IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 recante il recepimento delle direttive CEE n. 75/442, n. 76/403 e n. 78/319; Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti; Visto il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988 n. 475, recante rifiuti industriali; Considerato che il recupero di materiali con il conseguente riciclo degli stessi costutisce un mezzo afficace per la riduzione della produzione di rifiuti e che il perseguimento di tale obiettivo e' importante ai fini della tutela dell'ambiente e delle risorse; Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2, commi 3 e 5, della citata legge n. 475 del 1988; Visto il decreto interministeriale 22 ottore 1988, n. 457 recante norme in materia di esportazione ed importazione dei rifiuti; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto provvede ad una prima individuazione delle materie prime secondarie e determina le norme tecniche generali relative alle attivita' di stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo delle materie prime secondarie. 2. L'applicazione ad un residuo della disciplina relativa alle materie prime secondarie e' subordinata all'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche previste dal presente decreto. 3. Il presente decreto si applica ai residui di lavorazione dell'industria alimentare solo ove non sussistano specifiche norme di carattere igienico-sanitario regolanti in modo autonomo la materia. 4. La presente normativa non si applica a materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borsa-merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e comunicati al Ministero dell'ambiente. La presente normativa non si applica altresi' a materie semilavorate non costituenti scarti di produzione. 5. L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo e restano in particolare salvi i poteri regionali in materia sanitaria ed ambientale.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 349/1986 reca: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale". - Il D.P.R. n. 915/1982 reca: "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi". - Il testo dell'art. 2, commi 3 e 5, della legge n. 475/1988 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali) e' il seguente: "3. Le materie prime secondarie sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato". "5. Spetta al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determinare le norme tecniche generali relative alle attivita' di cui al comma 4".