Ai prefetti della Repubblica
                                  Al commissario del Governo nella
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario del Governo nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Al Presidente della giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Al Ministero delle finanze
                                  Al Ministero della sanita'
                                  All'Istituto nazionale di
                                  statistica
                                  All'ANCI
  Con  decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il
Ministro  della  sanita'  ed  il  Ministro  dell'interno,  in  data 7
novembre 1989, n. 404, e' stato approvato il "Regolamento concernente
termini  di  decorrenza dell'adozione del codice fiscale, come numero
distintivo  nei  rapporti  con  il  Servizio sanitario nazionale, nei
riguardi  dei  cittadini sprovvisti di tale codice e disposizioni per
agevolarne l'attribuzione".
  Il  provvedimento  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
297 del 21 dicembre 1989 ed e' entrato in vigore il giorno successivo
a quello della pubblicazione.
  Il  sistema  delineato  nel  suddetto  regolamento  si inquadra nel
processo   di  realizzazione  di  uno  degli  obiettivi  del  sistema
informativo  sanitario,  avente  come  finalita'  il  controllo ed il
contenimento della spesa sanitaria, introdotto nel nostro ordinamento
con  l'art.  1, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e
  ribadito  dall'art.  1,  comma 11, della legge 1› febbraio 1989, n.
  37.
Si fa riferimento, piu' in particolare, all'adozione generalizzata
sull'intero  territorio  nazionale  del  codice  fiscale come sistema
unitario  di  identificazione  dei cittadini nei loro rapporti con il
Servizio sanitario nazionale.
  Pare, anzitutto, opportuno ricordare in proposito che, in base alle
disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1987,  n.  539, l'attribuzione del codice fiscale e' effettuata dagli
uffici  distrettuali  delle  imposte  dirette  su presentazione della
domanda  da  parte dell'interessato ed e' comunicata a vista mediante
rilascio di apposito certificato cartaceo.
  Il  tesserino  plastificato  contenente il numero di codice fiscale
come  sopra attribuito e' predisposto, invece, dal centro informativo
della  Direzione  generale per l'organizzazione dei servizi tributari
del Ministero delle finanze ed
e'  inviato  per  posta agli interessati. Quanto alle caratteristiche
tecniche  del  tesserino plastificato, si rammenta alle SS.LL. che le
stesse  sono  state  fissate  con  il  citato decreto ministeriale n.
539/1987.
  Fatta  questa  necessaria precisazione di carattere introduttivo si
puo'  ora  passare  all'esame  dei  punti  salienti  contenuti  nella
normativa introdotta con l'anzidetto regolamento al fine di agevolare
l'attribuzione   del   codice   fiscale  ai  cittadini  che  ne  sono
sprovvisti.
1. Estensione del codice fiscale.
  Per  una  piu'  esauriente valutazione delle disposizioni in parola
giova premettere che la quasi totalita' dei cittadini privi di codice
  fiscale  e'  riferita  alla  fascia  di eta' compresa tra da 0 e 18
  anni.
In tale situazione, l'azione, intesa alla estensione del codice
fiscale  ai  soggetti che ne sono privi, risulta fortemente orientata
alla  ricerca  di  procedure  che,  nel  rigoroso rispetto del quadro
normativo  che  regola  la  gestione  del  codice  fiscale  da  parte
dell'Amministrazione   finanziaria,  siano  in  grado  di  agevolarne
l'attribuzione con il minimo impatto sulla cittadinanza.
  Il   piano   operativo  sottostante  alle  disposizioni  in  esame,
pertanto,  ha  previsto  l'introduzione di modalita' straordinarie da
adottare  in  via  transitoria  nella fase di primo avvio, nonche' la
riconduzione  del  sistema  a  regime  entro  le  regole  di gestione
ordinaria  del  codice fiscale da parte delle strutture organizzative
dell'Amministrazione finanziaria.
  La   soluzione   individuata   si  basa  sul  coinvolgimento  delle
amministrazioni comunali, realizzato in forma differenziata a seconda
degli strumenti operativi disponibili.
  A  tal  fine,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 3, del regolamento in
commento,  la  presente  circolare  sara'  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  con un elenco, allegato 1, indicativo dei comuni aventi le
anagrafi informatizzate.
2. Adempimenti posti a carico dei comuni.
  Sulla  base  dei  criteri  fissati per agevolare l'attribuzione del
codice   fiscale  ai  cittadini  che  ne  siano  sprovvisti,  occorre
differenziare  i  comuni che dispongono di anagrafi informatizzate, e
che  sono  di massima inclusi nell'allegato elenco, da quelli che non
dispongono di tali sistemi informativi.
  Per i comuni le cui anagrafi sono informatizzate sara' il Ministero
delle finanze ad attribuire d'ufficio il codice fiscale ai cittadini,
ivi  residenti,  che  ne  siano  sprovvisti  e  che siano nati dal 1›
gennaio 1971.
  A  tal  fine,  i comuni inseriti nell'elenco dovranno comunicare al
Ministero delle finanze - Centro informativo della Direzione generale
per  l'organizzazione dei servizi tributari - Via Mario Carucci, 99 -
00143   Roma,   mediante   invio   su   supporto  magnetico,  i  dati
identificativi  dei  cittadini,  nati  dal 1› gennaio 1971, residenti
alla  data di entrata in vigore di detto decreto. Successivamente, lo
stesso  Ministero  provvedera'  d'ufficio all'attribuzione del codice
fiscale  ed  all'invio dell'apposito tesserino plastificato. I comuni
dovranno  espletare  gli  anzidetti  adempimenti nel piu' breve tempo
possibile e, comunque, entro il 28 febbraio 1990.
  Le  modalita'  di  fornitura dei dati oggetto di comunicazione e le
caratteristiche   tecniche  dei  supporti  magnetici  sono  riportate
nell'allegato 2 alla presente circolare ed aggiornano quelle indicate
nell'allegato  1  al  regolamento,  di  cui  trattasi,  estendendo la
possibilita'  di  memorizzazione dei dati a tutti i tipi di dischetti
magnetici e di sistemi operativi disponibili sul mercato.
  I cittadini nati prima del 1› gennaio 1971, ancorche' residenti nei
comuni di cui al predetto elenco, qualora siano sprovvisti del codice
fiscale,  dovranno  farne  richiesta  agli  uffici distrettuali delle
imposte    dirette    che   rilasciano   il   relativo   certificato.
Successivamente  l'Amministrazione  finanziaria  procedera' all'invio
del tesserino plastificato.
  Naturalmente i comuni non compresi nell'elenco allegato, e comunque
in  grado  di fornire le informazioni richieste su supporto magnetico
secondo  le  predette  specifiche  tecniche, lo potranno fare dandone
notizia anche alla cittadinanza.
  Viceversa i comuni che, pur inseriti nel predetto elenco, non siano
in  grado  di  inviare  supporti  magnetici, ne dovranno dare notizia
tempestivamente  al  centro informativo di cui sopra; per i cittadini
in  essi  residenti  operera'  la  procedura  di  seguito  descritta,
prevista  per  i  cittadini residenti in comuni che non dispongono di
anagrafi informatizzate.
  I  cittadini residenti in questi ultimi comuni ed ancora sprovvisti
di  codice  fiscale, dovranno attivarsi, a prescindere dall'eta', per
richiedere l'attribuzione del codice stesso.
  Allo  scopo  di  agevolare  il  conseguente flusso delle richieste,
l'art.  2  del regolamento prevede un periodo di sei mesi, decorrente
dal  1›  gennaio  1990,  durante  il  quale  gli interessati potranno
presentare  la  domanda di attribuzione del codice fiscale, oltre che
agli  uffici  distrettuali  delle imposte dirette, anche ai comuni di
residenza, utilizzando il modello conforme all'allegato 2 del decreto
in   commento;   tale   modello  sara'  inviato  dall'Amministrazione
finanziaria ai comuni che lo forniranno ai soggetti interessati.
  La  domanda  sottoscritta dall'interessato o, in caso di minore, da
chi  ne  ha  la  legale  rappresentanza, dovra' essere presentata, di
persona  o  a  mezzo  di incaricato e dovra' recare l'indicazione del
cognome,  nome, data e luogo di nascita, sesso e residenza anagrafica
completa  di  indirizzo.  Il  richiedente  dovra'  esibire il proprio
documento  e,  se  legale  rappresentante,  anche quello del soggetto
interessato  all'attribuzione.  Nel  caso si tratti di minore di anni
15, occorre il solo documento della persona incaricata.
  Gli  uffici  comunali,  entro la prima decade del mese successivo a
quello della presentazione, dovranno consegnare le domande agli
  uffici   distrettuali   delle   imposte   dirette   competenti  per
  territorio.
Il centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione
dei  servizi  tributari  effettua  l'attribuzione  del codice fiscale
sulla  base delle domande pervenute e provvede all'invio del relativo
tesserino plastificato.
3. Cittadini forniti del certificato di attribuzione del codice
   fiscale ma non ancora in possesso del tesserino plastificato.
  Il  Ministero  delle  finanze  fino  al  31  luglio  1991  fornira'
d'ufficio  a tali soggetti il tesserino plastificato. Gli interessati
non  saranno pertanto tenuti ad alcun adempimento. Dopo tale data, la
richiesta  del  tesserino  plastificato da parte dei soggetti gia' in
possesso  del  certificato  di attribuzione del codice fiscale potra'
essere  effettuata anche mediante compilazione ed invio per posta, al
suddetto  centro  informativo,  di  una apposita cartolina che, a suo
tempo,  sara'  posta  in distribuzione presso gli uffici distrettuali
delle imposte dirette.
  In   caso   di   smarrimento   o  distruzione  del  certificato  di
attribuzione  o  del tesserino, potra' essere chiesto il duplicato ad
un   ufficio  distrettuale  delle  imposte  dirette,  che  rilascera'
immediatamente  e  comunque  non  oltre dieci giorni il duplicato del
certificato, che potra' essere esibito per l'accesso alle prestazioni
sanitarie;  sara'  poi  il  citato  centro  informativo ad inviare il
duplicato del relativo tesserino.
  Per  i  soggetti nati successivamente al 22 dicembre 1989 - data di
entrata  in  vigore  del regolamento in esame - e' previsto l'obbligo
della  richiesta  del  codice fiscale da parte delle persone titolari
del potere di rappresentanza legale.
  La  richiesta deve essere effettuata secondo le procedure ordinarie
presso  gli  uffici  distrettuali delle imposte dirette. Detti uffici
procederanno  al rilascio a vista del certificato di attribuzione del
codice.
  Successivamente l'Amministrazione finanziaria provvedera' all'invio
del tesserino plastificato.
  Per  i  nuovi  nati  il  numero  del  codice  fiscale  deve  essere
comunicato  alla  unita'  sanitaria  locale all'atto della iscrizione
degli stessi.
  Infine,  per  quanto  riguarda  le  disposizioni  di cui all'art. 4
concernenti  l'efficacia  del  codice  fiscale  nei  rapporti  tra il
cittadino ed il Servizio sanitario nazionale si rinvia ai chiarimenti
che  saranno forniti alle istituzioni sanitarie interessate (regioni,
U.S.L.) da parte del Ministero della sanita'.
  Si  pregano  le  SS.LL.  di  voler dare alla presente la piu' ampia
diffusione  presso  gli enti interessati, i quali dovranno curarne la
divulgazione presso la cittadinanza.
                                            p. Il Ministro: ROMAGNOLI