IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428; Vista la legge 3 marzo 1951, n. 193; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, concernente fra l'altro l'adeguamento della normativa in materia di stipendi e pensioni all'evoluzione della tecnologia ed alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati, con semplificazione delle relative procedure; Considerato che, ai sensi dell'art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, le procedure per il pagamento delle pensioni a favore dei titolari residenti all'estero devono essere stabilite con decreto del Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. Norme generali per il pagamento delle pensioni a favore di titolari residenti all'estero 1. Le pensioni a carico dello Stato, delle amministrazioni o aziende autonome dello Stato e degli enti convenzionati, a favore dei beneficiari residenti all'estero sono corrisposte a trimestre intero maturato, con scadenza nell'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, ed il pagamento puo' avere inizio dall'ultimo giorno feriale dei mesi di scadenza. 2. Il pagamento all'estero delle rate di pensione, eseguito con le norme indicate negli articoli seguenti, viene effettuato: a) a mezzo istituto di credito corrispondente del Tesoro, al quale viene fatta pervenire la necessaria valuta; b) mediante assegni in divisa estera, emessi tramite l'ufficio italiano dei cambi, consegnati o trasmessi agli interessati a cura delle competenti autorita' consolari; c) attraverso aperture di credito a favore delle rappresentanze consolari, effettuate tramite l'Ufficio italiano dei cambi, nei Paesi che intrattengono con l'Italia conti di compensazione sui quali e' ammesso il pagamento delle pensioni.