IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2035,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  ed  in  particolare,  l'art. 16, comma 1, relativo alle
modifiche di statuto;
  Vista la proposta di modifica statutaria relativa al riordino della
scuola diretta a fini speciali  per  terapisti  della  riabilitazione
approvata  dal  senato  accademico  nella seduta del giorno 17 maggio
1988;
  Rilevata  la  necessita'  di  apportare  la  modifica di statuto in
deroga al termine triennale di cui all'art. 17  del  testo  unico  31
agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del giorno 18 marzo 1989;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Modena, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli  articoli  395  e seguenti, relativi alla scuola diretta a fini
speciali  per  terapisti  della  riabilitazione  sono   soppressi   e
sostituiti dai seguenti nuovi articoli:
  Art.  395.  -  E'  istituita  la scuola diretta a fini speciali per
terapisti della riabilitazione presso l'Universita'  degli  studi  di
Modena.
  La  scuola  ha lo scopo di dare una preparazione teorico-pratica su
problemi della riabilitazione dei  minorati  fisici,  psichici  e  di
quelli   affetti  da  disturbi  delle  funzioni  corticali  superiori
suscettibili  di  recupero  funzionale   e   sociale,   mediante   la
rieducazione motoria, la riabilitazione cognitiva, le terapie fisiche
e chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio.
  La  scuola  rilascia  il diploma di terapista della riabilitazione,
indirizzo neurologico e indirizzo riabilitazione apparato locomotore.
  Art.  396.  -  Il  corso di studi ha la durata di tre anni e non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci
per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.
  Art. 397. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola provvedera'  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia dell'Universita' di Modena.
  Art.  398.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso alla scuola nei limiti dei posti  determinati,
e'  subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con
domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e  della
valutazione  del  voto  del diploma di scuola secondaria superiore in
misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Art. 399. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato
locomotore (*);
   fisiologia   generale,   del   sistema   nervoso  e  dell'apparato
locomotore (*);
   chinesiologia;
   psicologia (*);
   igiene e medicina sociale;
   fisioterapia;
   nozioni di medicina generale.
  2› Anno:
   nozioni di neurologia;
   nozioni di ortopedia e traumatologia;
   psicologia e psicometria;
   riabilitazione   speciale  in  geriatria,  reumatologia,  malattie
dell'apparato cardio-respiratorio;
   nozioni di fisioterapia;
   nozioni di chinesiterapia;
   metodologie riabilitative I;
   teoria e pratica della riabilitazione I;
   nozioni di neuropsichiatria infantile;
   terapia occupazionale;
   terapia del linguaggio.
  3› Anno - indirizzo neurologico:
   psichiatria;
   terapia strumentale;
   neuropsicologia e psicolinguistica;
   diagnostica strumentale applicata alla riabilitazione;
   metodologie riabilitative II;
   teoria e pratica della riabilitazione II.
  3› Anno - indirizzo riabilitazione apparato locomotore:
   fisioterapia;
   protesi ortopedica;
   nozioni teorico-pratiche di pronto soccorso;
   nozioni  teorico-pratiche di chinesiterapia posturale e ginnastica
respiratoria;
   chinesiterapia;
   nozioni teorico-pratiche di ginnastica medica;
   nozioni teorico-pratiche di reumatologia.
  Gli  insegnamenti  con (*) sono di regola mutuabili da altre scuole
dirette a fini speciali.
  Gli  studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di lingua
inglese scientifico.
  L'esame  relativo,  da svolgersi mediante colloquio e traduzione di
testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio.
  Art.  400.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:
   divisione di geriatria ospedale Estense;
   reparti del policlinico e sezioni di fisioterapia collegate.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo   dell'attivita'  svolta  nell'acquisizione  dei  progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art. 401. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se
abbia frequentato i corsi e superato gli esami  prescritti  ed  abbia
ottenuto  un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  Detto  esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di
esame di Stato.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  consiste nella discussione di una dissertazione scritta su
un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei  mesi
prima della data dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Modena, addi' 16 dicembre 1989
                                                  Il rettore: VELLANI