IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale; Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente impiegate; Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile e' necessario far ricorso alla residua disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48; Vista la nota n. 65b/sind. del 30 settembre 1989, con la quale il comune di Monte Argentario chiede, per l'eliminazione del diffuso pericolo incombente, un finanziamento di lire 50 miliardi per opere di risanamento statico sul promontorio dell'Argentario e un progetto stralcio di lire 5 miliardi per gli interventi piu' urgenti a tutela della pubblica incolumita', il tutto sulla base di risultati degli studi fatti dall'ENEA; Viste le risultanze dei verbali relativi ai sopralluoghi del 19 luglio 1989 e 4 agosto 1989 nei quali il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di diffuso incombente pericolo per la pubblica incolumita'; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata la necessita' di consentire, comunque, un primo immediato intervento teso alla eliminazione dei piu' impellenti pericoli per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Al fine di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumita' nel comune di Monte Argentario di cui in premessa, e' assegnata al comune medesimo la somma di L. 1.500.000.000.