IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  8  luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del
Ministero dell'ambiente;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915 recante il recepimento  delle  direttive  CEE  n.  75/442,  n.
76/403 e n. 78/319;
  Visto  il  decreto-legge  31  agosto  1987, n. 361, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  29  ottobre  1987,  n.   441,   recante
disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti;
  Visto  il  decreto-legge  9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 novembre 1988 n.  475,  recante  rifiuti
industriali;
  Considerato che il recupero di materiali con il conseguente riciclo
degli stessi costutisce un mezzo  afficace  per  la  riduzione  della
produzione  di  rifiuti  e  che il perseguimento di tale obiettivo e'
importante ai fini della tutela dell'ambiente e delle risorse;
  Ritenuto  di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2, commi 3
e 5, della citata legge n. 475 del 1988;
  Visto  il  decreto interministeriale 22 ottore 1988, n. 457 recante
norme in materia di esportazione ed importazione dei rifiuti;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente decreto provvede ad una prima individuazione delle
materie prime secondarie  e  determina  le  norme  tecniche  generali
relative  alle  attivita'  di  stoccaggio,  trasporto,  trattamento e
riutilizzo delle materie prime secondarie.
  2.  L'applicazione  ad  un  residuo  della disciplina relativa alle
materie prime secondarie e' subordinata all'osservanza delle norme  e
prescrizioni tecniche previste dal presente decreto.
  3.  Il  presente  decreto  si  applica  ai  residui  di lavorazione
dell'industria alimentare solo ove non sussistano specifiche norme di
carattere igienico-sanitario regolanti in modo autonomo la materia.
  4.  La  presente  normativa  non si applica a materiali quotati con
precise specifiche  merceologiche  in  borsa-merci  o  in  listini  e
mercuriali  ufficiali  istituiti  presso  le  camere di commercio dei
capoluoghi   di   regione,   sotto   la   vigilanza   del   Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e comunicati al
Ministero  dell'ambiente.  La  presente  normativa  non  si   applica
altresi' a materie semilavorate non costituenti scarti di produzione.
  5.  L'osservanza  delle disposizioni contenute nel presente decreto
deve avvenire nel rispetto della  vigente  normativa  in  materia  di
tutela   dell'ambiente   e   della  salute  dell'uomo  e  restano  in
particolare  salvi  i  poteri  regionali  in  materia  sanitaria   ed
ambientale.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicate e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La legge n. 349/1986 reca: "Istituzione del Ministero
          dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".
             -   Il   D.P.R.  n.  915/1982  reca:  "Attuazione  delle
          direttive (CEE) n.  75/442 relativa ai rifiuti,  n.  76/403
          relativa  allo  smaltimento  dei  policlorodifenili  e  dei
          policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti  tossici
          e nocivi".
             -  Il  testo  dell'art.  2,  commi 3 e 5, della legge n.
          475/1988 (Disposizioni urgenti in  materia  di  smaltimento
          dei rifiuti industriali) e' il seguente:
             "3.  Le  materie  prime  secondarie sono individuate con
          decreto del Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
             "5. Spetta al Ministro dell'ambiente, di concerto con il
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          determinare   le  norme  tecniche  generali  relative  alle
          attivita' di cui al comma 4".