IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 1› aprile 1981, n. 121;
  Visto  l'art.  34  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, che rinvia ad apposito decreto  ministeriale  la
determinazione  delle modalita' di espletamento dei concorsi pubblici
per l'assunzione dei direttori tecnici della Polizia di Stato;
  Visto  l'art.  29  della  legge  10  ottobre  1986,  n. 668, che ha
sostituito la tabella A allegata al  citato  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  24  aprile  1982, n. 337, e relativa, tra l'altro,
alle  dotazioni  organiche  dei  ruoli  dei  direttori  tecnici   del
personale    della    Polizia   di   Stato   che   svolge   attivita'
tecnico-scientifica o tecnica;
  Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali della Polizia di
Stato maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                   Assunzione dei direttori tecnici
  1.  L'accesso  alle  qualifiche  iniziali  dei  ruoli dei direttori
tecnici della Polizia di Stato, indicati nell'art. 32 del decreto del
Presidente  della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, avviene mediante
pubblico concorso, per titoli ed esami, bandito  su  base  nazionale,
regionale o interregionale.
  2.  Il  concorso  per  l'accesso  ai ruoli dei direttori tecnici e'
indetto con decreto ministeriale ed il relativo bando  e'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Il  D.P.R.  n. 337/1982 reca: "Ordinamento del personale
          della   Polizia   di   Stato    che    espleta    attivita'
          tecnico-scientifica  o tecnica". Il testo del relativo art.
          32 e' il seguente:
             "Art.  32  (Ruoli  dei direttori tecnici). - I ruoli dei
          direttori tecnici si distinguono come segue:
              1) ruolo degli ingegneri;
              2) ruolo dei fisici;
              3) ruolo dei chimici-biologi;
              4) ruolo dei selettori del centro psicotecnico;
              5) ruolo dei medici legali.
             Ciascuno   dei  ruoli  suddetti  e'  articolato  in  tre
          qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
              direttore tecnico;
              direttore tecnico principale;
              direttore tecnico capo".