IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  25  della  legge  21  dicembre  1978,  n.  845,  che
costituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo
dei  progetti  realizzati  dagli organismi indicati nell'art. 2 della
decisione  del Consiglio delle Comunita' europee n. 83/516/CEE del 17
ottobre 1983;
  Visto il regolamento CEE n. 2950/83 del 17 ottobre 1983 concernente
l'applicazione   della  decisione  numero  83/516/CEE  del  Consiglio
relativa ai compiti del Fondo sociale europeo;
  Visto  il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge
26 aprile 1989, n. 155;
  Considerato che ai sensi del predetto art. 25 il Fondo di rotazione
e'   alimentato   dai  due  terzi  delle  maggiori  entrate  affluite
all'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale in conseguenza dei
maggiori   contributi  dovuti  dai  datori  di  lavoro  in  relazione
all'aumento    dell'aliquota    del    contributo   integrativo   per
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
  Considerato  che  le somme da versarsi trimestralmente da parte del
predetto  Istituto  al Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario
1989 ammontano complessivamente a L. 405.976.270.638;
  Ritenuto  che  le  riscossioni effettive del Fondo di rotazione per
l'esercizio finanziario 1989 ammonteranno a L. 318.016.270.638;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 1› aprile 1989, n. 120, convertito
nella legge 15 maggio 1989, n. 181;
  Considerato   che   gli  interventi  finanziari  per  le  attivita'
formative  da  attuarsi  dagli organismi indicati nel predetto art. 4
del  decreto-legge 1› aprile 1989, n. 120 possono essere adottati nel
limite  massimo del 20 per cento delle disponibilita' annue del Fondo
di rotazione fino al 31 dicembre 1990;
  Considerato che in riferimento alle risorse finanziarie disponibili
la  somma  massima spendibile per la realizzazione di tali specifiche
attivita' ammonta a L. 81.674.324.201;
  Visto  il decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito nella
legge 12 novembre 1988, n. 492;
  Accertato  che  le somme inutilizzate del Fondo di rotazione per il
periodo  dal 1› gennaio 1983 al 31 dicembre 1987 risultanti dal conto
dei residui ammontano a L. 459.057.975.277;
  Considerato   che  occorre  trasferire  la  predetta  somma  di  L.
459.057.975.277  al  conto corrente di cui all'art. 26 della legge 21
dicembre 1978, n. 845;
  Ritenuto  necessario istituire un nuovo capitolo di spesa per poter
effettuare il trasferimento di cui sopra;
  Ritenuto, altresi', necessario istituire un nuovo capitolo di spesa
per lo stanziamento della sopracitata somma di L. 81.674.324.201;
  Considerato  che  il  Fondo  di  rotazione ha una propria autonomia
amministrativa;
  Visto  il  decreto ministeriale 20 aprile 1979 concernente le norme
per l'amministrazione del predetto Fondo;
  Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 concernente le
gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;
  Esaminato  l'unito  stato di previsione delle entrate e delle spese
del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1989;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' istituito il cap. 5124 della spesa del Fondo di rotazione avente
la denominazione "Somma destinata al finanziamento delle attivita' di
formazione  e riqualificazione professionale promosse dagli organismi
coinvolti  nel  programma di reindustrializzazione delle aree colpite
dalla crisi siderurgica".