuncia;
   denuncia non veritiera.
  Gli  importi delle sanzioni per le prime due ipotesi sono stabiliti
dalla legge n. 630/1981 e dal decreto-legge 28  agosto  1987  n.  357
convertito in legge 26 ottobre 1987 n. 435, art. 3, 6› comma:
   ritardo  nella  denuncia, ma non superiore a 30 giorni dal termine
utile per la stessa: lire 60.000;
   omissione  o  ritardo  nella  denuncia  superiore ai 30 giorni dal
termine utile per la stessa: lire 300.000.
  Per  l'applicazione  delle  sanzioni  valgono le procedure previste
dalla legge n. 689/1981.
  Pertanto:
   1)  Il procedimento sanzionatorio puo essere estinto - con effetto
liberatorio  -  mediante  il  pagamento,  entro   60   giorni   dalla
contestazione  personale  o dalla notificazione, di una somma ridotta
pari a un terzo della sanzione  prevista  (cioe'  rispettivamente  L.
20.000 e L. 100.000), oltre alle spese del procedimento.
   2)  L'importo  della  sanzione  deve essere versato alla Camera di
commercio (decreto-legge n. 55/1983 convertito in legge n.  131/1983,
art.  29  p.  9  e legge n. 887/1984 art. 4). Qualora sia eseguito il
versamento tramite c/c postale l'interessato deve far pervenire  alla
Camera la relativa attestazione.
   3) In caso di mancato pagamento nel termine suddetto l'Ufficio che
ha redatto il processo verbale di  accertamento  di  infrazione  deve
presentare   rapporto   all'U.P.I.C.A.  che  con  ordinanza  motivata
determinera' la sanzione.
   4)  Gli  interessati possono far pervenire all'U.P.I.C.A. in carta
legale scritti difensivi inerenti alla violazione contestata entro il
termine  di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del
processo verbale, e possono chiedere di essere sentiti.
   5)  La sanzione deve essere applicata a tutti i soggetti obbligati
alla denuncia.
  Quando  gli obbligati sono piu' di uno, come spesso nelle societa',
va irrogata a ciascuno (art. 5 legge n. 689/1981).
  Alla  societa'  va  notificata  la  violazione  solo  ai fini della
responsabilita' in solido.
   6)  L'obbligo  di  pagare  la sanzione non si trasmette agli eredi
(art. 7 legge n. 689/1981).
   7)  La  violazione  degli  obblighi  di  denuncia  costituisce  un
illecito amministrativo istantaneo. Pertanto la  prescrizione  matura
nel  termine  di  5  anni  dal  giorno  in  cui  e' stata commessa la
violazione,  cioe'  allo  scadere  dei  30  giorni   utili   per   la
presentazione  della  denuncia  (circ.  Min.  Ind.  n. 3139/C dell'11
luglio   1987).   La   prescrizione   deve   essere   fatta    valere
dall'interessato.
  Anche  la  presentazione di una denuncia non veritiera comporta una
violazione che e' stata depenalizzata.
  Poiche'  la  legge  n.  630/1981  e  la  legge  n.  435/1987  hanno
determinato gli importi solo per l'omessa o  ritardata  denuncia,  la
misura  della  sanzione, in caso di denuncia non veritiera, e' quella
fissata dall'art. 51 del regio decreto n. 2011/1934, aggiornata negli
importi.
  L'importo,  a seguito della legge n. 603/1961 e stato fissato nella
misura da L. 2.000 a L. 80.000; a seguito dell'art. 113  della  legge
n.  689/1981  e' stato portato da L. 10.000 a L. 400.000; pertanto il
versamento liberatorio e' di L.  20.000.
  Si   rammenta  che  in  caso  di  decesso  del  titolare  di  ditta
individuale  gli  eredi  non  sono   obbligati   alla   denuncia   di
cancellazione; pertanto non si applica la sanzione.
   1.5 Autenticazione dei documenti e delle firme.
  Le  firme  apposte  sulle  denunce  di  iscrizione, modificazione e
cancellazione devono essere autenticate da uno dei seguenti  pubblici
ufficiali  con  le  modalita'  previste  dall'art.  20 della legge n.
15/1968:
   impiegato camerale competente a riceverle;
   notaio;
   cancelliere;
   segretario comunale o funzionario comunale incaricato dal Sindaco.
  L'autenticazione e' soggetta ad imposta di bollo.
  Se  la  firma  e'  stata apposta all'estero deve essere autenticata
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo diversa
convenzione internazionale.
  Documentazione.
  Gli  atti  e i documenti, quando prescritti, devono essere allegati
in originale o copia autentica.
  L'autenticazione  delle  copie,  soggetta ad imposta di bollo, puo'
essere eseguita (art. 14 legge n. 15/1968):
   dal pubblico ufficiale dal quale e' stato emesso o presso il quale
e' depositato l'originale;
   dall'impiegato camerale competente a ricevere le denunce;
   da un notaio;
   da un cancelliere;
   dal segretario comunale o funzionario incaricato dal Sindaco.
  Gli  atti  e  i  documenti  formati  all'estero,  qualora non siano
redatti  in  lingua  italiana,  debbono  essere  accompagnati   dalla
traduzione  giurata o dalla traduzione in lingua italiana certificata
conforme  al  testo   straniero   dalla   competente   rappresentanza
diplomatica   o   consolare   italiana,   salvo  diversa  convenzione
internazionale.
  Le  copie  degli  atti  formati  all'estero,  se  redatti in lingua
italiana,  possono  essere  autenticati  oltre   che   dai   soggetti
sopraindicati,  anche  dalla  rappresentanza  diplomatica o consolare
italiana.
  Visto di conformita'.
  Il  cosiddetto visto di conformita' della firma; che consiste nella
attestazione che la  firma  posta  in  un  determinato  documento  e'
conforme  a  quella  depositata  nei  registri  camerali,  si applica
soltanto nei casi previsti da  specifiche  disposizioni  (ad  esempio
quelle   riguardanti  i  documenti  accompagnatori  della  merce  per
l'esportazione). In questi casi si applica il diritto  di  segreteria
previsto dalla voce n. 5 della tariffa.
  1.6. Registrazione d'ufficio e denunce irregolari.
  Le   denunce   non  chiaramente  leggibili,  che  presentano  delle
cancellazioni,  o  non  contengono  tutte   le   indicazioni   e   la
documentazione  prescritta,  devono  essere  regolarizzate  entro  il
termine di 30  giorni  dalla  richiesta  della  Camera.  In  caso  di
inadempimento  si considerano come non presentate e si applichera' la
relativa sanzione.
  L'ufficio    del   Registro   ditte   provvedera'   comunque   alla
registrazione d'ufficio utilizzando i dati disponibili.
  Registrazione d'ufficio.
  Oltre  che  nel  caso  precedente  l'ufficio provvedera' di propria
iniziativa all'iscrizione, modificazione, cancellazione  in  caso  di
omessa  denuncia,  utilizzando  le  informazioni  pervenute  da  enti
pubblici o raccolte da altri uffici camerali.
  Prima  di procedere alla registrazione d'ufficio ai sensi dell'art.
89 del regio decreto n.  29/1925  dovra'  essere  data  comunicazione
all'interessato fissando il termine di 30 giorni per la presentazione
della  denuncia;  e'  comunque  fatta  salva   l'applicazione   delle
sanzioni.
  Nella  certificazione  va  annotato  che si tratta di registrazione
d'ufficio.
  Completamento di denunce gia' presentate.
  Qualora  l'interessato  ometta  di  indicare  nel  modulo  elementi
obbligatori risultanti  dagli  allegati,  e  provveda  a  denunciarli
successivamente,   si   configura  l'ipotesi  di  ritardata  denuncia
soggetta a pagamento di diritti di segreteria ed eventuali  sanzioni.
  1.7 Controllo delle denunce.
  Data la funzione di pubblicita'-notizia propria dell'iscrizione nel
Registro ditte, l'ufficio preposto  deve  verificare  la  regolarita'
formale  della  denuncia e la sua corrispondenza con i dati contenuti
negli atti allegati (ove questi siano previsti).
  Qualora  non  sia previsto allegare particolari tipi di documenti a
supporto dei dati denunciati, l'ufficio puo' accertare la veridicita'
delle  indicazioni  contenute  nelle  denunce  con  gli strumenti che
ritiene piu' opportuni (art. 81 del regio decreto n. 29/1925).
  E'  opportuno  che le predette indagini siano fatte soltanto quando
si possa ipotizzare che le denunce riportino dati non  veritieri,  ai
soli   fini   di   evitare   sanzioni,  il  pagamento  di  contributi
previdenziali,  ecc.,  o  quando  le  denunce  siano  presentate  con
notevole  ritardo  rispetto  ai dati denunciati. A tal fine l'ufficio
puo'  avvalersi  di  dichiarazioni  del  comune,  di   documentazione
fiscale, ecc.
  Quando  i  dati  contenuti  nella  denuncia  sono documentati dagli
allegati, compito dell'ufficio e soltanto quello  di  verificare  che
gli  atti  provengano  dall'autorita'  pubblica  che  ha il potere di
emetterli o comunque di registrarli.
  L'ufficio  del  Registro  ditte  non  deve  pertanto operare alcuna
valutazione sulla legittimita' del contenuto degli atti  di  societa'
iscritti  nel Registro delle Imprese. Qualora ritenga di rilevare una
irregolarita'  o  errori  anche   materiali   sara'   opportuna   una
segnalazione   alla   Cancelleria   del  Tribunale  e  alla  societa'
interessata. Puo' essere respinta la denuncia solo se  non  e'  stata
effettuata   la   registrazione  all'Ufficio  registro  (decreto  del
Presidente della Repubblica n. 131/1986 art. 65, c. 4), quando questa
e'  prevista. Pertanto, a titolo di esempio, devono essere egualmente
accolte le denunce di:
   societa'  di  persone  che  non riportano nella ragione sociale il
nome di almeno un socio;
   societa',  consorzi,  ecc.  che  contengono  nella  denominazione,
ragione sociale o insegna il  riferimento  all'artigianato,  salvo  a
provvedere,   nel   caso   di   violazione  di  norme  che  prevedono
l'applicazione  di  sanzioni  (art.  5   legge   n.   443/1985   alla
segnalazione alle autorita' competenti.
  L'ufficio  inoltre  non  deve controllare il rispetto di condizioni
legali relative  a  rapporti  privatistici.  Pertanto,  a  titolo  di
esempio, devono essere iscritti nel Registro ditte:
   il titolare di impresa individuale che inizia una attivita' eguale
a quella della societa' di cui e' socio;
   societa'  o  impresa individuale con denominazione eguale a quella
di impresa gia' iscritta.
  Nel caso di attivita' esercitate senza i requisiti di validita' (ad
esempio con autorizzazione rilasciata a  soggetto  non  iscritto  nel
R.E.C.)  la  relativa denuncia dovra' essere rigettata, segnalando il
fatto agli uffici competenti.
  Nel  caso  in  cui  l'ufficio  riscontri una non corrispondenza tra
l'oggetto sociale e l'attivita' esercitata la denuncia dovra'  essere
accolta,  fatta  salva eventuale segnalazione agli uffici competenti,
qualora particolari norme  prevedano  incompatibilita'  o  contengano
specifiche indicazioni.
  Nel  caso  di  societa' di fatto che intenda denunciare attivita' o
commerciale o di agenzia commerciale o di mediazione, ecc.  (pertanto
soggetta  a  preventiva iscrizione in registri e ruoli abilitanti) si
deve verificare se  la  normativa  specifica  prescrive  l'iscrizione
della societa', o di tutti i soci, o di una sola persona.
  La  documentazione  da  allegare obbligatoriamente (autorizzazioni,
atti societari, ecc.) deve essere  in  originale  o  copia  autentica
(anche   per  estratto);  puo'  essere  sostituita  da  una  apposita
certificazione o formale dichiarazione dell'autorita' che  ha  emesso
l'atto o presso la quale il medesimo e' conservato.
  Quando, per precedenti inadempienze di alcuni amministratori, nella
sequenza   degli   atti   della   societa'   si   riscontrano   delle
discontinuita',  l'ufficio  del  Registro ditte non puo' rifiutare la
registrazione di una denuncia subordinandola  alla  presentazione  di
atti a suo tempo non presentati.
  Successivamente  l'ufficio  dovra' richiedere i documenti necessari
per il completamento della posizione, procedendo  alla  contestazione
dell'omissione.
  Rettifiche.
  Salvo  non  si tratti di rettifiche formali (nome, dati di nascita,
ecc.)  le  denunce  di  rettifica   saranno   accolte   solo   previa
approfondita indagine.
  1.8 Iscrizione provvisoria.
  Talvolta  enti,  uffici  pubblici  e altre autorita' amministrative
esigono dai soggetti che  intendono  assumere  appalti,  forniture  o
devono   richiedere   determinate   autorizzazioni   o  permessi,  la
dimostrazione di essere  iscritti  "alla  Camera  di  commercio"  per
l'attivita'   che   sara'  effettivamente  iniziata  solo  a  seguito
dell'eventuale  affidamento  dell'appalto,  ecc.   o   del   rilascio
dell'autorizzazione.
  Queste  richieste  non possono essere accolte in quanto contrastano
con la disciplina che regola la tenuta del Registro ditte. E' compito
dell'ufficio  del  Registro  ditte  informare l'ente, ecc. sui motivi
della impossibilita' di accoglimento della richiesta.
  Diverso e' il caso dell'"iscrizione provvisoria" nel Registro ditte
prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
32/1976,   concernente   l'istituzione   dell'Albo   nazionale  degli
autotrasportatori di cose per conto terzi, e regolata dalla circolare
MICA n. 2542/C del 23 aprile 1976.
  1.9 Denuncia degli addetti.
  Il  numero  degli  addetti  e'  un  dato  da  denunciare al momento
dell'iscrizione dell'impresa o dell'unita' locale  tramite  i  moduli
AN/1, AN/2 e AN/5.
  La  consistenza  del  numero  degli  addetti deve essere comunicata
annualmente tramite il bollettino di c/c postale  utilizzato  per  il
pagamento del diritto annuale.
  1.10 Codice fiscale.
  E'  attribuito  dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette, se
riguarda:
   persone fisiche;
   soggetti   diversi   dalle  persone  fisiche  non  obbligati  alla
presentazione della dichiarazione inizio  attivita'  IVA  (in  questo
caso il codice inizia sempre con il numero 9 o il numero 8).
   E'  attribuito dall'Ufficio IVA se riguarda soggetti diversi dalla
persone fisiche ma obbligati alla dichiarazione inizio attivita' IVA.
  Per  questi soggetti il primo numero di partita IVA coincide con il
numero di codice fiscale.
  Nell'ipotesi di trasferimento della sede in altra provincia o altra
circoscrizione verra attribuito un altro numero di  partita  IVA;  il
codice  fiscale  del  soggetto  trasferito  e' tuttavia sempre quello
costituito dal primo numero di partita IVA assegnato.
  2. DENUNCE DI ISCRIZIONE DI DITTE INDIVIDUALI.
  L'obbligo  della  denuncia  di  iscrizione per le ditte individuali
decorre dalla data di inizio effettivo dell'attivita'.
  2.1  Esercizio  di  attivita'  subordinato  ad  iscrizione in albi,
ruoli, elenchi e registri.
  Sul modulo di denuncia gli obbligati devono indicare gli estremi di
iscrizione in albi, ruoli, ecc. allegando la relativa  documentazione
in  originale  o copia autentica, salva la possibilita' per l'ufficio
di acquisire i dati tramite la rete nazionale di informatica.
  Se le indicazioni di cui sopra sono riferite a iscrizioni presso la
stessa camera dove e' presentata la denuncia il relativo accertamento
deve essere effettuato d'ufficio.
  Se  invece  le  iscrizioni  sono  state  ottenute presso una Camera
diversa o altro ente, la documentazione puo' essere sostituita  dalla
dichiarazione prevista dall'art. 2 della legge n. 15/1968.
  2.2   Esercizio   di   attivita'   subordinato   ad  autorizzazione
amministrativa.
  Quando  viene dichiarato l'inizio di una attivita' il cui esercizio
e'  subordinato  ad  una  licenza,   autorizzazione   o   concessione
amministrativa,   occorre   allegare  al  modulo  di  denuncia  copia
autentica del documento (con le  eccezioni  indicate  nel  successivo
punto  2.3.2,  e  in  genere  quando  la normativa preveda discipline
particolari per subingresso per  atto  tra  vivi  o  per  successione
ereditaria o per conferimento d'azienda).
  Qualora   il   rilascio  della  licenza,  ecc.  sia  subordinato  a
preventiva  iscrizione  in  albi,  ecc.  si  applica   anche   quanto
prescritto nel par. 2.1.
  Se trattasi di attivita' stagionali, occorre annotare il periodo di
svolgimento o la stagione, sulla  base  delle  indicazioni  contenute
nell'autorizzazione, ecc.
  2.3  Esercizio  di attivita' soggetta alla legge 11 giugno 1971, n.
426.
  2.3.1. Rilascio di nuova autorizzazione.
  Ai  sensi  dell'art.  31 della legge n. 426/1971 il titolare di una
autorizzazione  amministrativa  deve  attivare,  salvo  proroga,   il
proprio  esercizio  entro  6  mesi dalla data della comunicazione del
rilascio dell'autorizzazione o 12 mesi, se la superficie  di  vendita
e' superiore a 400 mq.
  Il  calcolo  del termine di trenta giorni decorre quindi dalla data
denunciata  dall'interessato  compresa  nei  6  o   12   mesi   dalla
comunicazione del rilascio dell'autorizzazione amministrativa.
  2.3.2. Subingresso in attivita' subordinata ad autorizzazione.
  Si possono verificare piu' ipotesi:
    a)  Subingresso  per  atto  tra  vivi,  quando  il subentrante e'
iscritto al R.E.C. all'atto del subingresso stesso.
  Purche'  avvii  l'attivita'  entro il termine previsto (6 mesi o 12
mesi) il subentrante puo' iniziare l'attivita' dopo aver  chiesto  la
voltura dell'autorizzazione al Comune.
   Pertanto il denunciante deve:
    1) comprovare l'iscrizione nel R.E.C., con le modalita' di cui al
par. 2.1;
    2) allegare documento attestante l'avvenuta richiesta di voltura;
    3) allegare copia dell'atto di subingresso registrato, sempreche'
il subingresso non risulti comprovato dal documento di cui  al  punto
precedente.
    b)  Subingresso  per  atto tra vivi, quando il subentrante non e'
iscritto al R.E.C. all'atto del subingresso stesso.
  Per  avviare  l'attivita'  occorrono  l'iscrizione  al  R.E.C. e la
richiesta di voltura di autorizzazione. Si rammenta che il diritto di
esercizio  decade  se non si ottiene l'iscrizione nel R.E.C. e non si
richiede la voltura entro un anno (salvo proroga del sindaco  qualora
il fatto non sia imputabile al richiedente).
  La  documentazione  da  allegare e' quella indicata alla precedente
lettera a).
    c) Subingresso per causa di morte.
  E'  sempre  consentito  l'esercizio  provvisorio  del subentrante a
causa di  morte,  anche  non  iscritto  al  R.E.C.,  fino  a  6  mesi
dall'apertura  della successione. Trascorso tale periodo si applicano
le regole che seguono:
   il  subentrante  per  causa  di  morte  gia' iscritto al R.E.C. e'
tenuto agli adempimenti di cui alla precedente lettera a);
   il  subentrante per causa di morte non iscritto al R.E.C. all'atto
dell'apertura della successione, puo' eseercitare  l'attivita'  anche
scaduti  i  6  mesi iniziali soltanto dopo la richiesta di iscrizione
nel R.E.C. e la richiesta di voltura.
  Si  rammenta  che  il diritto di esercizio decade se non si ottiene
l'autorizzazione entro un anno dall'apertura della successione (salvo
proroga   del   sindaco  qualora  il  fatto  non  sia  imputabile  al
richiedente).
  In caso di piu' coeredi si veda il par. 12.6.
    d)  Conferimento  di  azienda  contestuale  alla  costituzione di
societa'.  La  nuova  societa'  puo  operare  alle   condizioni   del
conferente  in  pendenza  dell'iscrizione  nel R.E.C. e della voltura
dell'autorizzazione. Si rammenta che il diritto di  esercizio  decade
se  non  si ottiene l'autorizzazione entro un anno (salvo proroga del
sindaco qualora il fatto non sia imputabile al richiedente).
  Si  rammenta che, in tutti i casi ora elencati, il subentrante, una
volta ottenuta l'autorizzazione, entro 30 giorni  dal  rilascio  deve
denunciarne  gli  estremi  e  depositarne copia autentica al Registro
ditte.
  2.3.3 Subingresso in attivita' non subordinata ad autorizzazione.
   a) Qualora lo svolgimento dell'attivita' di vendita (al minuto per
corrispondenza; al  minuto  a  domicilio  con  incaricati;  commercio
all'ingrosso)  sia  subordinato soltanto all'iscrizione nel R.E.C. il
subentrante per atto tra vivi (in gestione o proprieta') ha  facolta'
di  continuare  l'attivita'  purche'  sia  gia'  iscritto  nel R.E.C.
all'atto del trasferimento  dell'attivita':  ovviamente  la  denuncia
deve essere corredata dell'atto di subingresso registrato.
   b)  Il  subentrante  per  causa  di  morte ha comunque facolta' di
continuare l'attivita' per  6  mesi  dalla  data  di  apertura  della
successione, anche se non iscritto nel R.E.C.
  Scaduti i 6 mesi puo' continuare l'attivita' solo dopo la richiesta
di iscrizione nel R.E.C; qualora non l'ottenga entro  un  anno  dalla
data  di  apertura della successione decade dal diritto di esercitare
l'attivita'.
   c)   In   caso   di   conferimento  di  azienda  contestuale  alla
costituzione  di  societa',   questa   puo'   operare   in   pendenza
dell'iscrizione nel R.E.C. che deve essere ottenuta entro un anno.
  2.3.4. Subingresso in attivita' di commercio ambulante.
  E'   ammesso  soltanto  il  subingresso  per  cessione  di  azienda
ambulante per atto tra vivi o per causa di  morte;  si  applicano  le
procedure descritte in precedenza.
  Il  subingresso  per affitto di azienda ambulante e' vietato, cosi'
come l'esercizio del  commercio  ambulante  in  forma  societaria  di
qualsiasi tipo.
 2.3.5 Subingresso di persona giuridicamente incapace.
  Chi tutela gli interessi dell'incapace deve provvedere ad iscrivere
nell'elenco speciale del R.E.C. se stesso o altra persona.
  Entro  3  mesi  dalla  cessazione del proprio stato di incapacita',
l'interessato deve chiedere, a  pena  di  decadenza  dal  titolo  per
l'esercizio  dell'attivita'  commerciale,  l'iscrizione  nel R.E.C. e
l'autorizzazione.
  Qualora non l'ottenga entro un anno dalla cessazione dello stato di
incapacita'  decade  dal  titolo   per   l'esercizio   dell'attivita'
commerciale.
  2.4 Esercizio di attivita' a titolo di gestione di azienda.
  Stabilisce  l'art.  47  del  T.U.  n. 2011/1934 che l'obbligo della
denuncia per  l'iscrizione  nel  Registro  ditte  spetta  a  chiunque
"esercita"  una attivita' economica, indipendentemente dal titolo con
il quale svolge l'attivita' stessa.
  In  caso  di  affitto,  comodato,  ecc.  d'azienda,  l'affittuario,
comodatario, ecc., in quanto esercente, e non il titolare, e'  tenuto
a presentare la denuncia d'inizio di attivita' nel Registro ditte.
  Alla  denuncia  di  iscrizione  al  Registro ditte presentata da un
affittuario  e'  collegata  quella  di  cessazione  del  proprietario
dell'azienda affittata. Ove quest'ultimo non provveda a tale denuncia
la  Camera  notifica  l'infrazione  all'interessato  ed   esegue   la
cancellazione d'ufficio.
  Gestione di reparto.
  In  attuazione  dell'art.  41  comma  14 del decreto ministeriale 4
agosto 1988, n. 375 e' consentito che  la  gestione  di  uno  o  piu'
reparti  in  un esercizio di commercio al minuto gia' autorizzato sia
affidata ad altra impresa.
  Si rammenta che:
   l'affidamento  della  gestione  deve  riguardare  solo  uno o piu'
reparti e non tutto l'esercizio e deve risultare da  atto  registrato
all'Ufficio del registro;
   l'impresa  che  ha  affidato  la  gestione  rimane  titolare della
autorizzazione comunale.
  Per  quanto  riguarda  gli  adempimenti  verso il Registro ditte si
tenga presente che:
    a) l'impresa che ha affidato la gestione deve presentare denuncia
di modificazione;
    b)  l'impresa  che  ha  assunto  la  gestione  deve presentare la
denuncia di iscrizione della impresa stessa  o  di  iscrizione  della
nuova  unita'  locale,  provando  l'iscrizione nel R.E.C. e allegando
copia autentica dell'atto.
  L'ufficio  registrera'  l'attivita'  svolta da quest'ultima impresa
specificando che viene esercitata presso l'esercizio dell'impresa....
........................
  3. DENUNCE DI ISCRIZIONE DI S.N.C. E S.A.S.
  3.1 Disposizioni generali.
  La  costituzione della societa' in nome collettivo e della societa'
in accomandita semplice puo' avvenire:
   per  scrittura  privata  con  le  firme  dei  soci autenticate dal
notaio;
   per atto pubblico e cioe' con atto notarile.
  Precedente   all'iscrizione   nel   Registro   ditte   e'  comunque
l'iscrizione nel Registro delle Imprese. Qualora  l'ufficio  camerale
riscontri   negli   atti   societari   degli  errori  (es:  l'assenza
dell'indicazione del rapporto sociale nella ragione sociale),  questi
non potranno mai costituire motivo di reiezione della denuncia. Sara'
opportuna la segnalazione al Tribunale e al notaio  per  la  modifica
(v. par. 1.7).
  Per  ogni  tipo di societa' regolare il Codice civile stabilisce le
indicazioni che deve contenere l'atto costitutivo.
  Quelle  che  assumono rilevanza per il Registro ditte sono elencate
nell'art. 6 del decreto ministeriale 9 marzo 1982.
  L'atto costitutivo, oltre alle indicazioni menzionate ed alle altre
prescritte dal codice civile, deve contenere anche le norme  relative
al funzionamento della societa'.
  Quando  tali  norme  sono  contenute in un atto separato, le stesse
costituiscono lo statuto sociale, che e' considerato parte integrante
dell'atto  costitutivo,  al  quale deve essere allegato. In genere le
societa' di persone non prevedono lo statuto.
  In  caso  di contraddizione tra i due atti fa fede quanto riportato
nell'atto costitutivo in quanto espressione della volonta' dei  soci.
  Nell'esame  degli atti societari che vengono depositati al Registro
ditte si possono considerare tre gruppi di dati essenziali:
   a ) Dati relativi alle formalita' legali degli atti.
  Sulla   copia   autentica   dell'atto  costitutivo,  devono  essere
chiaramente evidenziati:
   gli  estremi  dell'avvenuta  registrazione  presso  l'Ufficio  del
registro  (adempimento   fiscale   che   costituisce   requisito   di
ricevibilita'  a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131 art. 65);
   gli  estremi  del  deposito  (numero e data) presso la Cancelleria
commerciale del Tribunale (Registro  delle  imprese)  annotati  dalla
stessa o dal notaio; in quest'ultimo caso l'annotazione dovra' essere
sottoscritta personalmente dal notaio.
   b ) Dati relativi agli elementi particolari della societa'.
  La  societa'  in nome collettivo agisce sotto una "ragione sociale"
costituita dal nome di uno o piu' soci con l'indicazione del rapporto
sociale.  Nella  S.a.s.  la ragione sociale deve contenere il nome di
uno o piu' soci accomandatari.
  Amministratori  delle  S.n.c.  devono essere i soci; delle S.a.s. i
soci accomandatari.
  La  rappresentanza della societa' spetta agli amministratori cui e'
stata conferita nell'atto costitutivo (art. 2298 del codice  civile).
Se   l'atto   costitutivo   non   indica   gli   amministratori,   la
rappresentanza spetta a tutti i soci (sempre con  l'esclusione  degli
accomandanti).
  Oltre  alla  sede  legale  la  societa' puo' avere una o piu' "sedi
secondarie" (v. par. 12.1).
   c ) Dati relativi all'attivita' programmata dalla societa'.
  L'oggetto  sociale  riportato  nell'atto costitutivo (o, se esiste,
nello statuto), indica l'attivita' o le  attivita'  che  la  societa'
intende esercitare.
  Per l'ipotesi di non rispondenza dell'attivita' all'oggetto sociale
si veda il par. 1.7.
  Entro  30  giorni dall'inizio effettivo di una delle attivita', gli
amministratori devono presentare la relativa denuncia.
  Qualora l'inizio di attivita' avvenga tra la data di costituzione e
quella d'iscrizione del relativo atto nel Registro delle  imprese  il
termine per la denuncia decorre da quest'ultima iscrizione.
  Le  societa'  che  non  provvedono  a denunciare l'effettivo inizio
dell'attivita' esercitata  restano  comunque  iscritte  nel  Registro
ditte,   ma   dalla   certificazione   rilasciata  dall'Ufficio  deve
chiaramente risultare tale circostanza.
  Per  la  societa' che inizia l'esercizio di una attivita' economica
si  effettuano  gli  stessi  accertamenti  indicati  per  la   ditta'
individuale.
  3.2  Costituzione  di  S.n.c.  o  S.a.s.  come  regolarizzazione di
societa' di fatto.
  Una  S.n.  c. o una S.a.s. puo' sorgere dalla "regolarizzazione" di
una preesistente societa' di fatto o irregolare.
  In tal caso si possono avere due ipotesi:
    a)  la  societa'  di  fatto  o  irregolare  e'  gia' iscritta nel
Registro ditte;
    b)  la societa' di fatto o irregolare, regolarizzata nella S.n.c.
o S.a.s., non e' iscritta nel Registro ditte.
  Nel  primo  caso  occorre  presentare  denuncia  di  modificazione,
mantenendo alla societa' regolarizzata lo stesso numero  di  Registro
ditte della preesistente societa' di fatto.
  Nel  secondo  caso  si  procedera'  all'iscrizione  della  societa'
regolarizzata con l'indicazione  della  data  di  costituzione  della
societa' di fatto preesistente.
  In  questo  caso  la  denuncia,  riguardando  due  distinti eventi,
comporta il pagamento di due diritti di segreteria  ed  eventualmente
di due sanzioni.
  La   regolarizzazione   della   societa'   di  fatto  non  comporta
sospensione di attivita' purche' la nuova societa' comprovi  di  aver
presentato   domanda   d'iscrizione   negli   albi   e/o  domanda  di
autorizzazione  relativi  all'attivita'  esercitata,  e  naturalmente
provveda,  nel  tempo  piu'  breve  possibile,  al  deposito di copia
autentica delle autorizzazioni stesse non appena acquisite.
  3.3  Costituzione  di  S.n.c. o S.a.s. derivante da conferimento di
ditta individuale.
  L'atto  costitutivo  di  una  S.n.c.  o  S.a.s.  puo'  contenere il
conferimento nella societa' di una azienda precedentemente gestita da
una ditta individuale.
 Qualora  il  conferimento  comporti  la cessazione di ogni attivita'
della ditta  individuale,  questa  deve  presentare  la  denuncia  di
cancellazione  e  la  S.n.c.  o S.a.s. deve presentare la denuncia di
iscrizione come tutte le societa'  costituite  ex  novo.  Alla  nuova
societa'  viene  attribuito  il numero progressivo del Registro ditte
relativo alla data di presentazione della denuncia stessa, e  non  il
numero assegnato alla ditta cessata.
   Per  la  societa'  costituita a seguito di conferimento la data di
inizio di attivita' coincide  con  la  data  di  costituzione,  salvo
eventuale sospensione dell'attivita'. Nel caso si tratti di attivita'
soggetta  ad  autorizzazione,  ecc.,  si  fa  riferimento,   per   la
continuita' dell'attivita' stessa, alle normative specifiche.
  4. DENUNCE DI ISCRIZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI.
  4.1 Societa' per azioni.
  La  costituzione  della  societa'  per  azioni,  della  societa' in
accomandita per azioni e della societa'  a  responsabilita'  limitata
passa attraverso le seguenti tre fasi:
   costituzione per atto pubblico;
   decreto di omologazione del Tribunale competente;
   iscrizione   nel  Registro  delle  imprese  dell'atto  costitutivo
omologato.
  Precedente   all'iscrizione   nel   Registro   ditte   e'  comunque
l'iscrizione nel Registro delle imprese.
  Qualora  l'ufficio  camerale  rilevi  negli atti societari errori e
contraddizioni,  questi  non  potranno  mai  costituire   motivo   di
reiezione delle denunce. Sara' opportuna la segnalazione al Tribunale
e al notaio per la modifica (v. par. 1.7).
  Nell'esame  degli atti societari che vengono depositati al Registro
ditte si possono considerare tre gruppi di dati essenziali.
  a) Dati relativi alle formalita' legali degli atti.
  Sulla   copia   autentica   dell'atto   costitutivo  devono  essere
chiaramente evidenziati:
   gli  estremi  dell'avvenuta  registrazione  presso  l'Ufficio  del
registro  -  atti  pubblici  (adempimento  fiscale  che   costituisce
requisito  di  ricevibilita' a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 art. 65);
   gli  estremi  del  deposito  presso la Cancelleria commerciale del
Tribunale (Registro  delle  Imprese)  annotati  dalla  stessa  o  dal
notaio.  Nel  secondo  caso  l'annotazione dovra' essere sottoscritta
personalmente dal notaio.
  b) Dati relativi agli elementi particolari della societa'.
  La  societa'  per  azioni e' individuata da una "denominazione" che
puo' essere formata in qualsiasi modo con l'indicazione del  tipo  di
societa' (societa' per azioni o S.p.a.).
 Amministrazione, rappresentanza, organi sociali.
  Gli   amministratori  della  S.p.a.  devono  essere  delle  persone
fisiche;  e'  escluso  che  persone  giuridiche  o  societa'  possano
amministrare una S.p.a.
  Nella  S.p.a. l'amministrazione puo' essere affidata a soci e a non
soci.
  L'organo  amministrativo puo' essere costituito da una sola persona
fisica e allora si ha  l'amministratore  unico,  oppure  puo'  essere
formato  da  piu'  persone  fisiche che costituiscono il consiglio di
amministrazione,  che  a  volte  nomina  un  comitato   direttivo   o
esecutivo.
  Il  consiglio  di  amministrazione  sceglie  tra  i  suoi membri il
presidente, quando questo non a' stato nominato nell'atto costitutivo
o dall'assemblea.
  La  nomina  degli  amministratori  spetta  di  norma alla assemblea
ordinaria; se questa non provvede anche  alla  nomina  o  al  rinnovo
delle   singole   cariche   sociali   spettera'   al   consiglio   di
amministrazione provvedervi con atto successivo.
  Se   nel   corso  dell'esercizio  vengono  a  mancare  uno  o  piu'
amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con  deliberazione
approvata  dal collegio sindacale (c.d. cooptazione, art. 2386 codice
civile).
  Dopo  la  nomina occorre l'accettazione della carica da parte degli
amministratori, che pero' non a'  soggetta  a  denuncia  al  Registro
ditte.
  Il numero degli amministratori e' stabilito dall'atto costitutivo e
dallo statuto.
  Se  in  questi  atti  sono  indicati  un  numero minimo e un numero
massimo, e' l'assemblea che  decide  entro  i  limiti  fissati  dallo
statuto.
  Nella  S.p.a.  la nomina degli amministratori non puo' essere fatta
per  un  periodo  superiore  a  tre  anni;  gli  amministratori  sono
rieleggibili salvo diversa disposizione dell'atto.
 Capitale sociale.
  L'atto costitutivo deve prevedere un capitale sociale minimo di 200
milioni.
  Deve  essere dichiarato anche l'ammontare del capitale sottoscritto
e l'ammontare effettivamente versato.
  L'ammontare  del  capitale  sottoscritto  deve risultare da un atto
depositato nel  Registro  delle  Imprese.  L'ammontare  del  capitale
versato e' soggetto a sola denuncia senza documentazione.
 Sede.
  Oltre  alla  sede  legale  la  societa' puo' avere una o piu' "sedi
secondarie" (v. par. 12.1).
  c) Dati relativi all'attivita' programmata dalla societa'.
  Per quanto riguarda l'oggetto sociale non vi sono differenze tra le
societa' di persone e le societa' di capitali. Valgono, pertanto, per
le  seconde le indicazioni gia' date per le societa' di persone circa
l'attivita'  programmata  con   l'oggetto   sociale   e   l'attivita'
effettivamente  esercitata (v. par. 3.1) nonche' quelle date riguardo
l'ipotesi di non rispondenza dell'attivita' all'oggetto  sociale  (v.
par. 1.7).
  4.2 Societa' in accomandita per azioni.
  Per  l'iscrizione  nel  Registro  ditte si devono seguire le stesse
modalita' previste per le societa' per azioni.
  La societa' in accomandita per azioni (in sigla S.a.a. o S.a.p.a.),
come la societa' in accomandita  semplice,  e'  caratterizzata  dalla
presenza di due categorie di soci:
   soci  accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente
per le obbligazioni sociali;
   soci  accomandanti,  che  sono obbligati soltanto nel limite della
quota di capitale sottoscritto e che quindi hanno una responsabilita'
limitata.
  Nella societa' in accomandita per azioni le quote di partecipazione
dei soci sono comunque rappresentate da azioni.
  Si  ricorda che nei moduli l'ammontare delle quote va riportato nei
quadri relativi al capitale sociale.
  La  denominazione della societa' deve comprendere il nome di almeno
uno  dei  soci  accomandatari  con  l'indicazione  di   societa'   in
accomandita per azioni.
  4.3 Societa' a responsabilita' limitata.
  La  societa' a responsabilita' limitata (S.r.l.) si presenta con le
stesse caratteristiche  formali  e  sostanziali  della  societa'  per
azioni.
  Le  differenze  piu'  rilevanti  riguardano  l'amministrazione e il
capitale.
  Nella  S.r.l.  la  carica di amministratore deve essere affidata ad
uno o piu'  soci,  salvo  diversa  esplicita  disposizione  dell'atto
costitutivo. In tal caso si puo' ricorrere anche a non soci.
  Nella  S.r.l.  la  durata  in  carica  degli  amministratori  non e
vincolata come nella S.p.a; gli amministratori della  S.r.l.  possono
essere  nominati  per  piu'  di  un  triennio  o anche per un periodo
indeterminato fino a revoca dell'assembiea.
  Il capitale sociale minimo della S.r.l. e' di lire 20.000.000.
  4.4  Costituzione di societa' di capitali derivante da conferimento
di ditta individuale.
  Si applica, per quanto compatibile, quanto indicato nel par. 3.3.
  5.   DENUNCE   DI  ISCRIZIONE  DI  SOCIETA'  DI  FATTO  E  SOCIETA'
IRREGOLARE.
  A norma dell'art. 2249 codice civile le societa' aventi per oggetto
l'esercizio di una attivita' commerciale devono  costituirsi  secondo
uno dei tipi previsti appositamente nel codice civile medesimo.
  Prima  dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980, n. 891,
che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 31 ottobre 1980,
n. 683, potevano ottenere l'iscrizione nel Registro ditte le societa'
costituite sulla  base  di  semplici  accordi  verbali  (societa'  di
fatto),  le  societa'  costituite  con atto scritto ma non registrato
all'Ufficio del registro (societa' di fatto fiscalmente  irregolari),
societa'   di  persone  costituite  con  atto  scritto  e  registrato
all'Ufficio del registro ma non nel Registro delle imprese  (societa'
irregolari).
  La legge n. 891/1980 art. 26-quater e la legge 23 dicembre 1982, n.
947 art. 3 hanno introdotto dal 31  dicembre  1980  l'obbligatorieta'
della  registrazione  fiscale.  Gli  enti camerali quindi non possono
iscrivere nel Registro ditte  societa'  che  non  producano  atto  di
costituzione registrato presso l'Ufficio del registro.
  Per quanto riguarda l'iscrizione nel Registro delle ditte, l'art. 6
del decreto ministeriale 9 marzo 1982  stabilisce  quali  indicazioni
devono  essere  fornite per la denuncia di iscrizione da parte di una
societa' di fatto.
  In  particolare  si  ricorda  che  la  societa' deve documentare il
possesso dei titoli legali richiesti per l'esercizio della  attivita'
dichiarata ove ne faccia denuncia in sede di iscrizione.
  In  caso  contrario  tale documentazione sara' richiesta al momento
della successiva denuncia di inizio attivita'.
  Poiche' la giurisprudenza (Cass. 29 aprile 1980, n. 2874; Tribunale
di Genova 13 giugno 1980) non ritiene ammissibile la costituzione  di
una societa' di fatto tra persone fisiche e societa' di capitali, non
e' ricevibile la denuncia di  iscrizione  di  una  tale  societa'  di
fatto.
  Un  caso  particolare  si  pone per le "Societa' di armamento" che,
essendo  previste  dall'art.  278  e  seguenti   del   Codice   della
navigazione,   potrebbero   costituire  un'eccezione  all'elencazione
"tipica" delle  forme  societarie  previste  dal  codice  civile.  In
presenza  di dottrina e giurisprudenza divise e' opportuno seguire il
dettato dell'art. 3 legge n.  947/1982  richiedendo  comunque  l'atto
registrato  all'Ufficio  del  Registro,  oltre  che presso l'apposito
registro della Capitaneria di Porto (a termini dell'art. 279 C.N.).
  Le  denunce  delle  societa'  in  nome  collettivo e in accomandita
semplice  non  iscritte  nel   Registro   delle   imprese   (societa'
irregolari)  possono  essere  accolte  soltanto  dopo la scadenza del
termine di 30 giorni dalla costituzione, previsto dal codice  civile,
per  l'iscrizione  nel  predetto  Registro.  Si  ricorda che comunque
l'atto deve essere stato registrato all'Ufficio del registro.
  Nella  certificazione relativa alle societa' irregolari deve essere
esplicitamente indicata la mancanza di iscrizione nel Registro  delle
imprese.
  Le  societa' di capitale prive dell'iscrizione in tale Registro non
possono in nessun caso essere iscritte nel Registro ditte.
  6. DENUNCE DI ISCRIZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVE E CONSORZI.
  6.1 Societa' cooperative.
  La  disciplina  delle  societa' cooperative e' contenuta nel codice
civile, nella legge 14 dicembre 1947, n. 1577, modificata con legge 2
aprile 1951, n. 302 e nella legge 17 febbraio 1971, n. 127.
  Le societa' cooperative possono assumere la forma di:
   societa' cooperativa a responsabilita' illimitata;
   societa' cooperativa a responsabilita' limitata.
  Indipendentemente   dalla   forma  giuridica  scelta,  le  societa'
cooperative  si  costituiscono  sempre  con  atto  pubblico  soggetto
all'omologazione  del  Tribunale  competente. Ai fini dell'iscrizione
nel Registro ditte valgono le stesse considerazioni svolte per  tutte
le altre societa' regolari.
  Nell'esame   degli  atti  delle  societa'  cooperative  si  possono
considerare tre gruppi di dati essenziali:
  a) Dati relativi alle formalita' legali degli atti.
  L'atto  costitutivo  della  cooperativa  puo'  essere presentato in
copia autentica esente da bollo.
  La  cooperativa  usufruisce di una generale esenzione dal bollo sia
sugli atti sia sulle denunce da presentare al Registro ditte, purche'
sussistano  le  condizioni previste dagli artt. 19 e 20 della tabella
annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  642/1972
modificata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 955/1982.
  Per gli altri requisiti degli atti si veda il par. 4.1 lett. a).
  b) Dati relativi agli elementi particolari delle cooperative.
  Le  societa' che non hanno scopo mutualistico non possono contenere
nella denominazione la parola "cooperativa".
  Le  cooperative  devono  sempre  contenere  nella denominazione una
delle seguenti indicazioni: societa'  cooperativa  a  responsabilita'
illimitata  (S.c.r.i.), oppure societa' cooperativa a responsabilita'
limitata (S.c.r.l.) (art. 2515 codice civile).
  Le  societa' cooperative, a differenza delle S.p.a. e delle S.r.l.,
non  hanno  l'obbligo   di   avere   un   capitale   sociale   minimo
predeterminato; il capitale sociale varia con il variare dei soci.
  Le  variazioni  del numero dei soci, e quindi del capitale sociale,
non  comportano  pero'  nelle  societa'  cooperative  una  variazione
dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto, e quindi non devono essere
effettuate le relative denunce al Registro ditte.
  E'  previsto  in 9 il numero minimo di soci al quale e' subordinata
la costituzione delle cooperative.
  Non  esiste  alcuna  limitazione  per  il  numero massimo dei soci.
Generalmente  nelle  cooperative  e'   previsto   un   consiglio   di
amministrazione;  comunque  non esistono norme contrarie all'elezione
di un amministratore unico.  Gli amministratori in ogni  caso  devono
essere scelti tra i soci.
  c) Dati relativi alla attivita' programmata dalla cooperativa.
  Non  vi  sono  differenze  con  quanto illustrato a proposito delle
societa' regolari (v. par. 3.1).
  6.2 Consorzi.
  Imprese diverse o affini possono creare una organizzazione unitaria
senza perdere la loro autonomia economica, organizzativa e giuridica.
  L'accordo  per  l'esercizio  in  comune di certe attivita' va sotto
l'indicazione di "consorzio".
  Il  contratto  di  consorzio  e'  disciplinato  dal  codice  civile
(articoli dal 2602 al n. 2620) e deve essere  fatto  per  iscritto  a
pena di nullita' (art. 2603 codice civile).
  L'organizzazione comune puo' presentarsi sotto due aspetti:
   con  un compito esclusivamente interno, cioe' limitato soltanto ai
rapporti interni tra i consorziati, e  in  tal  caso  il  codice  non
prevede  alcuna  forma  di  pubblicita'  per  il  relativo  contratto
consortile;
   con  un  compito anche esterno, cioe' con un programma destinato a
svolgere un'attivita' con i terzi, e in  tal  caso  l'art.  2612  del
codice  civile  prescrive  che  il contratto di consorzio deve essere
iscritto nel Registro delle Imprese.
  Ai  fini degli adempimenti verso il Registro ditte per quanto sopra
detto,  sono  iscrivibili  soltanto  i  consorzi  che  svolgono   una
attivita'  esterna;  tra  questi  ultimi rientrano i consorzi per gli
acquisti.
  Per  quanto  riguarda  i dati relativi alle formalita' degli atti e
all'attivita' dei consorzi si rinvia ai par. 4.1.
  Le societa' regolari possono assumere come oggetto gli scopi tipici
del contratto di consorzio  (art.  2615-  ter  codice  civile)  (c.d.
societa' consortili).
  Alle  societa' consortili si applica la disciplina relativa al tipo
di  societa'  indicata  dal  rapporto  sociale   che   appare   nella
denominazione (S.p.a., S.r.l., ecc.).
  7.   DENUNCE   DI   ISCRIZIONE   DI   ENTI,  ASSOCIAZIONI  E  ALTRE
ORGANIZZAZIONI.
  L'art.  82  del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, stabilisce che
gli "Enti morali", autorizzati ad esercitare atti di commercio, hanno
l'obbligo   di   produrre   alle   Camere  di  commercio,  nella  cui
circoscrizione esistono loro sedi, succursali, agenzie o  filiali  in
genere,  denunce  analoghe  a  quelle  prescritte  per tutte le altre
imprese che comunque esercitano una attivita' economica.
  L'art.  7,  comma  2,  del  decreto  ministeriale  9  marzo 1982 ha
precisato che l'obbligo di denuncia investe gli  enti  pubblici,  gli
enti  morali,  le  associazioni  e  le  altre  organizzazioni, quando
svolgono una delle  attivita'  previste  dall'art.  2195  del  codice
civile.
  Va  precisato che non puo' mai costituire ostacolo all'esercizio di
una delle  attivita'  d'impresa  la  mancata  indicazione  di  questa
nell'oggetto  e  comunque  negli  scopi  dell'ente o associazione, in
quanto tale attivita' costituisce un fatto  accidentale  e  meramente
strumentale rispetto allo scopo che questi si propongono.
  La  documentazione  da  richiedere  all'atto  dell'iscrizione sara'
quella stabilita dalle norme relative a ciascun tipo di associazione,
ente,  ecc.  A  titolo  esemplificativo,  per  le associazioni dovra'
essere allegato l'atto costitutivo registrato; per gli enti  pubblici
e loro aziende una dichiarazione del legale rappresentante.
  La  documentazione  relativa  al  tipo  di attivita' iniziata e' la
stessa richiesta agli altri soggetti.
  Le  associazioni  di  produttori agricoli costituite ai sensi della
legge n. 752/1986 sono sempre iscrivibili come  tali  con  decorrenza
dalla data di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche presso
la cancelleria commerciale del Tribunale.
  8. DENUNCE DI MODIFICAZIONE.
  L'art. 48 comma 4 del regio decreto n. 2011/1934 e l'art. 2 comma 4
del decreto ministeriale  9  marzo  1982  stabiliscono  l'obbligo  di
denunciare   al  Registro  ditte  anche  le  eventuali  modificazioni
avvenute nello stato di fatto e di diritto dei soggetti iscritti.
  Con l'espressione "modificazioni avvenute nello stato di fatto e di
diritto" si devono intendere le variazioni dei  dati  precedentemente
denunciati compresi i nuovi eventi verificatisi successivamente (art.
85 comma 1 del regio decreto n. 29/1925).
  Sono  escluse  dall'obbligo  di denuncia le modifiche dei numeri di
telefono, di telegrafo, di telex e  di  telefax  comunicati  all'atto
dell'iscrizione.   L'eventuale   segnalazione  non  e  soggetta  alle
formalita' previste per le denunce anagrafiche.
  8.1 Ditta, ragione e denominazione sociale.
   a)  La "ditta" (denominazione dell'impresa individuale) e' formata
dal cognome e nome del titolare oppure da un nome di fantasia seguito
almeno  dal  cognome  o  dalle  iniziali  del  titolare, salvo quanto
stabilito dall'art. 2565 codice civile. In ogni caso, la ditta  e  il
cognome  e  nome  del  titolare  rappresentano  due dati distinti che
devono essere denunciati separatamente dagli interessati (art. 4  del
decreto ministeriale 9 marzo 1982).
  L'imprenditore  puo'  modificare  la  denominazione  della  propria
impresa. La  relativa  denuncia  di  modificazione  non  deve  essere
accompagnata da alcun documento.
   b) La "ragione sociale" serve ad individuare la S.n.c. e la S.a.s.
  Il  nome  del socio receduto o defunto puo' essere conservato nella
ragione sociale qualora il socio  receduto  o  gli  eredi  del  socio
defunto abbiano dato il loro espresso consenso.
  La  denuncia  di  modificazione  della  ragione sociale deve essere
documentata con la copia autentica dell'atto modificativo.
  La  "denominazione  sociale"  serve  ad  individuare  la  S.p.a. la
S.r.l., la S.a.a. e le societa' cooperative.
  La  denuncia  di  modificazione  della  denominazione  sociale deve
essere documentata con:
   la copia autentica del verbale di assemblea straordinaria;
   la  copia  autentica  del  nuovo  testo di statuto sociale recante
l'indicazione della nuova denominazione.
  La   variazione   della  denominazione  delle  societa'  di  fatto,
costituite o regolarizzate ai fini fiscali dopo il 31 dicembre  1980,
comporta,  come  per  le  societa'  regolari, la variazione dell'atto
costitutivo e va quindi  denunciata  allegando  al  modulo  la  copia
autentica   dell'atto   di   modifica   registrato  (art.  3  decreto
ministeriale 23 ottobre 1987).
  Per  le societa' di fatto costituite ed iscritte nel Registro ditte
prima del 31 dicembre 1980, e non  successivamente  regolarizzate  ai
fini   fiscali,   la   denuncia   relativa   alla   variazione  della
denominazione non deve essere accompagnata da alcun documento.
   c)  In  caso  di  denuncia di una ditta (o denominazione o ragione
sociale) o di una insegna uguale o simile  a  quella  gia'  usata  da
altra  impresa,  e  comunque tale da ingenerare confusione, la Camera
puo' segnalare al denunciante il caso di omonimia  per  le  opportune
modifiche  o integrazioni, ai sensi dell'art. 2564 del codice civile.
  Nella  cessione  dell'azienda  per  atto  tra vivi la "ditta" passa
all'acquirente solo con il consenso del venditore (art.  2565  codice
civile).
  Nessuna   impresa   puo'  adottare,  quale  ditta  o  insegna,  una
denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, se non e'
iscritta  all'Albo  provinciale delle imprese artigiane (art. 5 legge
443/1985) (v. par. 12.8).
  8.2 Insegna.
  L'insegna  serve  ad  individuare il locale (negozio, stabilimento,
laboratorio, ecc.) nel quale  l'impresa  individuale  o  la  societa'
esercitano la loro attivita'.
  L'insegna  puo essere generica (es. bar, ristorante, albergo, ecc.)
oppure specifica; solo in quest'ultimo caso deve essere denunciata al
Registro   ditte,   sempreche'  non  coincida  con  la  ditta,  o  la
denominazione o ragione sociale.
  Le   variazioni   attinenti   all'insegna   possono  riguardare  la
soppressione di una insegna  precedentemente  denunciata,  ovvero  la
istituzione di una nuova o prima insegna.
  Le relative denunce di modificazione non devono essere accompagnate
da alcun documento.
  8.3. Atto costitutivo e statuto.
  La  modificazione  di una qualsiasi indicazione contenuta nell'atto
costitutivo o nello statuto di una societa' regolare deve seguire  la
stessa  procedura e le stesse formalita' che sono state osservate per
l'atto che viene modificato.
  Alla  denuncia  di  modificazione presentata al Registro ditte deve
essere allegata la copia autentica della deliberazione adottata dalla
societa'  contenente  la  modifica  di  uno  o  piu'  punti dell'atto
costitutivo e/o dello statuto.
  La  denuncia  di  modificazione deve essere presentata entro trenta
giorni dalla data di deposito  dell'atto  presso  il  Registro  delle
imprese.
  Le  variazioni  dell'atto  costitutivo  delle  societa'  di  fatto,
costituite o regolarizzate ai  fini  fiscali  successivamente  al  31
dicembre  1980,  devono  essere  corredate  della copia autentica del
relativo atto registrato presso l'Ufficio del registro. Il termine di
30  giorni  decorre  dalla  data  di  registrazione  (art.  3 decreto
ministeriale 23 ottobre 1987).
  Le  variazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle societa'
"plurilocalizzate", aventi cioe' sedi e  unita'  locali  in  province
diverse,  che  non  comportino  l'istituzione o la cessazione di sedi
secondarie o di altre unita' locali ovvero non rechino  modificazioni
a  quelle  gia'  esistenti, devono essere denunciate solo alla camera
della provincia dove e' la sede principale, che avra' cura  di  darne
comunicazione  alle  camere delle provincie dove sono ubicate le sedi
secondarie o le unita' locali (v. par. 12.2).
  8.4 Sede, residenza anagrafica e domicilio fiscale.
  a) Variazione della residenza anagrafica e del domicilio fiscale.
  Le denunce di variazione della residenza anagrafica e del domicilio
fiscale delle persone devono essere presentate entro il termine di 30
giorni  dalla data dell'evento e non devono essere corredate da alcun
documento.
  b) Variazione della sede legale delle societa'.
  La  denuncia  di  variazione  della  sede  legale,  comportando una
modifica  dell'atto  costitutivo  o  dello   statuto,   deve   essere
denunciata  al  Registro ditte entro 30 giorni dalla data di deposito
nel Registro delle imprese.
  Per  le  societa'  di  fatto, il termine di 30 giorni decorre dalla
data di registrazione dell'atto di variazione.
  Talvolta  nei patti sociali o nello statuto delle societa' regolari
e' inserita una clausola di questo tipo: "il trasferimento della sede
nell'ambito  dello  stesso  comune  non  comporta modifiche dei patti
sociali o statutarie".
  In  presenza  di  questa  clausola, in alcuni patti sociali o nello
statuto e' indicato l'indirizzo completo  della  sede,  in  altri  e'
indicato solo il comune.
  Di  conseguenza la sede viene trasferita senza atto di modifica dei
patti sociali o senza verbale di assemblea straordinaria.
  Se il Registro delle imprese competente consente tale procedura, il
Registro ditte non puo' opporsi, e quindi  per  la  variazione  della
sede  legale  non  puo'  pretendere che sia allegato alla denuncia un
atto modificativo.
  Il  comportamento  dei  Tribunali  e'  difforme  anche  in  caso di
variazione toponomastica dell'indirizzo della sede  legale  da  parte
del  comune;  il  Registro  ditte  si  atterra'  al comportamento del
Tribunale locale.
  8.5. Attivita' esercitata.
  L'attivita'   precedentemente   denunciata   al   Registro   ditte,
esercitata presso la sede o presso le unita' locali, puo'  subire  in
genere una delle seguenti variazioni:
    a) inizio di una nuova attivita' che si aggiunge alla precedente;
    b) cessazione dell'attivita' precedente e contemporaneo inizio di
una nuova attivita';
    c) sospensione di parte o di tutta l'attivita';
    d) variazione dell'attivita' prevalente;
    e) variazione dei principali prodotti e/o servizi trattati.
  Nei  casi  di  cui  alle  lett.  a), b), deve essere presentata una
apposita  denuncia  di  modificazione,   che   va   corredata   della
documentazione indicata nel par. 2.
  Nei  casi  di  cui  alle  lettere  d) ed e), alla denuncia non deve
essere allegato alcun documento.
  Per quanto attiene in particolare alle societa' e' da precisare che
le denunce di modificazione inerenti l'attivita' possono  riguardare,
oltre ai casi sopradescritti, anche i seguenti eventi:
   1) inizio effettivo dell'attivita' successivo alla costituzione;
   2)  cessazione  dell'intera  attivita',  in  data  anteriore  alla
estinzione della societa'.
  Si  precisa  che  le  societa'  che  non  provvedono  a  denunciare
l'effettivo inizio dell'attivita' rimangono ugualmente  iscritte  nel
Registro  ditte,  ma tale circostanza deve chiaramente risultare agli
atti rilasciati dall'ufficio con l'annotazione "inattiva" o simile.
  8.6 Sospensione dell'attivita'.
  Il decreto-legge 6 luglio 1978 n. 352, convertito con modificazioni
nella legge 4 agosto 1978 n. 467, e il decreto ministeriale  9  marzo
1982  hanno  assoggettato  a  denuncia anche i casi di sospensione di
tutta l'attivita' dell'impresa o di una parte soltanto dell'attivita'
stessa.
  Le  sospensioni  di  attivita'  soggette a denuncia sono quelle che
hanno una certa rilevanza e caratteristiche di  eccezionalita'.  Sono
di  norma da ritenere tali le sospensioni che si protraggono per piu'
di 30 giorni.
  Non  devono  comunque  essere  denunciate  le  sospensioni di breve
periodo (come quelle per ferie o per lutto) e quelle  riguardanti  le
attivita'    stagionali    purche'   dichiarate   tali   al   momento
dell'iscrizione.
  Le   sospensioni   di  attivita'  connesse  a  provvedimenti  della
autorita' amministrativa (sanitaria, di pubblica sicurezza,  ecc.)  o
dell'autorita'   giudiziaria   sono  sempre  soggette  alla  denuncia
anagrafica  indipendentemente  dalla  loro  durata  e  devono  essere
corredate della copia autentica del provvedimento di sospensione.
  Il termine entro il quale e' necessario presentare la denuncia, che
deve comunque contenere l'indicazione della durata della sospensione,
e' di trenta giorni dalla data di inizio della stessa.
  La  ripresa  dell'attivita',  dopo  il  periodo  di sospensione, va
comunicata al Registro  delle  ditte  tramite  apposita  denuncia  di
modificazione.
  La  denuncia  di  sospensione  di  durata superiore ai 12 mesi deve
essere adeguatamente documentata.
  Qualora,  trascorso  il termine della sospensione, la ditta rinnovi
la  sospensione,  il  Registro  ditte  e'  tenuto  a  verificarne  la
veridicita'.
  La  ditta,  una  volta  scaduto  il termine della sospensione, deve
denunciare la ripresa dell'attivita' o la cessazione.
  Non e' ricevibile la denuncia della ripresa di un'attivita' diversa
da quella sospesa; si tratta di cessazione dell'attivita'  sospesa  e
di iscrizione di nuova attivita'.
  8.7 Soci delle societa' di persone e delle societa' di fatto.
  In   considerazione   della  particolare  importanza  dell'elemento
personale nelle S.n.c., S.a.s. e societa' di fatto,  le  vicende  dei
soci  di  tali societa' devono formare oggetto di apposite denunce di
modificazione.
  Si  possono  verificare i seguenti casi: recesso, ingresso, morte o
esclusione di uno o piu' soci.
  A)  Societa' in nome collettivo e societa' in accomandita semplice.
  Nei  casi di recesso o ingresso di un socio deve essere prodotta la
copia  autentica  dell'atto  pubblico  o  della   scrittura   privata
autenticata, regolante i nuovi rapporti sociali.
  La   morte   di  un  socio  deve  essere  comprovata  dal  relativo
certificato comunale e denunciata entro 30 giorni dal decesso a  cura
degli  amministratori.  Successivamente  va  effettuata  una  seconda
denuncia corredata dalla copia autentica dell'atto con il quale  sono
stati  modificati i rapporti sociali a seguito della morte del socio.
  L'esclusione  di  un  socio  dalla  societa'  e'  deliberata  dalla
maggioranza degli altri soci ed  ha  effetto  decorsi  trenta  giorni
dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine
il socio escluso ha facolta' di fare opposizione davanti al Tribunale
che puo' sospendere l'esecuzione della delibera.
  Pertanto,  la  conseguente  denuncia  di  modificazione deve essere
corredata della copia autentica della deliberazione di esclusione.
  La  registrazione  dell'esclusione  del  socio  avverra'  una volta
accertata l'inesistenza dell'opposizione del socio al Tribunale.
  Se la societa' si compone di due soli soci, l'esclusione di essi e'
pronunciata dal Tribunale su  domanda  dell'altro.  In  questo  caso,
pertanto,  la  denuncia  di  modificazione  va  corredata della copia
autentica del provvedimento del Tribunale.
  Il fallimento del socio configura un caso particolare di esclusione
che  opera  di  diritto  senza  che  sia  necessario   un   esplicito
provvedimento  in  tal  senso degli altri soci. Per l'annotazione nel
Registro ditte  del  fallimento  del  socio  e'  comunque  necessario
presentare  una  apposita  denuncia di modificazione, corredata dalla
copia della sentenza di fallimento, qualora non sia  stata  trasmessa
d'ufficio dal Tribunale.
  Poiche'  il  fallimento  del  socio  comporta  una  modifica  della
compagine  sociale  e'  necessario  presentare  successivamente   una
denuncia  di  modificazione  allegando  l'atto  di modifica dei patti
sociali contenente l'esclusione del socio.
  A seguito del recesso, della morte o della esclusione di uno o piu'
soci, la societa' puo' rimanere con un solo socio.  In  tal  caso  la
societa'  continua  ad  esistere. Tuttavia se nel termine di sei mesi
non viene ricostituita la pluralita' dei soci la societa'  stessa  si
scioglie.  Di  conseguenza  si  apre  la  fase della liquidazione, al
termine della quale il socio rimasto dovra' presentare  una  denuncia
di cancellazione.
  Qualora  il  socio  intenda proseguire l'attivita' individualmente,
dovra'  inoltre  presentare  denuncia  di   iscrizione   come   ditta
individuale   segnalando   la   societa'  alla  quale  e'  subentrato
nell'attivita'.
  B) Societa' di fatto.
  Le  denunce  di modificazione relative alla compagine sociale delle
societa'  di  fatto  costituite  o  regolarizzate  ai  fini   fiscali
successivamente  al  31  dicembre 1980 devono essere comprovate dalla
copia autentica dei patti sociali  registrati  presso  l'Ufficio  del
registro.
  Il  termine  di trenta giorni per la denuncia decorre dalla data di
registrazione.
  Per   il   resto,  valgono  le  considerazioni  espresse  sotto  la
precedente lettera A) per le societa' di persone regolari.
  Si tenga infine presente che:
   per  le  modifiche  della  ragione  sociale conseguenti al variare
delle persone dei soci, si rinvia a quanto  detto  in  proposito  nel
par. 8.1;
   nel  caso di societa' che operi con autorizzazione amministrativa,
la modifica della compagine sociale puo'  comportare  una  variazione
anche  per  l'intestazione  del titolo. In questo caso, e' necessario
che  la  societa'  presenti  successivamente  la  copia  della  nuova
autorizzazione amministrativa.
  8.8 Cariche.
  A) Amministratori e rappresentanti di societa'.
  L'amministratore  unico  o  gli  amministratori  in  carica possono
essere confermati o sostituiti con altri amministratori.
  Le  conseguenti  denunce  di modificazione al Registro ditte devono
essere, in entrambi i casi, corredate  della  copia  autentica  della
deliberazione sociale.
  In  caso di prima nomina gli amministratori devono depositare entro
30 giorni le loro firme autografe che devono essere autenticate (art.
3,  decreto  ministeriale  9  marzo  1982).  In  caso di conferma non
occorre un nuovo deposito  delle  firme,  fatto  salvo  l'obbligo  di
autenticazione della firma del denunciante.
  Le  denunce  di modificazione relative alle cariche sociali possono
riferirsi anche a variazioni dei poteri inizialmente  conferiti  agli
amministratori,   oppure   a  variazioni  della  stessa  composizione
dell'organo amministrativo  (sostituzione  dell'amministratore  unico
con  un  consiglio  di  amministrazione,  modifica  del  numero degli
amministratori, ecc.). In quest'ultimo caso, la relativa denuncia  di
modificazione  sara'  corredata  anche  del  nuovo  testo  di statuto
sociale, qualora questo venga modificato.
  Gli  amministratori  delle societa' cessano effettivamente dal loro
incarico per scadenza del termine solo nel momento  in  cui  l'organo
amministrativo viene ricostituito (art. 2385, comma 2 codice civile).
  Possono    pertanto    essere    accolte    le    denunce   firmate
dall'amministratore  scaduto,  fino  a  che  non  risulti   che   sia
effettivamente   decaduto   dalla   carica   a   seguito   della  sua
sostituzione.
   Diversa cosa e' quando la denuncia sia firmata da amministratore o
procuratore non ancora denunciato; in tal caso deve  essere  prodotta
la documentazione relativa alla nomina.
  B) Procuratori e institori.
  E' chiamato procuratore la persona alla quale l'imprenditore (ditta
individuale o societa') conferisce il potere  di  rappresentanza  per
uno  o piu' affari determinati (procura speciale), oppure per tutti i
suoi affari (procura generale).
  L'imprenditore  puo'  successivamente  modificare  l'oggetto  ed  i
limiti della procura conferita, come puo' revocarla indipendentemente
dalla volonta' del procuratore.
  Tutte  le  denunce  riguardanti  la  nomina,  le modificazioni e la
revoca dei procuratori e  institori  devono  essere  corredate  delle
copie  autentiche  degli  atti  relativi,  registrati all'Ufficio del
registro se trattasi di ditte individuali  o  societa'  di  fatto,  e
iscritti  nei  registri  di  cancelleria del Tribunale se trattasi di
societa' regolari (art. 100 - Disp. att. codice civile).
  Entro  trenta  giorni dalla registrazione o iscrizione degli atti i
procuratori devono provvedere al deposito delle loro firme  autografe
al  Registro  ditte,  se  non l'hanno gia' effettuato contestualmente
alla denuncia.
  L'istituzione  di  una  sede secondaria ai sensi dell'art. 2197 del
codice civile da parte  delle  societa'  comporta  la  nomina  di  un
rappresentante  preposto stabilmente all'esercizio della sede stessa.
Se i poteri di tale rappresentante  sono  previsti  in  una  apposita
procura, questa deve assere iscritta alla cancelleria del Tribunale e
allegata in copia autentica alla denuncia anagrafica.
  8.9 Trasformazione.
  La  trasformazione di una societa' consiste nel passaggio da uno ad
altro dei tipi di societa' riconosciuti dalla legge.
  La  trasformazione quindi non comporta l'estinzione di una societa'
esistente e la  creazione  in  un  nuovo  soggetto,  ma  soltanto  il
mutamento   della   organizzazione   sociale   attuato   tramite   la
modificazione dell'atto costitutivo.
Sotto   la  nuova  veste  sociale  determinata  dalla  trasformazione
l'attivita'  esercitata  dalla   societa'   continua   senza   alcuna
interruzione,  anche  in  pendenza  del  rilascio  delle  licenze  ed
autorizzazioni intestate alla nuova ragione o denominazione  sociale.
   La  denuncia  relativa  alla  trasformazione  della  societa' deve
essere corredata da copia autentica della delibera di trasformazione.
  Non  e' configurabile la trasformazione di una ditta individuale in
societa' e viceversa. Di conseguenza gli  adempimenti  da  effettuare
presso  il  Registro  ditte  consistono  nella  presentazione  di due
distinte denunce: una di cancellazione della ditta  individuale,  con
l'annotazione che la stessa e' stata conferita in societa', ed una di
iscrizione di societa'.
  8.10 Fusione.
  Due  o  piu'  societa' possono deliberare la fusione ai sensi degli
articoli dal 2501 al 2504 codice civile.
  Sono previste due forme di fusione:
   mediante   costituzione   di   una  nuova  societa'  la  quale  si
sostituisce a quelle che fondendosi si  estinguono  (al  posto  delle
societa' A e B si crea una nuova societa' C);
   mediante  incorporazione in una societa' gia' esistente una o piu'
altre che si estinguono (delle societa' A e B rimane solo la societa'
A che assorbe B).
  Indipendentemente dalla forma prescelta, per la fusione e' previsto
dalla legge uno speciale procedimento che  si  svolge  in  due  fasi.
Dapprima  ciascuna  societa' adotta una deliberazione di fusione, che
deve essere depositata presso il Registro delle imprese competente.
  L'operazione  si perfeziona con la stipula dell'atto di fusione, da
depositare  nel  Registro  delle  imprese  che  rappresenta  la  fase
conclusiva del procedimento.
  Per  quanto  attiene  gli  adempimenti  presso il Registro ditte va
innanzitutto precisato che la decisione di una societa' di  procedere
ad  una  fusione  deve essere considerata come un evento modificativo
della situazione precedentemente denunciata.
  Pertanto  ciascuna  delle  societa' che partecipano alla operazione
deve presentare alla camera della provincia dove ha  la  sede  legale
denuncia  di  modificazione,  corredata  della  copia autentica della
deliberazione di fusione.
  Successivamente  - e salvo che le societa' non decidano di revocare
la deliberazione di fusione precedentemente  adottata  (in  tal  caso
dovranno   presentare  una  seconda  denuncia  di  modificazione  per
comunicare la revoca) - la fase finale del  procedimento  di  fusione
comporta  la  presentazione  al  Registro ditte di denunce di diverso
tipo, a seconda della forma di fusione, ma tutte corredate  dell'atto
di fusione.
  Infatti, nella fusione mediante costituzione di una nuova societa',
le  societa'  che  si  fondono  devono  presentare  la  denuncia   di
cancellazione e la nuova societa' la denuncia di iscrizione.
  Nella  fusione  per  incorporazione,  la  societa'  (o le societa')
incorporata  deve  presentare  la  denuncia  di  cancellazione  e  la
societa'  incorporante  una  seconda  denuncia  di  modificazione per
comunicare l'avvenuta esecuzione della  fusione  ed  eventuali  altre
variazioni conseguenti alla operazione.
  Alle  varie denunce menzionate (escluse quelle di cancellazione) va
inoltre allegato il nuovo testo di statuto sociale, se lo  stesso  ha
subito  delle  variazioni  in  una delle due fasi del procedimento di
fusione.
  In  entrambe  le  forme di fusione la societa' dovra' denunciare la
nuova attivita' derivante dalla fusione  nonche'  le  U.L.  acquisite
allegando la eventuale documentazione autorizzatoria con le modalita'
gia' indicate.
  Nel  caso  vengano presentati delibera di fusione e atto di fusione
redatti nella stessa data o atto di fusione  redatto  prima  dei  tre
mesi  previsti  dalla legge a tutela dei creditori, gli atti suddetti
devono essere accolti dal Registro ditte  se  iscritti  nel  Registro
delle imprese.
  9. LIQUIDAZIONE.
  L'art.  86, comma 2 del regio decreto n. 29/1925 stabilisce che "in
caso di nomina di  liquidatore  e'  fatto  obbligo  di  corredare  la
denuncia relativa con copia dell'atto di nomina indicante le facolta'
conferite al liquidatore".
  Per ogni societa' messa in liquidazione possono essere nominati uno
o piu' liquidatori.
  Il  liquidatore  o  i  liquidatori  sono  le  persone incaricate di
gestire l'azienda messa in liquidazione e possono essere scelti anche
tra gli amministratori o tra i soci della societa.
  La  liquidazione  di  una  societa'  che  segue  necessariamente lo
scioglimento della stessa, puo' durare un tempo piu' o meno lungo  ed
anche  diversi  esercizi.  Essa  passa attraverso tre fasi (apertura,
svolgimento e chiusura) e cio' si riflette sugli  adempimenti  presso
il Registro ditte.
  Alla  denuncia  di  modificazione  con la quale viene comunicato lo
scioglimento della societa' e  la  sua  messa  in  liquidazione  deve
essere  allegata  la  copia  autentica  dell'atto  con  cui  e' stata
deliberata  la  messa  in  liquidazione,  sono   stati   nominati   i
liquidatori  o  il  liquidatore,  con  i  loro  poteri,  ed  e' stata
eventualmente istituita una sede per la  liquidazione  diversa  dalla
sede legale, che costituisce una unita' locale.
   Con  la denuncia deve inoltre essere specificato se la societa' ha
cessato o meno l'attivita'.
  Contestualmente alla presentazione della denuncia, il liquidatore o
i liquidatori devono depositare le loro firme  autografe  che  devono
essere autenticate (art. 3 decreto ministeriale 9 marzo 1982).
  Circa  i  requisiti formali degli atti, si fa presente che la messa
in liquidazione deve risultare:
   da atto registrato, per le societa' di fatto;
   da  atto  contenente  la  deliberazione  dei soci e depositato nel
Registro delle Imprese, per le S.n.c. e le S.a.s.;
   dal  verbale dell'assemblea straordinaria, depositato nel Registro
delle Imprese, per le S.p.a., le S.r.l., le S.a.a., le cooperative  e
i consorzi.
  Al  termine  delle  operazioni  i  liquidatori devono comunicare la
chiusura  della  liquidazione,  presentando  apposita   denuncia   di
modificazione  corredata  (con  esclusione delle societa' di persone)
della copia autentica del bilancio finale di liquidazione.
  Successivamente,  dopo la cancellazione dal Registro delle imprese,
gli  stessi  liquidatori   dovranno   presentare   la   denuncia   di
cancellazione della societa'.
  Durante  lo  svolgimento  della  liquidazione,  puo' intervenire la
revoca  dello  stato  di  liquidazione.  In  tal  caso  deve   essere
presentata  l'apposita  denuncia di modificazione corredata dell'atto
relativo  a   tale   revoca   e   alla   ricostituzione   dell'organo
amministrativo.  Dopo  di  cio' riprende il normale svolgimento della
sua attivita'.
  E'  da tenere presente che per le societa' di persone che non hanno
debiti e crediti, la fase della liquidazione puo'  essere  "saltata",
potendo  la  societa'  deliberare  con  lo  stesso  atto  il  proprio
scioglimento e la  richiesta  di  cancellazione  dal  Registro  delle
imprese;   in   quest'ultimo   caso  la  societa'  potra'  presentare
unicamente la denuncia di cancellazione dal Registro ditte.
  L'istituto  della  liquidazione  della  ditta  individuale previsto
dalla normativa fiscale non e soggetto a denuncia al Registro  ditte.
  Si  fa  comunque  presente  che  il  registro  delle  ditte  potra'
acquisire notizie relative a situazioni  di  liquidazioni  (apertura,
revoca, chiusura) dai relativi fascicoli regionali del BUSARL.
  10. PROCEDURE CONCORSUALI.
  Le  ditte individuali e le societa' che esercitano una attivita' di
impresa, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori, possono
essere assoggettate alle seguenti procedure concorsuali:
    a) concordato preventivo;
    b) amministrazione controllata;
    c) fallimento.
  Per  determinate  categorie  di  imprese  sono previste, in caso di
crisi, procedure particolari e precisamente:
    d) liquidazione coatta amministrativa;
    e) amministrazione straordinaria.
  Eventuali comunicazioni da parte dei pubblici uffici riguardanti le
procedure   concorsuali   devono   essere   immediatamente   annotate
d'ufficio.
  Ai  sensi  dell'art. 9 del decreto ministeriale 9 marzo 1982, tutte
le informazioni comunque pervenute alle  Camere  di  commercio  sulla
esistenza  di  procedure  concorsuali  a carico di imprese con unita'
locali in province diverse devono essere  segnalate  da  parte  della
camera  dove  e'  la  sede  legale  dell'impresa a tutte le Camere di
commercio interessate.
 10.1 Concordato preventivo.
  Il concordato preventivo e' una procedura alla quale puo' ricorrere
l'imprenditore in crisi al fine di evitare il fallimento.
  L'ammissione  a tale procedura e' disposta dal Tribunale competente
per territorio con decreto non soggetto a reclamo, con il quale viene
nominato anche il commissario giudiziale.
  La    procedura   di   concordato   preventivo   non   fa   perdere
all'imprenditore, comunque soggetto alla  vigilanza  del  commissario
giudiziale, il possesso e la titolarita' dell'impresa.
  Pertanto,  entro  30  giorni dalla data di notificazione del citato
decreto, l'imprenditore e tenuto a presentare  apposita  denuncia  di
modificazione al Registro ditte.
  Alla  denuncia  deve essere allegata copia autentica del decreto di
ammissione al concordato preventivo.
  La   procedura   in  argomento  e'  soggetta  ad  omologazione  del
Tribunale,    determinandosi    in    alternativa    il    fallimento
dell'imprenditore.
  Quest'ultimo  deve  quindi presentare al Registro ditte una seconda
denuncia  di  modificazione   per   comunicare   l'omologazione   del
concordato, allegando copia autentica della sentenza di omologazione.
  10.2 Amministrazione controllata.
  L'amministrazione  controllata  e' una procedura concorsuale che ha
lo  scopo  di  risanare  l'impresa  in  crisi  per   una   temporanea
difficolta'  ad  adempiere  le  proprie obbligazioni, sottoponendo la
stessa al controllo del Tribunale per un periodo di  tempo  di  norma
non superiore ad un anno.
  L'amministrazione  controllata mira quindi a tutelare gli interessi
dei  creditori  e  ad  evitare  il  fallimento  e   la   liquidazione
dell'impresa.
  Con  il decreto di ammissione alla procedura il Tribunale nomina il
commissario giudiziale.
  Normalmente l'imprenditore ammesso alla amministrazione controllata
non perde il possesso e la titolarita' dell'impresa. Ne consegue  per
lui  l'obbligo  di  presentare,  entro  30 giorni dal citato decreto,
apposita denuncia di modificazione al Registro ditte, alla quale deve
unire la copia autentica del decreto stesso.
  E'  tuttavia previsto che durante la procedura l'imprenditore possa
essere privato  della  gestione  dell'impresa.  In  tal  caso  e'  il
commissario  giudiziale  che  deve presentare la relativa denuncia al
Registro ditte, allegando il provvedimento del Tribunale.
  La  cessazione  della procedura di amministrazione controllata deve
essere  comunicata  al  Registro  ditte  con  apposita  denuncia   di
modificazione  e  comprovata  con  la copia autentica del decreto del
Tribunale che dispone la cessazione stessa.
 10.3 Fallimento.
  Con  la  sentenza  dichiarativa  di fallimento l'imprenditore viene
privato della amministrazione dell'impresa.
  All'imprenditore fallito subentrano gli organi del fallimento:
   Tribunale,
   Giudice delegato,
   Curatore,
   Comitato dei creditori.
  La  comunicazione  del  fallimento  dell'imprenditore perviene alla
Camera di commercio  direttamente  dal  Tribunale  e  la  conseguente
annotazione  nel  Registro  ditte  deve essere effettuata d'ufficio e
contestualmente al ricevimento della comunicazione.
  Le  norme  che  riguardano  il Registro ditte non pongono specifici
obblighi a carico degli organi del fallimento e  quindi  i  fascicoli
delle ditte fallite presentano per anni soltanto la prima annotazione
fatta in sede di comunicazione della sentenza dichiarativa.
  E'  comunque  da tenere presente la facolta' prevista dell'art. 89,
comma 3 del regio decreto n. 29/1925, in  base  al  quale  le  Camere
possono  richiedere  ai  pubblici uffici, che sono tenuti a fornirle,
tutte le notizie ritenute necessarie per  la  compilazione  d'ufficio
delle denunce.
  Cio'  consentirebbe  di  aggiornare le posizioni anagrafiche quanto
meno con le annotazioni circa le tappe fondamentali  della  procedura
fallimentare.
  Nel   caso  in  cui,  a  chiusura  delle  operazioni  fallimentari,
l'imprenditore venga  reintegrato  nella  titolarita'  della  impresa
nasce per lui l'obbligo di dare la relativa comunicazione al Registro
ditte entro 30 giorni, a mezzo di  apposita  denuncia  corredata  del
decreto  del  Tribunale  salvo la necessita' della riabilitazione per
l'esercizio  di  alcune  attivita'  (ad  esempio  quelle  commerciali
soggette alla legge n. 426/1971).
  Anche  durante  il  fallimento  il  fallito puo' iniziare una nuova
attivita',  salvo  i  divieti  posti  da  leggi   speciali   relative
all'attivita'  denunciata. In tal caso il fallito deve presentare una
denuncia di modificazione.
  La  sentenza dichiarativa del fallimento di una societa' di persone
normalmente menziona anche i soci  illimitatamente  responsabili  che
vengono dichiarati falliti contestualmente alla societa'.
  Il  Registro  ditte  deve  annotare  il contenuto della sentenza in
tutte le posizioni del Registro ditte in cui  e'  iscritto  il  socio
menzionato   (sia   come   ditta   individuale,   sia  come  socio  o
amministratore di altra societa').
  Non  puo'  invece  il  Registro  ditte  fare  riferimento  alla sua
(possibile) esclusione dalla societa', finche'  gli  altri  soci  non
l'hanno fatta valere.
  Il  fallimento  di uno o piu' soci illimitatamente responsabili non
produce invece il fallimento  della  societa'  (art.  149  L.F.),  ma
comporta  l'esclusione di diritto del fallito dalla societa' (v. par.
8.7).
 10.4 Liquidazione coatta amministrativa.
  La  liquidazione coatta amministrativa e' una procedura concorsuale
prevista dalla  legge  nei  confronti  di  particolari  categorie  di
imprese che sono sottoposte al controllo dell'autorita' pubblica.
  In  generale  sono  soggette  alla  procedura le imprese bancarie e
assicurative, le societa' fiduciarie, le societa' cooperative  e  gli
enti pubblici economici.
   La  procedura  e' disposta sempre con provvedimento dell'Autorita'
governativa che viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale entro dieci
giorni dalla sua emanazione e comunicato al Registro delle imprese.
  Solitamente  il  provvedimento  di messa in liquidaziodazione viene
comunicato anche alla Camera di commercio che potra' cosi'  procedere
alla registrazione d'ufficio.
  Gli organi preposti alla procedura sono:
   il Commissario liquidatore;
   il Comitato di sorveglianza.
  Gli  eventi  successivi  (chiusura  della liquidazione, concordato,
cancellazione  dal  Registro  delle  imprese,  ecc.)  devono   essere
comunicati   al   Registro  delle  ditte  da  parte  del  commissario
liquidatore a mezzo di apposita denuncia.
  10.5 Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
  L'amministrazione  straordinaria  mira  al risanamento delle grandi
imprese  in  crisi  al   fine   di   assicurarne   il   proseguimento
dell'attivita'    produttiva    e   il   mantenimento   dei   livelli
occupazionali.
  Tale  procedura, che esclude il fallimento, e' disposta con decreto
dell'autorita' governativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  con
il  quale  vengono  nominati gli organi della procedura (da uno a tre
commissari  e  comitato  di  sorveglianza)  e   viene   eventualmente
stabilita la continuazione dell'esercizio dell'impresa.
  Non   essendo  previsti  a  carico  degli  organi  della  procedura
adempimenti obbligatori presso  il  Registro  ditte,  le  annotazioni
relative  all'amministrazione  straordinaria devono essere effettuate
d'ufficio dalle camere interessate, sulla base delle informazioni che
loro pervengono da parte dell'autorita' governativa.
  11. DENUNCE DI CANCELLAZIONE.
  11.1 Cancellazione della ditta individuale.
  Le  imprese  individuali  vengono  cancellate  dal Registro ditte a
seguito del verificarsi di uno dei seguenti eventi:
     a) cessazione completa di qualsiasi attivita' economica;
    b)  cessione  o  affitto  dell'unica azienda o conferimento della
stessa in una societa';
    c) morte del titolare;
    d)  trasferimento della sede principale in altra provincia, senza
lasciare nella provincia di provenienza alcuna unita' locale.
  Infatti  se  la  ditta che si trasferisce lascia nella provincia di
provenienza un ufficio o una qualsiasi unita' locale, in sostituzione
della  denuncia  di  cancellazione, l'interessato deve presentare una
denuncia di modificazione.
  Per  quanto concerne la documentazione da allegare alla denuncia di
cancellazione, l'art. 86 del regio decreto n.  29/1925,  dispone  che
occorre  "apposita  dichiarazione  del  sindaco  del  comune o di due
commercianti o industriali  del  ramo  attestante  la  verita'  della
cessazione".
  Nell'ipotesi fondata di difficolta' nell'applicazione generalizzata
della suddetta disposizione si procedera' nel modo seguente.
  1)  Per  le ditte che hanno esercitato una attivita' subordinata al
possesso   di   autorizzazione   amministrativa,   la   denuncia   di
cancellazione  deve  essere  corredata  da  attestazione del comune o
dell'ufficio pubblico che ha  rilasciato  tale  autorizzazione  dalla
quale  risulti  la  cessazione  dell'attivita'  o  la  riconsegna del
titolo.
  In  caso  di  comprovata  difficolta' da parte degli interessati ad
ottenere la predetta dichiarazione entro  il  termine  di  30  giorni
dalla  data  di  effettiva  cessazione  dell'attivita',  la  predetta
documentazione puo' essere sostituita da dichiarazione ai sensi  art.
4  legge  n.  15/1968  o  da  copia  autentica dell'atto di cessione,
affitto, ecc. quando la cessazione e' dovuta a tali eventi.
  2)  Per le ditte che hanno esercitato un'attivita' per la quale non
e' prevista autorizzazione amministrativa, la  denuncia  deve  essere
corredata   da   apposita   dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta' resa ai sensi dell'art. 4 della legge  n.  15/1968  o,  in
alternativa,   da   certificazione  dell'ufficio  IVA  attestante  la
cessazione dell'attivita'.
  La  denuncia  di  cancellazione  deve  essere  effettuata  entro il
termine di 30 giorni dalla data di cessazione dell'attivita'.
  11.2 Cancellazione della societa' di fatto.
  La cancellazione delle societa' di fatto costituite o regolarizzate
fiscalmente  successivamente  al  31  dicembre   1980   deve   essere
comunicata   al   Registro  ditte  entro  30  giorni  dalla  data  di
registrazione dell'atto di scioglimento che deve essere allegato,  in
originale o copia autentica, alla denuncia di cancellazione.
  Per la cancellazione delle societa' di fatto costituite ed iscritte
nel Registro ditte prima del 31 dicembre 1980 e non regolarizzate  ai
fini  fiscali si applicano gli stessi criteri indicati nel precedente
paragrafo per le ditte individuali.
  In  tutti  i  casi,  la denuncia di cancellazione delle societa' di
fatto deve essere sottoscritta da tutti i soci. Se  pero'  l'atto  di
scioglimento  e'  una scrittura firmata da tutti i soci e autenticata
la denuncia puo' essere sottoscritta da un solo socio.
  11.3 Cancellazione della societa' regolare.
  Le  societa'  regolari possono essere cancellate dal Registro delle
ditte a seguito di:
    a) cancellazione dal Registro delle imprese;
    b)  cessazione  di  ogni attivita' in provincia diversa da quella
della sede legale;
    c) estinzione per fusione;
    d)  trasferimento  della  sede  legale  in  altra  provincia, con
cessazione di ogni attivita' nella provincia precedente.
  Nel  caso a) la denuncia di cancellazione deve essere corredata dal
provvedimento di cancellazione dal Registro delle imprese.
  Salvo  diversa prassi dei Tribunali, in generale per le societa' di
capitali il suddetto  provvedimento  e'  costituito  dal  decreto  di
cancellazione che riporta gli estremi del deposito nel Registro delle
imprese; per le societa' di persone e' l'istanza di cancellazione dal
Registro  delle  imprese  che  riporta  gli  estremi del deposito nel
suddetto registro.
  Nel  caso  b)  si  richiedera'  la documentazione indicata nel par.
11.1.
  Per  il  caso  c) si rinvia a quanto detto nel par. 8.10 precisando
che, a  corredo  della  denuncia  di  cancellazione,  e'  sufficiente
presentare copia autentica dell'atto di fusione.
  Nel   caso   d)   si   richiedera'  copia  autentica  dell'atto  di
trasferimento e, per la cessazione delle eventuali unita' locali,  la
documentazione di cui al par. 11.1.
  11.4 Cancellazione degli enti, associazioni e altre organizzazioni.
  In  generale  la  cancellazione  avviene per cessazione completa di
qualsiasi attivita' economica per cui si applica quanto  previsto  al
par. 11.1.
  12. CASI PARTICOLARI.
  12.1 Unita' locali.
  L'impresa  puo'  operare  in  un  unico  luogo  (quello  della sede
principale o legale) o in luoghi  diversi  denominati  unita'  locali
(U.L.).
  Le  U.L.  assumono  una  rilevanza  giuridica  diversa e comportano
differenti adempimenti amministrativi a  seconda  delle  funzioni  in
esse  svolte  dall'impresa, e questo al di la' dei termini scelti per
identificarle: filiale, succursale, agenzia, deposito,  stabilimento,
ecc.
  Per  U.L.  s'intende l'impianto o corpo di impianti, con ubicazione
diversa da quella della sede principale o della sede legale,  in  cui
si esercitano una o piu' attivita' dell'impresa.
  La  diversificazione  dell'ubicazione puo' essere determinato anche
dalla sola variazione del numero civico  o  dell'interno  nell'ambito
dello  stesso  fabbricato,  sempre  che  i locali siano fisicamente e
funzionalmente distinti.
  Si possono distinguere tre categorie di U.L.:
    a) le sedi secondarie, previste dall'art. 2197 del codice civile;
    b)  le  U.L.  operative, ove si svolge effettivamente l'attivita'
economica o la prestazione di servizi oggetto dell'impresa;
    c)  le  U.L.  amministrative,  ove  si  svolgono funzioni di tipo
direzionale, tecnico o amministrativo, che possono essere  denunciate
anche se l'impresa non ha iniziato l'attivita'.
  Nel  caso  in  cui  in  un  unico impianto o corpo d'impianti venga
esercitata  contemporaneamente  attivita'   operativa   e   attivita'
amministrativa  si  e'  in  presenza  di  un'unica  U.L. comprendente
entrambe le attivita'.
  Mentre  non  vi sono difficolta' per individuare le sedi secondarie
previste dall'art. 2197 codice civile, non sempre e' evidente  se  le
U.L.  comprese nelle succitate lett. b) e c) sono soggette a denuncia
nel Registro ditte.
  Le  U.L.  di  cui alla lett. b) sono di solito indicate con termini
che  identificano  chiaramente  l'attivita'   svolta   (stabilimento,
laboratorio,  negozio),  mentre  quelle  di cui alla lett. c) sono di
solito indicate con termini generici (ufficio,  sede  amministrativa,
recapito, ecc.).
  Infine  vi sono U.L., quali magazzini, depositi, cantieri, ecc. non
riconducibili alle ipotesi b) e c).
  Riguardo  i  depositi  si precisa che sono assoggettati all'obbligo
della denuncia quelli aventi rilevanza ai fini della dichiarazione di
inizio attivita' per l'Ufficio IVA (D.P.R. n. 633/1972 art. 35, c. 2,
n. 4), ad eccezione di quelli  annessi  o  contigui  a  stabilimenti,
negozi,  ecc.,  o  di  quelli utilizzati per il solo magazzinaggio di
merci dell'impresa, senza presenza stabile di personale.
  Non  sono  considerate  U.L. dell'impresa i depositi di merci della
stessa custodite da terzi.
  Per  quanto  concerne  i  cantieri sono assoggettati all'obbligo di
denuncia quelli in  cui  esiste  un  ufficio  amministrativo  e/o  un
ufficio vendite o simile. Sono invece esclusi quelli in cui si svolge
solamente,   e   temporaneamente,   il   lavoro    di    costruzione,
installazione, ecc.
  Fatta   eccezione   per  gli  impianti  stradali  di  distribuzione
carburanti non costituiscono U.L. i distributori automatici, salvo  i
casi  previsti  dall'art. 54 commi 4› e 7› del decreto ministeriale 4
agosto 1988 n.  375  (vendita  o  somministrazione  con  distributori
automatici in apposito locale).
  Costituiscono invece una U.L. il reparto o i reparti all'interno di
un esercizio di commercio al minuto  assunti  in  gestione  da  altra
impresa avente altrove la propria sede (v. par. 2.4).
  Le denunce di apertura di U.L. devono essere presentate al Registro
ditte entro 30 giorni  dall'inizio  effettivo  dell'attivita',  fatta
eccezione  per  le sedi secondarie che devono essere denunciate entro
30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese.
  Non  possono essere accettate le denunce relative ad U.L. operative
(negozi, ecc.) solamente programmate ma non ancora attivate.
  12.2  Istituzione  di  unita' locale in provincia diversa da quella
della sede principale.
  L'istituzione  di  U.L.  in  provincia diversa da quella della sede
principale o legale comporta la denuncia sia alla camera  della  sede
principale che alla camera dove e' istituita l'U.L.
  Il  termine e' di 30 giorni dalla data di inizio dell'attivita', se
trattasi di U.L. non costituente sede secondaria.
  Per  la  sede  secondaria il termine decorre dalla data di deposito
del  relativo  atto  istitutivo  nel  Registro  delle  imprese  della
circoscrizione della sede secondaria.
  Si  fa  presente che l'istituzione di una sede secondaria, prevista
dall'art. 2197 del codice civile,  non  e'  possibile  per  la  ditta
individuale  e la societa' di fatto (art. 100 - Disp. att. del codice
civile).
  La  denuncia  deve  essere  presentata anzitutto alla camera ove e'
istituita l'U.L., indicando il numero di iscrizione al Registro ditte
della camera ove e' ubicata la sede principale, e poi a quest'ultima.
  Analoga  procedura dovra' essere osservata in caso di modificazione
e cessazione di U.L.
  Ovviamente  l'art. 9 del decreto ministeriale n. 509/1987, relativo
all'ordine di presentazione delle denunce di istituzione di U.L.,  e'
applicabile  soltanto  nel  caso  in  cui  l'impresa  sia  gia' stata
iscritta presso la camera della sede principale o legale.
  Nel   caso   invece  di  iscrizione  dell'impresa  e  contemporanea
istituzione di una U.L. operante in provincia  diversa,  la  denuncia
relativa  all'U.L.  puo  essere  presentata  alla  camera  della sede
principale  o  legale  congiuntamente  alla  denuncia  di  iscrizione
dell'impresa.
  Riguardo  alla  compilazione del modulo AN/2 nessuna documentazione
sugli elementi piu' rilevanti dell'impresa (denominazione,  capitale,
amministratori,   ecc.)  deve  essere  allegata  dalla  societa'  che
denuncia la prima U.L.
  E' compito dell'ufficio rilevare i dati tramite una visura estratta
dal Registro ditte della sede principale.
  Anche  le  denunce  di  modificazione degli elementi piu' rilevanti
dell'impresa,  sia  individuale,  sia   collettiva,   devono   essere
presentate  esclusivamente al Registro ditte della sede principale il
quale ne dara' poi comunicazione al Registro ditte delle U.L.
  12.3 Imprese costituite all'estero e operanti in Italia.
  Ditte individuali.
  Devono  allegare  un  atto,  rilasciato  dalla competente autorita'
locale e legalizzato da un'autorita' diplomatica o consolare italiana
del  luogo  ove  e' la sede principale, dal quale si possano desumere
gli elementi principali dell'impresa.
  Qualora la denuncia sia presentata da un procuratore dovra' inoltre
essere allegato l'atto di  conferimento  dei  poteri  per  l'apertura
della U.L., con le formalita' di cui al punto precedente.
  A  seconda  dell'attivita'  svolta  nell'U.L.  si  provvedera' alla
richiesta della stessa documentazione prevista per le ditte italiane.
  Societa'.
  Si possono verificare tre casi:
    1)  La societa' ha in Italia "la sede dell'amministrazione ovvero
l'oggetto  principale  dell'impresa":   e'   soggetta   agli   stessi
adempimenti della societa' italiana (art. 2505 codice civile).
  Si  precisa che per sede dell'amministrazione si intende quella ove
operano effettivamente gli  organi  amministrativi  indipendentemente
dalla   residenza;  per  oggetto  si  intende  l'attivita'  economica
principale.
  Quindi  per  l'iscrizione  nel Registro ditte dovra' essere chiesta
copia degli atti depositati nel Registro imprese.
   2)  La  societa' intende aprire in Italia, dove non ha ne' la sede
amministrativa, ne' l'oggetto principale  dell'impresa,  una  o  piu'
sedi secondarie con rappresentanza stabile (art. 2506 codice civile);
ai fini  dell'iscrizione  nel  Registro  ditte  deve  allegare  copia
dell'atto  di  istituzione  della  sede  secondaria  e  di nomina del
rappresentante, depositato nel Registro delle Imprese.
   3) La societa' intende aprire soltanto altri tipi di U.L. (ufficio
di rappresentanza, negozio,  ecc.):  per  l'iscrizione  nel  Registro
ditte si applica quanto stabilito per le ditte individuali.
  Per  i  requisiti degli atti in lingua straniera e l'autenticazione
della firma si veda il par. 1.5.
  12.4 Imprese italiane che operano all'estero.
  Ditte individuali.
  Per  l'iscrizione  nel Registro ditte di una U.L. di tipo operativo
istituita   all'estero   e'   obbligatorio   allegare   dichiarazione
dell'autorita'  locale  legalizzata  da  una  autorita' diplomatica o
consolare italiana o altra idonea  documentazione  relativa  a  detta
apertura.
  Societa'.
  Sono  soggette  alla  legge  italiana  per quanto concerne gli atti
sociali  (art.  2509  codice  civile).  Quindi  se  viene  denunciata
l'istituzione  di  una  sede  secondaria all'estero dovranno allegare
l'atto relativo depositato nel  Registro  delle  imprese  (art.  2197
codice civile).
  Invece  per  l'apertura  all'estero  di altri tipi di unita' locali
(uffici di rappresentanza, negozi, ecc.), si applica quanto stabilito
per le ditte individuali.
  12.5 Interdizione e inabilitazione.
  L'interdizione   e  l'inabilitazione  indicano  due  situazioni  di
limitazione della capacita' di agire in cui puo' venire a trovarsi un
soggetto non piu' in grado di curare i propri interessi.
  Gli  adempimenti  relativi  alle  situazioni  di  interdizione e di
inabilitazione hanno rilievo per il Registro ditte in quanto  possono
colpire il titolare di una impresa individuale, i soci della societa'
di fatto, della societa' in  nome  collettivo  e  della  societa'  in
accomandita  semplice,  nonche' gli amministratori di una societa' di
capitali.
  Si distingue:
    a)  l'interdizione  giudiziale,  che  rappresenta  una situazione
d'incapacita' di agire derivante dal particolare stato fisico in  cui
puo' trovarsi un soggetto.
  L'interdizione giudiziale e' pronunciata dal Tribunale con sentenza
con cui e' nominato anche un tutore.
  Per   l'imprenditore   interdetto   e'   il   tutore  che  cura  la
presentazione di tutte le necessarie denunce al Registro ditte.
  Con  la  prima  comunicazione dello stato di interdizione il tutore
dovra' produrre copia autentica del provvedimento del Tribunale.
  Le  ditte  individuali  il  cui titolare e' colpito da interdizione
giudiziale  devono  essere  cancellate  dal  Registro  ditte,  previa
apposita denuncia del tutore.
  Fa  eccezione  il caso in cui il Tribunale autorizzi l'interdetto a
continuare l'esercizio della impresa commerciale a mezzo del tutore;
    b)   l'interdizione  legale  e'  una  situazione  temporanea  che
comporta determinate incapacita' di agire ed e' prevista dalla  legge
come  pena accessoria per colpire persone condannate per gravi reati.
  La   comunicazione   dello   stato  di  interdizione  legale  viene
effettuata dai  Tribunali  a  mezzo  delle  Questure  competenti.  Le
relative  annotazioni  nel  Registro  ditte  devono essere effettuate
d'ufficio in tutte le  posizioni  nelle  quali  risulta  iscritta  la
persona interessata;
    c)  l'inabilitazione  e'  pronunciata dal giudice quando lo stato
dell'infermo  di  mente  non  e'  talmente  grave   da   dare   luogo
all'interdizione.
  Ai  sensi dell'art. 425 codice civile l'inabilitato puo' continuare
l'esercizio dell'impresa  commerciale  soltanto  se  autorizzato  dal
Tribunale e su parere del giudice tutelare.
  L'autorizzazione   puo'   essere  subordinata  alla  nomina  di  un
institore.
  Per  la  denuncia al Registro ditte dovranno sempre essere allegati
in copia autentica i  provvedimenti  adottati  volta  per  volta  dal
Tribunale competente.
  12.6 Comunioni ereditarie.
  In proposito si possono considerare due casi:
   1) comunioni ereditarie con eredi maggiorenni;
   2) comunioni ereditarie con presenza di minori.
  Nel  caso  1)  il  Registro ditte, in base all'art. 3 comma 2 della
legge n. 947/1982 iscrivera' per un periodo transitorio non superiore
ad  un  anno quelli tra gli eredi che, sul presupposto dello stato di
comunione, continuano a gestire l'impresa  ricevuta  in  eredita'  in
attesa  (entro  l'anno)  di  decidere  sotto  quale  veste  giuridica
consolidare il rapporto economico.
  L'individuazione  dello stato di comunione ereditaria avviene sulla
base della dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta'  o  di
copia  della  denuncia  di  successione  presentata  all'Ufficio  del
registro.
  La  comunione  ereditaria  viene iscritta tramite il mod. AN/2, con
l'indicazione degli eredi e del numero  di  codice  fiscale  (Partita
IVA) rilasciato alla medesima.
  Nella  certificazione dovra' risultare il riferimento all'art. 3 c.
2 della legge n. 947/1982.
  Nel  caso  2)  si procede come nel precedente, a condizione che sia
allegata l'autorizzazione rilasciata dalla Autorita' giudiziaria  (di
solito   al   coniuge  superstite)  a  continuare  l'attivita'  anche
nell'interesse del minore, e questa situazione deve  risultare  dalla
certificazione.
  Subingresso di piu' coeredi in attivita' soggetta ad autorizzazione
di cui alla legge n. 426/1971.
  Gli  eredi,  avendo  facolta' di gestire provvisoriamente l'azienda
ereditata per  6  mesi  pur  non  essendo  iscritti  nel  R.E.C.,  se
intendono  farlo  devono  presentare  la denuncia di iscrizione della
comunione ereditaria al Registro ditte entro tale termine  allegando,
oltre  alla documentazione comprovante la qualita' di eredi, la prova
di aver dichiarato al comune la continuazione dell'attivita'.
  Il  Registro  ditte  deve  certificare  che  trattasi  di esercizio
provvisorio di  6  mesi  a  norma  dell'art.  49  c.  5  del  decreto
ministeriale 4 agosto 1988 n. 375.
  Se  gli  eredi  presentano  la  denuncia  trascorsi i 6 mesi devono
allegare, oltre alla documentazione comprovante la qualita' di eredi,
la  prova  di  aver presentato la domanda al R.E.C. e la richiesta di
voltura al comune.
  Il  Registro  ditte  deve  certificare che trattasi di iscrizione a
norma dell'art. 49 c. 4 del decreto ministeriale  4  agosto  1988  n.
375.
 12.7  Comunicazioni  tra  registro  ditte  e  registro  esercenti il
commercio.
  L'art.  5 commi 6 e 8 del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375
prevede alcuni adempimenti a carico del  Registro  ditte  finalizzati
all'aggiornamento dell'iscrizione nel R.E.C. delle societa'.
  a) Inserimento di nuovi legali rappresentanti.
  Il  c.  6 stabilisce che, da parte di una societa' iscritta sia nel
Registro ditte sia  nel  R.E.C.,  "la  documentazione  richiesta  per
comprovare  il  possesso  dei requisiti (dei legali rappresentanti ai
fini del R.E.C.) deve essere  presentata  alla  Camera  di  commercio
unitamente  a  quella  necessaria  per  effettuare  le  denunce delle
modificazioni (dei legali rappresentanti) al Registro ditte".
  L'adempimento ora indicato non costituisce un obbligo ai fini della
tenuta del Registro ditte; pertanto la sua omissione  non  e'  motivo
ostativo  alla  ricevibilita'  della  denuncia  di  modificazione  al
Registro ditte.
  L'inadempimento  e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 60 c.
8  del  decreto  ministeriale  4  agosto  1988  n.  375  che  saranno
contestate dall'ufficio del R.E.C.
  Cio' premesso gli uffici camerali procederanno come segue:
   1)  se  la  societa', unitamente alla denuncia di modificazione al
Registro ditte, presenta i documenti richiesti dal R.E.C.,  l'ufficio
del Registro ditte provvedera' a trasmetterli all'ufficio competente;
   2)  se  la  societa'  omette  i  citati  documenti,  l'ufficio del
Registro ditte ne da' comunicazione all'ufficio  del  R.E.C,  con  le
modalita' che dovranno essere stabilite in ciascuna camera.
  Per  quanto  riguarda  gli adempimenti previsti dall'ultimo periodo
del comma  6  e'  l'ufficio  del  R.E.C  che,  individuati  i  comuni
interessati  sulla base delle risultanze del Registro ditte, notifica
ai medesimi il documento aggiornato della societa'.
  La  notifica  ai  Registro ditte interessati, compreso quello della
sede (comma 8) va effettuata soltanto qualora  l'ufficio  del  R.E.C.
accerti  che i legali rappresentanti non hanno i requisiti richiesti;
infatti i Registro ditte interessati sono  gia'  a  conoscenza  della
modifica   dei   legali   rappresentanti   tramite  le  comunicazioni
intercamerali.
  b) Trasformazione di una societa'.
  L'ufficio del Registro ditte comunica questo evento all'ufficio del
R.E.C il quale lo notifica ai comuni interessati.
  Anche  se  non richiamate dal decreto ministeriale 4 agosto 1988 n.
375,  l'ufficio  del  Registro   ditte   comunichera'   altresi'   le
modificazioni  della  sede  legale  e  della  denominazione o ragione
sociale con le modalita' che dovranno essere  stabilite  in  ciascuna
camera.
  12.8 Comunicazioni tra registro ditte e albo imprese artigiane.
  Le procedure per il collegamento tra Registro ditte e A.I.A ai fini
dell'attuazione dell'art. 5 c. 2 della legge n. 443/1985, qualora non
siano  stabilite dalle convenzioni tra le camere e le regioni, devono
essere fissate da accordi tra i due uffici.
  In  proposito  si  suggerisce  di  adottare  la procedura qui sotto
illustrata nelle sue linee essenziali.
  Occorre  inoltre  precisare  che  per  "annotazione"  si intende un
provvedimento    di    "registrazione    d'ufficio"    che    avviene
indipendentemente dall'intervento dell'interessato.
  a) Iscrizione di nuova ditta.
  I soggetti che hanno intrapreso una attivita' qualificata artigiana
ai sensi degli artt. 2 e  3  della  legge  n.  443/1985  e,  pertanto
obbligati  all'iscrizione nell'Albo, debbono presentare la domanda di
iscrizione solo alla C.P.A.
  L'ufficio  del  Registro ditte deve ricevere dalla segreteria della
C.P.A. copia della domanda entro 15 giorni; la domanda puo' essere in
copia dichiarata conforme dalla segreteria della C.P.A. L'ufficio del
Registro ditte provvede alla "annotazione" nel Registro  ditte,  dopo
aver verificato la presenza nella domanda dei dati essenziali ai fini
del caricamento nell'archivio automatizzato.
  Qualora  vi  sia  necessita'  di regolarizzare la domanda l'ufficio
Registro ditte segnalera' il fatto alla segreteria della  C.P.A.  che
e' l'ufficio competente a richiederla.
  Qualora  la  C.P.A.  non  provveda  all'iscrizione  per inesistenza
dell'attivita'  denunciata  il  Registro  ditte  deve  provvedere  ad
annullare l'annotazione, su comunicazione della commissione.
  Qualora  invece  la  C.P.A.  ritenga insussistenti solo i requisiti
dell'impresa artigiana, la  medesima  rimane  iscritta  nel  Registro
ditte  con  eventuale  applicazione  delle disposizioni sulle denunce
incomplete previste dall'art. 11 del  decreto  ministeriale  9  marzo
1982.
  Il  Registro  ditte  e' tenuto ad annotare anche le decisioni delle
C.P.A., delle Commissioni regionali per l'artigianato e dei Tribunali
che  eventualmente  qualificano  artigiane  imprese  prive di uno dei
documenti  (es.  licenza  di  esercizio)   ritenuti   necessari   per
l'iscrizione  nel  Registro  ditte di ditte non artigiane, precisando
tuttavia sulla certificazione la mancanza del titolo obbligatorio per
l'esercizio dell'attivita'.
  b) Modificazione e cancellazione di ditta artigiana.
  Tra  l'ufficio  del  Registro  ditte  e  la segreteria della C.P.A.
dovranno  essere  concordate  procedure  ai  fini  della   attuazione
dell'art.   5   citato   relativamente   alle  modificazioni  e  alla
cancellazione,  con  l'obiettivo  di   evitare   duplicazioni   negli
adempimenti per le imprese.
  In  particolare,  ai  fini  dell'attuazione  dell'art. 5 c. 3 della
legge n. 443/1985, il Registro ditte annotera' sulla nuova  posizione
relativa   alla   persona   o   alle   persone   che  "sostituiscono"
l'imprenditore artigiano deceduto il numero di iscrizione all'Albo di
quest'ultimo  evidenziando  nella certificazione il particolare stato
dell'impresa.
  Iscrizione di societa' di fatto, S.n.c. e consorzi.
  Questi  soggetti,  anche  se  costituiti  per  esercitare  solo una
attivita' artigiana iscrivibile nell'albo, devono comunque rispettare
i  termini  per  l'iscrizione  nel  Registro  ditte  (30 giorni dalla
registrazione dell'atto costitutivo per  le  societa'  di  fatto;  30
giorni dall'iscrizione dello stesso nel Registro delle imprese per le
S.n.c. e i  consorzi),  salvo  il  caso  in  cui  denuncino  l'inizio
dell'attivita'  entro  30  giorni  dalla  costituzione;  in  tal caso
l'eventuale domanda di iscrizione nell'albo esonera dalla denuncia al
Registro ditte.
  12.9 Autotrasporto di cose per conto terzi.
  A  seguito  della  legge n. 132/1987 occorre distinguere le imprese
che  utilizzano  autoveicoli  o  motoveicoli  con  massa   (o   peso)
complessivo  a  pieno carico non superiore a 3500 kg. (35 q.li) dalle
altre.
   a)  Le  prime  non  sono  piu'  soggette  alla  legge n. 298/1974;
pertanto sono esonerate  sia  dall'obbligo  di  iscrizione  nell'Albo
nazionale      degli      autotrasportatori      sia     dall'obbligo
dell'autorizzazione dell'ufficio M.C.T.C.
  L'attivita'  da  dichiarare  al  Registro  ditte  e'  la  seguente:
"autotrasporto  di  cose  per  conto   terzi   con   autoveicoli   (o
motoveicoli)  di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3500
kg". La ditta deve allegare  il  "foglio  di  via"  o  la  "carta  di
circolazione"  da  cui  risulti la destinazione del veicolo e il peso
complessivo a pieno carico.
   b) Nel secondo caso l'attivita' da dichiarare al Registro ditte e'
la seguente: "autotrasporto di cose per conto terzi".
  La  ditta  deve  allegare  l'autorizzazione rilasciata dall'ufficio
M.C.T.C.
  Qualora  l'autotrasporto  sia  esercitato  con mezzi altrui occorre
documentare il titolo della disponibilita' del mezzo.
 12.10 Agenti e rappresentanti di commercio.
  L'interessato  deve  anzitutto  precisare  se trattasi di agenzia o
rappresentanza e se e' con o senza deposito.
  La modifica di questi elementi comporta l'obbligo della denuncia di
modificazione.
  Le  categorie di prodotti e servizi oggetto di denuncia sono quelle
risultanti dalle lettere d'incarico, mandati e simili.
  Se   trattasi   di   agenti   o  rappresentanti  plurimandatari  e'
sufficiente allegare la lettera d'incarico, ecc. di  una  sola  ditta
mandante,  a  condizione  che  i  prodotti e servizi in essa indicati
comprendano tutto il campo di attivita' dell'interessato.
  Pertanto non costituisce evento soggetto a denuncia l'assunzione di
incarichi per altre ditte, la modifica delle clausole contrattuali, e
la  cessazione  dell'incarico per una ditta, quando questi eventi non
influiscono   sull'ambito   dei   prodotti   e    servizi    trattati
dall'interessato.
  Si   fa  presente  che  se  l'attivita'  e'  svolta  esclusivamente
all'estero  (e  questo  deve  risultare  chiaramente  dalla   lettera
d'incarico)  l'interessato  non  e'  tenuto  all'iscrizione del ruolo
previsto dalla legge n. 204/1985. Nella certificazione deve risultare
che l'attivita' e' svolta esclusivamente all'estero.
 Requisiti delle lettere d'incarico, ecc.
  Si rammenta che il documento che attesta il rapporto tra l'agente o
il rappresentante e la ditta mandante,  da  allegare  alla  denuncia,
puo' essere costituito:
   o   da  una  scrittura  privata  denominata  mandato  di  agenzia,
contratto,  lettera  d'incarico,  che  riporta  tutte   le   clausole
contrattuali stabilite tra le parti.
  (Spesso  questo  tipo  di  atto, di solito su carta intestata della
mandante, e' sottoscritto dalle due parti e  talvolta  e'  registrato
all'Ufficio del registro; raramente l'atto e' redatto da un notaio);
   o  da  una scrittura privata (denominata dichiarazione), in genere
sottoscritta solo dalla  ditta  mandante,  in  cui  semplicemente  si
dichiara  che e' stato affidato l'incarico di agente o rappresentante
e si specifica di norma solo il campo di attivita' e la zona.
  Per  quanto  riguarda  i  requisiti  formali  dei documenti occorre
distinguere i seguenti casi:
  a) Agente o rappresentante con deposito.
  Il mandato, ecc. deve essere annotato presso l'Ufficio IVA (decreto
del Presidente della Repubblica 633/1972 art. 53, c. 2).
  In alternativa deve essere registrato all'Ufficio del registro.
  b) Agente o rappresentante senza deposito.
  Il  mandato, ecc. non e' soggetto ad annotazione o registrazione in
quanto l'iscrizione alla camera di  commercio  non  costituisce  caso
d'uso  (D.P.R. n. 131/1986 art. 6; art. 5 e parte II della tariffa n.
1, 3).
  Non   puo'   inoltre   essere   richiesta  la  dichiarazione  della
"conformita' della firma" a cura della camera sede  principale  della
ditta mandante.
  In  merito  alla verifica della data d'inizio dell'attivita' questa
non potra' che essere successiva all'iscrizione nel ruolo e alla data
di  sottoscrizione dell'atto di incarico; va comunque tenuto conto di
una eventuale data successiva apposta sull'atto.
  In  caso di dubbio si potra' fare riferimento alla data di denuncia
di inizio di attivita' all'Ufficio IVA, ed e' comunque fatta salva la
possibilita'  di svolgere gli accertamenti previsti dal regio decreto
n. 29/1925.
  Si  avverte  che  l'ufficio puo' certificare la denominazione della
ditta mandante solo se l'atto di incarico o di  conferma  riporta  la
firma del legale rappresentante autenticata ed e' stato rilasciato in
data recente.
  I  requisiti  formali  della documentazione da allegare e i criteri
per la certificazione indicati nel presente  paragrafo  si  applicano
anche  per  la  denuncia  delle altre attivita' di intermediazione in
nome e/o per conto terzi.
  12.11  Comunicazioni  tra  registro  ditte  e  altri  albi,  ruoli,
registri ed elenchi.
  Salvo quanto precisato per il R.E.C. e l'Albo imprese Artigiane gli
elementi essenziali delle denunce presentata al Registro ditte devono
essere  comunicate  agli uffici camerali preposti alla tenuta di albi
ecc. comprendenti soggetti esercenti attivita'  di  impresa  ai  fini
dell'aggiornamento degli stessi.
 
             (*)  Il  testo e' stato elaborato da un gruppo di lavoro
          del  Comitato  nominato  con  decreto  ministeriale  del  9
          ottobre 1986 e composto da:
              Remo FRICANO: presidente del Comitato
              Gianfranco ALVISI: C.C.I.A.A. Bologna
              Enzo DEMATTE': C.C.I.A.A. Trento
              Pierluigi FEDERICI: C.C.I.A.A. Roma
              Filippo GIUFFRIDA: C.C.I.A.A. Milano
              Pierguido QUARTERO: C.C.I.A.A. Genova
              Franco ROSATI: Ministero industria
              Alessandro SELMIN: C.C.I.A.A. Padova
              Bruno VIANINO: C.C.I.A.A. Torino
              Eleonora MORFUNI: segretaria del comitato