IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della pubblica istruzione del 30
aprile 1985;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  ed  in  particolare  l'art.  16, comma 1, relativo alle
modifiche di statuto;
  Viste  le  deliberazioni del consiglio della facolta' di economia e
commercio e della facolta' di magistero rispettivamente  in  data  27
gennaio  1989  e  1›  marzo 1989; del consiglio di amministrazione in
data 29 maggio 1989 e 22 dicembre 1989; del senato accademico in data
29  maggio  1989  e  in data 22 dicembre 1989, che hanno approvato la
modifica di statuto per l'istituzione della  scuola  diretta  a  fini
speciali per assistenti sociali;
  Visto  il  parere  del Consiglio universitario nazionale in data 30
ottobre 1989;
  Rilevata  la  particolare  necessita'  di  approvare la modifica di
statuto in deroga  al  termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Cassino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come segue:
                               Art. 1.
  Nella  normativa  generale  sulle  scuole  dirette  a fini speciali
all'art. 19 contenente l'elencazione  delle  scuole  e'  aggiunta  la
scuola diretta a fini speciali per "assistenti sociali".