IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio
nazionale;
  Visto  il  comma  4  del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  concernente  la  utilizzazione di somme assegnate per scopi
determinati al fondo per  la  protezione  civile  e  non  interamente
impiegate;
  Considerato  che  le  somme  di  cui  al  sopra  citato  art. 1 del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e  che  pertanto,
al  fine  di  affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici
che si appalesa improcrastinabile  e'  necessario  far  ricorso  alla
residua  disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 15 della
legge 10 febbraio 1989, n. 48;
  Vista  la  nota n. 65b/sind. del 30 settembre 1989, con la quale il
comune di Monte Argentario chiede,  per  l'eliminazione  del  diffuso
pericolo  incombente,  un finanziamento di lire 50 miliardi per opere
di risanamento statico sul promontorio dell'Argentario e un  progetto
stralcio  di lire 5 miliardi per gli interventi piu' urgenti a tutela
della pubblica incolumita', il tutto sulla base  di  risultati  degli
studi fatti dall'ENEA;
  Viste  le  risultanze  dei  verbali relativi ai sopralluoghi del 19
luglio 1989 e 4 agosto 1989 nei  quali  il  gruppo  nazionale  difesa
catastrofi  idrogeologiche  ha  ravvisato  una  situazione di diffuso
incombente pericolo per la pubblica incolumita';
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata la necessita' di consentire, comunque, un primo immediato
intervento teso alla eliminazione dei piu' impellenti pericoli per la
pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al  fine  di  consentire  un  primo  immediato intervento teso alla
eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumita'  nel
comune di Monte Argentario di cui in premessa, e' assegnata al comune
medesimo la somma di L. 1.500.000.000.