Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Al Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Al Ministero delle finanze Al Ministero della sanita' All'Istituto nazionale di statistica All'ANCI Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della sanita' ed il Ministro dell'interno, in data 7 novembre 1989, n. 404, e' stato approvato il "Regolamento concernente termini di decorrenza dell'adozione del codice fiscale, come numero distintivo nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale, nei riguardi dei cittadini sprovvisti di tale codice e disposizioni per agevolarne l'attribuzione". Il provvedimento e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1989 ed e' entrato in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione. Il sistema delineato nel suddetto regolamento si inquadra nel processo di realizzazione di uno degli obiettivi del sistema informativo sanitario, avente come finalita' il controllo ed il contenimento della spesa sanitaria, introdotto nel nostro ordinamento con l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e ribadito dall'art. 1, comma 11, della legge 1 febbraio 1989, n. 37. Si fa riferimento, piu' in particolare, all'adozione generalizzata sull'intero territorio nazionale del codice fiscale come sistema unitario di identificazione dei cittadini nei loro rapporti con il Servizio sanitario nazionale. Pare, anzitutto, opportuno ricordare in proposito che, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1987, n. 539, l'attribuzione del codice fiscale e' effettuata dagli uffici distrettuali delle imposte dirette su presentazione della domanda da parte dell'interessato ed e' comunicata a vista mediante rilascio di apposito certificato cartaceo. Il tesserino plastificato contenente il numero di codice fiscale come sopra attribuito e' predisposto, invece, dal centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari del Ministero delle finanze ed e' inviato per posta agli interessati. Quanto alle caratteristiche tecniche del tesserino plastificato, si rammenta alle SS.LL. che le stesse sono state fissate con il citato decreto ministeriale n. 539/1987. Fatta questa necessaria precisazione di carattere introduttivo si puo' ora passare all'esame dei punti salienti contenuti nella normativa introdotta con l'anzidetto regolamento al fine di agevolare l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini che ne sono sprovvisti. 1. Estensione del codice fiscale. Per una piu' esauriente valutazione delle disposizioni in parola giova premettere che la quasi totalita' dei cittadini privi di codice fiscale e' riferita alla fascia di eta' compresa tra da 0 e 18 anni. In tale situazione, l'azione, intesa alla estensione del codice fiscale ai soggetti che ne sono privi, risulta fortemente orientata alla ricerca di procedure che, nel rigoroso rispetto del quadro normativo che regola la gestione del codice fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria, siano in grado di agevolarne l'attribuzione con il minimo impatto sulla cittadinanza. Il piano operativo sottostante alle disposizioni in esame, pertanto, ha previsto l'introduzione di modalita' straordinarie da adottare in via transitoria nella fase di primo avvio, nonche' la riconduzione del sistema a regime entro le regole di gestione ordinaria del codice fiscale da parte delle strutture organizzative dell'Amministrazione finanziaria. La soluzione individuata si basa sul coinvolgimento delle amministrazioni comunali, realizzato in forma differenziata a seconda degli strumenti operativi disponibili. A tal fine, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del regolamento in commento, la presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale con un elenco, allegato 1, indicativo dei comuni aventi le anagrafi informatizzate. 2. Adempimenti posti a carico dei comuni. Sulla base dei criteri fissati per agevolare l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini che ne siano sprovvisti, occorre differenziare i comuni che dispongono di anagrafi informatizzate, e che sono di massima inclusi nell'allegato elenco, da quelli che non dispongono di tali sistemi informativi. Per i comuni le cui anagrafi sono informatizzate sara' il Ministero delle finanze ad attribuire d'ufficio il codice fiscale ai cittadini, ivi residenti, che ne siano sprovvisti e che siano nati dal 1 gennaio 1971. A tal fine, i comuni inseriti nell'elenco dovranno comunicare al Ministero delle finanze - Centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari - Via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma, mediante invio su supporto magnetico, i dati identificativi dei cittadini, nati dal 1 gennaio 1971, residenti alla data di entrata in vigore di detto decreto. Successivamente, lo stesso Ministero provvedera' d'ufficio all'attribuzione del codice fiscale ed all'invio dell'apposito tesserino plastificato. I comuni dovranno espletare gli anzidetti adempimenti nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro il 28 febbraio 1990. Le modalita' di fornitura dei dati oggetto di comunicazione e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici sono riportate nell'allegato 2 alla presente circolare ed aggiornano quelle indicate nell'allegato 1 al regolamento, di cui trattasi, estendendo la possibilita' di memorizzazione dei dati a tutti i tipi di dischetti magnetici e di sistemi operativi disponibili sul mercato. I cittadini nati prima del 1 gennaio 1971, ancorche' residenti nei comuni di cui al predetto elenco, qualora siano sprovvisti del codice fiscale, dovranno farne richiesta agli uffici distrettuali delle imposte dirette che rilasciano il relativo certificato. Successivamente l'Amministrazione finanziaria procedera' all'invio del tesserino plastificato. Naturalmente i comuni non compresi nell'elenco allegato, e comunque in grado di fornire le informazioni richieste su supporto magnetico secondo le predette specifiche tecniche, lo potranno fare dandone notizia anche alla cittadinanza. Viceversa i comuni che, pur inseriti nel predetto elenco, non siano in grado di inviare supporti magnetici, ne dovranno dare notizia tempestivamente al centro informativo di cui sopra; per i cittadini in essi residenti operera' la procedura di seguito descritta, prevista per i cittadini residenti in comuni che non dispongono di anagrafi informatizzate. I cittadini residenti in questi ultimi comuni ed ancora sprovvisti di codice fiscale, dovranno attivarsi, a prescindere dall'eta', per richiedere l'attribuzione del codice stesso. Allo scopo di agevolare il conseguente flusso delle richieste, l'art. 2 del regolamento prevede un periodo di sei mesi, decorrente dal 1 gennaio 1990, durante il quale gli interessati potranno presentare la domanda di attribuzione del codice fiscale, oltre che agli uffici distrettuali delle imposte dirette, anche ai comuni di residenza, utilizzando il modello conforme all'allegato 2 del decreto in commento; tale modello sara' inviato dall'Amministrazione finanziaria ai comuni che lo forniranno ai soggetti interessati. La domanda sottoscritta dall'interessato o, in caso di minore, da chi ne ha la legale rappresentanza, dovra' essere presentata, di persona o a mezzo di incaricato e dovra' recare l'indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita, sesso e residenza anagrafica completa di indirizzo. Il richiedente dovra' esibire il proprio documento e, se legale rappresentante, anche quello del soggetto interessato all'attribuzione. Nel caso si tratti di minore di anni 15, occorre il solo documento della persona incaricata. Gli uffici comunali, entro la prima decade del mese successivo a quello della presentazione, dovranno consegnare le domande agli uffici distrettuali delle imposte dirette competenti per territorio. Il centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari effettua l'attribuzione del codice fiscale sulla base delle domande pervenute e provvede all'invio del relativo tesserino plastificato. 3. Cittadini forniti del certificato di attribuzione del codice fiscale ma non ancora in possesso del tesserino plastificato. Il Ministero delle finanze fino al 31 luglio 1991 fornira' d'ufficio a tali soggetti il tesserino plastificato. Gli interessati non saranno pertanto tenuti ad alcun adempimento. Dopo tale data, la richiesta del tesserino plastificato da parte dei soggetti gia' in possesso del certificato di attribuzione del codice fiscale potra' essere effettuata anche mediante compilazione ed invio per posta, al suddetto centro informativo, di una apposita cartolina che, a suo tempo, sara' posta in distribuzione presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette. In caso di smarrimento o distruzione del certificato di attribuzione o del tesserino, potra' essere chiesto il duplicato ad un ufficio distrettuale delle imposte dirette, che rilascera' immediatamente e comunque non oltre dieci giorni il duplicato del certificato, che potra' essere esibito per l'accesso alle prestazioni sanitarie; sara' poi il citato centro informativo ad inviare il duplicato del relativo tesserino. Per i soggetti nati successivamente al 22 dicembre 1989 - data di entrata in vigore del regolamento in esame - e' previsto l'obbligo della richiesta del codice fiscale da parte delle persone titolari del potere di rappresentanza legale. La richiesta deve essere effettuata secondo le procedure ordinarie presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette. Detti uffici procederanno al rilascio a vista del certificato di attribuzione del codice. Successivamente l'Amministrazione finanziaria provvedera' all'invio del tesserino plastificato. Per i nuovi nati il numero del codice fiscale deve essere comunicato alla unita' sanitaria locale all'atto della iscrizione degli stessi. Infine, per quanto riguarda le disposizioni di cui all'art. 4 concernenti l'efficacia del codice fiscale nei rapporti tra il cittadino ed il Servizio sanitario nazionale si rinvia ai chiarimenti che saranno forniti alle istituzioni sanitarie interessate (regioni, U.S.L.) da parte del Ministero della sanita'. Si pregano le SS.LL. di voler dare alla presente la piu' ampia diffusione presso gli enti interessati, i quali dovranno curarne la divulgazione presso la cittadinanza. p. Il Ministro: ROMAGNOLI