LA GIUNTA REGIONALE
  Visto  l'art.  1- bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, che impone
alle regioni di provvedere  alla  redazione  dei  piani  territoriali
paesistici  ed  a  specifica  normativa  d'uso  e  di  valorizzazione
ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai
sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1497/1939;
  Vista  la  legge  29  giugno  1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di  piani
territoriali  paesistici  degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il
regolamento n. 1357  del  3  giugno  1940  per  l'applicazione  della
suddetta  legge,  il quale all'art. 23 e 24 detta norme di attuazione
dei piani stessi;
  Visti  il  verbale  della  commissione  provinciale  di Roma del 18
novembre 1986, pubblicato sull'albo pretorio del comune di Roma il  5
marzo  1987,  con il quale il territorio Veio-Cesano in Roma e' stato
sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939;
  Considerato  che  i  tecnici  incaricati dalla giunta regionale con
deliberazione n.  4951  del  5  agosto  1987  hanno  provveduto  alla
redazione  del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale
in questione;
  Considerato  che l'assessore all'urbanistica e tutela ambientale ha
proceduto a numerose concertazioni con il comune di Roma  (USPRG)  di
cui  l'ultima  in  data  25  maggio 1988, durante le quali sono state
fatte una  serie  di  osservazioni  preliminari  recepite  nel  Piano
territoriale paesistico;
  Considerato   che   il   piano   territoriale   paesistico,  ambito
territoriale n. 15/7 Veio-Cesano, in questione, comprende i  seguenti
elaborati:
   tavole  E37/a,  E37/b,  E37/c, E37/d, E37/e, A3/f, E37/g-h, E37/i,
E37/l, E37/m;
   tavole  E37/a-bis,  E37/b-bis,  E37/c-bis,  E37/d-bis,  E37/e-bis,
E37/f-bis, E37/g-h- bis, E37/i-bis, E37/l-bis, E37/m-bis;
   tavole  E37/a-ter,  E37/b-ter,  E37/c-ter,  E37/d-ter,  E37/f-ter,
E37/g-h-ter, E37/i-ter, E37/l-ter, E37/m-ter;
   tavole E1/A, E1/B;
   tavole E2/A, E2/B;
   relazione;
   norme;
  Ritenuto  che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato
in  correlazione  con  il  procedimento  di  formazione   dei   piani
territoriali  di  coordinamento, e' stato assicurato un coordinamento
con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto
del territorio;
  Ritenuto  che  anche  a  seguito  di  quanto emerso nel corso delle
discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle  normative
di  piano  nella competente commissione consiliare per l'urbanistica,
la giunta ritiene opportuno precisare  che  per  quanto  riguarda  il
procedimento  amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano
debba  prescriversi  che  i  relativi  studi  debbono  contenere   la
previsione delle alternative proponibili;
  All'unanimita';
                              Delibera:
   1)  di adottare il piano territoriale paesistico denominato ambito
territoriale n. 15/7 Veio-Cesano del comune di Roma il  quale  consta
degli  elaborati  indicati  nelle  premesse  e che, controfirmati dal
competente assessore, sono allegati alla presente deliberazione;
   2)  di  disporre  che  il  predetto  piano venga pubblicato presso
l'albo pretorio del comune di Roma ai sensi e con le modalita'  degli
articoli   2   e   3  della  legge  n.  1497/1939,  che  la  presente
deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale  della  regione
Lazio   e   nella   Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica,  e  che
dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli  atti  sia  dato  avviso
mediante manifesti da affiggere nel comune di Roma;
   3)  di  disporre  che  gli  atti, con l'attestazione dell'avvenuta
pubblicazione,  siano  sottoposti  al  parere  del  comitato  tecnico
consultivo  regionale  -  sezione  I,  che  si esprimera' anche sulle
osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale  competente  per
l'approvazione;
   4) disporre che per quanto riguarda il procedimento amministrativo
di VIA previsto dalle normative di piano  debba  prescriversi  che  i
relativi  studi  debbono  contenere  la  previsione delle alternative
proponibili.
    Roma, addi' 22 novembre 1988
                                                 Il presidente: LANDI