IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428;
  Vista la legge 3 marzo 1951, n. 193;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n.
429, concernente fra l'altro l'adeguamento della normativa in materia
di  stipendi  e  pensioni  all'evoluzione  della  tecnologia  ed alle
esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica  dei
dati, con semplificazione delle relative procedure;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  22  del citato decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, le  procedure  per
il   pagamento   delle  pensioni  a  favore  dei  titolari  residenti
all'estero devono essere  stabilite  con  decreto  del  Ministro  del
tesoro;
                               Decreta:
                               Art. 1.
            Norme generali per il pagamento delle pensioni
              a favore di titolari residenti all'estero
  1.  Le  pensioni  a  carico  dello  Stato,  delle amministrazioni o
aziende autonome dello Stato e degli enti convenzionati, a favore dei
beneficiari  residenti all'estero sono corrisposte a trimestre intero
maturato, con scadenza nell'ultimo giorno dei mesi di marzo,  giugno,
settembre  e dicembre di ogni anno, ed il pagamento puo' avere inizio
dall'ultimo giorno feriale dei mesi di scadenza.
  2.  Il pagamento all'estero delle rate di pensione, eseguito con le
norme indicate negli articoli seguenti, viene effettuato:
    a)  a  mezzo  istituto  di  credito corrispondente del Tesoro, al
quale viene fatta pervenire la necessaria valuta;
    b)  mediante  assegni  in divisa estera, emessi tramite l'ufficio
italiano dei cambi, consegnati o trasmessi agli  interessati  a  cura
delle competenti autorita' consolari;
    c)  attraverso  aperture di credito a favore delle rappresentanze
consolari, effettuate tramite l'Ufficio italiano dei cambi, nei Paesi
che  intrattengono  con  l'Italia conti di compensazione sui quali e'
ammesso il pagamento delle pensioni.